Art. 11. (Spese per corsi e commissioni)
Le spese per lo svolgimento dei corsi ed il funzionamento delle commissioni previste dalla presente legge sono a carico dell'ente ospedaliero, che provvede, altresi', alla loro determinazione e liquidazione.
Le spese per lo svolgimento dei corsi ed il funzionamento delle commissioni previste dalla presente legge sono a carico dell'ente ospedaliero, che provvede, altresi', alla loro determinazione e liquidazione.