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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 20/10/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 874 / 2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa RI BI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 874/2025 promossa da:
CF , CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, personalmente e nella sua veste di amministratore di sostegno del C.F._2 padre, CF Parte_1 Parte_3 C.F._3
, con gli avv.ti Giuseppina Galli e Parte_4 CodiceFiscale_4
MA LU,
RICORRENTI
Nei confronti di
, cod. fisc. e Partita IVA: con gli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti David Maria Marino e Leila Bianchi,
RESISTENTE
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. / 2043 c.c.
CONCLUSIONI
Per le parti ricorrenti, conclusioni come da atto introduttivo del 19.05.2025:
<< Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, − accertare
e dichiarare la Provincia di ed Urbino, in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, responsabile del sinistro occorso al Signor ai sensi dell'art. Parte_1
2051 cod. civ. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.;
per l'effetto, condannare la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal Signor nella misura di € 1.271.480,19 (di cui 1.014.304,00 Parte_1
1 per danno non patrimoniale, 5.176,19 per il danno emergente, 252.000,00 per spese future)
e dai di lui familiari Signori nella misura di € 68.382,50, Parte_2 Parte_3
nella misura di € 71.117,80 e nella misura di € 153.176,80,
[...] Parte_4 ovvero nella maggiore/minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi di legge
e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di compensi professionali e di spese della presente lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensore che se ne dichiara antistatari >>.
Per parte resistente, conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta del
12.09.2025:
<< in via principale respingere le domande attoree svolte nei confronti della CP_1 perché infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova, per le ragioni indicate in narrativa;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande svolte nei confronti della , ridurre il danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, CP_1
c. 1, c.c., nonché in considerazione di quanto già riconosciuto in favore del sig.
[...] da parte di a titolo di pensione di inabilità e indennità di Parte_1 CP_3 accompagnamento >>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine da un sinistro stradale occorso in data 11 settembre
2021, alle ore 9:40 circa, lungo la Strada Provinciale n. 5 Mondaviese, nel territorio del
Comune di Sant'Ippolito (PU), all'altezza del civico 194 di Via Raffaello. Il sinistro vedeva coinvolto il sig. residente nel Comune di Mondavio, il quale perdeva Parte_1 il controllo del velocipede, rovinando al suolo.
Secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri di Fossombrone, intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso, l'incidente sarebbe stato causato dall'impatto del velocipede contro una discontinuità del piano viabile, costituita da un rialzo dell'asfalto, in corrispondenza di un tombino coperto.
A seguito della caduta, il sig. veniva trasportato in eliambulanza presso Parte_1
l'Ospedale di Ancona, dove veniva ricoverato con prognosi riservata per trauma cranio- encefalico e fratture del massiccio facciale.
Le lesioni riportate determinavano un danno assonale diffuso con compromissione permanente delle capacità psico-fisiche e motorie, quantificato in un danno biologico dell'85%. Il sig. veniva sottoposto a un lungo percorso terapeutico e Parte_1 riabilitativo protrattosi per oltre un anno.
2 A seguito della querela sporta dal danneggiato in data il 27 gennaio 2023, la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Urbino apriva un procedimento penale a carico dei responsabili provinciali della manutenzione del tratto stradale in discorso e disponeva due accertamenti tecnici irripetibili in contraddittorio con le parti: il primo, affidato all'ing.
volto alla ricostruzione della dinamica del sinistro;
il secondo, affidato Controparte_4
Per_ al dott. finalizzato all'analisi delle lesioni riportate dal ciclista.
All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico del Pubblico Ministero, Ing.
nel confermare la ricostruzione effettuata dai Carabinieri intervenuti, individuava CP_4 quale causa del sinistro de quo la presenza di un pozzetto di ispezione di una condotta per acque bianche stradali, sporgente rispetto al piano viabile di circa 5,5 cm e parzialmente raccordato con riporti di asfalto, escludendo ipotesi eziologiche alternative, quali la caduta autonoma o la foratura accidentale.
All'esito delle indagini, la Procura presso il Tribunale di Urbino formulava richiesta di
[... fissazione dell'udienza predibattimentale nei confronti di tre funzionari della Provincia
— l'ing. il geom. l'ing. CP_1 CP_1 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
— per il reato di lesioni personali colpose ex artt. 40, comma 2, e 590-bis c.p., in
[...] relazione all'omessa eliminazione dell'asperità stradale.
Tuttavia, non è dato conoscere a questo Tribunale gli sviluppi del predetto procedimento penale, in quanto le parti costituite nel presente giudizio non hanno prodotto alcuna documentazione ulteriore.
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. notificato in data 22 maggio 2025, il sig.
[...]
unitamente ai familiari (anche quale amministratore di Parte_1 Parte_2 sostegno del padre), e conveniva in giudizio la Parte_3 Parte_4
dinanzi a questo ufficio, chiedendo l'accertamento della Controparte_1 responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero in subordine dell'art. 2043 c.c., con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi Euro 1.564.157,29. Tale somma comprende il danno non patrimoniale, le spese mediche sostenute, i costi futuri di assistenza e il pregiudizio riflesso lamentato dai familiari, con riserva di maggiori o minori importi da liquidarsi in via equitativa.
La Provincia di e Urbino si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 12 CP_1 settembre 2025, contestando integralmente le domande attoree e chiedendone il rigetto;
nello specifico, in via principale, eccepiva l'assenza di prova sulla dinamica del sinistro;
in via subordinata, deduceva la responsabilità esclusiva o concorrente del ciclista per violazione delle regole di prudenza;
infine, contestava la quantificazione dei danni.
3 La causa, giunta all'udienza del 24 settembre 2025, veniva trattenuta in decisione.
Nel merito, le domande proposte dai ricorrenti non possono essere accolte . CP_ L'azione di responsabilità dell' convenuto è stata avanzata sotto il doppio profilo dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, dell'art. 2043 c.c.
Per quanto attiene al rapporto tra le due tipologie di responsabilità, risulta necessario premettere che, come è noto, l'azione di cui all'art. 2051 c.c., ossia quella fondata sulla violazione di un obbligo di custodia, è intrinsecamente differente rispetto a quella fondata sul generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., in quanto l'applicabilità dell'una o dell'altra norma comporta, sul piano eziologico e probatorio, differenti accertamenti e attiene a distinti temi d'indagine: nel primo caso, la responsabilità del custode
è insita nella fattispecie stessa del rapporto con la cosa, potendosi il custode liberare dalla propria responsabilità soltanto attraverso la dimostrazione del fortuito;
nel secondo caso, invece, incombe sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante in relazione alla presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto non visibile e non prevedibile.
Nella vicenda in esame, pur procedendo ad una valutazione parallela delle due responsabilità, la prospettazione e l'allegazione documentale (consulenze tecniche di parte, relazione di servizio della P.G. e documentazione fotografica) non consentono di accogliere le richieste risarcitorie formulate dai ricorrenti.
Ed invero, la Suprema Corte con la sentenza n. 11946/2013 (cfr. Cass. Civ. sez. III) ha sancito che tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c. quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere, come nel caso di specie, il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
Pertanto, l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del
4 danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Nella stessa direzione anche la sentenza n. 23919 (Cass. Civ. sez. III) del 22 ottobre 2013, nella quale la Suprema Corte ha infatti ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle.
La responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., quale responsabilità di natura oggettiva, presuppone il rapporto di custodia, ovvero la relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa e la derivazione del danno dalla cosa in custodia, ovvero la dimostrazione che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza della cosa medesima
(Cass. Civile n. 2480/2018; Cass. Civile n. 11152/2023).
La disattenzione del danneggiato, a fronte di cose che non hanno attitudine ad arrecare danno, integra un comportamento così anomalo da assurgere esso stesso ad unica causa dell'evento lesivo. Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicchè una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. 4.11.2003, n. 16527). Se, nonostante la cosa non sia pericolosa nei termini indicati, il contatto con essa provochi un danno per
l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi la cosa come mera occasione e non come causa del danno. La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce “caso fortuito”, idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ove sia colposa ed imprevedibile (Cass. n. 25837 del 31/10/2017).
Ergo, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
5 Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n. 999 del 2014).
Il caso fortuito comprende anche «il fatto del terzo e il comportamento del danneggiato» e, dunque, il risarcimento viene escluso o ridotto quando egli avrebbe dovuto percorrere la strada con maggior prudenza e vigilanza, come afferma anche la Cassazione, sia riguardo alle buche sia con riferimento ad altri ostacoli, che creano dislivello (cfr. Cass. ord. n.
6034/2018 e sent. n. 28672/2022).
È alla luce di questi criteri che devono ora valutarsi gli elementi acquisiti nel corso del giudizio.
Nel caso in esame, in fatto, difetta un fattore causale esterno, diverso ed ulteriore rispetto alla disattenzione e imprudenza del danneggiato, che possa aver fatto assumere pericolosità alla cosa .
La condotta imprudente dell'attore dunque, secondo il principio della auto- responsabilità, va ad integrare la causa del danno riportato.
In merito alla dinamica del sinistro, occorre dare conto della ricostruzione effettuata dal consulente tecnico Ing. (cfr. doc. 5, del fascicolo dei ricorrenti), il quale, all'esito CP_4 di sopralluoghi tecnici e dei rilievi riportati nella relazione di servizio redatta dai Carabinieri di Fossombrone, ha ricondotto la causazione del sinistro occorso al Parte_1 alla presenza, sul manto stradale della Strada Provinciale 5 Mondaviese (PU), di un'asperità costituita da un pozzetto di ispezione di una condotta di scarico delle acque bianche stradali, sporgente rispetto al piano viabile e parzialmente raccordato con riporti locali di asfalto.
Tale ricostruzione, peraltro, si rivela coerente con le conclusioni medico- legali a cui è pervenuto il consulente tecnico (cfr. doc. 6, del fascicolo dei ricorrenti), il quale Persona_2 ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di derivazione causale delle lesioni post- traumatiche riportate dal danneggiato e la caduta dalla bicicletta con violento trauma cranico
– encefalico, nei termini prospettati da quest'ultimo.
Entrambe le suddette consulenze tecniche, va precisato, sono state disposte dalla Procura della Repubblica di Urbino nell'ambito di accertamenti tecnici irripetibili nel procedimento penale n. 551/2023 R.G.N.R., a carico dei responsabili provinciali della manutenzione del tratto stradale in questione.
6 Ebbene, sul valore probatorio della suddetta documentazione tecnica, e sulla loro utilizzabilità nel presente giudizio civile, si richiama il principio giurisprudenziale in merito al libero convincimento del giudice, che può utilizzare anche prove atipiche, “a condizione che della loro utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo” (cfr. Cass. sent. n. 13229/2015, Cass. sent. n. 27253/2021).
Pertanto, in applicazione del principio appena enunciato, deve ritenersi che - sotto il profilo della mera ricostruzione della dinamica del sinistro - la relazione tecnica dell'Ing. CP_4 possa assumere piena valenza probatoria nel presente giudizio atteso che essa si presenta immune da errori logici o tecnici e risulta fondata su riscontri oggettivi acquisiti in sede di sopralluogo peritale nonché sui rilievi effettuati dai Carabinieri nell'immediatezza del fatto.
Inoltre, poiché la consulenza tecnica di parte resistente, redatta dall'Ing. Persona_3 non introduce rilievi tecnici ulteriori rispetto a quelli già formulati in sede penale dal consulente della difesa, Ing. — cui ha dato riscontro il CTP della Procura (sub Persona_4 doc. 8, allegato al ricorso) — deve ritenersi che una rinnovazione delle operazioni peritali non sarebbe in grado di modificare il quadro probatorio già consolidato nel presente giudizio.
Ciò detto, tuttavia, è parere di questo Tribunale che l'incidenza causale della predetta circostanza (rilievo sull'asfalto) sul determinismo del sinistro sia stata del tutto assorbita dalla condotta tenuta da la quale (alla luce delle emergenze probatorie Parte_1 acquisite) si connota per un grado di imprudenza tale da aver determinato l'evento lesivo per cui è causa.
In primo luogo, la stessa perizia tecnica prodotta dalle parti ricorrenti evidenzia che il giorno del sinistro prima di imbattersi nel punto di disconnessione Parte_1 stradale che ne ha determinato la caduta, percorreva una << traiettoria fortemente accentrata rispetto alla carreggiata della SP 5 >> (cfr. pag. 49 e ss., all. 5 del ricorso_ perizia a firma dell'Ing. , contravvenendo, dunque, all'obbligo di CP_4 mantenere una condotta di guida in prossimità del margine destro della carreggiata.
La disposizione normativa di riferimento è l'art. 143 Codice della Strada che, per l'appunto, al secondo comma prevede espressamente che “I veicoli sprovvisti di motore [come nel caso di specie] e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”.
Sicché l'inosservanza dell'obbligo di «circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera» si
7 caratterizza come condotta specificamente colposa, atta a contribuire alla produzione dell'evento(cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 2568 del 26 gennaio 2011).
A ciò devono aggiungersi ulteriori necessarie considerazioni.
Come risulta sempre dalla relazione tecnica dell'Ing. (cfr. pag. 22), CP_4 [...]
nel percorrere la Strada Provinciale 5 Mondaviese, lungo il tratto discendente Parte_1 che precede la curva destrorsa che conduce al rettilineo teatro del sinistro, raggiungeva una velocità di 45,3 km/h, successivamente ridottasi – in corrispondenza dell'asperità dell'asfalto e della minore pendenza del rettilineo – sino a 26,8 km/h, velocità, quest'ultima, coincidente con l'istante della perdita di controllo del mezzo.
Tali rilevazioni, acquisite mediante dispositivo satellitare installato sul mezzo, confermano che il ciclista procedeva a velocità molto sostenuta al momento dell'impatto e non certo adeguata.
Tale valutazione di inadeguatezza discende da una serie di fattori rilevanti, quali le condizioni del tracciato, le caratteristiche soggettive del conducente e le peculiarità del mezzo impiegato, elementi che impongono, evidentemente, una condotta di guida improntata a maggiore prudenza.
Più nello specifico, deve evidenziarsi, innanzitutto, che il sinistro de quo si è verificato di mattina, intorno alle ore 09:40, in un tratto stradale in cui, come ha accertato il Ct Ing.
la posizione del sole (che << si trovava sulla destra della carreggiata >>) e la CP_4 presenza di alberature lungo il margine destro della carreggiata creavano una situazione intrinsecamente sfavorevole alla percezione del pericolo: << l'ombra gettata sul piano stradale dalle piante poco prima dell'ostacolo poteva infatti rendere difficilmente percepibile l'asperità presente lungo il piano viabile >> (cfr. pag. 50 della ct dell'ing.
. Controparte_4
Evidentemente, tale situazione di fatto, imponeva senz'altro al danneggiato una maggiore diligenza e attenzione nella condotta di guida del proprio mezzo.
Ciò trova conferma in un consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il conducente è tenuto ad adottare una condotta di guida particolarmente prudente quando si trovi ad affrontare condizioni ambientali che compromettano la visibilità, dovendo regolare la velocità in funzione delle specifiche circostanze del luogo e delle condizioni di illuminazione.
Particolarmente rilevante per il caso di specie è la sentenza del Tribunale civile di Busto
AR (n. 696 del 7 giugno 2025), che ha stabilito il principio secondo cui in presenza di
"intersezioni prive di segnaletica stradale e caratterizzate da scarsa visibilità dovuta a
8 vegetazione e contesto boschivo", il conducente deve adottare cautele particolari, poiché "la presenza di vegetazione deve indurre a maggiore prudenza".
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che le condizioni di alternanza tra luce e ombra impongono specifici obblighi di prudenza.
La Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza n. 13284 del 30 marzo 2023 ha precisato invero che "l'ombra dovuta alle alberature presenti copriva soltanto poco oltre il marciapiede della corsia di sinistra, opposta a quella di percorrenza", evidenziando come la presenza di zone d'ombra create dalla vegetazione costituisca un elemento che il conducente deve considerare nella valutazione delle condizioni di visibilità”.
La necessità che mantenesse una velocità di guida del proprio Parte_1 velocipede più moderata trova ulteriore giustificazione anche in ragione di un aspetto che attiene alle condizioni soggettive dello stesso attore.
Come rappresentato nello stesso atto introduttivo, all'epoca dei fatti il sig.
[...] risultava affetto da visione monoculare, a seguito di un precedente incidente Parte_1 domestico che aveva comportato la perdita completa della funzionalità visiva dell'occhio sinistro (cfr. all. 9 al ricorso di parte ricorrente).
È evidente che tale condizione personale incide significativamente sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, giustificando l'esigenza che il sig. adottasse una Parte_1 condotta di guida più cauta e un'andatura proporzionata alle proprie limitazioni visive.
Da ultimo, ma non per questo di minore rilievo, si evidenzia un ulteriore dato fattuale che, unitamente agli elementi sopra esaminati, contribuisce a interrompere il nesso eziologico tra la causa e il danno lamentato e cioè che il conosceva la zona teatro Parte_1 del sinistro, risultando residente nelle immediate vicinanze.
Tale circostanza implica una conoscenza pregressa della zona e, dunque, una maggiore prevedibilità del rischio.
Essa è stata dedotta da parte resistente nella comparsa di costituzione (cfr. pag. 7), mediante il richiamo alle dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato in sede di denuncia-querela presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Mondavio in data 27 gennaio 2023, ove si legge: "L'ultimo ricordo che conservo è che quella mattina dopo aver fatto barba e capelli presso il parrucchiere sono ripartito in sella alla mia bicicletta dirigendomi verso la CP_9 località Barchi del comune di Terre Roveresche (PU) intento a proseguire verso
Sant'Ippolito - Isola de1 Piano - Fratte Rosa, che era un giro che normalmente facevo quando pedalavo da solo".
9 Pur non essendo la querela formalmente acquisita agli atti — risultando riportata nella consulenza tecnica dell'Ing. — si osserva che parte ricorrente non ha Controparte_4 sollevato alcuna contestazione in merito.
Ne consegue, che tale dichiarazione acquisisce ai fini della decisione piena efficacia probatoria ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in forza, dunque, del principio di non contestazione riguardante fatti, noti alla parte, c.d. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato (cfr. Cass. Civ. 14652 del 18.07.2016).
Orbene, in considerazione del fatto che ben conosceva lo stato dei Parte_1 luoghi, ad ogni modo, gravava su di lui la prova della non visibilità e non prevedibilità dell'asserita insidia.Detto onere, tuttavia, non è stato adempiuto da parte ricorrente (cfr.
Cass. Civ., sent. n. 10096/2013).
Peraltro, proprio alla luce di tale circostanza, si può ritenere che , Parte_1 secondo logica, versasse nella possibilità di conoscere altresì i lavori di manutenzione che, nel corso degli anni, hanno interessato il tratto provinciale in questione, così come accertato dal consulente tecnico Ing. (<< Personale provinciale a più CP_4 riprese cercava di mitigare l'asperità generata dalla presenza del pozzetto, come denuncia chiaramente la presenza di riporti di asfalto intorno al chiusino …>> - cfr. pag. 49 e ss., doc. 5 allegato al ricorso).
Ad ogni modo, anche a voler tralasciare quest'ultima circostanza, è possibile ritenere che parte ricorrente, se avesse affrontato il tratto di strada in questione con prudenza, riducendo la velocità e mantenendosi sul margine destro della carreggiata, si sarebbe accorto della sporgenza della copertura del tombino, che, come già evidenziato, era anche caratterizzata da un colore diverso da quello della strada ed era di ampiezza elevata (larga circa 1.70 cm e lunga 2 metri).
Del resto, emerge documentalmente che la carreggiata percorsa dal Parte_1 risultava essere ampia, rettilinea e con visuale libera.
Tutti questi elementi nel loro complesso inducono a ritenere che l'occorso sinistro non possa imputarsi alla strada percorsa dall'attore, ridotta al rango di mera occasione e presupposto, bensì al comportamento poco diligente, poco prudente e poco cauto posto in essere dal ciclista.
In tal senso si è pronunciata ripetutamente la Suprema Corte: “allorché venga accertato che la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa,ridotta al rango di mera occasione dell'evento,
10 e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (ex multis Cass. Civ. sez. VI, 21 febbraio
2017, n. 4390; Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 10938 del 08/05/2018).
La scarsa pericolosità della res emersa dalla documentazione in atti e l'elevato grado di prevedibilità - evitabilità dell'accadimento dannoso mediante l'adozione delle ordinarie misure di cautele, appalesano pertanto l'efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento dannoso della condotta tenuta dall'attore, recidendo il collegamento causale tra la res e l'evento lesivo verificatosi.
Si aggiunga, inoltre, che “Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4279).
Si aggiunga altresì che, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della c.d. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (cfr. Cass. n.
1214/84; da ultimo, Cass. civ. n. 5670/97), alla stregua dell'ordinaria diligenza (profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), oltre che l'invisibilità dell'ostacolo stesso (profilo oggettivo, c.d. pericolosità obiettiva come potenziale idoneità ad arrecare un danno alle cose od alle persone).
Va inoltre evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.
Nello specifico, lo stato dei luoghi non rappresentava una insidia, ovvero un pericolo oggettivo non prevedibile ed inevitabile.
Come è noto, infatti, “la c.d. insidia o trabocchetto non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 13 maggio 2010 n.
11592).
11 Nel caso di specie, la sporgenza dovuta al pozzetto tombato, sebbene non possa ricondursi alla definizione di dosso o rampa, secondo il Codice della Strada, risultava comunque caratterizzata da un << marcato gradino in corrispondenza del perimetro del pozzetto, che poi viene rastremato con l'asfalto circostante con apporto di materiale bituminoso >> (cfr. pag. 8 delle osservazioni del ctp Procura Ing. sub. Doc. 8 del fascicolo di parte CP_4 ricorrente).
Più precisamente, dai rilievi eseguiti dal Ctp della Procura emerge che l'asperità del terreno costituita dal rilievo generato dalla presenza di un manufatto interrato, un pozzetto di ispezione,<< ha una conformazione geometrica descrivibile come un quadrato di lato 120 cm sporgente rispetto al piano stradale di circa 5,5 cm ed a questo “raccordato” tramite riporti di asfalto, chiaramente distinguibili nelle precedenti immagini per differente cromaticità, che incrementano le dimensioni in pianta dell'asperità su 3 lati di circa 70 cm
-> (cfr. pag. 11 della ctp della Procura Ing. . CP_4
I ricorrenti non hanno poi dedotto che vi siano stati altri incidenti in quel punto specifico della strada.
Si noti infine che gli stessi ricorrenti nella parte motiva del ricorso (pag. 20) ammettono che il percorso di cui è causa è meritevole di segnaletica di pericolo, di interventi di messa in sicurezza e di manutenzione minima, in considerazione degli indici di criticità che presenta, legati alla vetustà e disgregazione del manto dell'asfalto. Ebbene a maggior ragione il doveva essere prudente Parte_1 visto che l'intero tratto stradale era sconnesso e doveva adeguare a tale stato la velocità della bici.
La responsabilità ex art. 2043 c.c. a maggior ragione non può riconoscersi per mancanza della prova di una condotta colposa ascrivibile all'ente (Cass. Sentenza n. 287 del 13/01/2015 e Sentenza n. 999 del
20/01/2014 :il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.).
Le considerazioni dinanzi sviluppate in ordine alla rilevanza causale esclusiva del contegno distratto ed incauto del ai fini dell'esclusione della responsabilità custodiale Parte_1 dell'ente convenuto, sono, infatti, altresì idonee a fondare un giudizio di esclusione della responsabilità ex art. 2043 c.c., atteso che, riscontrando la causa dell'evento nel comportamento colposo del danneggiato, non può individuarsi alcun rapporto di causalità
12 tra la prospettata insidia – la quale non è configurabile, per le ragioni dianzi spiegate - e l'evento lesivo.
Ed infatti, tanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato, che sussiste – ripetesi - anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, oltre a potere integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato, può escludere la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
Detto altrimenti, quale che sia la fattispecie di responsabilità invocata, il comportamento colposo del danneggiato che assurga, in relazione alle circostanze del caso, a fattore causale autonomo ed esclusivo della determinazione dell'evento lesivo, non consente di ritenere integrato l'elemento materiale della fattispecie.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, le domande dei ricorrenti vanno quindi respinte.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta le domande di Parte_1 Parte_2 personalmente e nella sua veste di amministratore di sostegno del padre,
[...]
Parte_1 Parte_3 Parte_4 condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente , che liquida in euro 3100,00 di cui euro Controparte_1
1700,00 per la fase di studio, euro 1200,00 per la fase introduttiva, e euro 200,00 per la fase decisoria , oltre rimborso spese forfettarie ,IVA e CAP .
Così deciso in data 20.10.25
Il Giudice
RI BI
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TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa RI BI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 874/2025 promossa da:
CF , CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, personalmente e nella sua veste di amministratore di sostegno del C.F._2 padre, CF Parte_1 Parte_3 C.F._3
, con gli avv.ti Giuseppina Galli e Parte_4 CodiceFiscale_4
MA LU,
RICORRENTI
Nei confronti di
, cod. fisc. e Partita IVA: con gli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti David Maria Marino e Leila Bianchi,
RESISTENTE
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. / 2043 c.c.
CONCLUSIONI
Per le parti ricorrenti, conclusioni come da atto introduttivo del 19.05.2025:
<< Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, − accertare
e dichiarare la Provincia di ed Urbino, in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, responsabile del sinistro occorso al Signor ai sensi dell'art. Parte_1
2051 cod. civ. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.;
per l'effetto, condannare la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal Signor nella misura di € 1.271.480,19 (di cui 1.014.304,00 Parte_1
1 per danno non patrimoniale, 5.176,19 per il danno emergente, 252.000,00 per spese future)
e dai di lui familiari Signori nella misura di € 68.382,50, Parte_2 Parte_3
nella misura di € 71.117,80 e nella misura di € 153.176,80,
[...] Parte_4 ovvero nella maggiore/minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi di legge
e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di compensi professionali e di spese della presente lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensore che se ne dichiara antistatari >>.
Per parte resistente, conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta del
12.09.2025:
<< in via principale respingere le domande attoree svolte nei confronti della CP_1 perché infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova, per le ragioni indicate in narrativa;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande svolte nei confronti della , ridurre il danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, CP_1
c. 1, c.c., nonché in considerazione di quanto già riconosciuto in favore del sig.
[...] da parte di a titolo di pensione di inabilità e indennità di Parte_1 CP_3 accompagnamento >>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine da un sinistro stradale occorso in data 11 settembre
2021, alle ore 9:40 circa, lungo la Strada Provinciale n. 5 Mondaviese, nel territorio del
Comune di Sant'Ippolito (PU), all'altezza del civico 194 di Via Raffaello. Il sinistro vedeva coinvolto il sig. residente nel Comune di Mondavio, il quale perdeva Parte_1 il controllo del velocipede, rovinando al suolo.
Secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri di Fossombrone, intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso, l'incidente sarebbe stato causato dall'impatto del velocipede contro una discontinuità del piano viabile, costituita da un rialzo dell'asfalto, in corrispondenza di un tombino coperto.
A seguito della caduta, il sig. veniva trasportato in eliambulanza presso Parte_1
l'Ospedale di Ancona, dove veniva ricoverato con prognosi riservata per trauma cranio- encefalico e fratture del massiccio facciale.
Le lesioni riportate determinavano un danno assonale diffuso con compromissione permanente delle capacità psico-fisiche e motorie, quantificato in un danno biologico dell'85%. Il sig. veniva sottoposto a un lungo percorso terapeutico e Parte_1 riabilitativo protrattosi per oltre un anno.
2 A seguito della querela sporta dal danneggiato in data il 27 gennaio 2023, la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Urbino apriva un procedimento penale a carico dei responsabili provinciali della manutenzione del tratto stradale in discorso e disponeva due accertamenti tecnici irripetibili in contraddittorio con le parti: il primo, affidato all'ing.
volto alla ricostruzione della dinamica del sinistro;
il secondo, affidato Controparte_4
Per_ al dott. finalizzato all'analisi delle lesioni riportate dal ciclista.
All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico del Pubblico Ministero, Ing.
nel confermare la ricostruzione effettuata dai Carabinieri intervenuti, individuava CP_4 quale causa del sinistro de quo la presenza di un pozzetto di ispezione di una condotta per acque bianche stradali, sporgente rispetto al piano viabile di circa 5,5 cm e parzialmente raccordato con riporti di asfalto, escludendo ipotesi eziologiche alternative, quali la caduta autonoma o la foratura accidentale.
All'esito delle indagini, la Procura presso il Tribunale di Urbino formulava richiesta di
[... fissazione dell'udienza predibattimentale nei confronti di tre funzionari della Provincia
— l'ing. il geom. l'ing. CP_1 CP_1 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
— per il reato di lesioni personali colpose ex artt. 40, comma 2, e 590-bis c.p., in
[...] relazione all'omessa eliminazione dell'asperità stradale.
Tuttavia, non è dato conoscere a questo Tribunale gli sviluppi del predetto procedimento penale, in quanto le parti costituite nel presente giudizio non hanno prodotto alcuna documentazione ulteriore.
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. notificato in data 22 maggio 2025, il sig.
[...]
unitamente ai familiari (anche quale amministratore di Parte_1 Parte_2 sostegno del padre), e conveniva in giudizio la Parte_3 Parte_4
dinanzi a questo ufficio, chiedendo l'accertamento della Controparte_1 responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero in subordine dell'art. 2043 c.c., con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi Euro 1.564.157,29. Tale somma comprende il danno non patrimoniale, le spese mediche sostenute, i costi futuri di assistenza e il pregiudizio riflesso lamentato dai familiari, con riserva di maggiori o minori importi da liquidarsi in via equitativa.
La Provincia di e Urbino si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 12 CP_1 settembre 2025, contestando integralmente le domande attoree e chiedendone il rigetto;
nello specifico, in via principale, eccepiva l'assenza di prova sulla dinamica del sinistro;
in via subordinata, deduceva la responsabilità esclusiva o concorrente del ciclista per violazione delle regole di prudenza;
infine, contestava la quantificazione dei danni.
3 La causa, giunta all'udienza del 24 settembre 2025, veniva trattenuta in decisione.
Nel merito, le domande proposte dai ricorrenti non possono essere accolte . CP_ L'azione di responsabilità dell' convenuto è stata avanzata sotto il doppio profilo dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, dell'art. 2043 c.c.
Per quanto attiene al rapporto tra le due tipologie di responsabilità, risulta necessario premettere che, come è noto, l'azione di cui all'art. 2051 c.c., ossia quella fondata sulla violazione di un obbligo di custodia, è intrinsecamente differente rispetto a quella fondata sul generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., in quanto l'applicabilità dell'una o dell'altra norma comporta, sul piano eziologico e probatorio, differenti accertamenti e attiene a distinti temi d'indagine: nel primo caso, la responsabilità del custode
è insita nella fattispecie stessa del rapporto con la cosa, potendosi il custode liberare dalla propria responsabilità soltanto attraverso la dimostrazione del fortuito;
nel secondo caso, invece, incombe sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante in relazione alla presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto non visibile e non prevedibile.
Nella vicenda in esame, pur procedendo ad una valutazione parallela delle due responsabilità, la prospettazione e l'allegazione documentale (consulenze tecniche di parte, relazione di servizio della P.G. e documentazione fotografica) non consentono di accogliere le richieste risarcitorie formulate dai ricorrenti.
Ed invero, la Suprema Corte con la sentenza n. 11946/2013 (cfr. Cass. Civ. sez. III) ha sancito che tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c. quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere, come nel caso di specie, il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
Pertanto, l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del
4 danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Nella stessa direzione anche la sentenza n. 23919 (Cass. Civ. sez. III) del 22 ottobre 2013, nella quale la Suprema Corte ha infatti ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle.
La responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., quale responsabilità di natura oggettiva, presuppone il rapporto di custodia, ovvero la relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa e la derivazione del danno dalla cosa in custodia, ovvero la dimostrazione che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza della cosa medesima
(Cass. Civile n. 2480/2018; Cass. Civile n. 11152/2023).
La disattenzione del danneggiato, a fronte di cose che non hanno attitudine ad arrecare danno, integra un comportamento così anomalo da assurgere esso stesso ad unica causa dell'evento lesivo. Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicchè una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. 4.11.2003, n. 16527). Se, nonostante la cosa non sia pericolosa nei termini indicati, il contatto con essa provochi un danno per
l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi la cosa come mera occasione e non come causa del danno. La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce “caso fortuito”, idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ove sia colposa ed imprevedibile (Cass. n. 25837 del 31/10/2017).
Ergo, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
5 Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n. 999 del 2014).
Il caso fortuito comprende anche «il fatto del terzo e il comportamento del danneggiato» e, dunque, il risarcimento viene escluso o ridotto quando egli avrebbe dovuto percorrere la strada con maggior prudenza e vigilanza, come afferma anche la Cassazione, sia riguardo alle buche sia con riferimento ad altri ostacoli, che creano dislivello (cfr. Cass. ord. n.
6034/2018 e sent. n. 28672/2022).
È alla luce di questi criteri che devono ora valutarsi gli elementi acquisiti nel corso del giudizio.
Nel caso in esame, in fatto, difetta un fattore causale esterno, diverso ed ulteriore rispetto alla disattenzione e imprudenza del danneggiato, che possa aver fatto assumere pericolosità alla cosa .
La condotta imprudente dell'attore dunque, secondo il principio della auto- responsabilità, va ad integrare la causa del danno riportato.
In merito alla dinamica del sinistro, occorre dare conto della ricostruzione effettuata dal consulente tecnico Ing. (cfr. doc. 5, del fascicolo dei ricorrenti), il quale, all'esito CP_4 di sopralluoghi tecnici e dei rilievi riportati nella relazione di servizio redatta dai Carabinieri di Fossombrone, ha ricondotto la causazione del sinistro occorso al Parte_1 alla presenza, sul manto stradale della Strada Provinciale 5 Mondaviese (PU), di un'asperità costituita da un pozzetto di ispezione di una condotta di scarico delle acque bianche stradali, sporgente rispetto al piano viabile e parzialmente raccordato con riporti locali di asfalto.
Tale ricostruzione, peraltro, si rivela coerente con le conclusioni medico- legali a cui è pervenuto il consulente tecnico (cfr. doc. 6, del fascicolo dei ricorrenti), il quale Persona_2 ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di derivazione causale delle lesioni post- traumatiche riportate dal danneggiato e la caduta dalla bicicletta con violento trauma cranico
– encefalico, nei termini prospettati da quest'ultimo.
Entrambe le suddette consulenze tecniche, va precisato, sono state disposte dalla Procura della Repubblica di Urbino nell'ambito di accertamenti tecnici irripetibili nel procedimento penale n. 551/2023 R.G.N.R., a carico dei responsabili provinciali della manutenzione del tratto stradale in questione.
6 Ebbene, sul valore probatorio della suddetta documentazione tecnica, e sulla loro utilizzabilità nel presente giudizio civile, si richiama il principio giurisprudenziale in merito al libero convincimento del giudice, che può utilizzare anche prove atipiche, “a condizione che della loro utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo” (cfr. Cass. sent. n. 13229/2015, Cass. sent. n. 27253/2021).
Pertanto, in applicazione del principio appena enunciato, deve ritenersi che - sotto il profilo della mera ricostruzione della dinamica del sinistro - la relazione tecnica dell'Ing. CP_4 possa assumere piena valenza probatoria nel presente giudizio atteso che essa si presenta immune da errori logici o tecnici e risulta fondata su riscontri oggettivi acquisiti in sede di sopralluogo peritale nonché sui rilievi effettuati dai Carabinieri nell'immediatezza del fatto.
Inoltre, poiché la consulenza tecnica di parte resistente, redatta dall'Ing. Persona_3 non introduce rilievi tecnici ulteriori rispetto a quelli già formulati in sede penale dal consulente della difesa, Ing. — cui ha dato riscontro il CTP della Procura (sub Persona_4 doc. 8, allegato al ricorso) — deve ritenersi che una rinnovazione delle operazioni peritali non sarebbe in grado di modificare il quadro probatorio già consolidato nel presente giudizio.
Ciò detto, tuttavia, è parere di questo Tribunale che l'incidenza causale della predetta circostanza (rilievo sull'asfalto) sul determinismo del sinistro sia stata del tutto assorbita dalla condotta tenuta da la quale (alla luce delle emergenze probatorie Parte_1 acquisite) si connota per un grado di imprudenza tale da aver determinato l'evento lesivo per cui è causa.
In primo luogo, la stessa perizia tecnica prodotta dalle parti ricorrenti evidenzia che il giorno del sinistro prima di imbattersi nel punto di disconnessione Parte_1 stradale che ne ha determinato la caduta, percorreva una << traiettoria fortemente accentrata rispetto alla carreggiata della SP 5 >> (cfr. pag. 49 e ss., all. 5 del ricorso_ perizia a firma dell'Ing. , contravvenendo, dunque, all'obbligo di CP_4 mantenere una condotta di guida in prossimità del margine destro della carreggiata.
La disposizione normativa di riferimento è l'art. 143 Codice della Strada che, per l'appunto, al secondo comma prevede espressamente che “I veicoli sprovvisti di motore [come nel caso di specie] e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”.
Sicché l'inosservanza dell'obbligo di «circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera» si
7 caratterizza come condotta specificamente colposa, atta a contribuire alla produzione dell'evento(cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 2568 del 26 gennaio 2011).
A ciò devono aggiungersi ulteriori necessarie considerazioni.
Come risulta sempre dalla relazione tecnica dell'Ing. (cfr. pag. 22), CP_4 [...]
nel percorrere la Strada Provinciale 5 Mondaviese, lungo il tratto discendente Parte_1 che precede la curva destrorsa che conduce al rettilineo teatro del sinistro, raggiungeva una velocità di 45,3 km/h, successivamente ridottasi – in corrispondenza dell'asperità dell'asfalto e della minore pendenza del rettilineo – sino a 26,8 km/h, velocità, quest'ultima, coincidente con l'istante della perdita di controllo del mezzo.
Tali rilevazioni, acquisite mediante dispositivo satellitare installato sul mezzo, confermano che il ciclista procedeva a velocità molto sostenuta al momento dell'impatto e non certo adeguata.
Tale valutazione di inadeguatezza discende da una serie di fattori rilevanti, quali le condizioni del tracciato, le caratteristiche soggettive del conducente e le peculiarità del mezzo impiegato, elementi che impongono, evidentemente, una condotta di guida improntata a maggiore prudenza.
Più nello specifico, deve evidenziarsi, innanzitutto, che il sinistro de quo si è verificato di mattina, intorno alle ore 09:40, in un tratto stradale in cui, come ha accertato il Ct Ing.
la posizione del sole (che << si trovava sulla destra della carreggiata >>) e la CP_4 presenza di alberature lungo il margine destro della carreggiata creavano una situazione intrinsecamente sfavorevole alla percezione del pericolo: << l'ombra gettata sul piano stradale dalle piante poco prima dell'ostacolo poteva infatti rendere difficilmente percepibile l'asperità presente lungo il piano viabile >> (cfr. pag. 50 della ct dell'ing.
. Controparte_4
Evidentemente, tale situazione di fatto, imponeva senz'altro al danneggiato una maggiore diligenza e attenzione nella condotta di guida del proprio mezzo.
Ciò trova conferma in un consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il conducente è tenuto ad adottare una condotta di guida particolarmente prudente quando si trovi ad affrontare condizioni ambientali che compromettano la visibilità, dovendo regolare la velocità in funzione delle specifiche circostanze del luogo e delle condizioni di illuminazione.
Particolarmente rilevante per il caso di specie è la sentenza del Tribunale civile di Busto
AR (n. 696 del 7 giugno 2025), che ha stabilito il principio secondo cui in presenza di
"intersezioni prive di segnaletica stradale e caratterizzate da scarsa visibilità dovuta a
8 vegetazione e contesto boschivo", il conducente deve adottare cautele particolari, poiché "la presenza di vegetazione deve indurre a maggiore prudenza".
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che le condizioni di alternanza tra luce e ombra impongono specifici obblighi di prudenza.
La Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza n. 13284 del 30 marzo 2023 ha precisato invero che "l'ombra dovuta alle alberature presenti copriva soltanto poco oltre il marciapiede della corsia di sinistra, opposta a quella di percorrenza", evidenziando come la presenza di zone d'ombra create dalla vegetazione costituisca un elemento che il conducente deve considerare nella valutazione delle condizioni di visibilità”.
La necessità che mantenesse una velocità di guida del proprio Parte_1 velocipede più moderata trova ulteriore giustificazione anche in ragione di un aspetto che attiene alle condizioni soggettive dello stesso attore.
Come rappresentato nello stesso atto introduttivo, all'epoca dei fatti il sig.
[...] risultava affetto da visione monoculare, a seguito di un precedente incidente Parte_1 domestico che aveva comportato la perdita completa della funzionalità visiva dell'occhio sinistro (cfr. all. 9 al ricorso di parte ricorrente).
È evidente che tale condizione personale incide significativamente sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, giustificando l'esigenza che il sig. adottasse una Parte_1 condotta di guida più cauta e un'andatura proporzionata alle proprie limitazioni visive.
Da ultimo, ma non per questo di minore rilievo, si evidenzia un ulteriore dato fattuale che, unitamente agli elementi sopra esaminati, contribuisce a interrompere il nesso eziologico tra la causa e il danno lamentato e cioè che il conosceva la zona teatro Parte_1 del sinistro, risultando residente nelle immediate vicinanze.
Tale circostanza implica una conoscenza pregressa della zona e, dunque, una maggiore prevedibilità del rischio.
Essa è stata dedotta da parte resistente nella comparsa di costituzione (cfr. pag. 7), mediante il richiamo alle dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato in sede di denuncia-querela presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Mondavio in data 27 gennaio 2023, ove si legge: "L'ultimo ricordo che conservo è che quella mattina dopo aver fatto barba e capelli presso il parrucchiere sono ripartito in sella alla mia bicicletta dirigendomi verso la CP_9 località Barchi del comune di Terre Roveresche (PU) intento a proseguire verso
Sant'Ippolito - Isola de1 Piano - Fratte Rosa, che era un giro che normalmente facevo quando pedalavo da solo".
9 Pur non essendo la querela formalmente acquisita agli atti — risultando riportata nella consulenza tecnica dell'Ing. — si osserva che parte ricorrente non ha Controparte_4 sollevato alcuna contestazione in merito.
Ne consegue, che tale dichiarazione acquisisce ai fini della decisione piena efficacia probatoria ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in forza, dunque, del principio di non contestazione riguardante fatti, noti alla parte, c.d. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato (cfr. Cass. Civ. 14652 del 18.07.2016).
Orbene, in considerazione del fatto che ben conosceva lo stato dei Parte_1 luoghi, ad ogni modo, gravava su di lui la prova della non visibilità e non prevedibilità dell'asserita insidia.Detto onere, tuttavia, non è stato adempiuto da parte ricorrente (cfr.
Cass. Civ., sent. n. 10096/2013).
Peraltro, proprio alla luce di tale circostanza, si può ritenere che , Parte_1 secondo logica, versasse nella possibilità di conoscere altresì i lavori di manutenzione che, nel corso degli anni, hanno interessato il tratto provinciale in questione, così come accertato dal consulente tecnico Ing. (<< Personale provinciale a più CP_4 riprese cercava di mitigare l'asperità generata dalla presenza del pozzetto, come denuncia chiaramente la presenza di riporti di asfalto intorno al chiusino …>> - cfr. pag. 49 e ss., doc. 5 allegato al ricorso).
Ad ogni modo, anche a voler tralasciare quest'ultima circostanza, è possibile ritenere che parte ricorrente, se avesse affrontato il tratto di strada in questione con prudenza, riducendo la velocità e mantenendosi sul margine destro della carreggiata, si sarebbe accorto della sporgenza della copertura del tombino, che, come già evidenziato, era anche caratterizzata da un colore diverso da quello della strada ed era di ampiezza elevata (larga circa 1.70 cm e lunga 2 metri).
Del resto, emerge documentalmente che la carreggiata percorsa dal Parte_1 risultava essere ampia, rettilinea e con visuale libera.
Tutti questi elementi nel loro complesso inducono a ritenere che l'occorso sinistro non possa imputarsi alla strada percorsa dall'attore, ridotta al rango di mera occasione e presupposto, bensì al comportamento poco diligente, poco prudente e poco cauto posto in essere dal ciclista.
In tal senso si è pronunciata ripetutamente la Suprema Corte: “allorché venga accertato che la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa,ridotta al rango di mera occasione dell'evento,
10 e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (ex multis Cass. Civ. sez. VI, 21 febbraio
2017, n. 4390; Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 10938 del 08/05/2018).
La scarsa pericolosità della res emersa dalla documentazione in atti e l'elevato grado di prevedibilità - evitabilità dell'accadimento dannoso mediante l'adozione delle ordinarie misure di cautele, appalesano pertanto l'efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento dannoso della condotta tenuta dall'attore, recidendo il collegamento causale tra la res e l'evento lesivo verificatosi.
Si aggiunga, inoltre, che “Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4279).
Si aggiunga altresì che, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della c.d. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (cfr. Cass. n.
1214/84; da ultimo, Cass. civ. n. 5670/97), alla stregua dell'ordinaria diligenza (profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), oltre che l'invisibilità dell'ostacolo stesso (profilo oggettivo, c.d. pericolosità obiettiva come potenziale idoneità ad arrecare un danno alle cose od alle persone).
Va inoltre evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.
Nello specifico, lo stato dei luoghi non rappresentava una insidia, ovvero un pericolo oggettivo non prevedibile ed inevitabile.
Come è noto, infatti, “la c.d. insidia o trabocchetto non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 13 maggio 2010 n.
11592).
11 Nel caso di specie, la sporgenza dovuta al pozzetto tombato, sebbene non possa ricondursi alla definizione di dosso o rampa, secondo il Codice della Strada, risultava comunque caratterizzata da un << marcato gradino in corrispondenza del perimetro del pozzetto, che poi viene rastremato con l'asfalto circostante con apporto di materiale bituminoso >> (cfr. pag. 8 delle osservazioni del ctp Procura Ing. sub. Doc. 8 del fascicolo di parte CP_4 ricorrente).
Più precisamente, dai rilievi eseguiti dal Ctp della Procura emerge che l'asperità del terreno costituita dal rilievo generato dalla presenza di un manufatto interrato, un pozzetto di ispezione,<< ha una conformazione geometrica descrivibile come un quadrato di lato 120 cm sporgente rispetto al piano stradale di circa 5,5 cm ed a questo “raccordato” tramite riporti di asfalto, chiaramente distinguibili nelle precedenti immagini per differente cromaticità, che incrementano le dimensioni in pianta dell'asperità su 3 lati di circa 70 cm
-> (cfr. pag. 11 della ctp della Procura Ing. . CP_4
I ricorrenti non hanno poi dedotto che vi siano stati altri incidenti in quel punto specifico della strada.
Si noti infine che gli stessi ricorrenti nella parte motiva del ricorso (pag. 20) ammettono che il percorso di cui è causa è meritevole di segnaletica di pericolo, di interventi di messa in sicurezza e di manutenzione minima, in considerazione degli indici di criticità che presenta, legati alla vetustà e disgregazione del manto dell'asfalto. Ebbene a maggior ragione il doveva essere prudente Parte_1 visto che l'intero tratto stradale era sconnesso e doveva adeguare a tale stato la velocità della bici.
La responsabilità ex art. 2043 c.c. a maggior ragione non può riconoscersi per mancanza della prova di una condotta colposa ascrivibile all'ente (Cass. Sentenza n. 287 del 13/01/2015 e Sentenza n. 999 del
20/01/2014 :il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.).
Le considerazioni dinanzi sviluppate in ordine alla rilevanza causale esclusiva del contegno distratto ed incauto del ai fini dell'esclusione della responsabilità custodiale Parte_1 dell'ente convenuto, sono, infatti, altresì idonee a fondare un giudizio di esclusione della responsabilità ex art. 2043 c.c., atteso che, riscontrando la causa dell'evento nel comportamento colposo del danneggiato, non può individuarsi alcun rapporto di causalità
12 tra la prospettata insidia – la quale non è configurabile, per le ragioni dianzi spiegate - e l'evento lesivo.
Ed infatti, tanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato, che sussiste – ripetesi - anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, oltre a potere integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato, può escludere la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
Detto altrimenti, quale che sia la fattispecie di responsabilità invocata, il comportamento colposo del danneggiato che assurga, in relazione alle circostanze del caso, a fattore causale autonomo ed esclusivo della determinazione dell'evento lesivo, non consente di ritenere integrato l'elemento materiale della fattispecie.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, le domande dei ricorrenti vanno quindi respinte.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta le domande di Parte_1 Parte_2 personalmente e nella sua veste di amministratore di sostegno del padre,
[...]
Parte_1 Parte_3 Parte_4 condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente , che liquida in euro 3100,00 di cui euro Controparte_1
1700,00 per la fase di studio, euro 1200,00 per la fase introduttiva, e euro 200,00 per la fase decisoria , oltre rimborso spese forfettarie ,IVA e CAP .
Così deciso in data 20.10.25
Il Giudice
RI BI
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