Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 365
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per vizio di forma

    La Corte ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che il ricorso in formato informatico privo di firma digitale sia sanabile per raggiungimento dello scopo, secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. civ. SS.UU., n. 6477/2024). La paternità dell'atto può essere desunta da elementi qualificanti, come la notificazione da PEC e il deposito di copia con attestazione di conformità dell'avvocato.

  • Rigettato
    Legittimità dell'atto di recupero IVA

    La Corte ha ritenuto che la mancata apposizione del visto di conformità o l'apposizione da parte di soggetto non abilitato costituisca una violazione meramente formale, a condizione che non incida sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo, né sulla possibilità di effettuare controlli. Tale vizio è sanabile ai sensi dell'art. 10, comma 3 dello Statuto del contribuente e dell'art. 6, comma 5-bis del D.Lgs. n. 471/1997. Nel caso di specie, l'Agenzia non ha contestato la corrispondenza dei dati contabili, dimostrando la mera formalità del vizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 365
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 365
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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