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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/10/2025, n. 3029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3029 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1867/2024 CC
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera dott.ssa NT UC Consigliera relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al N. 1867/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Caterina Bozzoli (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio della stessa in Padova (PD), via Trieste, n. 49, giusta mandato allegato all'atto di citazione in appello;
ATTORE APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi come da mandato ex lege CP_2 dall'Avvocatura dello Stato di ed elettivamente domiciliati in Piazza CP_1 CP_1
San Marco n. 63.
CONVENUTO APPELLATO
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE DI VENEZIA
Oggetto: Atri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità - appello avverso la Sentenza n. 2793/2024 del 01.08.2024 emessa dal Tribunale di
Venezia, sezione specializzata immigrazione, pubblicata in data 05.08.2024 e notificata in pari data. Conclusioni parte appellante: “accogliere per i motivi di fatto e di diritto rassegnati il presente appello e per l'effetto annullare la sentenza ed accertarsi il diritto al permesso di soggiorno del ricorrente.
Con rifusione delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario.”
Conclusioni parte appellata: “Per le ragioni esposte, si chiede il rigetto dell'appello perché infondato, con conferma della Sentenza di I grado.
Si chiede altresì il rigetto dell'Istanza cautelare, inammissibile.
Spese di I e II grado rifuse”.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 07.05.2023, il ricorrente nato in Parte_1
Turchia il 15.06.1995, residente in [...], proponeva CP_1 impugnazione avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato per motivi di famiglia recante N. , Numero_1 emesso dalla Questura di Verona – Ufficio Stranieri e notificato in data 13.02.2023, chiedendone, previa sospensione degli effetti, l'annullamento, con accertamento del diritto di soggiorno del ricorrente ex art. 9, comma 9, D. Lgs. 286/98.
1.1. Illustrava di essere cittadino turco di etnia curda, di soggiornare regolarmente nel nostro Paese dall'anno 2004, ove era giunto unitamente ai genitori ed ai 7 germani (5 fratelli e 2 sorelle), e che alcuni membri del nucleo familiare fossero emigrati in
Germania.
1.2. Aggiungeva di aver studiato in Italia sino al secondo anno della scuola secondaria, di coabitare ancora con i genitori, 2 sorelle, un fratello ed i nipoti e di essere titolare dell'impresa individuale denominata “Edil Home di Gur Ibrahim”, che vanta 4 dipendenti (a tempo pieno e indeterminato) ed un fatturato documentato di circa
400.000 euro/anno.
1.3. Specificava di essere un soggetto “pressoché incensurato”, stante l'unica condanna a suo carico risultante dal casellario giudiziale risalente all'epoca in cui era ancora minorenne.
1.4. Premetteva che l'impugnazione del decreto di revoca del permesso di soggiorno in questione non fosse soggetta a termine decadenziale trattandosi di provvedimento pag. 2/13 incisivo sul diritto all'unità familiare, diritto soggettivo ed essenziale riconosciuto tanto ai cittadini italiani che stranieri, contemplato e tutelato dall'art. 29 della Carta costituzionale.
1.5. Lamentava che la avesse deciso per la revoca del permesso di soggiorno CP_1
UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato per motivi di famiglia fondando la propria risoluzione su una ricostruzione della personalità del GU non corrispondente alla realtà, negando, peraltro, la concessione di diverso permesso ad altro titolo, atteso il periodo di permanenza del ricorrente in territorio italiano, la solidità dei legami familiari e lo stabile inserimento socio-lavorativo del medesimo.
1.6. Richiamava il contenuto delle disposizioni di cui agli artt. 5, comma 5, e 9, commi
4, 7 e 9, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, asserendo la violazione e falsa applicazione delle stesse - nel caso di specie - da parte della Questura di Venezia.
1.7. Sottolineava come la Questura - facendo riferimento allo straniero quale minaccia per l'ordine e la sicurezza – avesse erroneamente ravvisato la prevalenza dell'interesse primario alle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico rispetto all'interesse inerente al legame famigliare del GU, decretandone la “pericolosità sociale” sulla scorta di un solo precedente penale e di procedimenti in cui risultava meramente indagato.
1.8. Affermava che non fosse stata fatta corretta applicazione dei principi dettati dal
T.U.I. in tema di divieto di espulsione e respingimento per le categorie vulnerabili a cui doveva senz'altro ritenersi appartenente il GU, quale cittadino turco di etnia curda proveniente da una zona di confine interessata dal datato conflitto turco-curdo ancora in atto.
1.9. In base a dette considerazioni, censurava il provvedimento impugnato, ritenuto illegittimo e carente in motivazione, domandandone, previa sospensione degli effetti,
l'annullamento, nonché l'accertamento del diritto al mantenimento del soggiorno dello straniero per motivi familiari, di lavoro, casi speciali ex art. 19 o altro motivo ritenuto di giustizia, con rifusione delle spese.
1.10. Si costituiva la parte resistente ( ) che, Controparte_1 contestata ogni avversa pretesa sul richiamo di quanto analiticamente esposto nella relazione della Questura di Venezia compiegata allo scritto difensivo, concludeva pag. 3/13 perché venisse respinto il ricorso in quanto infondato così come rigettata l'istanza cautelare, parimenti infondata, con rifusione delle spese di lite.
1.11. L'Amministrazione emarginava la legittimità della revoca del permesso di soggiorno per lungo periodo n. per intervenuta carenza dei requisiti previsti P.IVA_1 dal TUI per il relativo rilascio, in particolare facendo richiamo espresso a quanto disposto in materia dall'art. 9, comma 4, in tema di pericolosità sociale dello straniero.
1.12. Riportava analiticamente l'esistenza a carico del ricorrente di diverse notizie di reato - di natura non bagatellare - risalenti all'arco temporale 2020-2023 e rappresentava indici di scarso quanto inesistente inserimento sociale, lavorativo e familiare del GU con valutazione nettamente distonica rispetto alle difese spiegate dallo straniero.
1.13. Evidenziava che quest'ultimo era stato anche attinto da misure c.d. ante delictum o praeter delictum - misure di prevenzione personale adottate dalle Autorità amministrative competenti, concludendo che l'indole criminale del ricorrente fosse comprovata, altresì, da condotte perpetrate dallo stesso successivamente al febbraio
2023 dopo la notifica del decreto di revoca del permesso di soggiorno in questione.
1.14. Il Tribunale di Venezia, Sezione Immigrazione, rigettava il ricorso proposto dal signor confermando il provvedimento nr. Cat. A11.2023/Uff. Parte_1
Immigr. – nr. 08/2023/Div. P.A.S.I. emesso dalla Questura di in data CP_1
01.02.2023 e condannando il soccombente alla rifusione delle spese processuali.
1.15. A caposaldo della decisione il Tribunale portava il giudizio di pericolosità sociale del GU risultato prevalente nel bilanciamento con l'esistenza di vincoli familiari e del diritto all'unità familiare, con richiamo a quanto affermato in tema dai giudici di
“Palazzo Spada”: “la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano” - Consiglio di Stato sez. III, 05/06/2020, n.3204.
1.16. Aggiungeva - a sostegno del decisum - di ritenere condivisibili le considerazioni portate dalla parte resistente in punto di pericolosità sociale del ricorrente alla luce dell'indole criminale dimostrata nelle varie condotte assunte negli anni dal medesimo, asserendo che “le condotte di reato ipotizzate dagli organi inquirenti pur non essendo, tutte, destinate a sfociare in una pronuncia di condanna paiono comunque sintomatiche pag. 4/13 di agiti poco inclini al rispetto delle regole civili sociali e del pari ispirare a dettami e principi rispondenti alla sub cultura della violenza e della sopraffazione anche di genere e domestica”.
1.17. Precisava, infatti, che sebbene a carico dello straniero risultasse effettivamente un'unica condanna penale definitiva per cessione illecita di sostanze stupefacenti pronunciata dal Tribunale dei Minorenni di Venezia per fatti commessi dal gennaio
2013 al febbraio 2013, allorché il GU era ancora minorenne, quest'ultimo risultava comunque sottoposto ad indagini in ordine a reati inerenti la persona, il patrimonio e la fede pubblica e, precisamente, “ben 14 condotte penalmente rilevanti: di cui 4 prima della comunicazione dell'avvio del procedimento per la revoca del permesso di soggiorno, altre 5 successive alla emissione della comunicazione del Questore, ed infine altre 5 successive all'impugnato decreto di revoca del permesso di soggiorno”, prima facie non quale vittima di errori giudiziari e/o disfunzioni investigative.
1.18. Il Giudice di prime cure riconosceva la valenza del giudizio di pericolosità espresso a seguito della puntuale istruttoria eseguita dalla Questura di sulla CP_1 intera personalità del soggetto straniero (cfr. pag. 7 Sent. “…adeguatamente addentrata in ogni spetto familiare, relazionale, socio-lavorativo del ricorrente”).
1.19. Motivava ulteriormente nel senso della legittimità del provvedimento gravato, stigmatizzando la omessa contestazione specifica da parte del GU in ordine alle condotte di cui ai fatti di reato portati al vaglio del giudice, la carenza di prova in merito all'allegato inserimento lavorativo ed alla c.d. “protezione speciale” invocata dal ricorrente.
2. Con il primo motivo di appello si assume la censurabilità della sentenza impugnata per errata ed apodittica valutazione della pericolosità sociale del soggetto in difetto di adeguata istruttoria ed approfondita valutazione degli interessi contrapposti.
2.1. Argomenta l'appellante che non sono stati considerati e/o valorizzati dal Tribunale gli elementi prodotti dalla difesa a dimostrazione del pluriennale inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, con violazione e falsa applicazione di quanto disposto dagli artt. 5, co. 5, 9, commi 4, 7 e 9 del TUI.
2.2. Del provvedimento impugnato lamenta la mancata considerazione del percorso di vita dello straniero ovvero l'ingiustizia della decisione emessa sulla scorta di un pag. 5/13 giudizio di pericolosità sociale fondato - con un automatismo ormai escluso dalla normativa e dalla giurisprudenza – su mere denunce e procedimenti pendenti, su notizie di reato per cui non risulta sia stato disposto il rinvio a giudizio, al netto del pur previsto bilanciamento tra interessi pubblici (esigenze di sicurezza nazionale) e privati (legami familiari dell'interessato).
2.3. Ritiene la sentenza e l'iter logico motivazionale del Tribunale di Venezia contrastante con quei valori dettati dalla Carta fondamentale a garanzia dei cittadini italiani così come degli stranieri: il diritto all'unità familiare, alla difesa ed il principio di non colpevolezza.
2.4. Con il secondo motivo di doglianza viene asserita la lesione dei diritti fondamentali dello straniero il quale, di etnia curda, sarebbe esposto ai rischi del conflitto turco-curdo al rientro in patria - da cui è fuggito circa 20 anni prima e con cui non ha più alcun legame – in esecuzione della sentenza impugnata.
2.5. L'Appellante formula istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata e, nel merito, chiede annullarsi il provvedimento gravato, con accertamento del diritto al permesso di soggiorno. Chiede la rifusione delle spese di lite.
2.6. Il si è costituito in giudizio Controparte_3 concludendo per il rigetto del gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata, nonché per il rigetto della istanza inibitoria ritenuta inammissibile. Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
2.6. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.10.2025, tenutasi in modalità cartolare.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e deve andare respinto per i motivi che seguono.
Osserva la Corte che il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non è un diritto soggettivo assoluto al mantenimento dello status, risultando subordinato ad una peculiare verifica della condotta dello straniero e ad un giudizio positivo di assenza di motivi ostativi rilevanti, anche alla luce della sicurezza pubblica.
Detto permesso dal carattere lato sensu “premiale”, costituendo un riconoscimento di una condizione di integrazione "avanzata" dello straniero, non ha natura automatica né pag. 6/13 tantomeno indefettibile - restando connesso alla responsabilità personale dello straniero tenuto a mantenere comportamenti conformi alla legge ed ai principi della convivenza civile - e, invero, non può essere riconosciuto in favore di soggetti condannati per fatti che ledono valori costituzionalmente protetti, come l'integrità fisica e la sicurezza collettiva (TAR Emilia, sent. n. 681/2025).
Prodromico alla concessione o alla revoca di tale permesso è il sindacato da parte dell'Amministrazione procedente, chiamata ad eseguire un indispensabile bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti: da un lato, a garanzia della sicurezza pubblica, vaglia la gravità dei reati a carico del cittadino straniero, dall'altro, a tutela del diritto vantato dallo straniero, il suo percorso di integrazione nel tessuto sociale, testimoniato da lavoro regolare, legami familiari saldi in Italia, figli minori frequentanti le scuole, inserimento sociale adeguato (Cons. Stato, Sez. III, n. 437/2021; Cons. Stato, sez. III, n. 123/2020;
Cons. Stato, Sez. III, n. 3961/2020; Cons. Stato, Sez. III, n. 5755/2020).
Il giudizio di pericolosità sociale è rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione che deve adempiere in ogni caso all'obbligo di motivazione e valutazione individuale, escludendo ogni automatismo, in ossequio ai principi affermati dal Giudice delle leggi e dalla Corte di Giustizia UE.
Ad avviso di questo giudice, il percorso argomentativo che ha dato corpo alla decisione impugnata si è tradotto nella esaustiva esplicazione e giustificazione del provvedimento assunto, nel pieno rispetto dei principi dettati a garanzia della trasparenza delle ragioni che lo hanno sorretto.
Il Tribunale di Venezia, con il rigetto della proposta impugnazione e la conseguente conferma della legittimità del provvedimento amministrativo di revoca del permesso
UE per soggiornanti di lungo periodo emesso in danno dell'odierno appellante, ha fatto buon uso del compendio probatorio offerto al proprio vaglio ed ha applicato correttamente i principi di diritto e le disposizioni che regolano la materia, tenendo conto di motivare come ogni aspetto dell'esistenza e della personalità dello straniero fosse stata considerata dal Questore ai fini dell'indispensabile operazione di bilanciamento tra i diversi interessi in gioco (quello privato del soggiornante e quello pubblico della sicurezza statale) richiesta dall'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 della
Costituzione. pag. 7/13 La decisione del primo giudice – e ancor prima quella dell'organo amministrativo - ha tenuto in debito conto tutti gli indicatori rilevanti della pericolosità sociale dello straniero rinvenendone l'attualità e la persistenza del “curriculum criminale” atteso il mancato ravvedimento della condotta tenuta dal GU nell'arco temporale esaminato e l'assenza di integrazione sociale e lavorativa riscontrata, non trascurandosi, altresì, la debolezza dei legami familiari non sufficienti a controbilanciare il grado di pericolosità sociale emerso dall'analisi complessiva eseguita.
La revoca del permesso di soggiorno con espulsione dello straniero dal territorio dello
Stato implica indubbiamente un dovere di indagine approfondita e personalizzata (Cons.
Stato, Sez. III, n. 5257/2025; Cons. Stato, Sez. III, n. 3694/2023, Cons. Stato, Sez. III, n.
6075/2022, Cons. Stato, Sez. III, n. 4455/2018, Cons. Stato, Sez. III, n. 4708/2016), attività che si ritiene sia stata espletata nel caso in esame ove non è stato trascurato nessun aspetto della personalità dello straniero nelle manifestazioni di vita quotidiana, a tutela tanto dei diritti invocati che dell'interesse dello Stato alla sicurezza ed alla prevenzione di nuovi reati.
Diversamente da quanto sostenuto, l'appellante non ha dato prova del proprio inserimento sociale e della solidità dei legami familiari richiamati né tantomeno hanno trovato riscontro le allegazioni circa la posizione lavorativa dello stesso e la capacità reddituale dichiarata.
Le produzioni in atti smentiscono per tabulas la versione resa dal GU dovendosi confermare, per contro, le eccezioni sollevate da parte appellata in ordine alla mancata integrazione delle violazioni normative contestate ovvero dell'ingiustizia del provvedimento reclamato.
Quanto al profilo familiare dello straniero, attraverso gli accertamenti posti in essere dalla appellata, è emerso che il soggetto sia stato cancellato per “irreperibilità CP_1 anagrafica” dal Comune di in data 27.12.2023 e che, allo stato, non sia provata CP_1 la convivenza con alcun familiare e la certezza della sua dimora attuale.
Le dichiarazioni rese dallo straniero in merito alle proprie collocazioni abitative (2023
Venezia-Mestre-Gazzera al riferito indirizzo di via ZO, n 1 – 2022 Marghera in un
B&B di via Padre Castagna, n.
9 - Marghera-Venezia via Padre Tito Castagna),
pag. 8/13 debitamente oggetto di verifica da parte degli organi a ciò deputati, non hanno trovato conferma.
Peraltro, come correttamente rilevato dal Tribunale, anche la dichiarata convivenza dello straniero con la compagna, , in una abitazione vicina a quella dei Persona_1 propri familiari, laddove confermata, alla luce delle emerse condotte di reato perpetrate dal GU a danno della medesima (cfr. 30.10.2022 intervento Squadra Volanti a
Marghera per lite occorsa tra le mentovate parti in cui la riportava lesioni con Per_1 prognosi di 20 gg. s.c. e denuncia ex art. 572 c.p. sporta dalla medesima il Per_1
18.07.2023), risulta inconferente rispetto al requisito della stabilità familiare invocato dal GU, essendo al contrario il legame connotato da ripetute condotte violente di cui risulta vittima la medesima compagna.
Allo stesso modo non può considerarsi un legame familiare adeguato allo spirito della normativa dettata in tema, la frequentazione e/o la condivisione di una dimora con il fratello, con il quale lo straniero è indagato per episodi criminali Persona_2 occorsi nel giugno 2023 (danneggiamento e furto in abitazione in Marghera il13.06.2023; furto con destrezza ed indebito utilizzo di carte di credito/pagamento
N.D.R. Commissariato di Marghera del 20.06.2023).
In ordine all'inserimento sociale dell'appellante non possono che condividersi da parte del giudice di appello le riserve già espresse dall'organo amministrativo e dal Tribunale in ragione degli episodi che lo hanno visto protagonista di agiti tutt'altro che ispirati al rispetto delle regole del vivere civile e della pacifica convivenza.
Il riferimento è alle aggressioni, alle minacce, ai danneggiamenti ed alle altre condotte contrarie alla regole del vivere civile per cui risulta indagato e da costui perpetrate in più occasioni e nei confronti di diversi soggetti (tra cui gli appartenenti alle Forze di
Polizia), anche successivamente alla proposta impugnazione del decreto di revoca del permesso di soggiorno UE in argomento, a dimostrazione dell'indole del GU tutt'altro che pacifica ed incline al contenimento dei propri impulsi violenti.
È palmare come l'indagine accuratamente svolta sulla personalità del GU non avrebbe potuto condurre ad altra determinazione se non ad un intangibile giudizio di pericolosità sociale: lo straniero, pur avendo avuto l'opportunità di maturare un adeguato pag. 9/13 inserimento sociale stante la lunga permanenza in territorio italiano, ha assunto sin da minorenne condotte pregiudizievoli per la sicurezza pubblica.
L'appellante, in effetti, risulta condannato ex art. 444 c.p.p., quando ancora minorenne per i delitti di cui agli artt. 582, 583, comma 1, n. 2, 585, 61 n. 5 e 11 quinques c.p., indiziato di ulteriori 14 fatti di reato di non scarso rilievo ed attinto da ben 3 misure di prevenzione personale ai fini della limitazione della sua libertà di circolazione.
Nello specifico trattasi del: a) “divieto di ritorno per tre anni nel comune di Spinea
(VE)” con FVO/2021 n. 74 emesso dal Questore di Venezia il 14.06.2021; b)
“provvedimento di espulsione” - con consegna dello straniero al c.p.r. di Gradisca
d'ZO (GO) e successivo imbarco dello stesso sul volo tk1872 con destinazione
Turchia Istambul - emesso dal Prefetto della provincia di il 22.08.2023 con cui CP_1 si vietava al GU il ritorno nel nostro Paese per il periodo di 5 anni dall'esecuzione di espulsione;
c) provvedimento DACUR-L n. 49/2024 emesso in data 10.09.2024 a seguito della partecipazione del GU a rissa violenta.
Nota è la violazione da parte del GU di dette prescrizioni e l'atteggiamento ostile a conformarsi alle regole dell'ordinamento statale, come comprova l'arresto del cittadino turco per immigrazione clandestina avvenuto in data 03.11.2023.
Deve per completezza enuclearsi che anche riguardo la sistemazione lavorativa le allegazioni dello straniero hanno palesato il loro carattere estremamente debole, mancando agli atti - tanto del primo che di questo grado di giudizio - elementi che ne riscontrino e confermino l'attualità, la stabilità e la continuità illustrate a propria difesa.
È la documentazione dimessa dalla stessa parte appellante (vd. visura CCIAA del dicembre 2024 da cui risulta la cessazione in data 28.02.2024 dell'impresa individuale
“Edil Home di Gur Ibrahim” e dichiarazione lista dipendenti del 24.02.2024) a confutare le asserzioni in fatto portate al vaglio del giudice circa la regolarità della sua posizione lavorativa e ad avvalorare la tesi del a seguito degli elementi CP_1 raccolti attraverso la consultazione della banca dati INPS ed Agenzia delle Entrate da cui è emerso esclusivamente un impegno precario per attività subordinata dal
22.07.2024 all'8.08.2024, data di cessazione del contratto . Pt_2
La decadenza dello straniero dai requisiti che consentono la permanenza dello status di titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, in ragione della pag. 10/13 gravità dei fatti imputati al medesimo e del giudizio di pericolosità sociale per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica dello Stato, espresso e ritenuto prevalente rispetto ad ogni interesse confliggente, è acclarata.
Al GU non può legittimamente riconoscersi il diritto all'ottenimento di “altro permesso” di soggiorno per lavoro o motivi familiari ex art. 9, comma 9, TUI, ostandovi il provvedimento di espulsione con divieto di ritorno per 5 anni sopra citato (emesso dal
Prefetto della provincia di il 22.08.2023), tuttora in essere e già violato dal CP_1 reclamante (cfr. Tar Emilia Romagna n. 681 del 2025: il “titolo di lungo soggiorno
…che costituisce in un certo senso un punto di arrivo nel percorso di integrazione dello straniero, ma che è passibile di mancato rinnovo o di revoca, per essere sostituito, salvi
i casi di immediata espellibilità del soggetto, da un permesso di soggiorno “minore”,);
a tacere del fatto che il medesimo non ha dimostrato l'esistenza della solidità dei legami familiari in Italia né l'adeguatezza delle proprie relazioni sociali, oltreché l'inserimento in ambito lavorativo con percepimento di idonei redditi rivenienti da attività legali.
Altrettanto debole, perciò non meritevole di accoglimento in modifica della statuizione del primo giudice che si intende corretta, si ritiene la questione sollevata con il secondo motivo di appello.
La disposizione ex art. 19 comma 1.1 del TUI che si assume violata contempla il divieto di espulsione o di respingimento nelle ipotesi in cui si rinvengano “fondati motivi” di temere che in esecuzione di detti provvedimenti lo straniero possa essere soggetto a trattamenti inumani o degradanti.
In ossequio alle previsioni normative e nel solco tracciato dalla giurisprudenza, le autorità sono chiamate ad accertare, caso per caso, l'esistenza di un rischio effettivo e personale per il richiedente, legato a trattamenti inumani, tortura o violazioni di diritti fondamentali, non essendo sufficiente ai fini del riconoscimento della protezione speciale dimostrare esclusivamente l'integrazione sociale o lavorativa dello straniero richiedente nel Paese ospitante.
Il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano ancor oggi operato dall'art. 19, co. 1.1, tramite rinvio all'art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, attribuisce autonoma e diretta rilevanza nell'attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, per effetto dell'art. 2 Cost. e, per pag. 11/13 il tramite dell'art. 117, co. 1 Cost., dell'art. 8 CEDU, seppur non esclude l'onere per il richiedente di provare il concreto rischio personale in caso di rimpatrio. Onere che non risulta adempiuto dal ricorrente.
In altri termini, anche se alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, devono essere comunque valutati indici quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, riveste comunque carattere fondamentale la circostanza che il richiedente presenti documentazione dettagliata e aggiornata per dimostrare quanto temuto.
Il GU, a riguardo, non ha provato la sussistenza del concreto rischio di essere destinatario nel Paese di origine di persecuzioni, tortura o trattamenti inumani o degradanti non avendo versato in atti prove e documentazione attinente alle condizioni ostative al proprio respingimento ovvero alla precipua situazione di pericolo che lo attenderebbe al rientro in Turchia.
La Corte, a conclusione del presente grado di giudizio, nella convinzione che la sentenza impugnata regga al gravame proposto deve conseguentemente confermarla.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche
(valore indeterminato, complessità bassa, fasi di studio, introduttiva e decisione).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2793 del 05.08.2024 emessa dal Tribunale di Venezia nel procedimento R.G. 6386/2023 – Rep.
5703/2024 del 05.08.2024;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata , liquidate in complessivi € 3.200,00 per Controparte_1 compensi, oltre ad I.V.A. se dovuta, C.N.P.A. e spese generali come per legge;
Dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pag. 12/13 a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025.
La Consigliera est.
Dott.ssa NT UC
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 13/13
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera dott.ssa NT UC Consigliera relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al N. 1867/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Caterina Bozzoli (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio della stessa in Padova (PD), via Trieste, n. 49, giusta mandato allegato all'atto di citazione in appello;
ATTORE APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi come da mandato ex lege CP_2 dall'Avvocatura dello Stato di ed elettivamente domiciliati in Piazza CP_1 CP_1
San Marco n. 63.
CONVENUTO APPELLATO
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE DI VENEZIA
Oggetto: Atri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità - appello avverso la Sentenza n. 2793/2024 del 01.08.2024 emessa dal Tribunale di
Venezia, sezione specializzata immigrazione, pubblicata in data 05.08.2024 e notificata in pari data. Conclusioni parte appellante: “accogliere per i motivi di fatto e di diritto rassegnati il presente appello e per l'effetto annullare la sentenza ed accertarsi il diritto al permesso di soggiorno del ricorrente.
Con rifusione delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario.”
Conclusioni parte appellata: “Per le ragioni esposte, si chiede il rigetto dell'appello perché infondato, con conferma della Sentenza di I grado.
Si chiede altresì il rigetto dell'Istanza cautelare, inammissibile.
Spese di I e II grado rifuse”.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 07.05.2023, il ricorrente nato in Parte_1
Turchia il 15.06.1995, residente in [...], proponeva CP_1 impugnazione avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato per motivi di famiglia recante N. , Numero_1 emesso dalla Questura di Verona – Ufficio Stranieri e notificato in data 13.02.2023, chiedendone, previa sospensione degli effetti, l'annullamento, con accertamento del diritto di soggiorno del ricorrente ex art. 9, comma 9, D. Lgs. 286/98.
1.1. Illustrava di essere cittadino turco di etnia curda, di soggiornare regolarmente nel nostro Paese dall'anno 2004, ove era giunto unitamente ai genitori ed ai 7 germani (5 fratelli e 2 sorelle), e che alcuni membri del nucleo familiare fossero emigrati in
Germania.
1.2. Aggiungeva di aver studiato in Italia sino al secondo anno della scuola secondaria, di coabitare ancora con i genitori, 2 sorelle, un fratello ed i nipoti e di essere titolare dell'impresa individuale denominata “Edil Home di Gur Ibrahim”, che vanta 4 dipendenti (a tempo pieno e indeterminato) ed un fatturato documentato di circa
400.000 euro/anno.
1.3. Specificava di essere un soggetto “pressoché incensurato”, stante l'unica condanna a suo carico risultante dal casellario giudiziale risalente all'epoca in cui era ancora minorenne.
1.4. Premetteva che l'impugnazione del decreto di revoca del permesso di soggiorno in questione non fosse soggetta a termine decadenziale trattandosi di provvedimento pag. 2/13 incisivo sul diritto all'unità familiare, diritto soggettivo ed essenziale riconosciuto tanto ai cittadini italiani che stranieri, contemplato e tutelato dall'art. 29 della Carta costituzionale.
1.5. Lamentava che la avesse deciso per la revoca del permesso di soggiorno CP_1
UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato per motivi di famiglia fondando la propria risoluzione su una ricostruzione della personalità del GU non corrispondente alla realtà, negando, peraltro, la concessione di diverso permesso ad altro titolo, atteso il periodo di permanenza del ricorrente in territorio italiano, la solidità dei legami familiari e lo stabile inserimento socio-lavorativo del medesimo.
1.6. Richiamava il contenuto delle disposizioni di cui agli artt. 5, comma 5, e 9, commi
4, 7 e 9, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, asserendo la violazione e falsa applicazione delle stesse - nel caso di specie - da parte della Questura di Venezia.
1.7. Sottolineava come la Questura - facendo riferimento allo straniero quale minaccia per l'ordine e la sicurezza – avesse erroneamente ravvisato la prevalenza dell'interesse primario alle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico rispetto all'interesse inerente al legame famigliare del GU, decretandone la “pericolosità sociale” sulla scorta di un solo precedente penale e di procedimenti in cui risultava meramente indagato.
1.8. Affermava che non fosse stata fatta corretta applicazione dei principi dettati dal
T.U.I. in tema di divieto di espulsione e respingimento per le categorie vulnerabili a cui doveva senz'altro ritenersi appartenente il GU, quale cittadino turco di etnia curda proveniente da una zona di confine interessata dal datato conflitto turco-curdo ancora in atto.
1.9. In base a dette considerazioni, censurava il provvedimento impugnato, ritenuto illegittimo e carente in motivazione, domandandone, previa sospensione degli effetti,
l'annullamento, nonché l'accertamento del diritto al mantenimento del soggiorno dello straniero per motivi familiari, di lavoro, casi speciali ex art. 19 o altro motivo ritenuto di giustizia, con rifusione delle spese.
1.10. Si costituiva la parte resistente ( ) che, Controparte_1 contestata ogni avversa pretesa sul richiamo di quanto analiticamente esposto nella relazione della Questura di Venezia compiegata allo scritto difensivo, concludeva pag. 3/13 perché venisse respinto il ricorso in quanto infondato così come rigettata l'istanza cautelare, parimenti infondata, con rifusione delle spese di lite.
1.11. L'Amministrazione emarginava la legittimità della revoca del permesso di soggiorno per lungo periodo n. per intervenuta carenza dei requisiti previsti P.IVA_1 dal TUI per il relativo rilascio, in particolare facendo richiamo espresso a quanto disposto in materia dall'art. 9, comma 4, in tema di pericolosità sociale dello straniero.
1.12. Riportava analiticamente l'esistenza a carico del ricorrente di diverse notizie di reato - di natura non bagatellare - risalenti all'arco temporale 2020-2023 e rappresentava indici di scarso quanto inesistente inserimento sociale, lavorativo e familiare del GU con valutazione nettamente distonica rispetto alle difese spiegate dallo straniero.
1.13. Evidenziava che quest'ultimo era stato anche attinto da misure c.d. ante delictum o praeter delictum - misure di prevenzione personale adottate dalle Autorità amministrative competenti, concludendo che l'indole criminale del ricorrente fosse comprovata, altresì, da condotte perpetrate dallo stesso successivamente al febbraio
2023 dopo la notifica del decreto di revoca del permesso di soggiorno in questione.
1.14. Il Tribunale di Venezia, Sezione Immigrazione, rigettava il ricorso proposto dal signor confermando il provvedimento nr. Cat. A11.2023/Uff. Parte_1
Immigr. – nr. 08/2023/Div. P.A.S.I. emesso dalla Questura di in data CP_1
01.02.2023 e condannando il soccombente alla rifusione delle spese processuali.
1.15. A caposaldo della decisione il Tribunale portava il giudizio di pericolosità sociale del GU risultato prevalente nel bilanciamento con l'esistenza di vincoli familiari e del diritto all'unità familiare, con richiamo a quanto affermato in tema dai giudici di
“Palazzo Spada”: “la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano” - Consiglio di Stato sez. III, 05/06/2020, n.3204.
1.16. Aggiungeva - a sostegno del decisum - di ritenere condivisibili le considerazioni portate dalla parte resistente in punto di pericolosità sociale del ricorrente alla luce dell'indole criminale dimostrata nelle varie condotte assunte negli anni dal medesimo, asserendo che “le condotte di reato ipotizzate dagli organi inquirenti pur non essendo, tutte, destinate a sfociare in una pronuncia di condanna paiono comunque sintomatiche pag. 4/13 di agiti poco inclini al rispetto delle regole civili sociali e del pari ispirare a dettami e principi rispondenti alla sub cultura della violenza e della sopraffazione anche di genere e domestica”.
1.17. Precisava, infatti, che sebbene a carico dello straniero risultasse effettivamente un'unica condanna penale definitiva per cessione illecita di sostanze stupefacenti pronunciata dal Tribunale dei Minorenni di Venezia per fatti commessi dal gennaio
2013 al febbraio 2013, allorché il GU era ancora minorenne, quest'ultimo risultava comunque sottoposto ad indagini in ordine a reati inerenti la persona, il patrimonio e la fede pubblica e, precisamente, “ben 14 condotte penalmente rilevanti: di cui 4 prima della comunicazione dell'avvio del procedimento per la revoca del permesso di soggiorno, altre 5 successive alla emissione della comunicazione del Questore, ed infine altre 5 successive all'impugnato decreto di revoca del permesso di soggiorno”, prima facie non quale vittima di errori giudiziari e/o disfunzioni investigative.
1.18. Il Giudice di prime cure riconosceva la valenza del giudizio di pericolosità espresso a seguito della puntuale istruttoria eseguita dalla Questura di sulla CP_1 intera personalità del soggetto straniero (cfr. pag. 7 Sent. “…adeguatamente addentrata in ogni spetto familiare, relazionale, socio-lavorativo del ricorrente”).
1.19. Motivava ulteriormente nel senso della legittimità del provvedimento gravato, stigmatizzando la omessa contestazione specifica da parte del GU in ordine alle condotte di cui ai fatti di reato portati al vaglio del giudice, la carenza di prova in merito all'allegato inserimento lavorativo ed alla c.d. “protezione speciale” invocata dal ricorrente.
2. Con il primo motivo di appello si assume la censurabilità della sentenza impugnata per errata ed apodittica valutazione della pericolosità sociale del soggetto in difetto di adeguata istruttoria ed approfondita valutazione degli interessi contrapposti.
2.1. Argomenta l'appellante che non sono stati considerati e/o valorizzati dal Tribunale gli elementi prodotti dalla difesa a dimostrazione del pluriennale inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, con violazione e falsa applicazione di quanto disposto dagli artt. 5, co. 5, 9, commi 4, 7 e 9 del TUI.
2.2. Del provvedimento impugnato lamenta la mancata considerazione del percorso di vita dello straniero ovvero l'ingiustizia della decisione emessa sulla scorta di un pag. 5/13 giudizio di pericolosità sociale fondato - con un automatismo ormai escluso dalla normativa e dalla giurisprudenza – su mere denunce e procedimenti pendenti, su notizie di reato per cui non risulta sia stato disposto il rinvio a giudizio, al netto del pur previsto bilanciamento tra interessi pubblici (esigenze di sicurezza nazionale) e privati (legami familiari dell'interessato).
2.3. Ritiene la sentenza e l'iter logico motivazionale del Tribunale di Venezia contrastante con quei valori dettati dalla Carta fondamentale a garanzia dei cittadini italiani così come degli stranieri: il diritto all'unità familiare, alla difesa ed il principio di non colpevolezza.
2.4. Con il secondo motivo di doglianza viene asserita la lesione dei diritti fondamentali dello straniero il quale, di etnia curda, sarebbe esposto ai rischi del conflitto turco-curdo al rientro in patria - da cui è fuggito circa 20 anni prima e con cui non ha più alcun legame – in esecuzione della sentenza impugnata.
2.5. L'Appellante formula istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata e, nel merito, chiede annullarsi il provvedimento gravato, con accertamento del diritto al permesso di soggiorno. Chiede la rifusione delle spese di lite.
2.6. Il si è costituito in giudizio Controparte_3 concludendo per il rigetto del gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata, nonché per il rigetto della istanza inibitoria ritenuta inammissibile. Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
2.6. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.10.2025, tenutasi in modalità cartolare.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e deve andare respinto per i motivi che seguono.
Osserva la Corte che il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non è un diritto soggettivo assoluto al mantenimento dello status, risultando subordinato ad una peculiare verifica della condotta dello straniero e ad un giudizio positivo di assenza di motivi ostativi rilevanti, anche alla luce della sicurezza pubblica.
Detto permesso dal carattere lato sensu “premiale”, costituendo un riconoscimento di una condizione di integrazione "avanzata" dello straniero, non ha natura automatica né pag. 6/13 tantomeno indefettibile - restando connesso alla responsabilità personale dello straniero tenuto a mantenere comportamenti conformi alla legge ed ai principi della convivenza civile - e, invero, non può essere riconosciuto in favore di soggetti condannati per fatti che ledono valori costituzionalmente protetti, come l'integrità fisica e la sicurezza collettiva (TAR Emilia, sent. n. 681/2025).
Prodromico alla concessione o alla revoca di tale permesso è il sindacato da parte dell'Amministrazione procedente, chiamata ad eseguire un indispensabile bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti: da un lato, a garanzia della sicurezza pubblica, vaglia la gravità dei reati a carico del cittadino straniero, dall'altro, a tutela del diritto vantato dallo straniero, il suo percorso di integrazione nel tessuto sociale, testimoniato da lavoro regolare, legami familiari saldi in Italia, figli minori frequentanti le scuole, inserimento sociale adeguato (Cons. Stato, Sez. III, n. 437/2021; Cons. Stato, sez. III, n. 123/2020;
Cons. Stato, Sez. III, n. 3961/2020; Cons. Stato, Sez. III, n. 5755/2020).
Il giudizio di pericolosità sociale è rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione che deve adempiere in ogni caso all'obbligo di motivazione e valutazione individuale, escludendo ogni automatismo, in ossequio ai principi affermati dal Giudice delle leggi e dalla Corte di Giustizia UE.
Ad avviso di questo giudice, il percorso argomentativo che ha dato corpo alla decisione impugnata si è tradotto nella esaustiva esplicazione e giustificazione del provvedimento assunto, nel pieno rispetto dei principi dettati a garanzia della trasparenza delle ragioni che lo hanno sorretto.
Il Tribunale di Venezia, con il rigetto della proposta impugnazione e la conseguente conferma della legittimità del provvedimento amministrativo di revoca del permesso
UE per soggiornanti di lungo periodo emesso in danno dell'odierno appellante, ha fatto buon uso del compendio probatorio offerto al proprio vaglio ed ha applicato correttamente i principi di diritto e le disposizioni che regolano la materia, tenendo conto di motivare come ogni aspetto dell'esistenza e della personalità dello straniero fosse stata considerata dal Questore ai fini dell'indispensabile operazione di bilanciamento tra i diversi interessi in gioco (quello privato del soggiornante e quello pubblico della sicurezza statale) richiesta dall'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 della
Costituzione. pag. 7/13 La decisione del primo giudice – e ancor prima quella dell'organo amministrativo - ha tenuto in debito conto tutti gli indicatori rilevanti della pericolosità sociale dello straniero rinvenendone l'attualità e la persistenza del “curriculum criminale” atteso il mancato ravvedimento della condotta tenuta dal GU nell'arco temporale esaminato e l'assenza di integrazione sociale e lavorativa riscontrata, non trascurandosi, altresì, la debolezza dei legami familiari non sufficienti a controbilanciare il grado di pericolosità sociale emerso dall'analisi complessiva eseguita.
La revoca del permesso di soggiorno con espulsione dello straniero dal territorio dello
Stato implica indubbiamente un dovere di indagine approfondita e personalizzata (Cons.
Stato, Sez. III, n. 5257/2025; Cons. Stato, Sez. III, n. 3694/2023, Cons. Stato, Sez. III, n.
6075/2022, Cons. Stato, Sez. III, n. 4455/2018, Cons. Stato, Sez. III, n. 4708/2016), attività che si ritiene sia stata espletata nel caso in esame ove non è stato trascurato nessun aspetto della personalità dello straniero nelle manifestazioni di vita quotidiana, a tutela tanto dei diritti invocati che dell'interesse dello Stato alla sicurezza ed alla prevenzione di nuovi reati.
Diversamente da quanto sostenuto, l'appellante non ha dato prova del proprio inserimento sociale e della solidità dei legami familiari richiamati né tantomeno hanno trovato riscontro le allegazioni circa la posizione lavorativa dello stesso e la capacità reddituale dichiarata.
Le produzioni in atti smentiscono per tabulas la versione resa dal GU dovendosi confermare, per contro, le eccezioni sollevate da parte appellata in ordine alla mancata integrazione delle violazioni normative contestate ovvero dell'ingiustizia del provvedimento reclamato.
Quanto al profilo familiare dello straniero, attraverso gli accertamenti posti in essere dalla appellata, è emerso che il soggetto sia stato cancellato per “irreperibilità CP_1 anagrafica” dal Comune di in data 27.12.2023 e che, allo stato, non sia provata CP_1 la convivenza con alcun familiare e la certezza della sua dimora attuale.
Le dichiarazioni rese dallo straniero in merito alle proprie collocazioni abitative (2023
Venezia-Mestre-Gazzera al riferito indirizzo di via ZO, n 1 – 2022 Marghera in un
B&B di via Padre Castagna, n.
9 - Marghera-Venezia via Padre Tito Castagna),
pag. 8/13 debitamente oggetto di verifica da parte degli organi a ciò deputati, non hanno trovato conferma.
Peraltro, come correttamente rilevato dal Tribunale, anche la dichiarata convivenza dello straniero con la compagna, , in una abitazione vicina a quella dei Persona_1 propri familiari, laddove confermata, alla luce delle emerse condotte di reato perpetrate dal GU a danno della medesima (cfr. 30.10.2022 intervento Squadra Volanti a
Marghera per lite occorsa tra le mentovate parti in cui la riportava lesioni con Per_1 prognosi di 20 gg. s.c. e denuncia ex art. 572 c.p. sporta dalla medesima il Per_1
18.07.2023), risulta inconferente rispetto al requisito della stabilità familiare invocato dal GU, essendo al contrario il legame connotato da ripetute condotte violente di cui risulta vittima la medesima compagna.
Allo stesso modo non può considerarsi un legame familiare adeguato allo spirito della normativa dettata in tema, la frequentazione e/o la condivisione di una dimora con il fratello, con il quale lo straniero è indagato per episodi criminali Persona_2 occorsi nel giugno 2023 (danneggiamento e furto in abitazione in Marghera il13.06.2023; furto con destrezza ed indebito utilizzo di carte di credito/pagamento
N.D.R. Commissariato di Marghera del 20.06.2023).
In ordine all'inserimento sociale dell'appellante non possono che condividersi da parte del giudice di appello le riserve già espresse dall'organo amministrativo e dal Tribunale in ragione degli episodi che lo hanno visto protagonista di agiti tutt'altro che ispirati al rispetto delle regole del vivere civile e della pacifica convivenza.
Il riferimento è alle aggressioni, alle minacce, ai danneggiamenti ed alle altre condotte contrarie alla regole del vivere civile per cui risulta indagato e da costui perpetrate in più occasioni e nei confronti di diversi soggetti (tra cui gli appartenenti alle Forze di
Polizia), anche successivamente alla proposta impugnazione del decreto di revoca del permesso di soggiorno UE in argomento, a dimostrazione dell'indole del GU tutt'altro che pacifica ed incline al contenimento dei propri impulsi violenti.
È palmare come l'indagine accuratamente svolta sulla personalità del GU non avrebbe potuto condurre ad altra determinazione se non ad un intangibile giudizio di pericolosità sociale: lo straniero, pur avendo avuto l'opportunità di maturare un adeguato pag. 9/13 inserimento sociale stante la lunga permanenza in territorio italiano, ha assunto sin da minorenne condotte pregiudizievoli per la sicurezza pubblica.
L'appellante, in effetti, risulta condannato ex art. 444 c.p.p., quando ancora minorenne per i delitti di cui agli artt. 582, 583, comma 1, n. 2, 585, 61 n. 5 e 11 quinques c.p., indiziato di ulteriori 14 fatti di reato di non scarso rilievo ed attinto da ben 3 misure di prevenzione personale ai fini della limitazione della sua libertà di circolazione.
Nello specifico trattasi del: a) “divieto di ritorno per tre anni nel comune di Spinea
(VE)” con FVO/2021 n. 74 emesso dal Questore di Venezia il 14.06.2021; b)
“provvedimento di espulsione” - con consegna dello straniero al c.p.r. di Gradisca
d'ZO (GO) e successivo imbarco dello stesso sul volo tk1872 con destinazione
Turchia Istambul - emesso dal Prefetto della provincia di il 22.08.2023 con cui CP_1 si vietava al GU il ritorno nel nostro Paese per il periodo di 5 anni dall'esecuzione di espulsione;
c) provvedimento DACUR-L n. 49/2024 emesso in data 10.09.2024 a seguito della partecipazione del GU a rissa violenta.
Nota è la violazione da parte del GU di dette prescrizioni e l'atteggiamento ostile a conformarsi alle regole dell'ordinamento statale, come comprova l'arresto del cittadino turco per immigrazione clandestina avvenuto in data 03.11.2023.
Deve per completezza enuclearsi che anche riguardo la sistemazione lavorativa le allegazioni dello straniero hanno palesato il loro carattere estremamente debole, mancando agli atti - tanto del primo che di questo grado di giudizio - elementi che ne riscontrino e confermino l'attualità, la stabilità e la continuità illustrate a propria difesa.
È la documentazione dimessa dalla stessa parte appellante (vd. visura CCIAA del dicembre 2024 da cui risulta la cessazione in data 28.02.2024 dell'impresa individuale
“Edil Home di Gur Ibrahim” e dichiarazione lista dipendenti del 24.02.2024) a confutare le asserzioni in fatto portate al vaglio del giudice circa la regolarità della sua posizione lavorativa e ad avvalorare la tesi del a seguito degli elementi CP_1 raccolti attraverso la consultazione della banca dati INPS ed Agenzia delle Entrate da cui è emerso esclusivamente un impegno precario per attività subordinata dal
22.07.2024 all'8.08.2024, data di cessazione del contratto . Pt_2
La decadenza dello straniero dai requisiti che consentono la permanenza dello status di titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, in ragione della pag. 10/13 gravità dei fatti imputati al medesimo e del giudizio di pericolosità sociale per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica dello Stato, espresso e ritenuto prevalente rispetto ad ogni interesse confliggente, è acclarata.
Al GU non può legittimamente riconoscersi il diritto all'ottenimento di “altro permesso” di soggiorno per lavoro o motivi familiari ex art. 9, comma 9, TUI, ostandovi il provvedimento di espulsione con divieto di ritorno per 5 anni sopra citato (emesso dal
Prefetto della provincia di il 22.08.2023), tuttora in essere e già violato dal CP_1 reclamante (cfr. Tar Emilia Romagna n. 681 del 2025: il “titolo di lungo soggiorno
…che costituisce in un certo senso un punto di arrivo nel percorso di integrazione dello straniero, ma che è passibile di mancato rinnovo o di revoca, per essere sostituito, salvi
i casi di immediata espellibilità del soggetto, da un permesso di soggiorno “minore”,);
a tacere del fatto che il medesimo non ha dimostrato l'esistenza della solidità dei legami familiari in Italia né l'adeguatezza delle proprie relazioni sociali, oltreché l'inserimento in ambito lavorativo con percepimento di idonei redditi rivenienti da attività legali.
Altrettanto debole, perciò non meritevole di accoglimento in modifica della statuizione del primo giudice che si intende corretta, si ritiene la questione sollevata con il secondo motivo di appello.
La disposizione ex art. 19 comma 1.1 del TUI che si assume violata contempla il divieto di espulsione o di respingimento nelle ipotesi in cui si rinvengano “fondati motivi” di temere che in esecuzione di detti provvedimenti lo straniero possa essere soggetto a trattamenti inumani o degradanti.
In ossequio alle previsioni normative e nel solco tracciato dalla giurisprudenza, le autorità sono chiamate ad accertare, caso per caso, l'esistenza di un rischio effettivo e personale per il richiedente, legato a trattamenti inumani, tortura o violazioni di diritti fondamentali, non essendo sufficiente ai fini del riconoscimento della protezione speciale dimostrare esclusivamente l'integrazione sociale o lavorativa dello straniero richiedente nel Paese ospitante.
Il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano ancor oggi operato dall'art. 19, co. 1.1, tramite rinvio all'art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, attribuisce autonoma e diretta rilevanza nell'attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, per effetto dell'art. 2 Cost. e, per pag. 11/13 il tramite dell'art. 117, co. 1 Cost., dell'art. 8 CEDU, seppur non esclude l'onere per il richiedente di provare il concreto rischio personale in caso di rimpatrio. Onere che non risulta adempiuto dal ricorrente.
In altri termini, anche se alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, devono essere comunque valutati indici quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, riveste comunque carattere fondamentale la circostanza che il richiedente presenti documentazione dettagliata e aggiornata per dimostrare quanto temuto.
Il GU, a riguardo, non ha provato la sussistenza del concreto rischio di essere destinatario nel Paese di origine di persecuzioni, tortura o trattamenti inumani o degradanti non avendo versato in atti prove e documentazione attinente alle condizioni ostative al proprio respingimento ovvero alla precipua situazione di pericolo che lo attenderebbe al rientro in Turchia.
La Corte, a conclusione del presente grado di giudizio, nella convinzione che la sentenza impugnata regga al gravame proposto deve conseguentemente confermarla.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche
(valore indeterminato, complessità bassa, fasi di studio, introduttiva e decisione).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2793 del 05.08.2024 emessa dal Tribunale di Venezia nel procedimento R.G. 6386/2023 – Rep.
5703/2024 del 05.08.2024;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata , liquidate in complessivi € 3.200,00 per Controparte_1 compensi, oltre ad I.V.A. se dovuta, C.N.P.A. e spese generali come per legge;
Dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pag. 12/13 a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025.
La Consigliera est.
Dott.ssa NT UC
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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