TAR Napoli, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 1411
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Sentenza 9 giugno 2023
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Ordinanza collegiale 13 ottobre 2025
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Ordinanza collegiale 23 dicembre 2025
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Sentenza 27 febbraio 2026

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    Inadempimento del Commissario ad acta

    Il Tribunale rileva che l'ordine istruttorio impartito con ordinanza collegiale n. 8402/2025, volto a conoscere l'emissione del nuovo decreto di ricostruzione della carriera, è rimasto inottemperato. Pertanto, si ritiene che l'esecuzione del precetto non sia ancora avvenuta.

  • Accolto
    Richiesta di penalità di mora per ritardo nell'esecuzione

    Il Tribunale fissa in € 50,00 al giorno la somma da corrispondere alla ricorrente per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine perentorio di sessanta giorni concesso per l'esecuzione della sentenza, fermo restando l'obbligo di sollecita esecuzione.

  • Rigettato
    Richiesta di sostituzione del Commissario ad acta

    Il Tribunale rigetta la domanda di sostituzione del Commissario ad acta, già individuato nell'U.S.R. della Campania.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Quarta, è chiamato a pronunciarsi su un ricorso per ottemperanza promosso da una docente avverso il Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza n. 4036/2021 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive. La ricorrente lamenta l'inadempimento del Ministero e del commissario ad acta nominato con precedente sentenza del TAR (n. 3571/2023) per l'esecuzione del giudicato, chiedendo l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., la sostituzione del commissario ad acta e ogni altra misura idonea a garantire l'effettiva esecuzione. Il Ministero si è costituito in giudizio, mentre il commissario ad acta, identificato nell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di liquidazione e alla necessità di un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, il quale però non aveva superato il vaglio contabile.

Il Tribunale, pur respingendo la domanda di sostituzione del commissario ad acta, accoglie parzialmente il ricorso, ordinando all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, quale commissario ad acta, di provvedere all'esecuzione della sentenza del Tribunale del Lavoro entro il termine perentorio di sessanta giorni. In caso di ulteriore inadempimento, viene fissata una penalità di mora di € 50,00 al giorno a carico del Ministero resistente, a decorrere dalla scadenza del termine perentorio. Le spese della presente fase istruttoria sono poste a carico del Ministero resistente e liquidate in € 500,00. La decisione sull'eventuale condanna al pagamento della penalità di mora è riservata all'esito dell'adempimento del commissario ad acta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 1411
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1411
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo