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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
DE ACUTIS STEFANIA, Relatore
MANCINI DAVID, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 578/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Per Il Sostentamento CL CE Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto, 81 63900 Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ504UC01060 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'Ricorrente_1 per il Sostentamento del CL dell'CE di Ricorrente_2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TQ504UC01060/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Fermo e relativo all'anno d'imposta 2018, con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiore IRES per euro 123.8956,00, oltre sanzioni e interessi, per effetto del disconoscimento dell'aliquota agevolata prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 601/1973.
Con l'atto impugnato, l'Amministrazione finanziaria ha escluso l'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta IRES per tutti i redditi, con riferimento all'intera base reddituale dell'ente, ricomprendendovi tanto i redditi derivanti dalla gestione di un impianto fotovoltaico quanto quelli provenienti dalla locazione di beni immobili. In relazione a questi ultimi, l'Ufficio ha ritenuto che l'attività di locazione integri una gestione immobiliare priva del requisito della strumentalità diretta e immediata rispetto alle finalità di religione e di culto dell'ente.
Nel ricorso introduttivo, l'Istituto ha dedotto, in primo luogo, l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 601/1973, sostenendo che l'Ufficio abbia illegittimamente disconosciuto l'aliquota IRES ridotta sul presupposto che le attività svolte dal contribuente abbiano tutte scopo di lucro. Sostiene, invece, che – alla luce dei chiarimenti di prassi resi dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 15/E del 17 maggio 2022 e, soprattutto, con circolare n. 35/E del 2023, nonché della giurisprudenza dominante in materia – i proventi da locazione del patrimonio immobiliare (tipici degli Istituti diocesani) possano fruire dell'agevolazione a condizione che la gestione non integri un'attività economicamente organizzata di tipo imprenditoriale, ma si risolva in un mero godimento del patrimonio, ossia nella semplice riscossione dei canoni senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse finalizzata all'ottenimento del risultato economico, e che tali proventi risultino funzionalmente destinati al perseguimento delle finalità di religione e di culto (sostentamento del clero), così integrando il requisito della strumentalità richiesto dall'art. 6.
Inoltre, l'Istituto ha dedotto che, anche a voler ritenere necessario un accertamento in concreto della strumentalità, l'Ufficio avrebbe errato nel non considerare che i proventi immobiliari risultano integralmente destinati al sistema del sostentamento del clero, con conseguente insussistenza di una gestione patrimoniale finalizzata a scopi lucrativi.
Con ulteriore motivo, la parte ricorrente ha contestato la legittimità delle sanzioni irrogate, invocando il principio del legittimo affidamento e della buona fede di cui all'art. 10 della legge n. 212/2000, anche in considerazione del comportamento pregresso dell'Amministrazione finanziaria e delle pronunce giurisdizionali favorevoli intervenute per annualità precedenti.
In via ulteriormente subordinata, l'Istituto ha dedotto la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, tali da giustificare la disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992.
Da ultimo, è stata contestata l'applicazione della recidiva, ritenuta indebita in assenza di violazioni definitivamente accertate e in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo e interpretativo di riferimento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Fermo, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la piena legittimità dell'atto impugnato. L'Ufficio ha sostenuto che l'agevolazione prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973 richiede, oltre al requisito soggettivo dell'ente ecclesiastico, anche la sussistenza del requisito oggettivo della strumentalità diretta ed immediata dell'attività svolta rispetto alle finalità di religione e di culto, da verificarsi in concreto. Secondo
l'Amministrazione finanziaria, non è sufficiente che l'attività sia finalizzata al mero reperimento di risorse economiche destinate, in via mediata, al sostegno dell'attività istituzionale, trattandosi di mezzi indistintamente utilizzabili per il perseguimento di qualsiasi finalità.
In tale prospettiva, l'Ufficio ha ritenuto che l'attività di locazione svolta dall'Istituto configuri una gestione stabile e organizzata del patrimonio immobiliare, con due dipendenti e un collaboratore esterno, priva del carattere di strumentalità diretta richiesto dalla norma agevolativa, con conseguente applicazione dell'aliquota IRES ordinaria.
A sostegno di tale conclusione, l'Amministrazione ha evidenziato che gli immobili e i terreni sono concessi in locazione a soggetti terzi, a condizioni di mercato e per usi abitativi, professionali o commerciali, sicché
l'attività in esame non realizza direttamente i fini di religione e di culto, ma si risolve in un'attività di natura economica finalizzata alla produzione di reddito, destinato solo successivamente, e senza un vincolo diretto, al sostentamento del clero.
L'Ufficio ha, altresì, contestato la sussistenza dei presupposti per l'esimente dell'affidamento e dell'incertezza normativa, rilevando come la questione sia oggetto di orientamento interpretativo consolidato e come la parte fosse pienamente consapevole del rischio fiscale, anche alla luce di precedenti attività di controllo.
Con riferimento alle sanzioni, l'Amministrazione ha sostenuto la loro legittima irrogazione, nonché la correttezza dell'applicazione della recidiva, in presenza di reiterate violazioni.
Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha ribadito le argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo, insistendo in particolare sulla natura istituzionale dell'attività di gestione immobiliare e sulla destinazione vincolata dei proventi alle finalità di culto e di sostentamento del clero.
L'Istituto ha ulteriormente richiamato varie pronunce di merito ritenute favorevoli e ha insistito sulla non debenza delle sanzioni, ribadendo la sussistenza di un quadro normativo e interpretativo non univoco.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia sottoposta all'esame del Collegio concerne la spettanza, per l'anno d'imposta 2018, dell'agevolazione prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, consistente nella riduzione alla metà dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società.
La disposizione richiamata prevede che l'imposta sul reddito delle persone giuridiche sia ridotta alla metà nei confronti degli enti il cui fine sia equiparato per legge a quello di beneficenza o di istruzione, purché dotati di personalità giuridica, come precisato dal comma 2 del medesimo articolo.
In tale contesto normativo si inserisce l'art. 7, n. 3, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la
Repubblica italiana, ratificato ed eseguito con legge 25 marzo 1985, n. 121, il quale stabilisce che, agli effetti tributari, gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione. La medesima disposizione chiarisce anche che le attività diverse da quelle di religione o di culto, pur se svolte da enti ecclesiastici, restano soggette alle leggi dello Stato che disciplinano tali attività
e al relativo regime tributario.
Quanto alla natura giuridica dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, esso rientra tra gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222, la quale ne disciplina l'istituzione, le finalità e l'assetto organizzativo. In particolare, con il decreto di erezione degli Istituti diocesani, il legislatore ha disposto la contestuale estinzione degli enti ecclesiastici patrimoniali preesistenti – quali la mensa vescovile e i benefici capitolari e parrocchiali – prevedendo il trasferimento di diritto dei relativi patrimoni agli Istituti medesimi. Tali patrimoni sono destinati a garantire il congruo e dignitoso sostentamento del clero operante nella diocesi, finalità che l'ordinamento qualifica espressamente come rientrante tra quelle di religione e di culto.
La normativa in esame non si limita a riconoscere agli Istituti una personalità giuridica agli effetti civili, ma presuppone altresì che essi dispongano di un patrimonio produttivo di reddito, destinato a integrare, ove necessario, il trattamento economico dei sacerdoti. Ne deriva che l'ordinamento non solo non esclude, ma anzi presuppone, che tali enti possano svolgere attività di natura economica, funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali.
Gli artt. 15 e 16 della legge n. 222 del 1985 operano una distinzione tra le attività di religione o di culto e le attività diverse, incluse quelle di carattere commerciale, consentite purché svolte nel rispetto della struttura e delle finalità proprie dell'ente ecclesiastico. Tale assetto risulta coerente con quanto previsto dal citato art. 7, n. 3, dell'Accordo del 1984, che, pur equiparando gli enti ecclesiastici agli enti di beneficenza o istruzione agli effetti tributari, assoggetta le attività diverse al regime ordinario.
Muovendo da questo quadro normativo, emerge che gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero non sono configurati come enti meramente passivi, bensì come soggetti istituzionalmente deputati alla gestione di un patrimonio, anche immobiliare, finalizzato alla produzione delle risorse necessarie al perseguimento del fine di religione e di culto. La gestione e valorizzazione del patrimonio non rappresentano, pertanto, una deviazione rispetto alla finalità istituzionale, ma costituiscono strumenti funzionali, espressamente previsti dall'ordinamento, per il perseguimento del fine di religione e di culto.
Una diversa interpretazione condurrebbe all'effetto sistematicamente incoerente di escludere dal beneficio qualsiasi ente dotato di patrimonio e chiamato, per sua natura, ad amministrarlo, in contrasto con la ratio della norma agevolativa e con la funzione attribuita agli Istituti diocesani dalla legge n. 222 del 1985.
Tuttavia, la possibilità per tali enti di svolgere attività economicamente rilevanti non comporta automaticamente l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. nn. 1164/2023, 9394/2023, 9409/2023
e 10400/2023) e ribadito dalla prassi amministrativa, l'agevolazione non opera in via generalizzata, trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione, in quanto derogatoria del principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione.
La qualificazione dell'ente come ecclesiastico civilmente riconosciuto, avente fine di religione o di culto, costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'applicazione dell'aliquota ridotta. È infatti richiesta una verifica in concreto della natura dell'attività svolta e del rapporto funzionale che essa intrattiene con il fine istituzionale.
La gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto, quando si limiti all'amministrazione e alla conservazione dei beni per il reperimento delle risorse necessarie al sostentamento del clero, non Banca_1 un'attività commerciale né comporta la perdita dell'agevolazione. L'elemento discriminante va individuato nelle modalità concrete di esercizio dell'attività: la riduzione dell'aliquota IRES è applicabile quando la locazione si risolve nel semplice godimento del patrimonio, in assenza di una struttura organizzativa, di mezzi operativi o di strategie tipiche dell'attività imprenditoriale rivolta al mercato.
I proventi derivanti dalla locazione svolgono così una funzione meramente strumentale, consentendo all'ente di reperire risorse che, per la natura gratuita delle attività di culto, non potrebbero essere altrimenti conseguite, risultando direttamente e immediatamente funzionali al perseguimento delle finalità di religione e di culto. I documenti di prassi emanati dall'Amministrazione finanziaria a seguito del consolidamento degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità – ed in particolare le circolari n. 15/E del 17 maggio 2022 e n. 35/E del 28 dicembre 2023 – nel ribadire i principi già affermati in sede giurisprudenziale, hanno inteso fornire criteri applicativi volti a individuare le principali casistiche rilevanti ai fini della qualificazione dell'attività di locazione immobiliare svolta dagli enti ecclesiastici.
Tali documenti individuano, a titolo esemplificativo, una serie di elementi che, solo se considerati nel loro complesso, possono denotare l'esistenza di una gestione organizzata di tipo imprenditoriale e, come tale, incompatibile con il regime agevolativo di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973. In particolare, assumono rilievo sintomatico:
- la concessione in locazione di una pluralità di immobili per brevi periodi;
- la continua e sistematica immissione degli immobili sul mercato degli affitti;
- l'utilizzo di portali telematici o di strumenti pubblicitari per la promozione delle locazioni;
- l'adozione di tecniche di marketing o di politiche di fidelizzazione della clientela;
- l'offerta di servizi accessori (quali, ad esempio, pasti, trasporti, servizi turistici o altri servizi collaterali);
- la presenza di una struttura organizzativa complessa, funzionale alla massimizzazione del risultato economico;
- l'impiego di strumenti tipici degli operatori economici operanti in regime di concorrenza sul mercato.
La presenza coordinata di tali elementi è indicativa di un'attività dinamica e imprenditoriale, eccedente il mero godimento del patrimonio e, pertanto, non compatibile con il regime agevolativo.
Diversamente, la prassi amministrativa chiarisce che non Banca_1 di per sé attività commerciale la situazione in cui:
- la locazione avvenga mediante contratti di durata pluriannuale;
- l'ente si limiti alla riscossione dei canoni;
- la gestione comporti un impiego minimo di risorse, proporzionato all'entità del patrimonio;
- l'attività sia riconducibile a una gestione statica e conservativa del patrimonio immobiliare;
- manchi una struttura organizzativa autonoma finalizzata alla massimizzazione del profitto.
In tali ipotesi, viene precisato che anche la gestione di un numero rilevante di immobili non comporta automaticamente la perdita dell'agevolazione, in assenza di ulteriori e concreti indici di imprenditorialità.
Un ulteriore requisito per la fruizione del beneficio concerne la destinazione dei proventi, atteso che l'agevolazione spetta esclusivamente qualora i redditi siano effettivamente destinati alle attività istituzionali di religione o di culto.
Sul punto, la prassi amministrativa chiarisce che l'utilizzo dei proventi non deve necessariamente avvenire in modo integrale e nel medesimo periodo d'imposta in cui essi sono conseguiti.
È, infatti, fisiologico che l'impiego delle risorse si realizzi nel tempo, anche mediante l'accantonamento di parte dei proventi per sostenere costi relativi a interventi sul patrimonio immobiliare o per finanziare progetti futuri, purché funzionali alle finalità istituzionali dell'ente.
Tali circostanze non determinano la decadenza dal regime agevolativo, ferma restando la necessità di fornire adeguata prova documentale della destinazione dei proventi alle finalità istituzionali, anche se distribuita su più annualità.
In applicazione dei criteri sopra richiamati, non può essere condivisa l'impostazione seguita dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni, laddove si sostiene che l'assenza di tecniche di marketing, di attività pubblicitaria o del ricorso ad agenzie immobiliari costituirebbe un elemento non decisivo ai fini dell'esclusione della natura commerciale dell'attività di locazione, in ragione della fisiologica domanda di immobili, in particolare ad uso abitativo. Tale tesi non trova riscontro né nella prassi amministrativa né nella giurisprudenza, che richiedono invece una valutazione complessiva fondata sulla presenza congiunta di più indici organizzativi, e non su considerazioni astratte relative alle condizioni del mercato.
Nel caso di specie, tali indicatori sintomatici non risultano accertati. In particolare, non assumono rilievo decisivo né il numero degli immobili concessi in locazione né l'ammontare dei redditi percepiti, né la circostanza che i canoni siano allineati ai valori di mercato. Parimenti, l'organico dell'Istituto – composto da due dipendenti, impiegati anche nello svolgimento delle attività istituzionali, nonché da un collaboratore esterno – non Banca_1 una struttura organizzativa idonea a travalicare il mero godimento del patrimonio immobiliare, risultando proporzionato all'entità del patrimonio stesso.
In altri termini, la presenza di un'organizzazione minima, funzionale alla riscossione dei canoni e alla manutenzione degli immobili, non è idonea a qualificare l'attività come commerciale né a determinare la decadenza dal regime agevolativo.
Inoltre, non risulta che l'Istituto abbia fatto ricorso a strumenti di promozione commerciale, quali attività pubblicitarie, marchi o insegne, ovvero si sia avvalso di professionisti del settore o di canali telematici dedicati.
Parimenti non è condivisibile l'affermazione dell'Ufficio secondo cui, nel caso di specie, mancherebbe certezza in ordine alla destinazione finale degli avanzi d'esercizio dell'Istituto. Infatti, dalla documentazione in atti, risulta che l'avanzo d'esercizio è stato sistematicamente riversato all'Associazione_2 per il Sostentamento del CL mediante bonifici bancari tracciabili, destinati alle integrazioni economiche dei sacerdoti.
Il fatto che le plusvalenze derivanti dalle alienazioni immobiliari non siano state immediatamente riversate al sistema di sostentamento del clero non equivale a una mancata devoluzione dei proventi alle finalità istituzionali. Tali plusvalenze sono state infatti accantonate in un apposito Fondo destinato al reinvestimento e alla successiva imputazione a patrimonio, secondo una logica di conservazione e reintegrazione del patrimonio immobiliare.
Una simile modalità di gestione risulta coerente con le finalità statutarie dell'Istituto ed è conforme alla disciplina civilistica e canonica dettata dalla legge n. 222 del 1985, la quale richiede agli Istituti diocesani di garantire nel tempo la disponibilità delle risorse necessarie al congruo e dignitoso sostentamento del clero, senza imporre un utilizzo immediato e integrale dei proventi nel medesimo esercizio.
In base al quadro normativo e interpretativo richiamato, nonché alla valutazione in concreto delle modalità di gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto, deve ritenersi che l'attività di locazione in esame non integri un'attività commerciale esercitata in forma imprenditoriale, ma si collochi nell'ambito di una gestione statica e conservativa del patrimonio, funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali di religione e di culto. Ne consegue che i redditi derivanti dalla locazione di terreni e fabbricati, nonché i redditi diversi derivanti da locazioni per uso non agricolo e dalla concessione di diritti di servitù, devono ritenersi direttamente e immediatamente strumentali al fine istituzionale dell'ente e, come tali, assoggettabili all'aliquota agevolata di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973.
Diverso esito deve invece riconoscersi con riferimento ai proventi derivanti dalla gestione dell'impianto fotovoltaico.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e dalla prassi amministrativa, l'applicazione dell'aliquota agevolata presuppone che l'attività produttiva del reddito, pur eventualmente generatrice di utili, non sia svolta con modalità organizzate tipiche dell'impresa, né sia diretta al perseguimento di uno scopo di lucro in senso proprio, ma si ponga in un rapporto di strumentalità diretta e immediata rispetto ai fini istituzionali dell'ente.
Orbene, la produzione e la cessione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico, ancorché svolte da un ente ecclesiastico, presentano connotati ontologicamente diversi rispetto al mero godimento del patrimonio immobiliare. Tale attività presuppone, infatti, un'organizzazione tecnica e produttiva, caratterizzata dall'impiego di beni strumentali, dalla gestione continuativa dell'impianto, dall'immissione dell'energia nel mercato e dalla percezione di corrispettivi determinati secondo logiche economiche proprie dell'attività imprenditoriale.
Tale qualificazione trova un riscontro oggettivo anche nella condotta dichiarativa dell'ente, il quale ha compilato il quadro RF della dichiarazione dei redditi, evidenziando in tal modo la riconducibilità dei proventi derivanti dall'impianto fotovoltaico a un'attività fiscalmente qualificata come commerciale.
Ne consegue che i proventi derivanti dalla produzione e vendita di energia elettrica non possono beneficiare dell'aliquota agevolata di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 e risultano assoggettabili ad imposizione ordinaria.
In tale solco si colloca la giurisprudenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, che, in un giudizio riguardante il medesimo ricorrente, ha operato una netta distinzione tra i redditi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare – potenzialmente agevolabili – e i proventi di diversa natura, escludendo per questi ultimi l'applicazione dell'aliquota ridotta IRES in quanto riconducibili ad attività economica esercitata con modalità imprenditoriali (cfr. CGT di II grado delle Marche, sez. II, sent. n.
206/2025).
Il medesimo orientamento risulta confermato anche da ulteriori pronunce delle Corti di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche che hanno riconosciuto la spettanza dell'agevolazione di cui all'art. 6 del d.P.
R. n. 601 del 1973 in favore degli Istituti di altre diocesi (sentenze sez. IV, 1° dicembre 2025, nn. 1106, 1107
e 1108; sez. III, 4 dicembre 2025, nn. 1130, 1131, 1132 e 1133; sez. I, 29 novembre 2024, n. 1115, e 3 dicembre 2024, nn. 1127 e 1128). Deve infine rilevarsi che le pronunce da ultimo richiamate (nn. 1115/2024,
1127/2024 e 1128/2024) sono passate in giudicato per mancata proposizione del ricorso per cassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Va, infine, esaminato il profilo relativo al regime sanzionatorio con riferimento ai redditi derivanti dalla gestione dell'impianto fotovoltaico, per i quali il ricorso è stato respinto.
Nel caso di specie, non è invocabile il principio del legittimo affidamento quale causa di esclusione delle sanzioni, atteso che esso presuppone l'esistenza di comportamenti attivi dell'Amministrazione finanziaria, quali atti, prassi o indicazioni ufficiali, idonei a ingenerare un affidamento giuridicamente qualificato nel contribuente. Tale presupposto non può ritenersi integrato sulla base della mancata contestazione in precedenti annualità, trattandosi di circostanze inidonee, di per sé, a fondare un legittimo affidamento.
Parimenti, la buona fede soggettiva del contribuente non rileva di per sé ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa, atteso che il sistema sanzionatorio tributario non è circoscritto ai soli comportamenti fraudolenti. Deve altresì escludersi la ricorrenza di obiettive condizioni di incertezza normativa idonee a giustificare la disapplicazione delle sanzioni. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale esimente presuppone una reale ed oggettiva equivocità della disciplina applicabile, desumibile da elementi positivi quali contrasti giurisprudenziali rilevanti, prassi amministrative difformi. Tali presupposti non risultano integrati nel caso di specie.
Deve pertanto ritenersi corretta l'applicazione delle sanzioni ordinarie, trattandosi di violazioni riconducibili a un'attività qualificabile come commerciale e, come tale, assoggettata al regime impositivo ordinario.
Merita, invece, accoglimento la censura relativa alla non applicabilità della recidiva. L'istituto della reiterazione presuppone, infatti, non solo la commissione di violazioni della medesima indole, ma anche una consapevole e colpevole persistenza nella condotta illecita. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la recidiva può essere applicata esclusivamente quando le violazioni pregresse risultino definitivamente accertate con sentenza passata in giudicato ovvero siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione (da ultimo, Cass. 27 febbraio 2024, n. 5115). Nel caso di specie, tali condizioni non risultano integrate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto nei termini di cui in motivazione.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
DE ACUTIS STEFANIA, Relatore
MANCINI DAVID, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 578/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Per Il Sostentamento CL CE Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Salvo D'Acquisto, 81 63900 Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ504UC01060 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'Ricorrente_1 per il Sostentamento del CL dell'CE di Ricorrente_2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TQ504UC01060/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Fermo e relativo all'anno d'imposta 2018, con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiore IRES per euro 123.8956,00, oltre sanzioni e interessi, per effetto del disconoscimento dell'aliquota agevolata prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 601/1973.
Con l'atto impugnato, l'Amministrazione finanziaria ha escluso l'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta IRES per tutti i redditi, con riferimento all'intera base reddituale dell'ente, ricomprendendovi tanto i redditi derivanti dalla gestione di un impianto fotovoltaico quanto quelli provenienti dalla locazione di beni immobili. In relazione a questi ultimi, l'Ufficio ha ritenuto che l'attività di locazione integri una gestione immobiliare priva del requisito della strumentalità diretta e immediata rispetto alle finalità di religione e di culto dell'ente.
Nel ricorso introduttivo, l'Istituto ha dedotto, in primo luogo, l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 601/1973, sostenendo che l'Ufficio abbia illegittimamente disconosciuto l'aliquota IRES ridotta sul presupposto che le attività svolte dal contribuente abbiano tutte scopo di lucro. Sostiene, invece, che – alla luce dei chiarimenti di prassi resi dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 15/E del 17 maggio 2022 e, soprattutto, con circolare n. 35/E del 2023, nonché della giurisprudenza dominante in materia – i proventi da locazione del patrimonio immobiliare (tipici degli Istituti diocesani) possano fruire dell'agevolazione a condizione che la gestione non integri un'attività economicamente organizzata di tipo imprenditoriale, ma si risolva in un mero godimento del patrimonio, ossia nella semplice riscossione dei canoni senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse finalizzata all'ottenimento del risultato economico, e che tali proventi risultino funzionalmente destinati al perseguimento delle finalità di religione e di culto (sostentamento del clero), così integrando il requisito della strumentalità richiesto dall'art. 6.
Inoltre, l'Istituto ha dedotto che, anche a voler ritenere necessario un accertamento in concreto della strumentalità, l'Ufficio avrebbe errato nel non considerare che i proventi immobiliari risultano integralmente destinati al sistema del sostentamento del clero, con conseguente insussistenza di una gestione patrimoniale finalizzata a scopi lucrativi.
Con ulteriore motivo, la parte ricorrente ha contestato la legittimità delle sanzioni irrogate, invocando il principio del legittimo affidamento e della buona fede di cui all'art. 10 della legge n. 212/2000, anche in considerazione del comportamento pregresso dell'Amministrazione finanziaria e delle pronunce giurisdizionali favorevoli intervenute per annualità precedenti.
In via ulteriormente subordinata, l'Istituto ha dedotto la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, tali da giustificare la disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992.
Da ultimo, è stata contestata l'applicazione della recidiva, ritenuta indebita in assenza di violazioni definitivamente accertate e in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo e interpretativo di riferimento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Fermo, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la piena legittimità dell'atto impugnato. L'Ufficio ha sostenuto che l'agevolazione prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973 richiede, oltre al requisito soggettivo dell'ente ecclesiastico, anche la sussistenza del requisito oggettivo della strumentalità diretta ed immediata dell'attività svolta rispetto alle finalità di religione e di culto, da verificarsi in concreto. Secondo
l'Amministrazione finanziaria, non è sufficiente che l'attività sia finalizzata al mero reperimento di risorse economiche destinate, in via mediata, al sostegno dell'attività istituzionale, trattandosi di mezzi indistintamente utilizzabili per il perseguimento di qualsiasi finalità.
In tale prospettiva, l'Ufficio ha ritenuto che l'attività di locazione svolta dall'Istituto configuri una gestione stabile e organizzata del patrimonio immobiliare, con due dipendenti e un collaboratore esterno, priva del carattere di strumentalità diretta richiesto dalla norma agevolativa, con conseguente applicazione dell'aliquota IRES ordinaria.
A sostegno di tale conclusione, l'Amministrazione ha evidenziato che gli immobili e i terreni sono concessi in locazione a soggetti terzi, a condizioni di mercato e per usi abitativi, professionali o commerciali, sicché
l'attività in esame non realizza direttamente i fini di religione e di culto, ma si risolve in un'attività di natura economica finalizzata alla produzione di reddito, destinato solo successivamente, e senza un vincolo diretto, al sostentamento del clero.
L'Ufficio ha, altresì, contestato la sussistenza dei presupposti per l'esimente dell'affidamento e dell'incertezza normativa, rilevando come la questione sia oggetto di orientamento interpretativo consolidato e come la parte fosse pienamente consapevole del rischio fiscale, anche alla luce di precedenti attività di controllo.
Con riferimento alle sanzioni, l'Amministrazione ha sostenuto la loro legittima irrogazione, nonché la correttezza dell'applicazione della recidiva, in presenza di reiterate violazioni.
Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha ribadito le argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo, insistendo in particolare sulla natura istituzionale dell'attività di gestione immobiliare e sulla destinazione vincolata dei proventi alle finalità di culto e di sostentamento del clero.
L'Istituto ha ulteriormente richiamato varie pronunce di merito ritenute favorevoli e ha insistito sulla non debenza delle sanzioni, ribadendo la sussistenza di un quadro normativo e interpretativo non univoco.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia sottoposta all'esame del Collegio concerne la spettanza, per l'anno d'imposta 2018, dell'agevolazione prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, consistente nella riduzione alla metà dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società.
La disposizione richiamata prevede che l'imposta sul reddito delle persone giuridiche sia ridotta alla metà nei confronti degli enti il cui fine sia equiparato per legge a quello di beneficenza o di istruzione, purché dotati di personalità giuridica, come precisato dal comma 2 del medesimo articolo.
In tale contesto normativo si inserisce l'art. 7, n. 3, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la
Repubblica italiana, ratificato ed eseguito con legge 25 marzo 1985, n. 121, il quale stabilisce che, agli effetti tributari, gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione. La medesima disposizione chiarisce anche che le attività diverse da quelle di religione o di culto, pur se svolte da enti ecclesiastici, restano soggette alle leggi dello Stato che disciplinano tali attività
e al relativo regime tributario.
Quanto alla natura giuridica dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, esso rientra tra gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222, la quale ne disciplina l'istituzione, le finalità e l'assetto organizzativo. In particolare, con il decreto di erezione degli Istituti diocesani, il legislatore ha disposto la contestuale estinzione degli enti ecclesiastici patrimoniali preesistenti – quali la mensa vescovile e i benefici capitolari e parrocchiali – prevedendo il trasferimento di diritto dei relativi patrimoni agli Istituti medesimi. Tali patrimoni sono destinati a garantire il congruo e dignitoso sostentamento del clero operante nella diocesi, finalità che l'ordinamento qualifica espressamente come rientrante tra quelle di religione e di culto.
La normativa in esame non si limita a riconoscere agli Istituti una personalità giuridica agli effetti civili, ma presuppone altresì che essi dispongano di un patrimonio produttivo di reddito, destinato a integrare, ove necessario, il trattamento economico dei sacerdoti. Ne deriva che l'ordinamento non solo non esclude, ma anzi presuppone, che tali enti possano svolgere attività di natura economica, funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali.
Gli artt. 15 e 16 della legge n. 222 del 1985 operano una distinzione tra le attività di religione o di culto e le attività diverse, incluse quelle di carattere commerciale, consentite purché svolte nel rispetto della struttura e delle finalità proprie dell'ente ecclesiastico. Tale assetto risulta coerente con quanto previsto dal citato art. 7, n. 3, dell'Accordo del 1984, che, pur equiparando gli enti ecclesiastici agli enti di beneficenza o istruzione agli effetti tributari, assoggetta le attività diverse al regime ordinario.
Muovendo da questo quadro normativo, emerge che gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero non sono configurati come enti meramente passivi, bensì come soggetti istituzionalmente deputati alla gestione di un patrimonio, anche immobiliare, finalizzato alla produzione delle risorse necessarie al perseguimento del fine di religione e di culto. La gestione e valorizzazione del patrimonio non rappresentano, pertanto, una deviazione rispetto alla finalità istituzionale, ma costituiscono strumenti funzionali, espressamente previsti dall'ordinamento, per il perseguimento del fine di religione e di culto.
Una diversa interpretazione condurrebbe all'effetto sistematicamente incoerente di escludere dal beneficio qualsiasi ente dotato di patrimonio e chiamato, per sua natura, ad amministrarlo, in contrasto con la ratio della norma agevolativa e con la funzione attribuita agli Istituti diocesani dalla legge n. 222 del 1985.
Tuttavia, la possibilità per tali enti di svolgere attività economicamente rilevanti non comporta automaticamente l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. nn. 1164/2023, 9394/2023, 9409/2023
e 10400/2023) e ribadito dalla prassi amministrativa, l'agevolazione non opera in via generalizzata, trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione, in quanto derogatoria del principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione.
La qualificazione dell'ente come ecclesiastico civilmente riconosciuto, avente fine di religione o di culto, costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'applicazione dell'aliquota ridotta. È infatti richiesta una verifica in concreto della natura dell'attività svolta e del rapporto funzionale che essa intrattiene con il fine istituzionale.
La gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto, quando si limiti all'amministrazione e alla conservazione dei beni per il reperimento delle risorse necessarie al sostentamento del clero, non Banca_1 un'attività commerciale né comporta la perdita dell'agevolazione. L'elemento discriminante va individuato nelle modalità concrete di esercizio dell'attività: la riduzione dell'aliquota IRES è applicabile quando la locazione si risolve nel semplice godimento del patrimonio, in assenza di una struttura organizzativa, di mezzi operativi o di strategie tipiche dell'attività imprenditoriale rivolta al mercato.
I proventi derivanti dalla locazione svolgono così una funzione meramente strumentale, consentendo all'ente di reperire risorse che, per la natura gratuita delle attività di culto, non potrebbero essere altrimenti conseguite, risultando direttamente e immediatamente funzionali al perseguimento delle finalità di religione e di culto. I documenti di prassi emanati dall'Amministrazione finanziaria a seguito del consolidamento degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità – ed in particolare le circolari n. 15/E del 17 maggio 2022 e n. 35/E del 28 dicembre 2023 – nel ribadire i principi già affermati in sede giurisprudenziale, hanno inteso fornire criteri applicativi volti a individuare le principali casistiche rilevanti ai fini della qualificazione dell'attività di locazione immobiliare svolta dagli enti ecclesiastici.
Tali documenti individuano, a titolo esemplificativo, una serie di elementi che, solo se considerati nel loro complesso, possono denotare l'esistenza di una gestione organizzata di tipo imprenditoriale e, come tale, incompatibile con il regime agevolativo di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973. In particolare, assumono rilievo sintomatico:
- la concessione in locazione di una pluralità di immobili per brevi periodi;
- la continua e sistematica immissione degli immobili sul mercato degli affitti;
- l'utilizzo di portali telematici o di strumenti pubblicitari per la promozione delle locazioni;
- l'adozione di tecniche di marketing o di politiche di fidelizzazione della clientela;
- l'offerta di servizi accessori (quali, ad esempio, pasti, trasporti, servizi turistici o altri servizi collaterali);
- la presenza di una struttura organizzativa complessa, funzionale alla massimizzazione del risultato economico;
- l'impiego di strumenti tipici degli operatori economici operanti in regime di concorrenza sul mercato.
La presenza coordinata di tali elementi è indicativa di un'attività dinamica e imprenditoriale, eccedente il mero godimento del patrimonio e, pertanto, non compatibile con il regime agevolativo.
Diversamente, la prassi amministrativa chiarisce che non Banca_1 di per sé attività commerciale la situazione in cui:
- la locazione avvenga mediante contratti di durata pluriannuale;
- l'ente si limiti alla riscossione dei canoni;
- la gestione comporti un impiego minimo di risorse, proporzionato all'entità del patrimonio;
- l'attività sia riconducibile a una gestione statica e conservativa del patrimonio immobiliare;
- manchi una struttura organizzativa autonoma finalizzata alla massimizzazione del profitto.
In tali ipotesi, viene precisato che anche la gestione di un numero rilevante di immobili non comporta automaticamente la perdita dell'agevolazione, in assenza di ulteriori e concreti indici di imprenditorialità.
Un ulteriore requisito per la fruizione del beneficio concerne la destinazione dei proventi, atteso che l'agevolazione spetta esclusivamente qualora i redditi siano effettivamente destinati alle attività istituzionali di religione o di culto.
Sul punto, la prassi amministrativa chiarisce che l'utilizzo dei proventi non deve necessariamente avvenire in modo integrale e nel medesimo periodo d'imposta in cui essi sono conseguiti.
È, infatti, fisiologico che l'impiego delle risorse si realizzi nel tempo, anche mediante l'accantonamento di parte dei proventi per sostenere costi relativi a interventi sul patrimonio immobiliare o per finanziare progetti futuri, purché funzionali alle finalità istituzionali dell'ente.
Tali circostanze non determinano la decadenza dal regime agevolativo, ferma restando la necessità di fornire adeguata prova documentale della destinazione dei proventi alle finalità istituzionali, anche se distribuita su più annualità.
In applicazione dei criteri sopra richiamati, non può essere condivisa l'impostazione seguita dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni, laddove si sostiene che l'assenza di tecniche di marketing, di attività pubblicitaria o del ricorso ad agenzie immobiliari costituirebbe un elemento non decisivo ai fini dell'esclusione della natura commerciale dell'attività di locazione, in ragione della fisiologica domanda di immobili, in particolare ad uso abitativo. Tale tesi non trova riscontro né nella prassi amministrativa né nella giurisprudenza, che richiedono invece una valutazione complessiva fondata sulla presenza congiunta di più indici organizzativi, e non su considerazioni astratte relative alle condizioni del mercato.
Nel caso di specie, tali indicatori sintomatici non risultano accertati. In particolare, non assumono rilievo decisivo né il numero degli immobili concessi in locazione né l'ammontare dei redditi percepiti, né la circostanza che i canoni siano allineati ai valori di mercato. Parimenti, l'organico dell'Istituto – composto da due dipendenti, impiegati anche nello svolgimento delle attività istituzionali, nonché da un collaboratore esterno – non Banca_1 una struttura organizzativa idonea a travalicare il mero godimento del patrimonio immobiliare, risultando proporzionato all'entità del patrimonio stesso.
In altri termini, la presenza di un'organizzazione minima, funzionale alla riscossione dei canoni e alla manutenzione degli immobili, non è idonea a qualificare l'attività come commerciale né a determinare la decadenza dal regime agevolativo.
Inoltre, non risulta che l'Istituto abbia fatto ricorso a strumenti di promozione commerciale, quali attività pubblicitarie, marchi o insegne, ovvero si sia avvalso di professionisti del settore o di canali telematici dedicati.
Parimenti non è condivisibile l'affermazione dell'Ufficio secondo cui, nel caso di specie, mancherebbe certezza in ordine alla destinazione finale degli avanzi d'esercizio dell'Istituto. Infatti, dalla documentazione in atti, risulta che l'avanzo d'esercizio è stato sistematicamente riversato all'Associazione_2 per il Sostentamento del CL mediante bonifici bancari tracciabili, destinati alle integrazioni economiche dei sacerdoti.
Il fatto che le plusvalenze derivanti dalle alienazioni immobiliari non siano state immediatamente riversate al sistema di sostentamento del clero non equivale a una mancata devoluzione dei proventi alle finalità istituzionali. Tali plusvalenze sono state infatti accantonate in un apposito Fondo destinato al reinvestimento e alla successiva imputazione a patrimonio, secondo una logica di conservazione e reintegrazione del patrimonio immobiliare.
Una simile modalità di gestione risulta coerente con le finalità statutarie dell'Istituto ed è conforme alla disciplina civilistica e canonica dettata dalla legge n. 222 del 1985, la quale richiede agli Istituti diocesani di garantire nel tempo la disponibilità delle risorse necessarie al congruo e dignitoso sostentamento del clero, senza imporre un utilizzo immediato e integrale dei proventi nel medesimo esercizio.
In base al quadro normativo e interpretativo richiamato, nonché alla valutazione in concreto delle modalità di gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto, deve ritenersi che l'attività di locazione in esame non integri un'attività commerciale esercitata in forma imprenditoriale, ma si collochi nell'ambito di una gestione statica e conservativa del patrimonio, funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali di religione e di culto. Ne consegue che i redditi derivanti dalla locazione di terreni e fabbricati, nonché i redditi diversi derivanti da locazioni per uso non agricolo e dalla concessione di diritti di servitù, devono ritenersi direttamente e immediatamente strumentali al fine istituzionale dell'ente e, come tali, assoggettabili all'aliquota agevolata di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973.
Diverso esito deve invece riconoscersi con riferimento ai proventi derivanti dalla gestione dell'impianto fotovoltaico.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e dalla prassi amministrativa, l'applicazione dell'aliquota agevolata presuppone che l'attività produttiva del reddito, pur eventualmente generatrice di utili, non sia svolta con modalità organizzate tipiche dell'impresa, né sia diretta al perseguimento di uno scopo di lucro in senso proprio, ma si ponga in un rapporto di strumentalità diretta e immediata rispetto ai fini istituzionali dell'ente.
Orbene, la produzione e la cessione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico, ancorché svolte da un ente ecclesiastico, presentano connotati ontologicamente diversi rispetto al mero godimento del patrimonio immobiliare. Tale attività presuppone, infatti, un'organizzazione tecnica e produttiva, caratterizzata dall'impiego di beni strumentali, dalla gestione continuativa dell'impianto, dall'immissione dell'energia nel mercato e dalla percezione di corrispettivi determinati secondo logiche economiche proprie dell'attività imprenditoriale.
Tale qualificazione trova un riscontro oggettivo anche nella condotta dichiarativa dell'ente, il quale ha compilato il quadro RF della dichiarazione dei redditi, evidenziando in tal modo la riconducibilità dei proventi derivanti dall'impianto fotovoltaico a un'attività fiscalmente qualificata come commerciale.
Ne consegue che i proventi derivanti dalla produzione e vendita di energia elettrica non possono beneficiare dell'aliquota agevolata di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 e risultano assoggettabili ad imposizione ordinaria.
In tale solco si colloca la giurisprudenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, che, in un giudizio riguardante il medesimo ricorrente, ha operato una netta distinzione tra i redditi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare – potenzialmente agevolabili – e i proventi di diversa natura, escludendo per questi ultimi l'applicazione dell'aliquota ridotta IRES in quanto riconducibili ad attività economica esercitata con modalità imprenditoriali (cfr. CGT di II grado delle Marche, sez. II, sent. n.
206/2025).
Il medesimo orientamento risulta confermato anche da ulteriori pronunce delle Corti di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche che hanno riconosciuto la spettanza dell'agevolazione di cui all'art. 6 del d.P.
R. n. 601 del 1973 in favore degli Istituti di altre diocesi (sentenze sez. IV, 1° dicembre 2025, nn. 1106, 1107
e 1108; sez. III, 4 dicembre 2025, nn. 1130, 1131, 1132 e 1133; sez. I, 29 novembre 2024, n. 1115, e 3 dicembre 2024, nn. 1127 e 1128). Deve infine rilevarsi che le pronunce da ultimo richiamate (nn. 1115/2024,
1127/2024 e 1128/2024) sono passate in giudicato per mancata proposizione del ricorso per cassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Va, infine, esaminato il profilo relativo al regime sanzionatorio con riferimento ai redditi derivanti dalla gestione dell'impianto fotovoltaico, per i quali il ricorso è stato respinto.
Nel caso di specie, non è invocabile il principio del legittimo affidamento quale causa di esclusione delle sanzioni, atteso che esso presuppone l'esistenza di comportamenti attivi dell'Amministrazione finanziaria, quali atti, prassi o indicazioni ufficiali, idonei a ingenerare un affidamento giuridicamente qualificato nel contribuente. Tale presupposto non può ritenersi integrato sulla base della mancata contestazione in precedenti annualità, trattandosi di circostanze inidonee, di per sé, a fondare un legittimo affidamento.
Parimenti, la buona fede soggettiva del contribuente non rileva di per sé ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa, atteso che il sistema sanzionatorio tributario non è circoscritto ai soli comportamenti fraudolenti. Deve altresì escludersi la ricorrenza di obiettive condizioni di incertezza normativa idonee a giustificare la disapplicazione delle sanzioni. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale esimente presuppone una reale ed oggettiva equivocità della disciplina applicabile, desumibile da elementi positivi quali contrasti giurisprudenziali rilevanti, prassi amministrative difformi. Tali presupposti non risultano integrati nel caso di specie.
Deve pertanto ritenersi corretta l'applicazione delle sanzioni ordinarie, trattandosi di violazioni riconducibili a un'attività qualificabile come commerciale e, come tale, assoggettata al regime impositivo ordinario.
Merita, invece, accoglimento la censura relativa alla non applicabilità della recidiva. L'istituto della reiterazione presuppone, infatti, non solo la commissione di violazioni della medesima indole, ma anche una consapevole e colpevole persistenza nella condotta illecita. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la recidiva può essere applicata esclusivamente quando le violazioni pregresse risultino definitivamente accertate con sentenza passata in giudicato ovvero siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione (da ultimo, Cass. 27 febbraio 2024, n. 5115). Nel caso di specie, tali condizioni non risultano integrate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto nei termini di cui in motivazione.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese del giudizio.