Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
Articolo 14Articolo 16
Versione
27 agosto 1957
Art. 15. (Gerarchia ed anzianita')

La gerarchia fra gli impiegati appartenenti a diverse carriere e' determinata come segue: carriera direttiva, carriera di concetto, carriera esecutiva, carriera del personale ausiliario. Nell'ambito della stessa carriera la gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'.
L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parita' di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente, ed a parita' di tutte le date dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.
Entrata in vigore il 27 agosto 1957
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente