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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/12/2025, n. 4099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4099 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 6312/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego DO,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa RI UA TE
Il Giudice
Dott. Diego DO
1
N. 6312/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI UA TE, in persona del giudice unico dr. Diego
DO ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6312 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - lesione perso- nale - tra
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Giuseppe Versaci e con Parte_1 questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Alife (CE) al- la via Anfiteatro n. 100; appellante
e
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. RI Santo e presso di questi elettivamente domiciliato in
Curti (CE) alla via B. Rosato n. 52; appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 18.12.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con ricorso in appello, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_2 al fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 24/2024, pronunziata dal
[...]
Giudice di Pace di Maddaloni, depositata in Cancelleria in data 22.04.202.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime Cure
2
non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'interpretazione dell'art
193 quater Disp. Att. c.p.c. che prevede che dal 30.06.2023 anche per i procedi- menti dinanzi al Giudice di Pace si utilizzi la modalità telematica;
Il comune si co- stituiva in data 05.12.2023 in modalità cartacea in cancelleria violando il disposto normativo;
2. Il Giudice di prime cure errava nel non ritenere illegittima la modalità di costituzione del convenuto o quantomeno avrebbe dovuto rinviare la CP_1 causa intimando la costituzione telematica;
3. Si richiede accoglimento appello e ri- forma della sentenza impugnata.
Ciò posto, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti con- Parte_1 clusioni: 1) In riforma integrale della sentenza impugnata, dichiarare nulli, annullabili e/o re- vocabili i verbali: n. 20753 violazione art. 141 c.d.s comma 3 e 8; n. 20800 violazione art. 143
c.1 e n. 20829 violazione art. 148 c. 12 e c. 16, per i motivi in fatto e in diritto illustrati;
2)
Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, oltre Iva e cpa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, come per legge del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio il resistente adducendo: 1) Inam- Controparte_1 missibilità appello per violazione art 342 c.p.c.; 2) Il Giudice di primo grado corret- tamente riteneva legittima la costituzione cartacea del comune, odierno appellato, sulla base dei decreti di autorizzazione del Presidente del Tribunale di Santa RI
UA TE n. 366/2023 con cui veniva derogata la procedura telematica per gli uffici del Giudice di Pace di Maddaloni, e , viste le problematiche Pt_2 Pt_3 riscontrate;
3) Si chiede rigetto appello e conferma sentenza impugnata.
Ciò posto il resistente rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Controparte_1 rigettare l'appello proposto in quanto del tutto inammissibile, improponibile ed infondato;
vittoria di spese ed onorario del giudizio.
Nel merito l'appello è infondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 24/2024 emessa dal giudice di Pace di Maddaloni, in quanto secondo la prospettazione dell'appellante il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare illegittima la costituzione del co- mune convenuto per violazione dell'art 193 quater disp. Att. c.p.c., in quanto avve- nuta in forma cartacea nonostante che sia prevista la procedura telematica anche per i procedimenti pendenti dinanzi al Giudice di Pace.
Orbene, codesto Tribunale, valutato l'incarto processuale, ritiene condivisibile la motivazione dedotta dal giudice di prime cure per le ragioni che seguono.
L'appellato, come detto, propone come unico motivo di gravame la violazione
3
dell'art 193 quater Disp. Att. c.p.c. in base al quale, a seguito della Riforma Carta- bia, D. Lgs 149/2022, tutti i procedimenti devono essere digitalizzati, pertanto, si deve procedere in maniera telematica.
Tale riforma entrata in vigore dal 30.06.2023 prevedeva l'applicazione della modali- tà telematica anche per i procedimenti pendenti dinanzi al Giudice di Pace.
Ciò detto, in atti risultano due decreti del Presidente del Tribunale di Santa RI
UA TE, cui l'ufficio del Giudice di Pace di appartiene, con cui CP_1 veniva disposta la deroga alla modalità telematica, in quanto, in tale Ufficio, così come anche negli uffici di e , si riscontravano delle problematiche Pt_2 Pt_3 nella procedura telematica.
Il decreto n. 366/2023 emesso in data 03.07.2023 autorizzava la modalità non te- lematica, pertanto, le cancellerie degli uffici giudiziari di e CP_1 Pt_2
, potevano ricevere costituzioni cartacee. Tale situazione cessava in data Pt_3
11.03.2024 quando con decreto n. 111/2024 la Presidente del Tribunale di Santa
RI UA TE disponeva la modalità telematica per gli uffici di CP_1
e Pt_3 Pt_2
Nel caso di specie, la costituzione del in primo grado avve- Controparte_1 niva in data 05.12.2023. Alla luce della complessiva documentazione raccolta è, quindi, evidente che la asserita violazione della norma di cui all'193 quater disp att
[... cpc è stata necessitata da situazione non direttamente imputabile al comune
A tanto consegue che la asserita violazione non ha determinato la alle- CP_1 gata nullità della costituzione, rappresentando essa l'unica modalità consentita per l'esercizio del diritto di difesa.
Peraltro il diritto di difesa del ricorrente non veniva inficiato, posto che, la produ- zione di parte convenuta è stata visionata da parte attrice. A tal fine è utile osserva- re che in atti sono presenti i verbali di causa del 15.01.2024 con cui parte appellante chiede rinvio ai fini della visione e dell'estrazione delle copie della documentazione depositata dal comune convenuto. Il magistrato rinviava la causa al 26.02.2024 al fine di permettere a parte ricorrente, odierna appellante, l'espletamento del diritto di difesa mediante visione ed estrazione copie della documentazione depositata.
L'eventuale nullità della costituzione per vizio di forma, sarebbe quindi in ogni ca- so sanata essendo stato raggiunto lo scopo della norma violata ex art 156 c.p.c.
Ciò posto, l'appello risulta infondato con conseguente conferma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
4
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si li- quidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n. 55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del grava- me), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr.
Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Ministero della Giustizia del 6.07.2015),
l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
Rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 in persona del Sindaco p.t., che liquida in € 332,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa RI UA TE, 18.12.2025
Il Giudice
Dott. Diego DO
5
n. 6312/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego DO,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa RI UA TE
Il Giudice
Dott. Diego DO
1
N. 6312/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI UA TE, in persona del giudice unico dr. Diego
DO ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6312 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - lesione perso- nale - tra
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Giuseppe Versaci e con Parte_1 questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Alife (CE) al- la via Anfiteatro n. 100; appellante
e
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. RI Santo e presso di questi elettivamente domiciliato in
Curti (CE) alla via B. Rosato n. 52; appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 18.12.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con ricorso in appello, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_2 al fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 24/2024, pronunziata dal
[...]
Giudice di Pace di Maddaloni, depositata in Cancelleria in data 22.04.202.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime Cure
2
non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'interpretazione dell'art
193 quater Disp. Att. c.p.c. che prevede che dal 30.06.2023 anche per i procedi- menti dinanzi al Giudice di Pace si utilizzi la modalità telematica;
Il comune si co- stituiva in data 05.12.2023 in modalità cartacea in cancelleria violando il disposto normativo;
2. Il Giudice di prime cure errava nel non ritenere illegittima la modalità di costituzione del convenuto o quantomeno avrebbe dovuto rinviare la CP_1 causa intimando la costituzione telematica;
3. Si richiede accoglimento appello e ri- forma della sentenza impugnata.
Ciò posto, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti con- Parte_1 clusioni: 1) In riforma integrale della sentenza impugnata, dichiarare nulli, annullabili e/o re- vocabili i verbali: n. 20753 violazione art. 141 c.d.s comma 3 e 8; n. 20800 violazione art. 143
c.1 e n. 20829 violazione art. 148 c. 12 e c. 16, per i motivi in fatto e in diritto illustrati;
2)
Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, oltre Iva e cpa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, come per legge del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio il resistente adducendo: 1) Inam- Controparte_1 missibilità appello per violazione art 342 c.p.c.; 2) Il Giudice di primo grado corret- tamente riteneva legittima la costituzione cartacea del comune, odierno appellato, sulla base dei decreti di autorizzazione del Presidente del Tribunale di Santa RI
UA TE n. 366/2023 con cui veniva derogata la procedura telematica per gli uffici del Giudice di Pace di Maddaloni, e , viste le problematiche Pt_2 Pt_3 riscontrate;
3) Si chiede rigetto appello e conferma sentenza impugnata.
Ciò posto il resistente rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Controparte_1 rigettare l'appello proposto in quanto del tutto inammissibile, improponibile ed infondato;
vittoria di spese ed onorario del giudizio.
Nel merito l'appello è infondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 24/2024 emessa dal giudice di Pace di Maddaloni, in quanto secondo la prospettazione dell'appellante il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare illegittima la costituzione del co- mune convenuto per violazione dell'art 193 quater disp. Att. c.p.c., in quanto avve- nuta in forma cartacea nonostante che sia prevista la procedura telematica anche per i procedimenti pendenti dinanzi al Giudice di Pace.
Orbene, codesto Tribunale, valutato l'incarto processuale, ritiene condivisibile la motivazione dedotta dal giudice di prime cure per le ragioni che seguono.
L'appellato, come detto, propone come unico motivo di gravame la violazione
3
dell'art 193 quater Disp. Att. c.p.c. in base al quale, a seguito della Riforma Carta- bia, D. Lgs 149/2022, tutti i procedimenti devono essere digitalizzati, pertanto, si deve procedere in maniera telematica.
Tale riforma entrata in vigore dal 30.06.2023 prevedeva l'applicazione della modali- tà telematica anche per i procedimenti pendenti dinanzi al Giudice di Pace.
Ciò detto, in atti risultano due decreti del Presidente del Tribunale di Santa RI
UA TE, cui l'ufficio del Giudice di Pace di appartiene, con cui CP_1 veniva disposta la deroga alla modalità telematica, in quanto, in tale Ufficio, così come anche negli uffici di e , si riscontravano delle problematiche Pt_2 Pt_3 nella procedura telematica.
Il decreto n. 366/2023 emesso in data 03.07.2023 autorizzava la modalità non te- lematica, pertanto, le cancellerie degli uffici giudiziari di e CP_1 Pt_2
, potevano ricevere costituzioni cartacee. Tale situazione cessava in data Pt_3
11.03.2024 quando con decreto n. 111/2024 la Presidente del Tribunale di Santa
RI UA TE disponeva la modalità telematica per gli uffici di CP_1
e Pt_3 Pt_2
Nel caso di specie, la costituzione del in primo grado avve- Controparte_1 niva in data 05.12.2023. Alla luce della complessiva documentazione raccolta è, quindi, evidente che la asserita violazione della norma di cui all'193 quater disp att
[... cpc è stata necessitata da situazione non direttamente imputabile al comune
A tanto consegue che la asserita violazione non ha determinato la alle- CP_1 gata nullità della costituzione, rappresentando essa l'unica modalità consentita per l'esercizio del diritto di difesa.
Peraltro il diritto di difesa del ricorrente non veniva inficiato, posto che, la produ- zione di parte convenuta è stata visionata da parte attrice. A tal fine è utile osserva- re che in atti sono presenti i verbali di causa del 15.01.2024 con cui parte appellante chiede rinvio ai fini della visione e dell'estrazione delle copie della documentazione depositata dal comune convenuto. Il magistrato rinviava la causa al 26.02.2024 al fine di permettere a parte ricorrente, odierna appellante, l'espletamento del diritto di difesa mediante visione ed estrazione copie della documentazione depositata.
L'eventuale nullità della costituzione per vizio di forma, sarebbe quindi in ogni ca- so sanata essendo stato raggiunto lo scopo della norma violata ex art 156 c.p.c.
Ciò posto, l'appello risulta infondato con conseguente conferma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
4
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si li- quidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n. 55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del grava- me), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr.
Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Ministero della Giustizia del 6.07.2015),
l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
Rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 in persona del Sindaco p.t., che liquida in € 332,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa RI UA TE, 18.12.2025
Il Giudice
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