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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13066 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII
Nella causa civile iscritta al n. 37519/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Roma;
rappresentata e difesa dall'Avv. Felice Fazio (c.f. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Taranto n° 44 come da procura presente in atti;
- Attrice -
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Ravidà Controparte_1 C.F._3
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Bertoloni C.F._4
n. 44/46 come da delega presente in atti
- Convenuta -
Oggetto: prestito tra privati.
Conclusioni: come da verbale del 21.5.2025.
***********
La domanda di parte attrice deve essere accolta.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'articolo 2697, primo comma, del c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova.
La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, a opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale a invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (in tal senso vedi Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020,
n.28827, ma vedi anche in tal senso Cassazione civile, sez. II, 08/10/2021, n. 27372).
Nella fattispecie possono ritenersi provate sia la dazione della somma che la prova relativa all'obbligazione di restituzione.
La prova circa la natura personale del prestito effettuato dall'attrice in favore della convenuta risulta, quindi, raggiunta.
Tale circostanza emerge chiaramente dallo scambio di corrispondenza elettronica intercorso tra le parti ( v. doc. n. 10 e doc. n. 11 allegati all'atto di citazione nonché email del 14.3.2016 allegata alla memoria ex art. 183 n. 2 di parte attrice), regolarmente prodotto in atti, dal quale si evince l'intento dell'attrice di fornire un supporto economico personale, privo di finalità commerciali o professionali.
Le espressioni utilizzate nelle comunicazioni, nonché il contesto relazionale tra le parti, confermano la natura privata del prestito, escludendo l'esistenza di un rapporto giuridico diverso da quello dedotto in giudizio.
Ai sensi dell'art. 2712 c.c., “le riproduzioni fotografiche, cinematografiche, fonografiche o di qualsiasi altra specie, le registrazioni e, in genere, le rappresentazioni meccaniche o informatiche di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Nel caso in esame, la convenuta non ha contestato la conformità delle email prodotte, né ha fornito elementi idonei a inficiare la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte riconosciuto la valenza probatoria delle email, anche in assenza di firma digitale, purché non contestate e dotate di requisiti minimi di attendibilità. In tal senso si richiama la Cass. civ., ord. n. 19155/2019, secondo cui “le email, pur prive di firma digitale, possono essere valutate dal giudice ai fini della prova dei fatti, se non espressamente disconosciute dalla parte contro cui sono prodotte”. Analogo principio è stato ribadito dalla Cass. civ., sent. n. 14046/2024, che ha confermato la possibilità di fondare la decisione su corrispondenza elettronica non contestata, ritenendola idonea a integrare piena prova documentale.
Alla luce di quanto sopra, dunque, deve ritenersi provata la sussistenza di un contratto di mutuo tra le parti, avente natura personale, e l'obbligo della convenuta di restituire la somma ricevuta.
Per contro, non può ritenersi fondata, la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, in quanto inconferente rispetto alla domanda principale, non essendo fondata su circostanze giuridicamente collegate al rapporto dedotto in giudizio dall'attrice.
In particolare, la riconvenzionale si basa su presunti crediti derivanti da rapporti diversi e non documentati, che non risultano né provati né pertinenti rispetto alla causa principale avente ad oggetto la restituzione di una somma di denaro a titolo di prestito personale.
Come più volte ribadito, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta alla parte che intende far valere un diritto in giudizio l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare la fondatezza della propria pretesa riconvenzionale, né ha allegato documentazione o indicato circostanze concrete che possano giustificare l'accoglimento della domanda.
Pertanto, la domanda riconvenzionale deve essere respinta, sia per la sua inconferenza rispetto alla domanda principale, sia per la mancata prova dei fatti su cui si fonda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice e sulla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, così provvede:
1. Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, condanna la convenuta, CP_1
, alla restituzione in favore dell'attrice, della somma di €
[...] Parte_1
36.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al saldo effettivo;
2. Respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
3. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €. 545,00 per esborsi ed €. 3.800,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 23/9/2025
Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII
Nella causa civile iscritta al n. 37519/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Roma;
rappresentata e difesa dall'Avv. Felice Fazio (c.f. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Taranto n° 44 come da procura presente in atti;
- Attrice -
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Ravidà Controparte_1 C.F._3
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Bertoloni C.F._4
n. 44/46 come da delega presente in atti
- Convenuta -
Oggetto: prestito tra privati.
Conclusioni: come da verbale del 21.5.2025.
***********
La domanda di parte attrice deve essere accolta.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'articolo 2697, primo comma, del c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova.
La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, a opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale a invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (in tal senso vedi Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020,
n.28827, ma vedi anche in tal senso Cassazione civile, sez. II, 08/10/2021, n. 27372).
Nella fattispecie possono ritenersi provate sia la dazione della somma che la prova relativa all'obbligazione di restituzione.
La prova circa la natura personale del prestito effettuato dall'attrice in favore della convenuta risulta, quindi, raggiunta.
Tale circostanza emerge chiaramente dallo scambio di corrispondenza elettronica intercorso tra le parti ( v. doc. n. 10 e doc. n. 11 allegati all'atto di citazione nonché email del 14.3.2016 allegata alla memoria ex art. 183 n. 2 di parte attrice), regolarmente prodotto in atti, dal quale si evince l'intento dell'attrice di fornire un supporto economico personale, privo di finalità commerciali o professionali.
Le espressioni utilizzate nelle comunicazioni, nonché il contesto relazionale tra le parti, confermano la natura privata del prestito, escludendo l'esistenza di un rapporto giuridico diverso da quello dedotto in giudizio.
Ai sensi dell'art. 2712 c.c., “le riproduzioni fotografiche, cinematografiche, fonografiche o di qualsiasi altra specie, le registrazioni e, in genere, le rappresentazioni meccaniche o informatiche di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Nel caso in esame, la convenuta non ha contestato la conformità delle email prodotte, né ha fornito elementi idonei a inficiare la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte riconosciuto la valenza probatoria delle email, anche in assenza di firma digitale, purché non contestate e dotate di requisiti minimi di attendibilità. In tal senso si richiama la Cass. civ., ord. n. 19155/2019, secondo cui “le email, pur prive di firma digitale, possono essere valutate dal giudice ai fini della prova dei fatti, se non espressamente disconosciute dalla parte contro cui sono prodotte”. Analogo principio è stato ribadito dalla Cass. civ., sent. n. 14046/2024, che ha confermato la possibilità di fondare la decisione su corrispondenza elettronica non contestata, ritenendola idonea a integrare piena prova documentale.
Alla luce di quanto sopra, dunque, deve ritenersi provata la sussistenza di un contratto di mutuo tra le parti, avente natura personale, e l'obbligo della convenuta di restituire la somma ricevuta.
Per contro, non può ritenersi fondata, la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, in quanto inconferente rispetto alla domanda principale, non essendo fondata su circostanze giuridicamente collegate al rapporto dedotto in giudizio dall'attrice.
In particolare, la riconvenzionale si basa su presunti crediti derivanti da rapporti diversi e non documentati, che non risultano né provati né pertinenti rispetto alla causa principale avente ad oggetto la restituzione di una somma di denaro a titolo di prestito personale.
Come più volte ribadito, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta alla parte che intende far valere un diritto in giudizio l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare la fondatezza della propria pretesa riconvenzionale, né ha allegato documentazione o indicato circostanze concrete che possano giustificare l'accoglimento della domanda.
Pertanto, la domanda riconvenzionale deve essere respinta, sia per la sua inconferenza rispetto alla domanda principale, sia per la mancata prova dei fatti su cui si fonda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice e sulla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, così provvede:
1. Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, condanna la convenuta, CP_1
, alla restituzione in favore dell'attrice, della somma di €
[...] Parte_1
36.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al saldo effettivo;
2. Respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
3. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €. 545,00 per esborsi ed €. 3.800,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 23/9/2025
Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari