CA
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/11/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. DI GL Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3/2024; promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
IO (PEC: ; Email_1
- appellante - contro
in persona del Controparte_1 curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Stemperini, (P.E.C.
; Email_2
- appellato –
e contro
Controparte_1
- appellato contumace –
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
pagina 1 di 9 Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate in ottemperanza dell'ordinanza emessa in data 27.6.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza n. 411/2023, emessa dal Parte_1
Tribunale di Spoleto in data 23.5.23, nella parte in cui è stata dichiarata l'inefficacia nei confronti del e di Controparte_1 Controparte_1 nonché di e quali soci illimitatamente responsabili, ai Controparte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di cessione stipulato da in favore di Controparte_1 in data 2.7.2013, ai rogiti del notaio , avente ad oggetto la Parte_1 Per_1 quota di ½ dell'immobile identificato al catasto fabbricati del Comune di Spoleto al foglio 128, particella 319, nonché la corte annessa, distinta nel catasto terreni al Foglio
128, particelle n. 319 e 733..
Con un unico motivo di appello, ha censurato la pronuncia di Parte_1 primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i requisiti richiesti dall'art. 2901
c.c. per l'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, assumendo al contrario il
2 mancato raggiungimento della prova sia dell'eventus damni che della scientia damni.
Costituendosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello ritenendolo inammissibile e comunque infondato.
Pur essendo stato ritualmente notificato l'atto di impugnazione anche all'appellato lo stesso non si è costituito in giudizio, sicché se ne dichiara la Controparte_1 contumacia non essendo stata dichiarata in fase istruttoria.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 23.10.2025.
pagina 2 di 9 Al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la revocatoria dell'atto di cessione ai sensi dell'art. 2901 c.c., giova ripercorrere brevemente le vicende che hanno dato origine alla domanda avanzata dal . In data 2.3.2011 la CP_1 Controparte_2
concedeva a titolo di mutuo alla la somma di €
[...] Controparte_1
160.000,00, allo scopo di estinguere una passività già in essere presso lo stesso istituto mutuante e a garanzia del credito veniva iscritta ipoteca sull'immobile oggetto del giudizio di proprietà di e di ciascuno per la quota di Controparte_1 Parte_1
½; successivamente con atto pubblico del 2.7.2013 trasferiva a Controparte_1 Parte_1 la quota dell'immobile di sua proprietà e il corrispettivo, pattuito in €
[...]
142.448,00, non veniva corrisposto direttamente dall'acquirente, ma veniva regolato mediante accollo della parte residua del debito relativo al suddetto mutuo fondiario stipulato dalla Controparte_1
È corretto ritenere tale atto di cessione a titolo oneroso, in quanto, benché il debito accollato fosse stato assunto dalla dello stesso rispondeva Controparte_1 personalmente anche in qualità di socio illimitatamente responsabile di Controparte_1
3 tale società di persone;
pertanto, l'obbligazione assunta dall'appellante relativa al pagamento delle rate del mutuo in qualità di accollante va considerata il corrispettivo per il trasferimento dell'immobile. A distanza di nove mesi dall'atto di trasferimento, il
23.4.2014 la depositava presso il competente Registro delle imprese Controparte_1 dichiarazione di cessazione dell'attività e richiesta di cancellazione dallo stesso e successivamente con sentenza del 23.4.2015 la società veniva dichiarata fallita.
pagina 3 di 9 I fatti descritti, ossia l'apertura di credito fondiario da parte della società per ripianare una pregressa situazione debitoria, la cessione dell'immobile per un valore pari al debito residuo verso la banca mutuante e la cessazione dell'attività di impresa, succedutisi nell'ambito di un periodo di tempo limitato, rappresentano gravi indizi di un contesto di dissesto economico della che verosimilmente già Controparte_1 sussisteva al momento dell'atto di trasferimento oggetto di causa, il che fa ragionevolmente ritenere che l'atto di cessione dell'immobile sia stato posto in essere con la consapevolezza di pregiudicare le ragioni dei creditori della Controparte_1
Invero, vi sono elementi univoci e concordanti per presumere che il credito del preesistesse all'atto di trasferimento della porzione di immobile, atteso che CP_1 la già nel 2011 aveva una posizione debitoria nei confronti della Controparte_1
Banca mutuante superiore al valore del bene ceduto due anni dopo e che, dallo stato passivo presentato dal curatore fallimentare, emerge che il credito riconosciuto in favore della rappresenta il credito di importo più consistente, Controparte_2 interessando più della metà della complessiva esposizione debitoria della società. Per di
4 più, risulta difficile ipotizzare che in soli nove mesi sia maturata una situazione di insolvenza prima inesistente e tale da portare la società a dichiarare la cessazione dell'attività e a chiedere la cancellazione dal registro delle imprese.
Le cennate circostanze, complessivamente e unitariamente considerate, consentono di affermare che ai fini della revocatoria dell'atto richiesta dalla curatela fallimentare, è necessario accertare anche la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni e di quello soggettivo della scientia damni, sia in capo al socio cedente che alla terza cessionaria, mentre non è necessario dimostrare anche la preordinazione dolosa da parte dei due contraenti in danno del , che la norma richiede nel CP_1 caso in cui il credito sia successivo all'atto di cui si chiede la revoca.
Nella specie, l'eventus damni è stato individuato dal Giudice di prime cure nel semplice fatto che si fosse privato della sua quota di proprietà su un Controparte_1 bene immobile di non trascurabile valore di mercato, atteso che lo stesso veniva stimato dal c.t.u. in sede di procedura fallimentare in € 262.000,00, per cui la quota ceduta presentava un valore di € 131.000,00.
pagina 4 di 9 Ebbene, l'appellante assume che non sarebbe derivato alcun pregiudizio in concreto per il dalla cessione della metà dell'immobile, in quanto tale bene CP_1 risulta gravato da più ipoteche, tutte concesse in favore della , CP_2 Controparte_2 la quale ha già trascritto atto di pignoramento immobiliare in relazione al debito insoluto della e ha sottoposto ad esecuzione forzata l'immobile in Controparte_1 danno di quale terza datrice di ipoteca. Ne trae che anche recuperando Parte_1 la disponibilità di tale bene, il non otterrebbe alcun vantaggio in concreto, CP_1 dato che il ricavato della vendita forzata andrebbe tutto a soddisfare la creditrice ipotecaria.
Tale rilievo, seppur in astratto fondato, non tiene conto di due circostanze.
Innanzitutto, del fatto che nel caso di specie chi agisce in revocatoria non è un creditore chirografario, come nelle fattispecie in cui si è pronunciata la giurisprudenza richiamata dall'appellante, bensì è la curatela del fallimento, circostanza che impone di tenere conto dei principi contenuti agli artt. 51 e 52 l. fall. tesi a garantire la realizzazione della par condicio creditorum. La dichiarazione di fallimento segna, infatti, il momento della
5 fine della tutela individuale del credito e la sua sostituzione con la tutela collettiva, realizzata dagli organi fallimentari secondo i principi della concorsualità e dell'universalità. I creditori devono, pertanto, far accertare il loro credito secondo le regole dell'accertamento del passivo fallimentare ed attendere per la loro soddisfazione lo svolgimento della procedura fallimentare e i riparti. E devono sottoporsi alla verifica del passivo da parte della curatela anche i creditori che non sono sottoposti al divieto di azioni esecutive individuali, quali i creditori fondiari, come nel caso di specie è la
[...]
. Il creditore ipotecario fondiario, ai sensi dell'art. 41 testo unico Controparte_2 bancario, può infatti, anche in corso di fallimento, avviare o proseguire le azioni esecutive individuali, ma deve comunque sottoporsi alla verifica del credito in sede fallimentare, e potrà percepire in sede esecutiva solo quanto è stato accertato in sede fallimentare, dovendo riversare il residuo nelle casse del fallimento.
pagina 5 di 9 Inoltre, seppure si può presumere che il ricavato dalla vendita forzata dell'immobile andrà a soddisfare il debito della sola Banca in quanto creditrice ipotecaria, permane l'interesse del a recuperare il bene alienato, rendendo CP_1 inefficace nei suoi confronti l'atto con il quale ha reso non aggredibile Controparte_1 la sua quota di immobile, sia perché l'esistenza di ipoteche o di pignoramenti su un immobile non fa di per sé venire meno il diritto di proprietà del titolare dello stesso e non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore, posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi
(Cass., 13.8.2015, n. 16793; Cass., n. 11892/2016), sia soprattutto perché il terzo datore di ipoteca, una volta subita l'espropriazione dell'immobile ipotecato, ha diritto di regresso nei confronti del debitore nei limiti del prezzo ricavato dalla vendita forzata ai sensi dell'art. 2871, comma, 1 c.c., ragion per cui, nel caso di dichiarazione di fallimento del debitore, l'azione di regresso potrà essere esercitata dal terzo nei confronti del fallimento, insinuandosi al passivo fallimentare in surrogazione rispetto al creditore che si è soddisfatto. Il terzo esecutato, infatti, si surroga nei diritti del creditore e può, a sua
6 volta, insinuarsi nel fallimento del debitore principale per tentare di recuperare, in tutto o in parte, la somma che ha dovuto pagare. Ne consegue che il pregiudizio concreto che
è stato causato al Fallimento dall'atto di cessione oggetto di azione revocatoria consiste nel rischio di dover subire l'intervento di quale terza datrice di ipoteca Parte_1 espropriata per il valore dell'intero immobile e non soltanto per la quota di ½ dello stesso, come avverrebbe rendendo inefficace nei confronti del fallimento la suddetta alienazione e facendo tornare nel patrimonio del socio fallito la sua porzione del bene immobile.
In merito, poi, all'elemento soggettivo, l'appellante assume che il mero legame affettivo e di convivenza non sia sufficiente a provare la conoscenza da parte di Parte_1 della situazione economica in cui versava la e di
[...] Controparte_1 conseguenza la consapevolezza di ledere le ragioni dei creditori della società con l'atto di acquisto dell'immobile e richiama, a tal fine, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'interrogatorio informale esperito dinanzi al Giudice di primo grado.
pagina 6 di 9 Anche tale censura è infondata. Va evidenziato che non possono ritenersi decisive le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'interrogatorio formale, il quale è un mezzo istruttorio volto a provocare la confessione di fatti sfavorevoli al soggetto cui è deferito, sicché ha un valore probatorio limitato, in quanto può servire a provare fatti sfavorevoli alla parte che lo rende, ma non può costituire, viceversa, prova di fatti a lei favorevoli, i quali possono essere liberamente apprezzati dal giudice. Ne consegue che la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'appellante dovrà desumersi da tutti gli elementi indiziari emersi nel corso del giudizio, ossia non solo dal rapporto di convivenza con il fallito, non contestato e quindi pacificamente provato, ma anche dalla partecipazione di al contratto di mutuo fondiario stipulato Parte_1 dalla con la , rispetto al quale ella Controparte_1 Controparte_2 prestava garanzia ipotecaria e, ancora, dal fatto che due anni dopo, acquistando la porzione di bene di proprietà di si accollava il debito della società nei Controparte_1 confronti della banca mutuante, mostrando, quindi, di conoscere bene la situazione economica della società, non più in grado di onorare le proprie obbligazioni. Inoltre, è
7 evidente che la stessa avesse un concreto interesse ad evitare azioni esecutive sull'immobile, in quanto comproprietaria dello stesso.
Indicativo, da ultimo, è anche il fatto che la stessa appellante sia rimasta inadempiente rispetto al debito che si era accollata nei riguardi della atteso che CP_2 quest'ultima nel 2015 procedeva a trascrivere un primo pignoramento sulla quota di immobile intestato alla stessa, poi esteso nel 2016 all'intero fabbricato, dopo aver infruttuosamente intimato di pagare il debito residuo. Parte_1
pagina 7 di 9 Tutto quanto detto fa apparire inverosimile che non fosse a Parte_1 conoscenza della situazione debitoria del convivente e della i cui lo Controparte_1 stesso era socio. D'altronde, la prova della consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio che l'atto dispositivo arreca alle ragioni creditore, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, compresa la sussistenza di rapporti di convivenza o del vincolo parentale tra il debitore e il terzo, tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (Cass. Ord. n. 10928 del 9.6.2020; Cass. Ord. n. 1286 del 18.1.2019). Inoltre, “la convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento” (Cass. n. 13447 del 29.5.2013).
8 Nel caso di specie, tale motivo non è emerso dai fatti allegati e provati dalle parti.
Anzi, al contrario, la mancanza di una causa idonea a giustificare il trasferimento discende dal fatto che l'acquirente non versava direttamente il corrispettivo pattuito, ma si obbligava a pagare il debito della società in qualità di accollante, obbligazione rispetto alla quale anch'essa rimaneva poi inadempiente.
Tanto basta per rigettare l'appello.
Le spese di lite del grado seguono il principio della soccombenza con condanna dell'appellante a rifonderle all'appellato in persona del Controparte_1 curatore pro tempore. Vanno liquidate in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore effettivo della causa, all'importanza e alla natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n.38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale minimo, e con esclusione della fase istruttoria perché non è stata svolta.
Le spese di lite nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato CP_1
stante la contumacia di quest'ultimo, vanno dichiarate irripetibili.
[...]
pagina 8 di 9 L'appellante è tenuta, altresì, al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia dell'appellato ogni altra questione ed eccezione disattesa o Controparte_1 assorbita: rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna l'appellante a rifondere all'appellato Parte_1 [...] le spese di lite del grado di Controparte_1 appello che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese generali del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara le spese del grado di appello irripetibili nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato Parte_1 Controparte_1 dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del
9 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 21.11.2025 Il Presidente estensore
DI GL
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. DI GL Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3/2024; promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
IO (PEC: ; Email_1
- appellante - contro
in persona del Controparte_1 curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Stemperini, (P.E.C.
; Email_2
- appellato –
e contro
Controparte_1
- appellato contumace –
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
pagina 1 di 9 Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate in ottemperanza dell'ordinanza emessa in data 27.6.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza n. 411/2023, emessa dal Parte_1
Tribunale di Spoleto in data 23.5.23, nella parte in cui è stata dichiarata l'inefficacia nei confronti del e di Controparte_1 Controparte_1 nonché di e quali soci illimitatamente responsabili, ai Controparte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di cessione stipulato da in favore di Controparte_1 in data 2.7.2013, ai rogiti del notaio , avente ad oggetto la Parte_1 Per_1 quota di ½ dell'immobile identificato al catasto fabbricati del Comune di Spoleto al foglio 128, particella 319, nonché la corte annessa, distinta nel catasto terreni al Foglio
128, particelle n. 319 e 733..
Con un unico motivo di appello, ha censurato la pronuncia di Parte_1 primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i requisiti richiesti dall'art. 2901
c.c. per l'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, assumendo al contrario il
2 mancato raggiungimento della prova sia dell'eventus damni che della scientia damni.
Costituendosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello ritenendolo inammissibile e comunque infondato.
Pur essendo stato ritualmente notificato l'atto di impugnazione anche all'appellato lo stesso non si è costituito in giudizio, sicché se ne dichiara la Controparte_1 contumacia non essendo stata dichiarata in fase istruttoria.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 23.10.2025.
pagina 2 di 9 Al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la revocatoria dell'atto di cessione ai sensi dell'art. 2901 c.c., giova ripercorrere brevemente le vicende che hanno dato origine alla domanda avanzata dal . In data 2.3.2011 la CP_1 Controparte_2
concedeva a titolo di mutuo alla la somma di €
[...] Controparte_1
160.000,00, allo scopo di estinguere una passività già in essere presso lo stesso istituto mutuante e a garanzia del credito veniva iscritta ipoteca sull'immobile oggetto del giudizio di proprietà di e di ciascuno per la quota di Controparte_1 Parte_1
½; successivamente con atto pubblico del 2.7.2013 trasferiva a Controparte_1 Parte_1 la quota dell'immobile di sua proprietà e il corrispettivo, pattuito in €
[...]
142.448,00, non veniva corrisposto direttamente dall'acquirente, ma veniva regolato mediante accollo della parte residua del debito relativo al suddetto mutuo fondiario stipulato dalla Controparte_1
È corretto ritenere tale atto di cessione a titolo oneroso, in quanto, benché il debito accollato fosse stato assunto dalla dello stesso rispondeva Controparte_1 personalmente anche in qualità di socio illimitatamente responsabile di Controparte_1
3 tale società di persone;
pertanto, l'obbligazione assunta dall'appellante relativa al pagamento delle rate del mutuo in qualità di accollante va considerata il corrispettivo per il trasferimento dell'immobile. A distanza di nove mesi dall'atto di trasferimento, il
23.4.2014 la depositava presso il competente Registro delle imprese Controparte_1 dichiarazione di cessazione dell'attività e richiesta di cancellazione dallo stesso e successivamente con sentenza del 23.4.2015 la società veniva dichiarata fallita.
pagina 3 di 9 I fatti descritti, ossia l'apertura di credito fondiario da parte della società per ripianare una pregressa situazione debitoria, la cessione dell'immobile per un valore pari al debito residuo verso la banca mutuante e la cessazione dell'attività di impresa, succedutisi nell'ambito di un periodo di tempo limitato, rappresentano gravi indizi di un contesto di dissesto economico della che verosimilmente già Controparte_1 sussisteva al momento dell'atto di trasferimento oggetto di causa, il che fa ragionevolmente ritenere che l'atto di cessione dell'immobile sia stato posto in essere con la consapevolezza di pregiudicare le ragioni dei creditori della Controparte_1
Invero, vi sono elementi univoci e concordanti per presumere che il credito del preesistesse all'atto di trasferimento della porzione di immobile, atteso che CP_1 la già nel 2011 aveva una posizione debitoria nei confronti della Controparte_1
Banca mutuante superiore al valore del bene ceduto due anni dopo e che, dallo stato passivo presentato dal curatore fallimentare, emerge che il credito riconosciuto in favore della rappresenta il credito di importo più consistente, Controparte_2 interessando più della metà della complessiva esposizione debitoria della società. Per di
4 più, risulta difficile ipotizzare che in soli nove mesi sia maturata una situazione di insolvenza prima inesistente e tale da portare la società a dichiarare la cessazione dell'attività e a chiedere la cancellazione dal registro delle imprese.
Le cennate circostanze, complessivamente e unitariamente considerate, consentono di affermare che ai fini della revocatoria dell'atto richiesta dalla curatela fallimentare, è necessario accertare anche la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni e di quello soggettivo della scientia damni, sia in capo al socio cedente che alla terza cessionaria, mentre non è necessario dimostrare anche la preordinazione dolosa da parte dei due contraenti in danno del , che la norma richiede nel CP_1 caso in cui il credito sia successivo all'atto di cui si chiede la revoca.
Nella specie, l'eventus damni è stato individuato dal Giudice di prime cure nel semplice fatto che si fosse privato della sua quota di proprietà su un Controparte_1 bene immobile di non trascurabile valore di mercato, atteso che lo stesso veniva stimato dal c.t.u. in sede di procedura fallimentare in € 262.000,00, per cui la quota ceduta presentava un valore di € 131.000,00.
pagina 4 di 9 Ebbene, l'appellante assume che non sarebbe derivato alcun pregiudizio in concreto per il dalla cessione della metà dell'immobile, in quanto tale bene CP_1 risulta gravato da più ipoteche, tutte concesse in favore della , CP_2 Controparte_2 la quale ha già trascritto atto di pignoramento immobiliare in relazione al debito insoluto della e ha sottoposto ad esecuzione forzata l'immobile in Controparte_1 danno di quale terza datrice di ipoteca. Ne trae che anche recuperando Parte_1 la disponibilità di tale bene, il non otterrebbe alcun vantaggio in concreto, CP_1 dato che il ricavato della vendita forzata andrebbe tutto a soddisfare la creditrice ipotecaria.
Tale rilievo, seppur in astratto fondato, non tiene conto di due circostanze.
Innanzitutto, del fatto che nel caso di specie chi agisce in revocatoria non è un creditore chirografario, come nelle fattispecie in cui si è pronunciata la giurisprudenza richiamata dall'appellante, bensì è la curatela del fallimento, circostanza che impone di tenere conto dei principi contenuti agli artt. 51 e 52 l. fall. tesi a garantire la realizzazione della par condicio creditorum. La dichiarazione di fallimento segna, infatti, il momento della
5 fine della tutela individuale del credito e la sua sostituzione con la tutela collettiva, realizzata dagli organi fallimentari secondo i principi della concorsualità e dell'universalità. I creditori devono, pertanto, far accertare il loro credito secondo le regole dell'accertamento del passivo fallimentare ed attendere per la loro soddisfazione lo svolgimento della procedura fallimentare e i riparti. E devono sottoporsi alla verifica del passivo da parte della curatela anche i creditori che non sono sottoposti al divieto di azioni esecutive individuali, quali i creditori fondiari, come nel caso di specie è la
[...]
. Il creditore ipotecario fondiario, ai sensi dell'art. 41 testo unico Controparte_2 bancario, può infatti, anche in corso di fallimento, avviare o proseguire le azioni esecutive individuali, ma deve comunque sottoporsi alla verifica del credito in sede fallimentare, e potrà percepire in sede esecutiva solo quanto è stato accertato in sede fallimentare, dovendo riversare il residuo nelle casse del fallimento.
pagina 5 di 9 Inoltre, seppure si può presumere che il ricavato dalla vendita forzata dell'immobile andrà a soddisfare il debito della sola Banca in quanto creditrice ipotecaria, permane l'interesse del a recuperare il bene alienato, rendendo CP_1 inefficace nei suoi confronti l'atto con il quale ha reso non aggredibile Controparte_1 la sua quota di immobile, sia perché l'esistenza di ipoteche o di pignoramenti su un immobile non fa di per sé venire meno il diritto di proprietà del titolare dello stesso e non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore, posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi
(Cass., 13.8.2015, n. 16793; Cass., n. 11892/2016), sia soprattutto perché il terzo datore di ipoteca, una volta subita l'espropriazione dell'immobile ipotecato, ha diritto di regresso nei confronti del debitore nei limiti del prezzo ricavato dalla vendita forzata ai sensi dell'art. 2871, comma, 1 c.c., ragion per cui, nel caso di dichiarazione di fallimento del debitore, l'azione di regresso potrà essere esercitata dal terzo nei confronti del fallimento, insinuandosi al passivo fallimentare in surrogazione rispetto al creditore che si è soddisfatto. Il terzo esecutato, infatti, si surroga nei diritti del creditore e può, a sua
6 volta, insinuarsi nel fallimento del debitore principale per tentare di recuperare, in tutto o in parte, la somma che ha dovuto pagare. Ne consegue che il pregiudizio concreto che
è stato causato al Fallimento dall'atto di cessione oggetto di azione revocatoria consiste nel rischio di dover subire l'intervento di quale terza datrice di ipoteca Parte_1 espropriata per il valore dell'intero immobile e non soltanto per la quota di ½ dello stesso, come avverrebbe rendendo inefficace nei confronti del fallimento la suddetta alienazione e facendo tornare nel patrimonio del socio fallito la sua porzione del bene immobile.
In merito, poi, all'elemento soggettivo, l'appellante assume che il mero legame affettivo e di convivenza non sia sufficiente a provare la conoscenza da parte di Parte_1 della situazione economica in cui versava la e di
[...] Controparte_1 conseguenza la consapevolezza di ledere le ragioni dei creditori della società con l'atto di acquisto dell'immobile e richiama, a tal fine, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'interrogatorio informale esperito dinanzi al Giudice di primo grado.
pagina 6 di 9 Anche tale censura è infondata. Va evidenziato che non possono ritenersi decisive le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'interrogatorio formale, il quale è un mezzo istruttorio volto a provocare la confessione di fatti sfavorevoli al soggetto cui è deferito, sicché ha un valore probatorio limitato, in quanto può servire a provare fatti sfavorevoli alla parte che lo rende, ma non può costituire, viceversa, prova di fatti a lei favorevoli, i quali possono essere liberamente apprezzati dal giudice. Ne consegue che la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'appellante dovrà desumersi da tutti gli elementi indiziari emersi nel corso del giudizio, ossia non solo dal rapporto di convivenza con il fallito, non contestato e quindi pacificamente provato, ma anche dalla partecipazione di al contratto di mutuo fondiario stipulato Parte_1 dalla con la , rispetto al quale ella Controparte_1 Controparte_2 prestava garanzia ipotecaria e, ancora, dal fatto che due anni dopo, acquistando la porzione di bene di proprietà di si accollava il debito della società nei Controparte_1 confronti della banca mutuante, mostrando, quindi, di conoscere bene la situazione economica della società, non più in grado di onorare le proprie obbligazioni. Inoltre, è
7 evidente che la stessa avesse un concreto interesse ad evitare azioni esecutive sull'immobile, in quanto comproprietaria dello stesso.
Indicativo, da ultimo, è anche il fatto che la stessa appellante sia rimasta inadempiente rispetto al debito che si era accollata nei riguardi della atteso che CP_2 quest'ultima nel 2015 procedeva a trascrivere un primo pignoramento sulla quota di immobile intestato alla stessa, poi esteso nel 2016 all'intero fabbricato, dopo aver infruttuosamente intimato di pagare il debito residuo. Parte_1
pagina 7 di 9 Tutto quanto detto fa apparire inverosimile che non fosse a Parte_1 conoscenza della situazione debitoria del convivente e della i cui lo Controparte_1 stesso era socio. D'altronde, la prova della consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio che l'atto dispositivo arreca alle ragioni creditore, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, compresa la sussistenza di rapporti di convivenza o del vincolo parentale tra il debitore e il terzo, tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (Cass. Ord. n. 10928 del 9.6.2020; Cass. Ord. n. 1286 del 18.1.2019). Inoltre, “la convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento” (Cass. n. 13447 del 29.5.2013).
8 Nel caso di specie, tale motivo non è emerso dai fatti allegati e provati dalle parti.
Anzi, al contrario, la mancanza di una causa idonea a giustificare il trasferimento discende dal fatto che l'acquirente non versava direttamente il corrispettivo pattuito, ma si obbligava a pagare il debito della società in qualità di accollante, obbligazione rispetto alla quale anch'essa rimaneva poi inadempiente.
Tanto basta per rigettare l'appello.
Le spese di lite del grado seguono il principio della soccombenza con condanna dell'appellante a rifonderle all'appellato in persona del Controparte_1 curatore pro tempore. Vanno liquidate in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore effettivo della causa, all'importanza e alla natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n.38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale minimo, e con esclusione della fase istruttoria perché non è stata svolta.
Le spese di lite nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato CP_1
stante la contumacia di quest'ultimo, vanno dichiarate irripetibili.
[...]
pagina 8 di 9 L'appellante è tenuta, altresì, al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia dell'appellato ogni altra questione ed eccezione disattesa o Controparte_1 assorbita: rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna l'appellante a rifondere all'appellato Parte_1 [...] le spese di lite del grado di Controparte_1 appello che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese generali del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara le spese del grado di appello irripetibili nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato Parte_1 Controparte_1 dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del
9 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 21.11.2025 Il Presidente estensore
DI GL
pagina 9 di 9