Art. 1.
Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica vincolati a ferme speciali o raffermati e' concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette sottoindicate:
1) dalla data di arruolamento e fino al compimento del primo anno di servizio, lire 1000;
2) dopo il primo anno di servizio e fino al compimento del secondo anno di servizio, lire 1500;
3) dopo due anni di servizio e fino al compimento del quinto anno di servizio, lire 2000;
4) dopo cinque anni di servizio e fino al compimento del settimo anno di servizio, lire 3500;
5) dopo sette anni di servizio e fino al compimento dell'undicesimo anno di servizio, lire 4000;
6) dopo undici anni di servizio, lire 4500.
Ai primi avieri del ruolo specialisti e del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano prestato almeno sei anni di servizio effettivo, l'assegno integrativo mensile di cui al comma precedente e' fissato nella misura netta, di L. 4800.
Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica vincolati a ferme speciali o raffermati e' concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette sottoindicate:
1) dalla data di arruolamento e fino al compimento del primo anno di servizio, lire 1000;
2) dopo il primo anno di servizio e fino al compimento del secondo anno di servizio, lire 1500;
3) dopo due anni di servizio e fino al compimento del quinto anno di servizio, lire 2000;
4) dopo cinque anni di servizio e fino al compimento del settimo anno di servizio, lire 3500;
5) dopo sette anni di servizio e fino al compimento dell'undicesimo anno di servizio, lire 4000;
6) dopo undici anni di servizio, lire 4500.
Ai primi avieri del ruolo specialisti e del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano prestato almeno sei anni di servizio effettivo, l'assegno integrativo mensile di cui al comma precedente e' fissato nella misura netta, di L. 4800.