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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 22/09/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice Dr.ssa Silvia Grana, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 594 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FABIO PETRILLI per delega in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA D'OVIDIO per delega in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 168/2023 (364/2023 R.G.), convenendo in giudizio l , al fine di Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Rieti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: in via principale: - dichiarare inefficace, ovvero nullo e/o annullabile, e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l' , Controparte_1 in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario 15%, oltre
c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui venga accertata la posizione debitoria del rideterminare l'importo alla luce delle somme corrisposte e/o da Parte_1 compensare tra le parti;
- condannare l , in p.l.r.p.t., al pagamento Controparte_1
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delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge”. CP_ Si è costituito in giudizio l' convenuto, contestando l'opposizione e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria ed avversa domanda: -
a) In via preliminare di merito, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 168/2023, emesso dal Tribunale di Rieti il 28.02.2023 nel procedimento r.g.n.
364/2023, notificato il 03.03.2023, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e per non essere stato contestato validamente e legittimamente l'importo ingiunto, considerato che il credito è anche fondato sul piano di riparto attività/passività redatto ex art. 16 Statuto dell'Unione, un credito ben noto, accettato e non contestato dal debitore, nonché per non essere stato contestato neppure il rapporto fondamentale. - c) nel merito, accertare e dichiarare i fatti costitutivi del credito vantato dall' , in persona del legale rappresentane pro-tempore, per come Parte_2 posti a base del ricorso per d.i. n. 168/2023, integrati, novellati e documentati come in atti, e per l'effetto rigettare l'opposizione formulata dall'opponente, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva. - d) in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo On.le Tribunale adito dovesse ritenere anche solo parzialmente fondate le ragioni dell'opponente, accertare e dichiarare che per i titoli, documenti e ragioni di cui è causa, l , in persona del legale Parte_2 rappresentane pro-tempore, ha comunque diritto ad ottenere il pagamento delle somme, interessi anche ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale, rivalutazioni e spese che saranno accertate in giudizio,
e per l'effetto condannare l'opponente al versamento della somma minore o maggiore risultante di giustizia, anche in via equitativa, oltre alla condanna del n via di “eccezione riconvenzionale” al pagamento Pt_1 di € 4.784,80 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, a titolo di compartecipazione pro-quota ai lavori effettuati dall'Unione presso l , da porre in Controparte_3
“compensazione” con l'eventuale maggior credito che dovesse risultare in favore all'opponente all'esito del presente giudizio, unitamente all'ulteriore somma di € 6.106,40 16 per titoli successivi e divenuti definitivi dopo la formazione del piano di riparto attività/passività di cui è causa. - e) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17/10/2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali hanno successivamente usufruito dei concessi termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le ultime difese scritte.
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Con il ricorso per decreto ingiuntivo la ha dedotto che il Parte_2 [...]
aveva aderito all'Unione stessa dal 2013 al 2020, e per questo aveva usufruito Parte_1 dei servizi di biblioteche, SUA, SUAP, polizia locale, igiene urbana e RSUD amministrati dall'Unione, che era receduto dall'Unione con effetto dal 01/01/2021 ed aveva poi chiesto ed ottenuto la proroga del servizio di RSUD fino al 30/04/2021, e che al momento del recesso l'Unione vantava nei confronti del un credito per la compartecipazione Pt_1 ai servizi suddetti di complessivi euro 195.400,04, somma dalla quale, a seguito del procedimento di compensazione amministrativa, era stata detratta la somma di euro
38.352,05 a credito del residuando un debito del di euro 157.047,99. Pt_1 Pt_1
Nell'atto di opposizione, il ha contestato la sussistenza del debito, Parte_1 come quantificato dall'Unione, deducendo che i conteggi del dovuto elaborati nel ricorso per decreto ingiuntivo fossero in contrasto con quelli inviati dalla Unione stessa al Pt_1 prima della introduzione del giudizio, e che non si sarebbe tenuto conto della dovuta compensazione con i crediti che il vantava nei confronti della parte opposta. Pt_1
Il Comune opponente ha poi dedotto che il presunto credito dell'Unione andrebbe abbattuto di complessivi euro 179.944,95. Ciò in quanto nella missiva del 19/04/2022
(prot. n. 2739 del 20/04/2022), che non è in atti, l'Unione avrebbe riconosciuto un suo debito nei confronti del per euro 22.053,75, come anche l'avvenuto pagamento Pt_1 delle somme portate dai mandati di pagamento del 23/04/2021 per euro 75.000,00 e del
25/08/2021 per euro 50.000,00, importi che – in tesi - sarebbero tutti da scomputare dalla somma ingiunta;
a tali importi dovrebbe poi aggiungersi il credito del di euro Pt_1
32.891,20 per i lavori di sistemazione dell'isola ecologica, somma il cui pagamento sarebbe provato dalla fattura n. 308 del 21/09/2022 emessa dalla Minicucci Cairo S.r.l., per la quale l'Unione dei Comuni avrebbe autorizzato la compensazione del suo debito con il debito del con la lettera prot. n. 1382 del 07/04/2022. Pt_1
L'ente opponente ha dedotto, infine, che pende un contenzioso tributario avente ad oggetto tributi dovuti dall'Unione, inerenti all'isola ecologica di proprietà del
[...]
, gestita dall' per un importo di euro 56.806,71. Parte_1 Parte_2
Nelle memorie ex art. 183, comma 1 c.p.c., l'opponente ha dedotto altresì che non dovrebbe tenersi conto delle somme asseritamente dovute all' per l'anno 2019, CP_1 considerato che i rapporti relativi a tale anno sarebbero stati definiti tra le parti con il pagamento della somma di 30.000,00 di cui al mandato n. 207 del 15/03/2021, a seguito
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della riunione del 11/02/2021, all'esito della quale era stato redatto verbale in cui veniva dichiarata la sussistenza di un credito dell' per l'anno 2019 di euro 53.139,10, dal CP_1 quale scomputare gli importi relativi ai consumi elettrici/idrici dell'isola ecologica e alle polizze RCA dei veicoli in dotazione alla polizia locale, successivamente quantificati dal in euro 30.173,03, come comunicato all' con lettera del 16/03/2021. Pt_1 CP_1
Da quanto sopra, l'opponente ha tratto come conseguenza la necessità di scomputare le somme indicate dall'Unione come dovute per l'anno 2019 dal credito quantificato nel ricorso in euro 195.400,04, assumendo che da tale somma si dovrebbero inoltre detrarre:
a) l'ulteriore credito del di euro 38.574,65, che sarebbe stato riconosciuto nella Pt_1 missiva del 28/04/2022; b) le somme portate dal mandato di pagamento n. 1067 del
18/12/2020 per l'importo di euro 50.000,00, dal mandato di pagamento n. 383 del
23/04/2021 per l'importo di euro 75.000,00, e dal mandato di pagamento n. 842 del
25/08/2021 per l'importo di euro 50.000,00; c) la somma dovuta dall' per i lavori CP_1 di sistemazione dell' per complessivi euro 32.891,20. Dai calcoli del Controparte_3
di cui sopra, quest'ultimo risulterebbe essere a credito dell'Unione. Pt_1
Come sopra detto, l' nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha sostenuto Parte_2 di essere creditrice del della somma complessiva di euro Parte_1
195.400,04, così distinta: euro 2.000,00 per saldo quote biblioteche anno 2019; euro
6.953,84 per saldo quota SUAP anno 2019; euro 5.000,00 per saldo quota Polizia
Amministrativa anno 2019; euro 1.274,34 per saldo quota Polizia Municipale anno 2019; euro 66.105,48 per saldo quota trasferimenti Servizio Igiene Urbana anno 2020; euro
23.384,82 per saldo Polizia Locale anno 2020; euro 2.000,00 per saldo quota biblioteche anno 2020; euro 4.379,40 per saldo quota SUA anno 2020; euro 4.855,55 per saldo quota
SUAP anno 2020; euro 78.263,41 per saldo quota Trasferimento Servizio Igiene Urbana
2021; euro 1.183,20 per saldo quota biblioteche anno 2021. Dalla somma di euro
195.400,04 ha poi scomputato quella a credito del di complessivi euro 38.352,05, Pt_1 di cui euro 1.363,52 per salario accessorio 2020; euro 7.559,26 per rimborso Iva 2020; euro
7.070,01 per rimborso Iva 2021; euro 22.000,00 per ristoro Isola Ecologica saldo 2020; ed euro 359,26 per salario accessorio 2020.
La parte opposta, nella sua comparsa di costituzione, ha dedotto che dalla somma di euro
32.891,20 portata dalla fattura per i lavori di sistemazione dell'isola ecologica, di cui si è detto sopra, doveva essere scomputata quella di euro 22.000,00, già riconosciuta
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dall' stessa, e ha sollevato “eccezione riconvenzionale” per paralizzare la domanda del CP_1 relativa al riconoscimento del residuo controcredito, sostenendo che parte dello Pt_1 stesso si sarebbe dovuto compensare con l'ulteriore debito del di euro 6.106,40, Pt_1 somma liquidata a carico del a titolo di spese legali nelle sentenze emesse dalla Pt_1
C.T.P. di Rieti, mentre il residuo di euro 4.784,80 sarebbe dallo stesso dovuto all'Unione
a titolo di compartecipazione economica alla spesa.
Come è noto, per consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale è la parte opposta, attrice in senso sostanziale, a dovere provare la fondatezza della sua domanda, e ciò nei limiti delle contestazioni mosse dall'opponente, convenuto in senso sostanziale, sul quale grava l'onere di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, contestando specificamente il diritto azionato con il ricorso, ai sensi dell'art. 167 c.p.c.
Con riferimento all'onere della prova gravante sulla parte opposta, deve rilevarsi che i fatti non specificamente contestati dall'altra parte si intendono provati, per il disposto dell'art. 115 c.p.c., essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa – dell'opponente - sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento del fatto (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. III, 27/06/2022 n.
20597).
Posto quanto sopra, tra le parti è pacifica, oltre che dimostrata documentalmente, la sussistenza del rapporto dedotto in giudizio dalla e quindi che il Parte_2
dal 2013 a tutto il 2020, con la fruizione dei servizi dedotti Parte_1 dall'Unione, e con proroga del servizio di RSUD fino al 30/04/2021, ha fatto parte dell'Unione dei Comuni costituita per accordo di tutti i Comuni aderenti, per esercitare congiuntamente le attività, funzioni e servizi di competenza dei Comuni stessi.
Ciò che è in contestazione è la esistenza e comunque la quantificazione del debito del al momento del suo recesso dal rapporto, tenuto conto delle Parte_1 dovute compensazioni con i crediti del nonché dei pagamenti eseguiti dallo Pt_1 stesso.
La parte opposta, a sostegno della sua domanda, ha depositato in atti: a) i rendiconti della spesa per il servizio RSU per l'anno 2019, per l'anno 2020 (comunicato al con Pt_1
PEC del 14/04/2021) e per l'anno 2021 (comunicato al con PEC del Pt_1
19/11/2021), dai quali risulta, rispettivamente, un debito del di euro 208.706,31 Pt_1
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per l'anno 2019, un debito del di euro 216.359,74 per l'anno 2020 e un debito del Pt_1 di euro 78.263,41 per il periodo fino al 30/04/2021; b) la delibera dell'Unione Pt_1 del 08/03/2019 con la quale, tra l'altro, è stata quantificata in euro 2.000,00 annue la quota a carico del per il servizio biblioteche, ed il rendiconto della spesa Parte_1 per il servizio di biblioteca per l'anno 2020, dal quale emerge un debito del comune di euro
2.000,00 comunicato al a mezzo PEC del 19/04/2021, ed un debito del Pt_1 Pt_1 per euro 1.183,20 per l'anno 2021; c) il rendiconto per il SUAP per l'anno 2020, comunicato al Comune con PEC del 30/04/2021, dal quale risulta un debito del
[...]
di euro 4.855,55; d) la determina del 31/12/2020 nella quale la quota dovuta Parte_1 dal per il servizio SUAP per l'anno 2019 è stata calcolata in euro Parte_1
6.953,84; e) il verbale della riunione del 11/02/2021 nel quale il ha riconosciuto Pt_1 come dovute le seguenti somme per l'anno 2019: euro 33.761,31 per il servizio “igiene”; euro 2.000,00 per il servizio biblioteche;
euro 6.953,84 per il SUAP;
euro 5.000,00 per
Polizia Amministrativa;
euro 1.274,34 per Polizia Municipale;
f) la missiva dell'Unione al
Comune prot. n. 1382 del 07/04/2022 e la nota dichiarativa del credito del 28/04/2022, ricevuta dal Comune in quanto depositata anche dallo stesso;
g) la delibera della Giunta dell'Unione del 27/10/2022 con la quale è stato preso atto che l'Unione aveva concluso la procedura prevista all'art. 16 dello Statuto, con esito negativo per la mancata partecipazione del . Parte_1
Il , oltre alla nota del 28/04/2022, di cui si è detto sopra, ha Parte_1 depositato i seguenti documenti: a) la missiva del 16/03/2021 indirizzata all' nella CP_1 quale, facendo riferimento all'incontro del 11/02/2021, ha quantificato i suoi crediti per l'anno 2019 per consumi di energia elettrica per l'isola ecologica e per polizze assicurative;
b) la copia dei mandati di pagamento n. 1067 del 18/12/2020 per l'importo di euro
50.000,00, n. 207 del 15/03/2021 per l'importo di euro 30.000,00, n. 383 del 23/04/2021 per l'importo di euro 75.000,00, n. 842 del 25/08/2021 per l'importo di euro 50.000,00);
c) la missiva dell'Unione prot. n. 1382 del 07/04/2022, depositata anche dall'Unione; d) la fattura per i lavori di sistemazione dell'isola ecologica per complessivi euro 32.891,20.
Deve innanzitutto rilevarsi che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, in caso di recesso di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione, si procede a sottoscrivere un piano concordato di rapporti dare-avere e, in caso di disaccordo, il piano viene deciso da un collegio arbitrale.
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Risulta documentalmente che l'unione, in ottemperanza al disposto di cui sopra, ha comunicato a mezzo PEC del l'avvio della procedura arbitrale, alla quale il Comune di non ha mai aderito, lasciando inevasa la richiesta di nomina del proprio arbitro. Parte_1
Nella sua opposizione il sostiene che l'importo ingiunto non Parte_1 sarebbe certo, in quanto sarebbe in contrasto con due diverse quantificazioni del debito da parte dell'Unione dei Comuni, comunicate al Comune rispettivamente con missive prot.
n. 1382 del 07/04/2022 e prot. n. 2739 del 20/04/2022.
La contestazione è generica, e comunque la nota prot. n. 2739 del 20/04/2022 non è stata prodotta in atti, mentre dalla missiva prot. n. 1382 del 07/04/2022, prodotta da entrambe le parti, risulta che con essa il è stato messo in mora per il pagamento della somma Pt_1 di euro 157.407,25, somma pressoché uguale, ed anzi di poco superiore, a quella ingiunta di euro 157.047,99.
Inoltre, nella nota del 28/04/2022 inviata dall' al la odierna parte opposta CP_1 Pt_1 ha quantificato gli importi dovuti dal per i vari servizi nella Parte_1 medesima misura di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, così come ha quantificato i crediti del in complessivi euro 38.574,65 (somma comprensiva delle medesime voci di Pt_1 cui al ricorso monitorio, oltre al credito di euro 222,60, qualificato in detta nota come
“proventi contravvenzionali 2020”).
Il non ha contestato di avere usufruito del servizio biblioteche per l'anno 2021 Pt_1
(per il cui servizio l'Unione ha quantificato un debito del di euro 1.183,20), così Pt_1 come non ha contestato le singole voci di spesa di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, asserendo invece che le somme dovute (quanto all'anno 2019, come quantificate nella riunione del 11/02/2021) sarebbero state pagate e/o dovrebbero compensarsi con i crediti del Pt_1
L'Unione, nelle sue memorie ex art. 183, comma 2 c.p.c. ha confermato l'incasso di complessivi euro 205.000,00 di cui ai quattro mandati di pagamento indicati e depositati in copia dal Comune (n. 1067 del 18/12/2020 per l'importo di euro 50.000,00, n. 207 del
15/03/2021 per l'importo di euro 30.000,00, n. 383 del 23/04/2021 per l'importo di euro
75.000,00, n. 842 del 25/08/2021 per l'importo di euro 50.000,00), precisando la imputazione dei pagamenti eseguita, e precisamente la somma di euro 21.039,43 per igiene urbana 2017 (di cui alla reversale n. 403 del 01/09/2021), la somma di euro 33.706,31 per igiene urbana 2019 (di cui alle reversali n. 160 del 18/03/2021 e n. 404 del 01/09/2021),
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la somma di euro 150.254,26 per igiene urbana 2020 (di cui alle reversali n. 475 del
31/12/2020, n. 260 del 27/04/21 e n. 405 del 01/09/2021).
L'unione ha infatti emesso tre reversali, per somme minori, con riferimento al mandato di pagamento di euro 50.000,00 del 25/08/2021, che reca nella causale “servizio raccolta rifiuti anno 2020” (precisamente, le reversali n. 403, n. 404 e n. 405 per i rispettivi importi suindicati), essendo il pagamento stato imputato dall'Unione per euro 21.039,43 ad igiene urbana anno 2017, per euro 3.706,31 ad igiene urbana 2019 e per euro 25.254,26 ad igiene urbana 2020.
Il , nella riunione del 11/02/2021, ha riconosciuto il debito per Parte_1 igiene urbana anno 2019 per euro 33.706,31.
Il mandato di pagamento n. 207 del 15/03/2021 per l'importo di euro 30.000,00 è stato emesso per il pagamento del servizio igiene urbana per l'anno 2019 (e ciò trova corrispondenza nella reversale n. 160 del 18/03/2021), mentre il debito residuo di euro
3.706,31 per l'anno 2019 deve ritenersi essere stato estinto con parte delle somme oggetto del mandato di pagamento del 25/08/2021, come sostenuto dall'Unione, considerata la corretta imputazione di cui alla reversale n. 404 del 01/09/2021 al debito più antico, ai sensi dell'art. 1193, comma 2 c.c., e considerato che la causale del mandato - “servizio raccolta rifiuti anno 2020” - non può ritenersi “dichiarazione” del debito che si intende pagare, diretta al creditore, ai sensi dell'art. 1193, comma 1 c.c., trattandosi di atto interno al Pt_1
L'Unione non ha dimostrato la sussistenza di un debito del non dedotto nel Pt_1 ricorso monitorio, relativo ai servizi per l'anno 2017, debito dedotto dall'Unione nella riunione del 11/02/2021, e sul quale non ha trovato il consenso del che si è Pt_1 riservato di approfondire in merito (a verbale si legge: “Il Comune di rileva che Parte_1 intende approfondire le cause del debito relativo all'anno 2017 (vedere il rendiconto del servizio di igiene urbana 2017)”.
Pertanto, al servizio di igiene urbana per l'anno 2020 deve essere imputata la somma di euro 171.293,69 - di cui ai mandati di pagamento n. 1067 del 18/12/2020 per l'importo di euro 50.000,00, n. 383 del 23/04/2021 per l'importo di euro 75.000,00 e n. 842 del
25/08/2021 per l'importo di euro 46.293,69 - e non quella di euro 150.254,26, come fatto dall'Unione.
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Da ciò consegue che dalla somma ingiunta deve essere detratta quella di euro 21.039,43, pagata dal per il servizio di igiene urbana per l'anno 2020 ed imputata dall'Unione Pt_1 al suddetto servizio per l'anno 2017, senza dare prova del relativo credito.
Quanto alla maggior somma di euro 32.891,20 – rispetto a quella di euro 22.000,00 riconosciuta dall'Unione – che sarebbe dovuta al per i lavori di sistemazione Pt_1 dell'Isola Ecologica, della quale – a dire della parte opponente - l'Unione dei Comuni avrebbe autorizzato la compensazione con il debito del con la lettera prot. n. Pt_1
1382 del 07/04/2022, deve rilevarsi che in realtà nella suddetta missiva, recante nell'oggetto “preventivo per i lavori di sistemazioni varie presso l'isola ecologica”, antecedente alla fattura di cui sopra, e quindi facente riferimento ad un preventivo di spesa, inviato dal con nota prot. 2013 del 21/03/2022 (non depositato in atti), l'Unione, dopo Pt_1 avere quantificato il suo credito in euro 157.407,25, ha autorizzato la compensazione della spesa indicata nel suddetto preventivo, precisando che “ai fini del perfezionamento della compensazione sarà necessaria la regolare esecuzione dei lavori accertata dall'Ufficio tecnico di questo
Ente”, e non vi è traccia di tale accertamento. Il debito del non può quindi Pt_1 compensarsi per i suddetti lavori per la somma eccedente quella di euro 22.000,00, già scomputata dall'Unione, né può ritenersi comunque dovuta, in mancanza di prova della regolare esecuzione di tali lavori e della circostanza che detta spesa debba essere sostenuta integralmente dall'Unione.
Quanto all'ulteriore credito di euro 38.574,65, che sarebbe stato riconosciuto nella missiva del 28/04/2022, l'Unione, dai calcoli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo ha già detratto la somma di complessivi euro 38.352,05, di cui euro 22.000.00 per i lavori di sistemazione dell'isola ecologica, ed euro 16.352,05 per gli altri importi indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo. Si tratta delle voci di credito riconosciute nella missiva del 28/04/2022, ad eccezione della voce “proventi contravvenzionali 2020” di euro 222,60. Da ciò consegue che dalla somma ingiunta deve essere detratta quella ulteriore di euro 222,60, per compensazione, trattandosi di un debito riconosciuto dall'Unione.
Non vi è invece prova degli “importi a credito” del per euro 22.053,75, che a dire Pt_1 del – sarebbero stati riconosciuti nella missiva del 19/04/2022, mai prodotta in Pt_1 atti.
Infine, il dedotto controcredito di euro 56.806,71 per tributi inerenti all'isola ecologica di proprietà del Comune di , gestita dall è inesistente, in Parte_1 Parte_2
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considerazione delle sentenze passate ingiudicate della Commissione Tributaria
Provinciale di Rieti, che hanno annullato tutti i relativi avvisi di accertamento.
Per quanto sopra, il debito residuo del tenuto conto delle compensazioni già Pt_1 eseguite dall'Unione, ammonta ad euro 135.785,96 (euro 157.047,99 - euro 21.039,43 –
222,60).
L'Unione ha chiesto la condanna del in via di “eccezione riconvenzionale” al Pt_1 pagamento di euro 4.784,80 a titolo di dovuta compartecipazione pro-quota ai lavori effettuati presso l' chiedendo la compensazione di tale credito con Controparte_3
l'eventuale maggior credito che dovesse risultare in favore all'opponente per detti lavori, unitamente all'ulteriore credito di euro 6.106,40 16, liquidata a titolo di spese legali nelle sentenze della C.T.P. di Rieti, successivamente alla formazione del piano di riparto attività/passività tra le parti.
Quanto alla somma di euro 4.784,80, innanzitutto, l'eccezione riconvenzionale non può avere ad oggetto una domanda di condanna;
comunque, del debito quantificato in euro
4.784,80 di cui sopra non è stata fornita alcuna prova (né alcun criterio in base al quale avere ricavato detta somma) né si sarebbe potuta riconoscere all' allo stato, alcuna CP_1 somma a titolo di dovuta compartecipazione del alla spesa, considerato che la Pt_1 somma portata in “compensazione” dall'Unione (euro 22.000,00) è inferiore a quella portata dalla fattura, e che quest'ultima non è stata riconosciuta come integralmente dovuta dall'Unione al per quanto sopra argomentato. Pt_1
Quanto alle spese legali liquidate nelle sentenze della C.T.P. di Rieti, la compensazione è stata chiesta in via di eccezione riconvenzionale, per l'ipotesi in cui fosse riconosciuto un maggior credito del per i più volte citati lavori, al fine di paralizzare la domanda Pt_1 di quest'ultimo, ipotesi che non si è verificata.
Per tutto quanto sopra, l'opposizione deve essere accolta limitatamente alla somma di euro
21.262,03 (21.039,43 + 222,60), ed il deve essere condannato al Parte_1 pagamento della somma di euro 135.785,96, oltre agli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. dalla domanda del 07/04/2022 fino alla introduzione del giudizio monitorio, ed agli interessi di cui all'art. 1284, comma 4 c.p.c. dalla introduzione del giudizio monitorio al saldo.
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Considerato il parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite, liquidate in base ai parametri medi del D.M. 55/2014, devono essere compensate tra le parti nella misura del
30%, mentre vengono poste a carico del opponente per il restante 70%. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. n. 168/2023
(364/2023 R.G.).
Condanna il a pagare all' Comuni la somma di euro Parte_1 Parte_2
135.785,96, oltre ad interessi come specificato in motivazione.
Condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta il 70% delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 9.872,10 per compensi (già calcolati nella misura del 70%), oltre a spese generali e oneri di legge.
Compensa le spese di lite tra le parti per il restante 30%.
Così deciso in Rieti, il 18/09/2025
La Giudice
Dr.ssa Silvia Grana
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