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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 365/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente e Relatore
DE RENTIIS LAURA, Giudice
AONDIO GIULIA, Giudice in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2234/2024 depositato il 22/07/2024 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8
e pubblicata il 02/01/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 255/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello la Società Ricorrente_1 S.r.l. (già S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di 1 Grado di Milano sez. 8^ n. 5/2024, depositata in data 2.01.2024, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso della contribuente avverso l'atto di recupero n. T9DCRFE00049-2023, per l'anno di imposta 2016, per mancanza di abilitazione del Professionista all'applicazione del visto di conformità.
La decisione di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il ricorso depositato nel fascicolo telematico è nativo digitale e munito di firma digitale;
invece, il ricorso notificato all'Ufficio è in formato nativo digitale per immagine, ossia ottenuto mediante scansione dell'atto stampato e sottoscritto con firma analogica e non è ammissibile il ricorso in formato non nativo digitale.
La Società ha impugnato la sentenza, contestando la dichiarata inammissibilità, alla luce di giurisprudenza di legittimità e di merito e ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata
- l'accoglimento dell'appello avverso la sentenza di inammissibilità, in quanto illegittima ed infondata, stante la pacifica e costante interpretazione di ammissibilità della Suprema Corte e stante la posizione dei Decreti Ministeriali nella gerarchia delle fonti normative vigenti;
di rigettare il gravame dell'Ufficio, in quanto lo stesso ha potuto senza alcun impedimento né formale né sostanziale proporre le proprie tesi;
di pronunciarsi nel merito sulle argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo all'atto di accertamento e mai discusse e che qui tutte ha dichiarato di riproporre, con vittoria delle spese processuali relative a questo ed al precedente grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano, Ufficio Legale, si è costituita in questo grado di giudizio, depositando controdeduzioni, nelle quali ha contestato i motivi di appello a partire dall'inammissibilità, a suo dire da confermare e insistendo, nel merito, sulla legittimità dell'atto di recupero T9DCRFE00049-2023 (2017), in quanto necessaria conseguenza della violazione, oggetto del ricorso/reclamo, posta in essere dal professionista. L'atto di recupero infatti è stato emesso al fine di recuperare il credito di imposta IVA indebitamente utilizzato in compensazione, alla luce del visto di conformità apposto dal Dottor Difensore_1, in mancanza della necessaria abilitazione e, pertanto, in violazione dell'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7 del D.L. n. 78 del 2009.
Il Professionista aveva ottenuto la necessaria abilitazione all'apposizione del visto di conformità alle dichiarazioni fiscali solo a partire dal 7.05.2019, la dichiarazione fiscale certificata dal
Dottor Difensore_1 veniva ritenuta a tutti gli effetti non vistata e ciò non consiste -al contrario di quanto ritenuto dalla Ricorrente_1- in una violazione meramente formale e non sostanziale, pertanto non sanzionabile o, quanto meno, non nella misura del 30%. L'Agenzia insiste anche sulla legittimità dell'irrogazione delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate conclude chiedendo di rigettare l'appello, con condanna dell'appellante alle spese del giudizio di primo e secondo grado.
All'udienza odierna sono stati presenti i difensori delle parti, che hanno insistito sulle loro istanze e conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della Società Ricorrente_1 S.r.l. (già S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, è fondato e merita di essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Sull'inammissibilità ritenuta dal primo giudice, la sentenza merita di essere riformata, alla luce della sentenza della Suprema Corte (Cassazione civile SS.UU., n. 6477/12.03.2024), secondo cui il ricorso in forma di documento informatico privo dell'apposizione di firma digitale é sanabile per raggiungimento dello scopo.
Nella sentenza appena citata, la Suprema Corte afferma che il suo orientamento (tra cui la sentenza indicata dall'ordinanza interlocutoria n. 16454/2023) assegna all'elemento formale della sottoscrizione la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, affinché possa dirsi certa la paternità dell'atto processuale. A tal fine, dunque, la sottoscrizione si rivela elemento indispensabile per la formazione dell'atto stesso, il cui difetto comporta l'inesistenza (in forza dell'estensione del principio della nullità insanabile stabilito dal secondo comma dell'art. 161 c.p.c.), qualora, però, non ne sia desumibile la paternità da altri elementi, come, in particolare, la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso (tra le altre: Cass. n. 4078/1986; Cass. n.
6225/2005; Cass. n. 9490/2007; Cass. n. 1275/2011; Cass. n. 19434/2019; Cass. n. 32176/2022).
La funzione di rendere certa la paternità dell'atto processuale può, quindi, essere assolta tramite elementi qualificanti, diversi dalla sottoscrizione dell'atto stesso, che consentano, tuttavia, di avere certezza su chi ne sia l'autore; uno scopo, dunque, che, in siffatti stretti termini, è conseguibile aliunde.
La Suprema Corte ha concluso sostenendo che, alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale, cui si raccorda quello di strumentalità delle forme processuali, per cui è possibile desumere aliunde, da elementi qualificanti, la paternità certa dell'atto processuale, va ritenuto che la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. e il deposito della copia di esso in modalità analogica, con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato, rappresentano elementi univoci da cui desumere la paternità dell'atto, rimanendo così superato l'eccepito vizio in ordine alla mancata sottoscrizione digitale dell'originale informatico del ricorso.
Sul punto, quindi, la sentenza gravata merita riforma.
Quanto al merito, soccorre nuovamente la Suprema Corte (Corte di Cassazione sentenze n.
2.589 del 2020 e n. 25.736 del 2022), che considera una violazione meramente formale la mancata apposizione del visto di conformità (alla quale è accostabile la situazione del visto apposto da soggetto non abilitato), a condizione che ciò non incida sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo, né sulla possibilità di effettuare controlli e verifiche da parte dell'amministrazione (nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con sentenza n.
3.260 del 16 dicembre 2024).
Alla luce di tale pronuncia, la tesi dell'Agenzia condivisa dal primo giudice, non convince, poiché la mancanza dell'abilitazione del professionista che ha sottoscritto la dichiarazione in assenza di abilitazione consiste in una violazione meramente formale, come tale sanabile.
Questo particolare tipo di irregolarità risulta codificato sia dall'art. 10, comma 3 dello Statuto del contribuente, secondo cui le sanzioni non vanno irrogate quando, tra le altre cose, la violazione si traduce in una mera violazione formale, senza alcun debito di imposta;
sia, sebbene solo implicitamente, dall'art. 6, comma 5-bis del D.Lgs. n. 471/1997, in base al quale non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
Infatti, la violazione “solamente formale” è quella che, pur non avendo alcun impatto a livello reddituale, è in grado di ostacolare l'attività di controllo da parte dell'autorità fiscale.
Nel caso in questione, la Società è stata assoggettata a controlli e l'Agenzia non ha contestato la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili, ciò ulteriormente dimostrando la formalità del vizio rilevato e sanzionato.
Per le ragioni esposte, l'appello della Società contribuente deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Sussistono giusti motivi, stanti le circostanze concrete e l'esito complessivo della controversia, per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, sez. 2^
Definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe,
Accoglie l'appello proposto dalla Società Ricorrente_1 S.r.l. (già S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso della contribuente avverso l'atto di recupero n. T9DCRFE00049-2023, per l'anno di imposta 2016.
Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026 Il Presidente Estensore
MA TE MA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente e Relatore
DE RENTIIS LAURA, Giudice
AONDIO GIULIA, Giudice in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2234/2024 depositato il 22/07/2024 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8
e pubblicata il 02/01/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 255/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello la Società Ricorrente_1 S.r.l. (già S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di 1 Grado di Milano sez. 8^ n. 5/2024, depositata in data 2.01.2024, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso della contribuente avverso l'atto di recupero n. T9DCRFE00049-2023, per l'anno di imposta 2016, per mancanza di abilitazione del Professionista all'applicazione del visto di conformità.
La decisione di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il ricorso depositato nel fascicolo telematico è nativo digitale e munito di firma digitale;
invece, il ricorso notificato all'Ufficio è in formato nativo digitale per immagine, ossia ottenuto mediante scansione dell'atto stampato e sottoscritto con firma analogica e non è ammissibile il ricorso in formato non nativo digitale.
La Società ha impugnato la sentenza, contestando la dichiarata inammissibilità, alla luce di giurisprudenza di legittimità e di merito e ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata
- l'accoglimento dell'appello avverso la sentenza di inammissibilità, in quanto illegittima ed infondata, stante la pacifica e costante interpretazione di ammissibilità della Suprema Corte e stante la posizione dei Decreti Ministeriali nella gerarchia delle fonti normative vigenti;
di rigettare il gravame dell'Ufficio, in quanto lo stesso ha potuto senza alcun impedimento né formale né sostanziale proporre le proprie tesi;
di pronunciarsi nel merito sulle argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo all'atto di accertamento e mai discusse e che qui tutte ha dichiarato di riproporre, con vittoria delle spese processuali relative a questo ed al precedente grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano, Ufficio Legale, si è costituita in questo grado di giudizio, depositando controdeduzioni, nelle quali ha contestato i motivi di appello a partire dall'inammissibilità, a suo dire da confermare e insistendo, nel merito, sulla legittimità dell'atto di recupero T9DCRFE00049-2023 (2017), in quanto necessaria conseguenza della violazione, oggetto del ricorso/reclamo, posta in essere dal professionista. L'atto di recupero infatti è stato emesso al fine di recuperare il credito di imposta IVA indebitamente utilizzato in compensazione, alla luce del visto di conformità apposto dal Dottor Difensore_1, in mancanza della necessaria abilitazione e, pertanto, in violazione dell'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7 del D.L. n. 78 del 2009.
Il Professionista aveva ottenuto la necessaria abilitazione all'apposizione del visto di conformità alle dichiarazioni fiscali solo a partire dal 7.05.2019, la dichiarazione fiscale certificata dal
Dottor Difensore_1 veniva ritenuta a tutti gli effetti non vistata e ciò non consiste -al contrario di quanto ritenuto dalla Ricorrente_1- in una violazione meramente formale e non sostanziale, pertanto non sanzionabile o, quanto meno, non nella misura del 30%. L'Agenzia insiste anche sulla legittimità dell'irrogazione delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate conclude chiedendo di rigettare l'appello, con condanna dell'appellante alle spese del giudizio di primo e secondo grado.
All'udienza odierna sono stati presenti i difensori delle parti, che hanno insistito sulle loro istanze e conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della Società Ricorrente_1 S.r.l. (già S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, è fondato e merita di essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Sull'inammissibilità ritenuta dal primo giudice, la sentenza merita di essere riformata, alla luce della sentenza della Suprema Corte (Cassazione civile SS.UU., n. 6477/12.03.2024), secondo cui il ricorso in forma di documento informatico privo dell'apposizione di firma digitale é sanabile per raggiungimento dello scopo.
Nella sentenza appena citata, la Suprema Corte afferma che il suo orientamento (tra cui la sentenza indicata dall'ordinanza interlocutoria n. 16454/2023) assegna all'elemento formale della sottoscrizione la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, affinché possa dirsi certa la paternità dell'atto processuale. A tal fine, dunque, la sottoscrizione si rivela elemento indispensabile per la formazione dell'atto stesso, il cui difetto comporta l'inesistenza (in forza dell'estensione del principio della nullità insanabile stabilito dal secondo comma dell'art. 161 c.p.c.), qualora, però, non ne sia desumibile la paternità da altri elementi, come, in particolare, la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso (tra le altre: Cass. n. 4078/1986; Cass. n.
6225/2005; Cass. n. 9490/2007; Cass. n. 1275/2011; Cass. n. 19434/2019; Cass. n. 32176/2022).
La funzione di rendere certa la paternità dell'atto processuale può, quindi, essere assolta tramite elementi qualificanti, diversi dalla sottoscrizione dell'atto stesso, che consentano, tuttavia, di avere certezza su chi ne sia l'autore; uno scopo, dunque, che, in siffatti stretti termini, è conseguibile aliunde.
La Suprema Corte ha concluso sostenendo che, alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale, cui si raccorda quello di strumentalità delle forme processuali, per cui è possibile desumere aliunde, da elementi qualificanti, la paternità certa dell'atto processuale, va ritenuto che la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. e il deposito della copia di esso in modalità analogica, con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato, rappresentano elementi univoci da cui desumere la paternità dell'atto, rimanendo così superato l'eccepito vizio in ordine alla mancata sottoscrizione digitale dell'originale informatico del ricorso.
Sul punto, quindi, la sentenza gravata merita riforma.
Quanto al merito, soccorre nuovamente la Suprema Corte (Corte di Cassazione sentenze n.
2.589 del 2020 e n. 25.736 del 2022), che considera una violazione meramente formale la mancata apposizione del visto di conformità (alla quale è accostabile la situazione del visto apposto da soggetto non abilitato), a condizione che ciò non incida sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo, né sulla possibilità di effettuare controlli e verifiche da parte dell'amministrazione (nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con sentenza n.
3.260 del 16 dicembre 2024).
Alla luce di tale pronuncia, la tesi dell'Agenzia condivisa dal primo giudice, non convince, poiché la mancanza dell'abilitazione del professionista che ha sottoscritto la dichiarazione in assenza di abilitazione consiste in una violazione meramente formale, come tale sanabile.
Questo particolare tipo di irregolarità risulta codificato sia dall'art. 10, comma 3 dello Statuto del contribuente, secondo cui le sanzioni non vanno irrogate quando, tra le altre cose, la violazione si traduce in una mera violazione formale, senza alcun debito di imposta;
sia, sebbene solo implicitamente, dall'art. 6, comma 5-bis del D.Lgs. n. 471/1997, in base al quale non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
Infatti, la violazione “solamente formale” è quella che, pur non avendo alcun impatto a livello reddituale, è in grado di ostacolare l'attività di controllo da parte dell'autorità fiscale.
Nel caso in questione, la Società è stata assoggettata a controlli e l'Agenzia non ha contestato la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili, ciò ulteriormente dimostrando la formalità del vizio rilevato e sanzionato.
Per le ragioni esposte, l'appello della Società contribuente deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Sussistono giusti motivi, stanti le circostanze concrete e l'esito complessivo della controversia, per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, sez. 2^
Definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe,
Accoglie l'appello proposto dalla Società Ricorrente_1 S.r.l. (già S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso della contribuente avverso l'atto di recupero n. T9DCRFE00049-2023, per l'anno di imposta 2016.
Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026 Il Presidente Estensore
MA TE MA