Sentenza 9 giugno 2023
Ordinanza collegiale 13 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 23 dicembre 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01411/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03846/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 3846 del 2022, proposto da:
FO SA, rappresentata e difesa dall'avvocato Raoul Scotto Di Tella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 4036/2021 resa il 17/06/2021, del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro, depositata il 17/06/2021 munita di formula esecutiva il 13/07/2021, notificata il 11/10/2021;
e, nella presente camera di consiglio, per decidere circa l’azione ex art. 112 comma 5 c.p.a., introdotta da parte ricorrente con domanda, depositata in data 27.05.2025;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la domanda, depositata da parte ricorrente in data 27.05.2025;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026, il dott. OL IN;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Si premette che con ordinanza collegiale, n. 8402 del 23.12.2025, la Sezione così disponeva, da ultimo, circa la domanda, ex art. 112 comma 5 c.p.a., proposta da parte ricorrente in data 27.05.2025 (con la quale, nello specifico, detta parte rappresentava quanto segue: “(…) Con ricorso depositato il 5/08/2022, veniva inoltrato giudizio di ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro n. 4036/2021, del 17/06/2021, nella causa iscritta al r.g. n. 11808/2020, con la quale il M.I.M, veniva condannato a corrispondere differenze retributive pari ad € 4.803,64, oltre interessi legali sino al soddisfo; con sentenza del Tar Sez. Quarta, n. 3571 del 9/06/2023, (…) s’ordinava al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione, entro il termine di giorni 60, al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4036/2021, del Tribunale di Napoli – Sez. Lav., con contestuale nomina, in caso di inadempienza dell’Amministrazione, del Commissario ad acta, nella persona del Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell’Istruzione, con invito a provvedere entro l’ulteriore termine di 60 giorni; essendo decorso infruttuosamente il primo termine, avverso l’inadempienza dell’Amministrazione, con pec del 12/09/2023 (…) veniva richiesto da questa difesa l’esercizio dei poteri sostitutivi del Commissario ad acta nominato; rimasto inevaso anche il suddetto termine, in data 9/01/2025 (…) si diffidavano ulteriormente gli Organi competenti e il Commissario ad acta all’ottemperanza e di ciò si dava notizia a codesto Tribunale; essendo, quella del Commissario ad acta, funzione ausiliare del Tar e meramente esecutoria/liquidatoria di somme riconosciute ed incontrovertibili, senza necessità di ulteriori passaggi procedurali e/o documentali, detta funzione deve ritenersi espletata solo con l’effettiva erogazione del dovuto; d’altra parte, il protrarsi dell’inadempienza, oltre che costituire un’ingiustificabile inosservanza del dictum di codesto Tribunale, perpetra un pregiudizio economico in capo all’istante, che attende giustizia da svariati anni; stante la situazione come sopra riportata, ai sensi dell’artt. 114, comma 4, lettera e) c.p.a., il Giudice Amministrativo può imporre una penalità di mora (astreinte) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento”; e, pertanto, chiedeva che “codesto Tribunale voglia: - accertare e dichiarare l’inadempimento del Commissario ad acta nominato, nella persona del Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell’Istruzione a quanto disposto da codesto Tribunale con sentenza n. 3571/2023; - condannare il Commissario ad acta nominato, al pagamento di una penalità di mora (astreinte), nella misura che codesto Tribunale riterrà congrua per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, a decorrere dalla data di scadenza del termine (fissato) dal Tribunale Amm.vo e fino all’effettivo saldo, in favore dell’istante; - ordinare, in caso di ulteriore inadempimento, anche la sostituzione del Commissario ad acta, nominando un altro soggetto che provveda all’esecuzione del giudicato in tempi rapidi; - adottare ogni altra misura ritenuta idonea a garantire l’effettiva esecuzione della sentenza”):
“Premesso che con sentenza n. 3571 del 9/06/2023, il Tribunale ha accolto il ricorso proposto da SA FO per l’esecuzione della sentenza n. 4036/2021 del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro, depositata il 17/06/2021, munita di formula esecutiva il 13/07/2021 e passata in giudicato, dichiarando “l’obbligo del Ministero resistente di dare esecuzione – entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza – in favore della parte ricorrente, al titolo esecutivo di cui in epigrafe, nei termini indicati in parte motiva”, nominando quale commissario ad acta “un dirigente amministrativo dell’amministrazione intimata, da designarsi a cura del Dirigente generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero della Istruzione, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente”;
non venendo, tuttavia, la predetta decisione ottemperata, parte ricorrente dapprima diffidava il commissario ad acta a procedere all’esecuzione della sentenza in epigrafe e poi chiedeva applicarsi, nei suoi confronti, la cd. penalità di mora, ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. (richiesta, quest’ultima, respinta, dal Tribunale, con ordinanza n. 6725 del 13.10.2025, per i motivi ivi esposti, con contestuale ordine alla “Amministrazione intimata” di fornire “dettagliati chiarimenti sui fatti di causa, fornendo ogni utile documentazione comprovante l’esecuzione della sentenza n. 4036/2021 del Tribunale di Lavoro”, entro “30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza”);
- perveniva in data 3.11.2025 relazione di chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione, dalla quale si ricavava che il commissario ad acta – come sopra genericamente individuato – doveva intendersi l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, che, per l’appunto, relazionava in merito all’esecuzione dell’epigrafata sentenza del Tribunale del Lavoro di Napoli, rappresentando che le competenze spettanti all’Avvocato Scotto Di Tella in esecuzione della sentenza n. 4036/2021 erano state liquidate con decreto n. 16286 del 21.03.2024, mediante l’emissione degli speciali ordini di pagamento nn. 628 e 629 (ritenuta per il Tesoro dello Stato), a valere sul capitolo di bilancio 2133 e che erano state, altresì, liquidate, con decreto prot. 28247 dell’8.04.2024, le competenze spettanti all’Avvocato Scotto Di Tella, in forza della sentenza TAR Campania n. 2406/2024, pubblicata il 10.04.2024, mediante l’emissione dei s.o.p., n. 1352 e 1353; infine, che l’Istituto Scolastico di titolarità della ricorrente, “Giampaglia – Iaccarino” di Ercolano aveva trasmesso, con nota prot. 5172 del 2.07.2025, il decreto di ricostruzione di carriera n. 468 all’U.S.R. Regionale e alla Ragioneria Territoriale dello Stato, per l’apposizione del visto di regolarità contabile; ma che il decreto non aveva superato il vaglio di regolarità contabile da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli;
è seguito, in data 14.11.2025, il deposito di nota n. 86605 dell’11.11.2025, a firma del direttore generale dell’U.S.R. Campania, con la quale, considerata l’improduttività di effetti contabili del decreto di ricostruzione della carriera n. 468 del 2/07/2025, l’U.S.R. Campania ha richiesto all’Istituto scolastico di formalizzare un nuovo provvedimento, redatto in ottemperanza al dictum giudiziale di cui alla sentenza del TAR Campania n. 3571/2023 (si veda relazione dell’USR Campania depositata il 14.11.2025);
Rilevata pertanto, a fronte di tale situazione, la necessità di acquisire documentati chiarimenti sul punto dall’U.S.R. Campania, al fine di appurare se sia stato emesso il nuovo decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente, con cui si sia infine provveduto all’esecuzione del precetto, contenuto nell’ottemperanda sentenza del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro; al predetto adempimento l'U.S.R. Campania dovrà provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
Ritenuto di riservare, all’esito, la decisione circa la domanda di condanna dell’Amministrazione Scolastica al pagamento della penalità di mora, di cui all’art. 114 comma 4 lett e) c.p.a., avanzata da parte ricorrente;
Ritenuto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, di respingere la domanda di sostituzione del commissario ad acta, infine individuato nell’U.S.R. della Campania, pure avanzata da parte ricorrente;
Ritenuto doversi rinviare, in prosieguo, alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dispone gli incombenti istruttori, nei sensi e nel termine perentorio, di cui in motivazione.
Riserva la decisione circa la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della c.d penalità di mora e rigetta la domanda di sostituzione del commissario ad acta, domande avanzate da parte ricorrente.
Rinvia, in prosieguo, alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026”.
Nel termine, fissato dalla predetta ordinanza collegiale, nulla perveniva, peraltro, da parte dell’U.S.R. Campania.
Parte ricorrente depositava, in data 17.02.2026, note difensive, del seguente tenore: “Questa difesa si riporta all’atto introduttivo, che si abbia qui per integralmente ripetuto e trascritto e stante il perdurare dell’inottemperanza del Commissario ad acta e/o Amministrazione inadempiente alla statuizione di codesto Tribunale; si ribadisce che sussistono le condizioni per poter richiedere azione risarcitoria ex art 114 c.p.c., comma 4, lettera e) c.p.a., nei confronti degli Organi inadempienti e si rimette per i provvedimenti conseguenziali”.
Alla camera di consiglio del 18.02.2026, il ricorso era trattenuto in decisione, circa le predette istanze di parte ricorrente.
DIRITTO
Rileva il Tribunale che – giusta quanto osservato nell’ordinanza collegiale n. 8402/2025 – allo stato il Commissario ad acta, deputato all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro in epigrafe (per effetto di quanto statuito dalla sentenza di questa Sezione, n. 3571 del 9.06.2023), deve identificarsi nell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del direttore generale pro tempore (che potrà delegare, all’uopo, un competente dirigente o funzionario del Suo Ufficio).
Il detto Ufficio Scolastico Regionale della Campania ha rappresentato di aver richiesto, “considerata l’improduttività di effetti contabili del decreto di ricostruzione della carriera n. 468 del 2/07/2025”, all’Istituto scolastico di titolarità della ricorrente, “Giampaglia – Iaccarino” di Ercolano, di “formalizzare un nuovo provvedimento, redatto in ottemperanza al dictum giudiziale di cui alla sentenza del TAR Campania n. 3571/2023”.
Essendo rimasto inottemperato l’ordine istruttorio, impartito dalla Sezione con la citata ordinanza collegiale n. 8402/2025 (volto a conoscere “se sia stato emesso il nuovo decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente, con cui si sia infine provveduto all’esecuzione del precetto, contenuto nell’ottemperanda sentenza del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro”). deve ritenersi che, all’esecuzione di detto precetto, mercé il suddetto nuovo decreto di ricostruzione della carriera, non si sia tuttavia ancora pervenuti, da parte del Ministero dell’Istruzione resistente, e, per esso, dell’ormai insediatosi commissario ad acta (direttore generale pro tempore dell’U.S.R. Campania o Suo delegato).
Il Tribunale ordina, quindi, all’U.S.R. Campania, in persona del direttore generale pro tempore o Suo delegato, in qualità di commissario ad acta, di eseguire quanto sopra precisato, nell’ulteriore termine – ritenuto congruo e non ulteriormente prorogabile – di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero, se anteriore, dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza.
Letto l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. (“Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: (…) e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo (…)”), il Tribunale dispone che, per ogni giorno di ritardo, successivo alla scadenza del predetto termine perentorio di giorni sessanta, il Ministero resistente sarà tenuto a corrispondere alla ricorrente, a titolo di penalità di mora, la somma di € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, fermo restando, ovviamente, l’obbligo di sollecita esecuzione della sentenza in epigrafe, come sopra conformato, obbligo che permarrà, fino al definitivo compimento delle operazioni commissariali, con l’effettivo saldo di quanto dovuto, in favore della ricorrente.
Le spese della presente fase, di chiarimenti al commissario ad acta, ex art. 114 comma 5 c.p.a., sono poste a carico del Ministero resistente, e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da parte ricorrente in data 27.05.2025, come in narrativa precisata, ordina al già insediatosi commissario ad acta (direttore generale dell’U.S.R. Campania o Suo delegato) d’eseguire, in vece del Ministero inadempiente, la sentenza del Tribunale del Lavoro di Napoli, indicata in epigrafe, nel termine perentorio, indicato in motivazione.
Fissa, in accoglimento dell’istanza di parte ricorrente, ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., in € 50,00 (cinquanta/00) al giorno la somma di danaro da corrispondersi alla ricorrente, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza in epigrafe, successivo all’eventuale inutile decorso del termine perentorio suddetto.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese della presente fase, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
OL IN, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OL IN |
IL SEGRETARIO