Art. 4.
Le somme dovute all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in applicazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1191/69 del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, e n. 1192/69, anche in data 26 giugno 1969, riguardante le norme comuni per la normalizzazione dei conti delle Aziende ferroviarie, resi esecutivi con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223 , ammontano complessivamente a lire 179.603.389.300.
In detto importo sono considerati gli stanziamenti indicati dagli articoli 16 e 17 della legge 11 marzo 1972, n. 54 , di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1972, nonche' la somma di lire 13.647 milioni, di cui al capitolo n. 113 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per lo stesso anno finanziario 1972.
Le somme dovute all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in applicazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1191/69 del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, e n. 1192/69, anche in data 26 giugno 1969, riguardante le norme comuni per la normalizzazione dei conti delle Aziende ferroviarie, resi esecutivi con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223 , ammontano complessivamente a lire 179.603.389.300.
In detto importo sono considerati gli stanziamenti indicati dagli articoli 16 e 17 della legge 11 marzo 1972, n. 54 , di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1972, nonche' la somma di lire 13.647 milioni, di cui al capitolo n. 113 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per lo stesso anno finanziario 1972.