TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 12254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12254 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5402/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, Dott.ssa Valentina Valletta, a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 23.12.25, svoltasi mediante deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEZIEX U.C. c.p.c. nella causa civile iscritta nel registro degli Affari civili contenziosi con R.G. n.
5402/2024
TRA
( P.iva ) , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Malesci che la rapp.ta e difende in San Vitaliano (Na) alla Via Mazzini 8 giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
( C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
tempore, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
[...]
presso cui ope legis domicilia in Via Armando Diaz 11 ;,
RESISTENTE
NONCHE'
nato a [...] il [...] e res. in Giugliano in Controparte_3
Campania (NA) alla Via Per Barracano n.50;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
1 RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 13.03.24 e proposto ex art. 281 decies c.p.c., la ricorrente in epigrafe generalizzata ha impugnato ex art.170 D.P.R. 115/2002 il decreto di liquidazione delle spese di custodia quantificate in euro 3622,40 reso il 28.11.23 dal
Tribunale di Napoli I sez. penale nel procedimento penale recante nr. R.G. Dib
16202/11 a carico dell'imputato deducendo l'erroneità dei Controparte_4
criteri di liquidazione applicati.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda.
Non si costituivano né né la Procura della Repubblica Controparte_4
presso il Tribunale di Napoli, benché ritualmente evocati sicché ne va dichiarata la contumacia.
L'impugnazione è tempestiva poiché il ricorso è stato depositato in data 13.03.24 mentre il provvedimento impugnato è stato comunicato in data 11.03.24 (cfr.doc. in atti).
La domanda è fondata e va accolta .
Va rilevato che: trattasi di attività di custodia in ambiente al chiuso protrattasi dal
12.03.2007 al 10.07.2023 per un totale di 5965 giorni;
che lo spazio occupato per la custodia ( avente ad oggetto beni diversi da veicoli a motore e natanti e , in specie, capi di abbigliamento) era pari a 4 mq ( cfr. verbale Guardia di Finanza) ; che il
Tribunale con decreto di liquidazione del 28.11.24 ( notificato l'11.03.24) , disponeva il pagamento in favore del custode della somma di euro 3622,40 comprensiva di spese di trasporto ed iva ritenendo prescritta la domanda per il periodo dal 12.03.2007 al 10.07.13.
Parte ricorrente proponeva quindi opposizione avverso il suddetto decreto di liquidazione.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente atteso che parte ricorrente già nel procedimento penale Controparte_1
2 aveva depositato nel mese di luglio del 2014 una richiesta di liquidazione come emerge dal doc.all. al ricorso introduttivo.
Va considerato , altresì, che trattasi di custodia in ambiente chiuso protrattasi dal
12.03.2007 al 10.07.2023 per un totale di 5965 giorni di beni diversi da veicoli a motore o natanti ( capi di abbigliamento e scarpe) con un ingombro pari a 4 metri quadri .
Il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto l'importo di euro 3622,40 comprensiva di spese di trasporto ed iva per la custodia di detti beni ma che tale liquidazione è errata.
Va richiamato l'art.58 comma 2 DPR 115/2002 a mente del quale “ l'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell'art.59
e , in via residuale, secondo gli usi locali”.
Va richiamato il successivo art 59 secondo cui “ con decreto del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi della
Legge 23 agosto 1988 n.400 art.17 commi 3 e 4 sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia .Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione dei beni”.
Va richiamato ancora l'art.5 DM 265/2006 adottato ai sensi dell'art.59 appena citato, che stabilisce che “ per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si fa riferimento in via residuale agli usi locali come previsto dall'art.58 comma 2 del Testo Unico citato”.
Va richiamato, peraltro, il principio secondo cui in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del d.m. 2 settembre 2006 n.265 di approvazione delle tariffe, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati, va operata ai sensi dell'art.5 del predetto decreto sulla base degli usi locali, non essendo più applicabile l'art.276 del
3 d.p.r. 30 maggio 2022 n.115 il quale consentiva altresì il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità. (cfr. Cass. civ. sez. VI ord.
5.07.2012 n.11281).
Rilevato che nel caso in esame non emerge la sussistenza di un uso locale vero e proprio inerente agli specifici beni in esame .
Ribadendo, quindi, che “la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n.265 del 2006 va operata, ai sensi dell'art.5 del citato d.m. e dell'art.58 comma 2 del DPR n.115/2002 , non già sulla base di criteri alternativi o dell'equità, ma tenendo conto degli usi locali, i quali devono essere provati dalla parte che li allega, ove il giudice non ne sia a conoscenza , senza che tale dimostrazione possa essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità” (cfr. Cass.civ. ord. n.2507 del 27.01.2022), occorre rimarcare che è impedito il ricorso ad un criterio equitativo puro , occorrendo far riferimento agli usi locali. Gli usi cui fa riferimento l'art.5 DM 2 settembre 2006 nr.265 non devono essere necessariamente usi normativi (cfr. Cass.civ. ord. n.752 del
18.01.2016) .
Non può, quindi, nella materia in esame essere applicato il criterio iura novit curia , sicché tali usi possono essere applicati solo se noti, mentre , in caso contrario, è onere della parte darne la prova (cfr. Cass.civ. sent.2829 del 26.02.2022).
Ne consegue che giacché i beni custoditi non sono contemplati nella tariffa ministeriale , la parte ricorrente non ha allegato o provato l'esistenza di usi locali relativi alla attività di custodia dei beni;
né può farsi ricorso ad un criterio equitativo puro , appare corretto utilizzare le tariffe applicate dalla per la Controparte_5
liquidazione dei compensi ai custodi dei beni mobili soggetti a sequestro amministrativo, da qualificare quali usi locali, liquidando perciò la somma , dal 1° al
12° giorno di custodia in area coperta di euro 1,68 al mq, dal 13° al 40° giorno di custodia di euro 1,13 al mq e quella di euro 0,84 per ciascuno dei giorni successivi .
Pertanto, al ricorrente spetta l'importo di euro 20.315,20 ( per i primi 12 gg. euro
1,68 x4=80,64; per i successivi 28 gg. euro1,13 x4= 126,56; per i restanti 5925 gg. euro 0,84 x4= 19.908,00 oltre spese di trasporto pari ad euro 200,00).
4 Le spese di lite vengono integralmente compensate , in ragione della esistenza di diversi orientamenti in materia .
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Valentina Valletta, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
-dichiara la contumacia di e di Procura della Repubblica Controparte_4
presso il Tribunale di Napoli;
-accoglie l'opposizione promossa per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma del provvedimento emesso in data 28.11.23 dal Tribunale di Napoli –sez. penale- liquida in favore di in qualità di titolare della ditta “ Parte_1 [...]
, a titolo di indennità di custodia, la complessiva somma di euro Parte_1
20315,20 oltre accessori di legge se dovuti;
-compensa interamente fra le parti le spese di lite;
Si comunichi.
Napoli, 24.12.2025 IL GIUDICE
DOTT.SSA EN LL
5
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, Dott.ssa Valentina Valletta, a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 23.12.25, svoltasi mediante deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEZIEX U.C. c.p.c. nella causa civile iscritta nel registro degli Affari civili contenziosi con R.G. n.
5402/2024
TRA
( P.iva ) , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Malesci che la rapp.ta e difende in San Vitaliano (Na) alla Via Mazzini 8 giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
( C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
tempore, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
[...]
presso cui ope legis domicilia in Via Armando Diaz 11 ;,
RESISTENTE
NONCHE'
nato a [...] il [...] e res. in Giugliano in Controparte_3
Campania (NA) alla Via Per Barracano n.50;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
1 RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 13.03.24 e proposto ex art. 281 decies c.p.c., la ricorrente in epigrafe generalizzata ha impugnato ex art.170 D.P.R. 115/2002 il decreto di liquidazione delle spese di custodia quantificate in euro 3622,40 reso il 28.11.23 dal
Tribunale di Napoli I sez. penale nel procedimento penale recante nr. R.G. Dib
16202/11 a carico dell'imputato deducendo l'erroneità dei Controparte_4
criteri di liquidazione applicati.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda.
Non si costituivano né né la Procura della Repubblica Controparte_4
presso il Tribunale di Napoli, benché ritualmente evocati sicché ne va dichiarata la contumacia.
L'impugnazione è tempestiva poiché il ricorso è stato depositato in data 13.03.24 mentre il provvedimento impugnato è stato comunicato in data 11.03.24 (cfr.doc. in atti).
La domanda è fondata e va accolta .
Va rilevato che: trattasi di attività di custodia in ambiente al chiuso protrattasi dal
12.03.2007 al 10.07.2023 per un totale di 5965 giorni;
che lo spazio occupato per la custodia ( avente ad oggetto beni diversi da veicoli a motore e natanti e , in specie, capi di abbigliamento) era pari a 4 mq ( cfr. verbale Guardia di Finanza) ; che il
Tribunale con decreto di liquidazione del 28.11.24 ( notificato l'11.03.24) , disponeva il pagamento in favore del custode della somma di euro 3622,40 comprensiva di spese di trasporto ed iva ritenendo prescritta la domanda per il periodo dal 12.03.2007 al 10.07.13.
Parte ricorrente proponeva quindi opposizione avverso il suddetto decreto di liquidazione.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente atteso che parte ricorrente già nel procedimento penale Controparte_1
2 aveva depositato nel mese di luglio del 2014 una richiesta di liquidazione come emerge dal doc.all. al ricorso introduttivo.
Va considerato , altresì, che trattasi di custodia in ambiente chiuso protrattasi dal
12.03.2007 al 10.07.2023 per un totale di 5965 giorni di beni diversi da veicoli a motore o natanti ( capi di abbigliamento e scarpe) con un ingombro pari a 4 metri quadri .
Il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto l'importo di euro 3622,40 comprensiva di spese di trasporto ed iva per la custodia di detti beni ma che tale liquidazione è errata.
Va richiamato l'art.58 comma 2 DPR 115/2002 a mente del quale “ l'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell'art.59
e , in via residuale, secondo gli usi locali”.
Va richiamato il successivo art 59 secondo cui “ con decreto del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi della
Legge 23 agosto 1988 n.400 art.17 commi 3 e 4 sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia .Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione dei beni”.
Va richiamato ancora l'art.5 DM 265/2006 adottato ai sensi dell'art.59 appena citato, che stabilisce che “ per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si fa riferimento in via residuale agli usi locali come previsto dall'art.58 comma 2 del Testo Unico citato”.
Va richiamato, peraltro, il principio secondo cui in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del d.m. 2 settembre 2006 n.265 di approvazione delle tariffe, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati, va operata ai sensi dell'art.5 del predetto decreto sulla base degli usi locali, non essendo più applicabile l'art.276 del
3 d.p.r. 30 maggio 2022 n.115 il quale consentiva altresì il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità. (cfr. Cass. civ. sez. VI ord.
5.07.2012 n.11281).
Rilevato che nel caso in esame non emerge la sussistenza di un uso locale vero e proprio inerente agli specifici beni in esame .
Ribadendo, quindi, che “la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n.265 del 2006 va operata, ai sensi dell'art.5 del citato d.m. e dell'art.58 comma 2 del DPR n.115/2002 , non già sulla base di criteri alternativi o dell'equità, ma tenendo conto degli usi locali, i quali devono essere provati dalla parte che li allega, ove il giudice non ne sia a conoscenza , senza che tale dimostrazione possa essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità” (cfr. Cass.civ. ord. n.2507 del 27.01.2022), occorre rimarcare che è impedito il ricorso ad un criterio equitativo puro , occorrendo far riferimento agli usi locali. Gli usi cui fa riferimento l'art.5 DM 2 settembre 2006 nr.265 non devono essere necessariamente usi normativi (cfr. Cass.civ. ord. n.752 del
18.01.2016) .
Non può, quindi, nella materia in esame essere applicato il criterio iura novit curia , sicché tali usi possono essere applicati solo se noti, mentre , in caso contrario, è onere della parte darne la prova (cfr. Cass.civ. sent.2829 del 26.02.2022).
Ne consegue che giacché i beni custoditi non sono contemplati nella tariffa ministeriale , la parte ricorrente non ha allegato o provato l'esistenza di usi locali relativi alla attività di custodia dei beni;
né può farsi ricorso ad un criterio equitativo puro , appare corretto utilizzare le tariffe applicate dalla per la Controparte_5
liquidazione dei compensi ai custodi dei beni mobili soggetti a sequestro amministrativo, da qualificare quali usi locali, liquidando perciò la somma , dal 1° al
12° giorno di custodia in area coperta di euro 1,68 al mq, dal 13° al 40° giorno di custodia di euro 1,13 al mq e quella di euro 0,84 per ciascuno dei giorni successivi .
Pertanto, al ricorrente spetta l'importo di euro 20.315,20 ( per i primi 12 gg. euro
1,68 x4=80,64; per i successivi 28 gg. euro1,13 x4= 126,56; per i restanti 5925 gg. euro 0,84 x4= 19.908,00 oltre spese di trasporto pari ad euro 200,00).
4 Le spese di lite vengono integralmente compensate , in ragione della esistenza di diversi orientamenti in materia .
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Valentina Valletta, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
-dichiara la contumacia di e di Procura della Repubblica Controparte_4
presso il Tribunale di Napoli;
-accoglie l'opposizione promossa per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma del provvedimento emesso in data 28.11.23 dal Tribunale di Napoli –sez. penale- liquida in favore di in qualità di titolare della ditta “ Parte_1 [...]
, a titolo di indennità di custodia, la complessiva somma di euro Parte_1
20315,20 oltre accessori di legge se dovuti;
-compensa interamente fra le parti le spese di lite;
Si comunichi.
Napoli, 24.12.2025 IL GIUDICE
DOTT.SSA EN LL
5