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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10332 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n. 20937/2020 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 20937/2020 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 22 maggio 2025, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 10 settembre 2025.
TRA
c.f.: nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via E. Consenz, n. 26, presso lo studio dell'Avv.
LA NA (c.f.: ), dal quale è rappresentato CodiceFiscale_2
e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.
- ATTORE
E
Controparte_1
p. iva: , con sede in Napoli, alla Via Antonio
[...] P.IVA_1
Cardarelli, n. 9, in persona del Direttore Generale e suo legale rappresentante
pro tempore dott. c.f.: , CP_2 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA), al Vico Bellone, n.
2, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Di Nardo (c.f.: C.F._4
Pag. 1 ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla C.F._5
comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale.
Conclusioni: nelle ex art. 127-ter con scadenza 22 maggio 2025 le parti hanno concluso nei termini che seguono.
Il procuratore dell'attore “chiede il rinnovo della ctu con nomina di
consulenti che non siano della Regione Campania. In subordine e qualora il
giudice potesse decidere sulla base dei documenti clinici e ct di parte …
chiede l'accoglimento della domanda formulata dal… .” Parte_1
Il procuratore della struttura sanitaria convenuta “rinnova l'integrale
accoglimento delle conclusioni in atti… e chiede assegnarsi la causa in
decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta da è infondata e deve essere Parte_1
rigettata.
Con atto di citazione notificato il 16.10.2020, ha Parte_1
convenuto innanzi a questo tribunale, per l'udienza del 28 gennaio 2021,
l' (d'ora in poi per Controparte_1
comodità espositiva solo “ ), chiedendo il risarcimento di tutti Controparte_3
i danni patrimoniali e non patrimoniali riconducibili e consequenziali all'intervento chirurgico alla tibia sinistra eseguito presso detta struttura ospedaliera in data 25.06.2015.
L'attore ha esposto:
- che il 23.06.2015, all'epoca minorenne, a causa di una frattura con
Pag. 2 distacco dell'epifisi prossimale della tibia sinistra, occorsagli accidentalmente mentre giocava a skateboard col fratello, veniva ricoverato presso il reparto di
Ortopedia II dall' dove il successivo 25.06.2015 gli veniva CP_3
praticato un intervento di osteosintesi con due fili di Kirschner con anestesia subaracnoidea selettiva con decubito laterale sinistro e BSA L3-L4 e dalla quale veniva dimesso l'1.07.2015 con prescrizione di terapia medica e divieto di carico;
- che, successivamente alla dimissione, a causa di un insistente stato febbrile e lancinanti dolori alla schiena, l'1.08.2015 veniva portato presso il
Pronto Soccorso della struttura sanitaria, ove a seguito di un controllo urgente gli venivano rimossi i fili di K. e, nonostante la febbre sussistesse veniva dimesso nella stessa giornata poiché non ritenuto necessario ricoverarlo per approfondire la patologia insorta;
- che, siccome la febbre era sempre più alta e i dolori non più
sopportabili, il giorno dopo, 02.08.2015, veniva nuovamente riportato al
Pronto soccorso dell' dove questa volta veniva ricoverato per Controparte_3
sospetta discite ed eseguita una RMN lombosacrale, una TAC alla colonna dorsale da C6 al sacro, una PET-TC, una TAC al ginocchio e un'emocoltura;
- che il tempo trascorreva e i medici che, insieme a varie diagnosi, si succedevano durante la feriale ospedaliera del mese di agosto, non riuscivano a comprendere perché continuassero l'alto stato febbrile e i forti dolori, finché
eseguitagli una TAC alla colonna dorsale in data 19.08.2015, “il dott.
”, sospettando un difetto di ossidazione del nucleo epifisario somatico Per_1
(c.d. morbo di HE “giovanile”) richiedeva una consulenza reumatologica ed eventuali altri accertamenti in direzione di una possibile
Pag. 3 patologia reumatoide, poi esclusa;
- che, quindi, il 22.08.2015 veniva richiesta una PET-TC e nel quadro clinico sottoposto alla “Fondazione G. Pascale” di Napoli il “dott. Per_2
” della struttura convenuta relazionava che il paziente da un anno
[...]
lamentava episodi di lombalgia, gonalgia bilaterale e dolori al fianco destro,
fattispecie non rispondente al vero, né documentata giacché prima dell'intervento chirurgico del 25.06.2015 era stato un ragazzino sanissimo,
senza patologie pregresse;
- che, quindi, previa richiesta dell' il 27.08.2015 gli Controparte_3
veniva praticata una Tomosintigrafia PET-TC total body che evidenziava un incremento del metabolismo glicidico in corrispondenza dei corpi vertebrali di
L5 e S1 e, pertanto, essendo palese un pericolo per la sua vita, veniva richiesta una consulenza infettivologica dopo cui gli veniva prescritta una terapia antibiotica mirata ad ottenere la normalizzazione dei RMN del rachide con mdc ma, poiché vi era il rischio che decedesse per la infezione che non si arrestava, il 31.08.2015 veniva sottoposto ad intervento chirurgico al fine di eseguire la raccolta di sacca sottolegamentosa dietro i corpi L4–L5 secondaria a probabile processo infiammatorio di L4;
- che dall'esame cito-istologico di tale raccolta venivano rilevati frammenti di tessuto osseo e fibrosi, un denso infiltrato infiammatorio prevalentemente acuto associato a una marcata proliferazione vascolare
(angiogenesi reattiva) con endoteli particolarmente prominenti, nonché delle aree di necrosi con intenso infiltrato infiammatorio cronico (plasmacellule);
che nella stessa cartella clinica della relazione operatoria veniva posta in evidenza una estesa erosione del corpo di L5 e un minor rimaneggiamento del
Pag. 4 corpo di L4 e che veniva, poi, dimesso il 14.09.2015 con diagnosi di spondilodiscite di L4-L5 e come caso da rimanere in osservazione, corredata da certificato di pari data rilasciato dall' e sottoscritto dal Controparte_3
“dott. ”, direttore del suo reparto di Neurochirurgia, in cui veniva Per_2
precisato che il proprio era un caso di spondilodiscite L4-L5 con raccolta saccata sottolegamentosa trattata chirurgicamente e con antibiotico-terapia mirata in postumi di frattura scomposta alla tibia sinistra, trattata chirurgicamente nel giugno precedente con prescrizione di riposo assoluto e di indossare busto steccato;
- che un successivo esame RMN sacrale con mdc eseguito, questa volta, presso il “Centro Igea” in S. Antimo (NA) in data 15.10.2015 - e quindi un mese dopo dal precedente controllo presso la struttura convenuta -
evidenziava quali esiti dell'intervento chirurgico subìto nel precedente mese di giugno, una disomogeneità dei tessuti molli ed un'alterazione in T2 delle limitanti somatiche che apparivano iper-intense e, a seguito di contrasto,
denotava una ipotonotrofia a carico dei muscoli glutei e del quadricipite bilateralmente, con limitazione funzionale della colonna lombare, per cui gli veniva prescritto un ciclo di Fkt ambulatoriale per 60 giorni;
- che un ulteriore controllo del 28.10.2015 eseguito presso l'“Ospedale
Cotugno” di Napoli riscontrava una osteomielite vertebrale L5–S1 con prescrizione di terapia medica e un controllo ematochimico cui sottoporsi eseguire ogni tre settimane, con redazione di cartella immunotrasfusionale il
25.11.2015;
- che il 25.01.2016, a seguito di altro controllo eseguito presso il reparto di Malattie Infettive ad indirizzo Neurologico del predetto “Ospedale
Pag. 5 Cotugno”, gli veniva prescritta una RMN rachide lombosacrale con mdc e,
causa dei forti dolori che a distanza di anni lo affligevano, la RMN
lombosacrale senza mdc dell'1.02.2019 da cui emergeva che i dischi intersomatici mostravano ancora uno spessore ed intensità di segnale ridotta da fenomeni disidratativi ed evidenti segni di spondilodisciti, i cui consequenziali dolori alla parte lombare presenti a tutt'oggi non gli consentivano più di vivere come in passato e di praticare il tanto amato basket che esercitava a livello agonistico;
- che, in definitiva, il tutto era derivato dall'intervento chirurgico del
25.06.2015 praticatogli all' a causa di una contaminazione Controparte_3
patita in sala operatoria - segnatamente in occasione dell'anestesia con BSA
che gli introduceva il germe nella regione vertebrale L3-L4 con successiva infezione dei segmenti L4- L5, L5 – S1 (infezione “spondilodiscite”) - come risultante dalle cartelle cliniche in atti e dall'emocultura con relativo antibiogramma del 6.08.2015 attestante lo sviluppo di una colonia di
FI UR, nonché dalla serie di diagnosi errate;
- che, infine, alcun effetto aveva sortito la nota racc.ta a.r. di richiesta di risarcimento di danni inviata alla convenuta dal procuratore dai suoi genitori, allora esercenti la potestà genitoriale, né il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 28/2010 che si chiudeva con verbale negativo dell'11.06.2020 in atti per assenza della struttura ospedaliera.
, quindi, contestando all' una violazione Parte_1 Controparte_3
del dovere di diligenza, imperizia e negligenza e, in generale, una colpa professionale concretizzatisi nella contaminazione batterica conseguita all'intervento chirurgico del 25.06.2015 (a seguito della quale aveva riportato
Pag. 6 un processo settico cagionante una estesa erosione del corpo di L5 e un minor rimaneggiamento del corpo in L4) e nel ritardo diagnostico della spondilodiscite L4-L5, che gli veniva riscontrata solo dopo numerosi accertamenti e diagnosi errate susseguitesi dopo il ricovero del 02.08.2015,
venendo, in tal modo, sottoposto ad intervento chirurgico per l'asportazione del materiale molliccio e la rimozione del tessuto patologico al fine di arginare la infezione soltanto in data 31.08.2015, ha introdotto il presente giudizio chiedendo di condannare la stessa a risarcirgli tutti
- i danni non patrimoniali subiti (“biologico, morale danno
esistenziale, danno da relazione, danno da perdita di chance, ed estetico…,
danno il cui ammontare viene determinato quale danno biologico nella
somma di euro 112.459,00, euro 5.000,00 ITT, euro 6.200,00 ITP al 75%,
danno biologico temporaneo paria ad euro 11.520,00; nonché euro 15.000,00
per il danno morale, danno esistenziale, danno da relazione;
euro 5.000,00
per il danno estetico, e quindi per un totale di euro 155.179,00 o di somme
maggiori che verranno determinate in corso di causa” e
- tutti quelli patrimoniali per “spese sostenute per cure e terapie
mediche successive ai ricoveri ospedalieri nonché quelli corrisposti per le
fisioterapie necessarie alla riabilitazione posturale e che ancora oggi
vengono eseguite per… ad assumere la giusta postura”.
Vinte le spese di lite con attribuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 5
gennaio 2021 si è tempestivamente costituita in giudizio l' la Controparte_3
quale ha preliminarmente dedotto la genericità e l'indeterminatezza delle domande e delle ragioni poste a loro fondamento giacché dall'atto di citazione
Pag. 7 non era dato rinvenire alcun sostegno alle accuse di comportamento colposo mossele e, di conseguenza, alcuna responsabilità da imputarle.
Nel merito, ha contestato la ricostruzione dei fatti come rappresentati dall'attore adducendo che i danni reclamati non erano riconducibili all'intervento chirurgico del 25.06.2015 di “riduzione a cielo chiuso sotto
controllo scopico e stabilizzazione della frattura con due fili di Kirschener ed
applicazione di tutore” con anestesia subaracnoidea selettiva con decubito al lato sinistro - eseguito giusta consenso informato e consapevole dei genitori dell'allora minorenne attore, resi edotti anche delle possibili complicanze, sia in ordine al trattamento operatorio che alla pratica anestesiologica, ed improntato alla puntuale osservanza di tutte le procedure di prevenzione volte ad eliminare il rischio di contagio infettivo - né all'assistenza sanitaria prestata nel corso dei ricoveri caratterizzata, invece, dalle migliori cure e terapie possibili e previste dalle linee guida e alle buone partiche clinico-
assistenziale. Il tutto, in entrambi i casi, preceduto e succeduto da svariati esami radiografici e di laboratorio, nonché da una Rx del torace e della gamba dell'1.08.2015 che, denotando valori tutti nella norma ne giustificavano la dimissione. Per il resto, ha impugnato l'avversa relazione medica di parte e riportatasi alla propria.
L' convenuta ha, infine, contestato il quantum debeatur CP_1
richiesto a titolo di danno non patrimoniale, in quanto disancorato da qualsiasi criterio di misurazione del presunto pregiudizio lamentato e non suscettibile di essere di suddivisione in sottocategorie, così concludendo: “
1. in via
preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del
giudizio…;
2. nel merito, in via meramente gradata… rigettare tutte le
Pag. 8 domande attoree… siccome inammissibili, improponibili, improcedibili oltre
che generiche ed infondate in fatto ed in diritto…” con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le relative memorie (la sola n. 2 da parte attrice e le nn. 1 e 2 da parte dell'
[...]
, non ammessa la prova testimoniale diretta richiesta dall'attore, né CP_3
quella contraria richiesta dalla convenuta e disposta C.T.U. medico legale con la nomina della dott.ssa , medico legale, e del dott. Persona_3 Per_4
, infettivologo (i quali hanno depositato l'elaborato peritale il
[...]
6.03.2023), all'udienza del 22 maggio 2025 le parti hanno concluso come in epigrafe trascritto e, mutato l'istruttore, il tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ha assegnato loro il termine di gg. 60
per il deposito delle comparse conclusionali (fino al 21.07.2025 allegate da entrambe le parti) e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica (fino al 10.09.2025 depositate solo dalla convenuta).
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione avanzata dalla struttura convenuta “di genericità e indeterminatezza delle domande e delle
ragioni poste a loro fondamento”, afferente in sostanza alla nullità dell'atto di citazione.
Si deve osservare, infatti, che la citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda
(petitum) o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (causa petendi) su cui la stessa è fondata.
In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il
petitum, va distinto il mediato da quello immediato ossia, da un lato, la
Pag. 9 concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio,
dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio.
L'attore non deve necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica, ma occorre che l'oggetto della domanda risulti,
anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto introduttivo, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo, secondo il principio di iura novit curia.
In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, la
causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti auto-determinati e diritti etero-determinati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è
indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza.
Nel caso di specie la domanda promossa dal risulta completa Pt_1
in tutti i suoi elementi per giungere ad una decisione avendo l'attore domandato l'accertamento della responsabilità della convenuta derivante da una sua condotta professionale negligente e inadempiente, esitata nelle lesioni occorsegli a cagione di una contaminazione batterica da FI UR
conseguita all'intervento chirurgico di riduzione e stabilizzazione della frattura con due fili di Kirschener del 25.06.2015, che gli aveva procurato una erosione corticale ossea e un minor rimaneggiamento del corpo in L4, e a una ritardata diagnosi di spondilodiscite di L4-L5, così addebitandole una
Pag. 10 specifica condotta omissiva o commissiva consentendo all'eccipiente di potersi compiutamente difendere, come peraltro è avvenuto.
Sempre in via preliminare, va affermata la proponibilità della domanda atteso che si è verificata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma
1-bis, d.lgs. 28/2010 (introdotto dall'art. 84, primo comma, lett. b), d.l.
69/2013 l conv. in l. 98/2013), stante l'esperimento “ante causam” del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento: l'istanza di mediazione con relativo invito ad aderire è stata notificata alla struttura ospedaliera convenuta a mezzo note PEC del
25.05.2020 e la mediazione ha avuto esito negativo, per assenza della stessa,
come da verbale in atti dell'11.06.2020.
Venendo, ora, specificatamente ai fatti di cui è causa, questi – inerenti alla prestazione professionale “ortopedica” prestata dalla convenuta in favore dell'attore dal 23.06.2015 con l'accesso al P.S. al 14.09.2015 con la relazione di dimissione con diagnosi di spondilodiscite di L4-L5 in osservazione -
risalgono ad epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017
(c.d. l. Gelli-Bianco) e soggetti alla vigenza della c.d. legge ed in CP_4
punto di diritto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di responsabilità civile nell'attività medica, la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata (sia essa parte del o una impresa privata non convenzionata) è di tipo contrattuale ex art. CP_5
1218 c.c. (sia che si ritenga che l'obbligo di adempiere le prestazioni per la struttura sanitaria derivi dalla legge istitutiva del sia che si preferisca CP_5
far derivare tale obbligo dalla conclusione del contratto atipico di «spedalità»
o «assistenza sanitaria» con la sola accettazione del paziente presso la
Pag. 11 struttura).
Difatti le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.
14712/2007, abbracciando la tesi che collega la responsabilità contrattuale alla violazione di obblighi nascenti da situazioni non già di contratto, bensì di semplice contatto sociale, hanno assimilato le obbligazioni derivanti dalla violazione di specifici obblighi contrattuali a quelle derivanti dal mero contatto sociale tra due soggetti, spingendosi a ipotizzare per queste ultime addirittura una collocazione nell'ultimo ordine di fonti previsto dall'art. 1173
c.c. («ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento
giuridico»).
Più in particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto “contratto di spedalità”), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente,
dell'assicuratore ovvero del ) insorgono, a carico Controparte_6
della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri,
obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr.,
all'uopo, anche Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. civ., sez.
III, 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066;
Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103).
Invero, “l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o
privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del
ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione
Pag. 12 di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima”
(cfr.: Cass. civ. sent. n. 24791/2008). Inoltre, “è irrilevante che si tratti di una
casa di cura privata o di un ospedale pubblico, in quanto sostanzialmente
equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso
il fruitore dei servizi” (Cass. S.U. 577/2008).
Solo per completezza si osserva che l'art. 3, co. 1 del c.d. decreto
BA (D.L. 158/2012) convertito in L. 189/2012, applicabile ratione
temporis alla fattispecie, non impone alcun ripensamento dell'inquadramento contrattuale della responsabilità sanitaria in quanto il disposto secondo cui
“l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria
attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità
scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta
comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.” vuole significare che nei casi di colpa lieve resta fermo l'obbligo di risarcimento del danno in sede civile senza alcuna indicazione in merito ai criteri da applicare nell'accertamento della responsabilità risarcitoria.
Appare utile premettere i princìpi giurisprudenziali, ormai consolidati,
in tema di responsabilità professionale medica, rilevanti nella presente controversia.
Occorre rilevare sul piano processuale che “il paziente danneggiato
che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione
sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed ha l'onere di
provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove
patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice
Pag. 13 provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa
imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della
prestazione, in quanto il danno evento consta della lesione non dell'interesse
strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento
delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla
salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato)”
(Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26907/2020).
In altri termini, l'attore danneggiato deve provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e deve allegare, cioè, affermare, spiegando in maniera specifica,
l'inadempimento del debitore-medico che sia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Questo tipo di inadempimento viene definito come “inadempimento qualificato”. In sostanza, non qualsiasi inadempimento
è rilevante nella responsabilità professionale, ma “solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno” (Cass., Sezioni Unite, n. 577/2008).
A carico della struttura - o anche del convenuto medico - (e solo se l'attore ha dimostrato quello che grava sulla sua posizione), spetterà invece dimostrare due cose: o che quell'inadempimento qualificato non c'è stato oppure che, pur esistendo, non si pone in rapporto causale con l'evento.
Più in particolare, con la sentenza n. 18392/2017 della Cassazione
viene descritto quello che è il cd. doppio ciclo causale: quando è dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, grava sul danneggiato paziente dimostrare il nesso di causalità (c.d. primo ciclo causale), tra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia e l'azione o l'omissione dei
Pag. 14 sanitari. Grava, invece, su questi ultimi dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione (cd. secondo ciclo causale) è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile. Il primo ciclo causale consiste, quindi, nella dimostrazione del nesso causale a carico dell'attore danneggiato mentre il secondo individua l'onere probatorio a carico del medico o della struttura,
precisando che questo secondo onere, cioè quello del secondo ciclo causale,
sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la patologia e la condotta dei sanitari.
In pratica, il primo ciclo causale è comune ad ogni ipotesi di responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale. Cioè, esiste un “tronco
comune” delle azioni di danno, in cui gli oneri di prova del danneggiato sono uguali. Cioè, sia nella contrattuale che nella extracontrattuale, l'attore deve provare il nesso causale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso di specie l'attore imputa ai sanitari della struttura convenuta un inadempimento degli obblighi di perizia, diligenza e prudenza per effetto di errori di comportamento tecnico degli operatori nei termini già sopra descritti
(infezione nosocomiale batterica da FI UR, causa di una erosione corticale ossea e di un minor rimaneggiamento del corpo in L4, e la ritardata diagnosi di spondilodiscite di L4-L5).
Ai nominati CC.TT.UU., dott.ssa , specialista in Medicina Persona_3
Legale e delle Assicurazioni, e dott. , specialista in Persona_4
Malattie infettive, erano stati posti i seguenti quesiti: “1) Previo esame della
documentazione regolarmente prodotta in giudizio, riferiscano… in ordine
alle patologie presentate da ed all'intervento ed ai trattamenti Parte_1
Pag. 15 a cui è stato sottoposto presso la struttura convenuta…; 2) dicano se
l'infezione da OC AU successivamente riscontrata possa
essere posta in correlazione con comportamenti negligenti, imprudenti od
imperiti nel corso dell'esecuzione dell'anestesia subaracnoidea praticata per
l'intervento chirurgico, da parte del personale medico e/o paramedico, o
comunque riconducibile alla struttura sanitaria, avendo cura di esplicitare il
nesso di causalità secondo il noto canone giurisprudenziale del “più
probabile che non”; 3) dica se la diagnosi di spondilodiscite di L4-L5
successivamente posta sia corretta e se essa sia in correlazione causale con
l'ipotizzata infezione;
4) in caso di positivo riscontro di nesso di causalità e
della colpa, precisino l'estensione dell'invalidità di tipo temporaneo ed il
grado percentuale dei postumi di carattere permanente, eventualmente
cagionati quale componente esclusivamente iatrogena dei trattamenti
praticati” fornendo, altresì, ogni altro elemento ritenuto utile ai fini delle indagini.
Occorre, pertanto, esaminare le risultanze del loro elaborato nel quale -
lo si evidenzia sin d'ora - essi hanno escluso l'origine nosocomiale della riscontrata spondilodiscite L4-L5 e, conseguentemente, la sussistenza di un rapporto di causa efficiente tra tale insorgenza e l'operato dei sanitari dell' Controparte_3
Gli ausiliari, dopo aver elencato la documentazione clinico-medica esaminata ed esposto l'iter sanitario dell'istante, sulla scorta di nutrita letteratura scientifica in materia, alle pagg. 7, 8 e 9 dell'elaborato peritale hanno fissato delle premesse rilevanti nel caso di specie, attinente a una possibile spondilodiscite infettiva contratta in seguito ad anestesia
Pag. 16 subaracnoidea (o spinale), riportando:
- che i microrganismi delle complicanze infettive legate all'anestesia regionale possono provenire da fonti esogene o endogene e possono accedere allo spazio subaracnoideo, epidurale o tissutale che circonda i nervi periferici in diversi modi, tra cui l'inoculazione diretta quando viene inserito un catetere o un ago in quegli spazi;
- che l'agente causale più comune (52-95%) nell'ascesso epidurale non correlato al catetere è lo Staphylococcus AU, che è stato il microrganismo infettante più comune (70%) anche in casi correlati al catetere:
- che tale agente batterico non sporigeno è tra i più resistenti potendo sopravvivere in molte condizioni sfavorevoli e possedendo un notevole numero di meccanismi per resistere all'azione degli antibiotici, al punto che non deve sorprendere il fatto che, nonostante la disponibilità di potenti agenti antimicrobici e di migliorate condizioni di salute pubblica, esso sia rimasto uno dei principali patogeni umani che colonizza ed infetta sia soggetti ospedalizzati con ridotte difese che soggetti sani, giacché provocano una discontinuità di cute e mucose, che offrono una barriera meccanica molto efficiente, albergando in molti “spazi” corporei e ambientali;
- che i pazienti che sviluppano un'infezione a livello spinale presentano sintomi aspecifici tra cui lombalgia (85%), febbre (45%), deficit neurologici (35%) e che la RMN è oggi l'esame più affidabile per valutare una spondilodiscite grazie alla alta sensibilità (96%), specificità (94%) e capacità di fornire informazioni sui tessuti paraspinale e lo spazio epidurale e maggiori dettagli nella delimitazione della lesione.
Poste tali annotazioni, i CC.TT.UU. hanno chiarito che per infezione
Pag. 17 nosocomiale deve intendersi e considerarsi quella manifestatasi entro quarantotto ore dal ricovero, assente sia prima che dopo lo stesso e non oltre settantadue ore e che l'infezione può esse endogena, crociata esogena e ambientale esogena (“occorre a questo punto ricordare come per
nosocomiale si intenda quella infezione manifestatasi entro 48 ore dal
ricovero in assenza di segni prima e all'atto del ricovero e non oltre le 72 ore
dal ricovero (recte: dalla dimissione). La trasmissione può avvenire in vario
modo condizionando una infezione endogena laddove i microrganismi
presenti nella normale flora colonizzano siti estranei al loro habitat naturale,
una infezione crociata esogena per trasmissione da altri pazienti o da
personale sanitario mediante contatto diretto o per via aerea, una infezione
ambientale esogena per quei microrganismi che possono sopravvivere in
ambiente ospedaliero nell'acqua, negli ambienti umidi, negli alimenti, sullo
strumentario, sulla biancheria” e che, in generale, “in generale rileva poi
come la pura natura nosocomiale dell'infezione è facilmente identificabile
allorquando siano isolati microrganismi classicamente presenti in ambiente
ospedaliero peraltro multiresistenti agli antibiotici.” – pagg. 9 e 10 della perizia.).
Dopodiché, venendo al caso per cui è causa i due consulenti di ufficio hanno escluso un processo infettivo di origine nosocomiale generato dall'intervento di riduzione e stabilizzazione della frattura alla tibia sinistra con due fili di Kirschener del 25.06.2015 eseguito presso la struttura convenuta, in quanto non solo l'emocoltura positiva allo OC
AU interveniva oltre l'intervallo temporale descritto (entro quarantotto ore dal ricovero e non oltre le settantadue ore dalla dimissione), ma anche perché
Pag. 18 andava considerato, altresì, il carattere ubiquitario di tale agente infettivo multisensibile come avevano già illustrato in premessa alla pag. 9 (“La storia
naturale dello S.A prevede che sin dalla nascita la maggioranza dei bambini e
degli adulti saranno colonizzati in maniera intermittente dal microrganismo
albergando lo stesso nel rinofaringe, sulla cute, sugli abiti;
da queste sedi
può contaminare qualsiasi sede cutanea o mucosa od altri oggetti attraverso
la via aerea, interumana, per contatto diretto.”).
Data la sua estrema comprensibilità, se ne riporta l'intero passo “Nel
caso in esame, a distanza di oltre un mese dall'atto chirurgico e quindi dalla
pratica anestesiologica (25.06.2015) e dopo poco meno di una settimana di
iperpiressia rilevata in data 01.08.2015 con sintomatologia lombare
segnalata il 2.08.2015 che imponeva il ricovero in neurochirurgia, veniva
rilevata una emocoltura positiva allo OC AU multisensibile.
Ebbene, già la latenza temporale rilevata - ben al di fuori dell'intervallo su
citato e utilizzato per definire l'infezione nosocomiale (entro 48 ore dal
ricovero e non oltre le 72 ore) – consente di dubitare della genesi ospedaliera
dell'infezione, ma se a ciò si associa il carattere ubiquitario del
microrganismo con la sua multisensibilità si rafforza il convincimento di una
contrazione esterna all'ambiente ospedaliero quanto meno secondo il criterio
del più probabile che non. Facile, ma di semplicistica risoluzione, l'idea di
circoscrivere il processo infettivo al rachide lombare e quindi ritenerlo
dipendente dall'inserimento dell'ago. Peraltro vanno segnalate delle
circostanze da non poter sottovalutare nell'analisi medico legale del caso che
non può in alcun modo prescindere dallo studio degli atti. In tal senso rileva
come l'anestesia subaracnoidea sia stata praticata nello spazio L3-L4 a
Pag. 19 fronte di una successiva localizzazione di una raccolta a livello di L4-L5, e
previa annotata “accurata disinfezione” (con trasposizione grafica della parte della cartella clinica anestetica in cui viene riportato, tra l'atro, “Anestesia
subaracnoidea selettiva” “ alla voce “Anestesia basale”; “Previa accurata
disinfezione cute lombosacrale, si esegue RSA” alla voce “Induzione” e “L3-
L4…” alla voce “Mantenimento” – cfr. pag. 15 del doc. 4 denominato
“Cartella Clinica Vittoria del 23.06 II parte.pdf.” allegato da parte attrice la momento dell'iscrizione al ruolo della causa). Invero c'è poi da dire che dalla
descrizione dell'intervento non si rilevano i segni tipici di una condizione
infettiva ma aspecifici segni infiammatori come di seguito descritto (descritti,
ossia, nella trasposizione grafica della descrizione delle risultanze “della
raccolta saccata sottolegamentosa dietro i corpi di L4 e di L5 secondaria e
probabile processo infiammatorio del disco L4L5” – cfr. pag. 35 del doc. 7
denominato “Cartella Clinica Vittoria del 02.08 III parte.pdf.” allegato sempre da parte attrice in uno all'atto citazione).
I consulenti, inoltre, hanno affrontato anche la circostanza per la quale il materiale prelevato con predetta raccolta saccata sia risultato negativo alla ricerca di microrganismi, esito che potrebbe far eccepire che tale negatività
sia riconducibile alla pratica antibiotica ma, di fatto, scrivono gli ausiliari,
questa stessa negatività “non consente di tipizzare il processo che, comunque,
potrebbe non essere settico. Non è possibile dire con certezza se il processo
lombare fosse su base infettiva e quale sia stato il microrganismo in assenza
di una sua precisa identificazione” considerando, altresì, che “la positività
anamnestica ad una sintomatologia lombare, a carico del bacino e delle
ginocchia da un anno prima del trauma riportato e trattato con l'intervento
Pag. 20 per cui si discute. Il dato è apprezzabile dal controllo precedente
all'intervento di asportazione della formazione lombare del 31.08.2015” (pag.
11) richiamando a tale riguardo, l'attenzione:
- al consenso informato (con trasposizione del modulo di consenso informato sottoscritto dai genitori dell'allora minorenne attore in cui è
riportato, tra l'altro, che il paziente presenta una patologia di “compressione
radicolare L4 ed L5 a sinistra da sospetta ernia discale… Il paziente lamenta
da circa un anno episodi di lombalgia, gonalgia bilaterale e dolore al
fianco… E' stato inoltre sottoposto a PET-TEC total body che ha evidenziato
lesioni ad elevato metabolismo L5 e S1. Il paziente è stato ovviamente
sottoposto a controlli infettivo logici ed attualmente tutti gli indici sono nella
norma. Si decide di sottoporre ad intervento chirurgico il paziente per
decomprimere la radice nervosa L5 compressa da materiale di dubbia
natura…i genitori acconsentono a che il giovane sia sottoposto Pt_1
all'intervento chirurgico.” – cfr. pag. 20 del già citato doc. 7 allegato da parte attrice denominato “Cartella Clinica Vittoria del 02.08 III parte.pdf.”) e
- alla richiesta per esame PET-TC (con trasposizione grafica della stessa, datata 22.08.2015 inoltrata dall'U.O di Neurochirurgia della convenuta al reparto di Medicina nucleare della Fondazione “G. Pascale” di Napoli - cfr.
pag. 25 dello stesso doc. 7).
Aggiunge il giudicante che anche nell'anamnesi raccolta dal medico del Pronto Soccorso, dott. , il primo agosto 2015, ore 11:19, Persona_5
emerge che il paziente lamentava “da tempo” lombalgia e sciatalgia a destra.
I CC.TT.UU. hanno, quindi, concluso rilevando che l'insorgenza del processo spondilodiscitico manifestatosi nell'agosto del 2015 non risulta
Pag. 21 eziologicamente riferibile alla procedura di anestesia subaracnoidea, quale genesi di processo batterico, eseguita in occasione dell'intervento di natura ortopedica del 25.06.2015 con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità da parte della convenuta struttura ospedaliera e mancata prova pertanto, da parte attrice, del nesso di causalità, il cd. e già citato primo ciclo causale.
Invero, alle pag. 13 e 14 si legge “In sintesi i dati esaminati inducono
a ritenere con “criterio del più probabile che non” la genesi dell'infezione
come extranosocomiale” precisando a completamento che“Venendo poi al
trattamento della stessa è stato possibile rilevare come opportunamente
venivano posti di volta in volta dai sanitari gli idonei approfondimenti
diagnostici dopo la corretta disposizione di ricovero al secondo accesso in
PS, con evidente successo della terapia data la risoluzione della positività
ematica al microrganismo isolato. Di qui non è possibile riconoscere profili
censurabili nel comportamento dei sanitari dell nelle cure e Controparte_7
nell'assistenza prestata al minore .” Parte_1
Ritiene il giudicante che le trascritte argomentazioni e conclusioni cui il collegio peritale è pervenuto possano condividersi del tutto, perché,
appunto, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e scientifici nell'individuazione del processo eziologico della spondilodiscite L4-L5
diagnosticata all'attore, ivi incluse quelle rese in risposta alle osservazioni del suo C.T.P, il quale rappresentava, da un lato, la mancata acquisizione agli atti del registro delle sanificazioni della sala operatoria (“vera spia” della corretta igiene della stessa) in cui veniva trattata la frattura alla tibia sinistra e,
dall'altro, la mancata considerazione della classica criteriologia medico-legale
Pag. 22 idonea ad affermare la sussistenza del nesso di causalità efficiente che se,
invece, valutata, avrebbe condotto essi CC.TT.UU. a considerare “che la
patologia del… sia di gran lunga “più probabile che non” di Parte_1
eziologia nosocomiale”.
I consulenti hanno fornito un riscontro così chiaro ed esaustivo circa le modalità con le quali hanno tenuto in debita considerazione tali criteri e la mancata richiesta del predetto registro da poterlo interamente trascrivere: “In
risposta alle osservazioni pervenute ai CCTTUU… da parte del … CTP del
ricorrente (recte: attore), è possibile ribadire quanto segue relativamente alla
classica criteriologia medico legale: CRITERIO TOPOGRAFICO: processo
comparso a carico di L4-L5 a fronte di una anestesia a livello del L3-L4 e
quindi non in corrispondenza del sito di iniezione;
peraltro non è stato isolato
il germe a livello del tratto rachideo menzionato, né i dati indiretti
consentono con criterio del più probabile che di considerare il processo su
base infettiva;
ADEGUATEZZA QUALITATIVA E QUANTITATIVA: non si
discute l'adeguatezza del germe a sostenere una infezione, ma che la stessa
sia stata contratta nella struttura ospedaliera essendo insorta a distanza
eccessiva dalla dimissione e rilevata solo su emocoltura come sostenuta da
agente multisensibile tipicamente ubiquitario e non da germe nosocomiale;
CRITERIO DI ESCLUSIONE: trattasi di microrganismo commensale,
ubiquitario per il quale qualsiasi evento può ritenersi congruo, ricordando
ancora come solo la emocultura è risultata positiva a fronte di una negatività
di quanto isolato dal sito chirurgico lombare, deponente per segni
infiammatori aspecifici in soggetto che già da un anno prima accusava dolore
lombare; CRITERIO STATISTICO: richiamando la definizione del collega (il
Pag. 23 C.T.P.) sulla infezione nosocomiale per la bibliografia da questi citata, rileva
come la stessa renda ancor più ragione di quanto segnalato dai sottoscritti,
laddove i 30 giorni sono riferiti a interventi chirurgici e non a meri siti di
iniezione considerando quindi dei veri e propri accessi che, peraltro vedono
estendersi ancor più il tempo di latenza della manifestazione infettiva qualora
trattasi di impianti di mezzi di sintesi. Il caso in esame, soprattutto in
considerazione della sola emocoltura positiva, non rientra nella classica e
scolastica definizione di infezione nosocomiale ricompresa tra le 48 ore dal
ricovero e le 72 dalla dimissione. E' incontrovertibile come nella fattispecie
sia trascorso un mese dalla dimissione prima della manifestazione infettiva
che si ribadisce non è stata rilevata a carico della sede anatomica su cui
insiste parte ricorrente e che era sostenuta da microrganismo non
nosocomiale” per cui alla di ciò “ venendo meno i parametri richiesti per la
dimostrazione – quanto meno probabilistica – della genesi nosocomiale della
infezione, risultava superfluo anche richiedere da parte dei sottoscritti il
registro della sanificazione di sala operatoria; del resto nessuna infezione è
stata rilevata a carico del sito chirurgico mentre risulta riportato in cartella
anestesiologica la menzione della disinfezione del sito epidurale. La mancata
citazione dei prodotti utilizzati per la riportata disinfezione non
modificherebbe il giudizio non essendo stati riscontrati a carico della sede di
iniezione L3-L4 segni di infezione.” (pagg. 14 e 15).
Alla stregua di tutte le esposte considerazioni e motivazioni, pertanto,
le domanda formulata dall'attore deve essere respinta. Parte_1
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di entrambe le parti nei confronti dei consulenti in base al decreto di liquidazione del
Pag. 24 26.04.2023 (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. sez. 6-3, ord.
n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni delle parti a carico esclusivo dell'attore con il conseguente diritto della convenuta di ripetere dallo stesso le somme eventualmente versate o che saranno versate ai CC.TT.UU. in forza del predetto decreto.
Sulla base della complessità della vicenda clinico-ospedaliera esaminata, che ha necessitato di una C.T.U. per essere delucidata e chiarita,
ritiene il giudicante che sussistano i presupposti per procedere alla compensazione tra le parti delle altre spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda;
2) spese di C.T.U. come da motivazione;
3) compensa tra le parti le altre spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 10 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 25 Pag. 26
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 20937/2020 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 22 maggio 2025, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 10 settembre 2025.
TRA
c.f.: nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via E. Consenz, n. 26, presso lo studio dell'Avv.
LA NA (c.f.: ), dal quale è rappresentato CodiceFiscale_2
e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.
- ATTORE
E
Controparte_1
p. iva: , con sede in Napoli, alla Via Antonio
[...] P.IVA_1
Cardarelli, n. 9, in persona del Direttore Generale e suo legale rappresentante
pro tempore dott. c.f.: , CP_2 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA), al Vico Bellone, n.
2, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Di Nardo (c.f.: C.F._4
Pag. 1 ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla C.F._5
comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale.
Conclusioni: nelle ex art. 127-ter con scadenza 22 maggio 2025 le parti hanno concluso nei termini che seguono.
Il procuratore dell'attore “chiede il rinnovo della ctu con nomina di
consulenti che non siano della Regione Campania. In subordine e qualora il
giudice potesse decidere sulla base dei documenti clinici e ct di parte …
chiede l'accoglimento della domanda formulata dal… .” Parte_1
Il procuratore della struttura sanitaria convenuta “rinnova l'integrale
accoglimento delle conclusioni in atti… e chiede assegnarsi la causa in
decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta da è infondata e deve essere Parte_1
rigettata.
Con atto di citazione notificato il 16.10.2020, ha Parte_1
convenuto innanzi a questo tribunale, per l'udienza del 28 gennaio 2021,
l' (d'ora in poi per Controparte_1
comodità espositiva solo “ ), chiedendo il risarcimento di tutti Controparte_3
i danni patrimoniali e non patrimoniali riconducibili e consequenziali all'intervento chirurgico alla tibia sinistra eseguito presso detta struttura ospedaliera in data 25.06.2015.
L'attore ha esposto:
- che il 23.06.2015, all'epoca minorenne, a causa di una frattura con
Pag. 2 distacco dell'epifisi prossimale della tibia sinistra, occorsagli accidentalmente mentre giocava a skateboard col fratello, veniva ricoverato presso il reparto di
Ortopedia II dall' dove il successivo 25.06.2015 gli veniva CP_3
praticato un intervento di osteosintesi con due fili di Kirschner con anestesia subaracnoidea selettiva con decubito laterale sinistro e BSA L3-L4 e dalla quale veniva dimesso l'1.07.2015 con prescrizione di terapia medica e divieto di carico;
- che, successivamente alla dimissione, a causa di un insistente stato febbrile e lancinanti dolori alla schiena, l'1.08.2015 veniva portato presso il
Pronto Soccorso della struttura sanitaria, ove a seguito di un controllo urgente gli venivano rimossi i fili di K. e, nonostante la febbre sussistesse veniva dimesso nella stessa giornata poiché non ritenuto necessario ricoverarlo per approfondire la patologia insorta;
- che, siccome la febbre era sempre più alta e i dolori non più
sopportabili, il giorno dopo, 02.08.2015, veniva nuovamente riportato al
Pronto soccorso dell' dove questa volta veniva ricoverato per Controparte_3
sospetta discite ed eseguita una RMN lombosacrale, una TAC alla colonna dorsale da C6 al sacro, una PET-TC, una TAC al ginocchio e un'emocoltura;
- che il tempo trascorreva e i medici che, insieme a varie diagnosi, si succedevano durante la feriale ospedaliera del mese di agosto, non riuscivano a comprendere perché continuassero l'alto stato febbrile e i forti dolori, finché
eseguitagli una TAC alla colonna dorsale in data 19.08.2015, “il dott.
”, sospettando un difetto di ossidazione del nucleo epifisario somatico Per_1
(c.d. morbo di HE “giovanile”) richiedeva una consulenza reumatologica ed eventuali altri accertamenti in direzione di una possibile
Pag. 3 patologia reumatoide, poi esclusa;
- che, quindi, il 22.08.2015 veniva richiesta una PET-TC e nel quadro clinico sottoposto alla “Fondazione G. Pascale” di Napoli il “dott. Per_2
” della struttura convenuta relazionava che il paziente da un anno
[...]
lamentava episodi di lombalgia, gonalgia bilaterale e dolori al fianco destro,
fattispecie non rispondente al vero, né documentata giacché prima dell'intervento chirurgico del 25.06.2015 era stato un ragazzino sanissimo,
senza patologie pregresse;
- che, quindi, previa richiesta dell' il 27.08.2015 gli Controparte_3
veniva praticata una Tomosintigrafia PET-TC total body che evidenziava un incremento del metabolismo glicidico in corrispondenza dei corpi vertebrali di
L5 e S1 e, pertanto, essendo palese un pericolo per la sua vita, veniva richiesta una consulenza infettivologica dopo cui gli veniva prescritta una terapia antibiotica mirata ad ottenere la normalizzazione dei RMN del rachide con mdc ma, poiché vi era il rischio che decedesse per la infezione che non si arrestava, il 31.08.2015 veniva sottoposto ad intervento chirurgico al fine di eseguire la raccolta di sacca sottolegamentosa dietro i corpi L4–L5 secondaria a probabile processo infiammatorio di L4;
- che dall'esame cito-istologico di tale raccolta venivano rilevati frammenti di tessuto osseo e fibrosi, un denso infiltrato infiammatorio prevalentemente acuto associato a una marcata proliferazione vascolare
(angiogenesi reattiva) con endoteli particolarmente prominenti, nonché delle aree di necrosi con intenso infiltrato infiammatorio cronico (plasmacellule);
che nella stessa cartella clinica della relazione operatoria veniva posta in evidenza una estesa erosione del corpo di L5 e un minor rimaneggiamento del
Pag. 4 corpo di L4 e che veniva, poi, dimesso il 14.09.2015 con diagnosi di spondilodiscite di L4-L5 e come caso da rimanere in osservazione, corredata da certificato di pari data rilasciato dall' e sottoscritto dal Controparte_3
“dott. ”, direttore del suo reparto di Neurochirurgia, in cui veniva Per_2
precisato che il proprio era un caso di spondilodiscite L4-L5 con raccolta saccata sottolegamentosa trattata chirurgicamente e con antibiotico-terapia mirata in postumi di frattura scomposta alla tibia sinistra, trattata chirurgicamente nel giugno precedente con prescrizione di riposo assoluto e di indossare busto steccato;
- che un successivo esame RMN sacrale con mdc eseguito, questa volta, presso il “Centro Igea” in S. Antimo (NA) in data 15.10.2015 - e quindi un mese dopo dal precedente controllo presso la struttura convenuta -
evidenziava quali esiti dell'intervento chirurgico subìto nel precedente mese di giugno, una disomogeneità dei tessuti molli ed un'alterazione in T2 delle limitanti somatiche che apparivano iper-intense e, a seguito di contrasto,
denotava una ipotonotrofia a carico dei muscoli glutei e del quadricipite bilateralmente, con limitazione funzionale della colonna lombare, per cui gli veniva prescritto un ciclo di Fkt ambulatoriale per 60 giorni;
- che un ulteriore controllo del 28.10.2015 eseguito presso l'“Ospedale
Cotugno” di Napoli riscontrava una osteomielite vertebrale L5–S1 con prescrizione di terapia medica e un controllo ematochimico cui sottoporsi eseguire ogni tre settimane, con redazione di cartella immunotrasfusionale il
25.11.2015;
- che il 25.01.2016, a seguito di altro controllo eseguito presso il reparto di Malattie Infettive ad indirizzo Neurologico del predetto “Ospedale
Pag. 5 Cotugno”, gli veniva prescritta una RMN rachide lombosacrale con mdc e,
causa dei forti dolori che a distanza di anni lo affligevano, la RMN
lombosacrale senza mdc dell'1.02.2019 da cui emergeva che i dischi intersomatici mostravano ancora uno spessore ed intensità di segnale ridotta da fenomeni disidratativi ed evidenti segni di spondilodisciti, i cui consequenziali dolori alla parte lombare presenti a tutt'oggi non gli consentivano più di vivere come in passato e di praticare il tanto amato basket che esercitava a livello agonistico;
- che, in definitiva, il tutto era derivato dall'intervento chirurgico del
25.06.2015 praticatogli all' a causa di una contaminazione Controparte_3
patita in sala operatoria - segnatamente in occasione dell'anestesia con BSA
che gli introduceva il germe nella regione vertebrale L3-L4 con successiva infezione dei segmenti L4- L5, L5 – S1 (infezione “spondilodiscite”) - come risultante dalle cartelle cliniche in atti e dall'emocultura con relativo antibiogramma del 6.08.2015 attestante lo sviluppo di una colonia di
FI UR, nonché dalla serie di diagnosi errate;
- che, infine, alcun effetto aveva sortito la nota racc.ta a.r. di richiesta di risarcimento di danni inviata alla convenuta dal procuratore dai suoi genitori, allora esercenti la potestà genitoriale, né il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 28/2010 che si chiudeva con verbale negativo dell'11.06.2020 in atti per assenza della struttura ospedaliera.
, quindi, contestando all' una violazione Parte_1 Controparte_3
del dovere di diligenza, imperizia e negligenza e, in generale, una colpa professionale concretizzatisi nella contaminazione batterica conseguita all'intervento chirurgico del 25.06.2015 (a seguito della quale aveva riportato
Pag. 6 un processo settico cagionante una estesa erosione del corpo di L5 e un minor rimaneggiamento del corpo in L4) e nel ritardo diagnostico della spondilodiscite L4-L5, che gli veniva riscontrata solo dopo numerosi accertamenti e diagnosi errate susseguitesi dopo il ricovero del 02.08.2015,
venendo, in tal modo, sottoposto ad intervento chirurgico per l'asportazione del materiale molliccio e la rimozione del tessuto patologico al fine di arginare la infezione soltanto in data 31.08.2015, ha introdotto il presente giudizio chiedendo di condannare la stessa a risarcirgli tutti
- i danni non patrimoniali subiti (“biologico, morale danno
esistenziale, danno da relazione, danno da perdita di chance, ed estetico…,
danno il cui ammontare viene determinato quale danno biologico nella
somma di euro 112.459,00, euro 5.000,00 ITT, euro 6.200,00 ITP al 75%,
danno biologico temporaneo paria ad euro 11.520,00; nonché euro 15.000,00
per il danno morale, danno esistenziale, danno da relazione;
euro 5.000,00
per il danno estetico, e quindi per un totale di euro 155.179,00 o di somme
maggiori che verranno determinate in corso di causa” e
- tutti quelli patrimoniali per “spese sostenute per cure e terapie
mediche successive ai ricoveri ospedalieri nonché quelli corrisposti per le
fisioterapie necessarie alla riabilitazione posturale e che ancora oggi
vengono eseguite per… ad assumere la giusta postura”.
Vinte le spese di lite con attribuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 5
gennaio 2021 si è tempestivamente costituita in giudizio l' la Controparte_3
quale ha preliminarmente dedotto la genericità e l'indeterminatezza delle domande e delle ragioni poste a loro fondamento giacché dall'atto di citazione
Pag. 7 non era dato rinvenire alcun sostegno alle accuse di comportamento colposo mossele e, di conseguenza, alcuna responsabilità da imputarle.
Nel merito, ha contestato la ricostruzione dei fatti come rappresentati dall'attore adducendo che i danni reclamati non erano riconducibili all'intervento chirurgico del 25.06.2015 di “riduzione a cielo chiuso sotto
controllo scopico e stabilizzazione della frattura con due fili di Kirschener ed
applicazione di tutore” con anestesia subaracnoidea selettiva con decubito al lato sinistro - eseguito giusta consenso informato e consapevole dei genitori dell'allora minorenne attore, resi edotti anche delle possibili complicanze, sia in ordine al trattamento operatorio che alla pratica anestesiologica, ed improntato alla puntuale osservanza di tutte le procedure di prevenzione volte ad eliminare il rischio di contagio infettivo - né all'assistenza sanitaria prestata nel corso dei ricoveri caratterizzata, invece, dalle migliori cure e terapie possibili e previste dalle linee guida e alle buone partiche clinico-
assistenziale. Il tutto, in entrambi i casi, preceduto e succeduto da svariati esami radiografici e di laboratorio, nonché da una Rx del torace e della gamba dell'1.08.2015 che, denotando valori tutti nella norma ne giustificavano la dimissione. Per il resto, ha impugnato l'avversa relazione medica di parte e riportatasi alla propria.
L' convenuta ha, infine, contestato il quantum debeatur CP_1
richiesto a titolo di danno non patrimoniale, in quanto disancorato da qualsiasi criterio di misurazione del presunto pregiudizio lamentato e non suscettibile di essere di suddivisione in sottocategorie, così concludendo: “
1. in via
preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del
giudizio…;
2. nel merito, in via meramente gradata… rigettare tutte le
Pag. 8 domande attoree… siccome inammissibili, improponibili, improcedibili oltre
che generiche ed infondate in fatto ed in diritto…” con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le relative memorie (la sola n. 2 da parte attrice e le nn. 1 e 2 da parte dell'
[...]
, non ammessa la prova testimoniale diretta richiesta dall'attore, né CP_3
quella contraria richiesta dalla convenuta e disposta C.T.U. medico legale con la nomina della dott.ssa , medico legale, e del dott. Persona_3 Per_4
, infettivologo (i quali hanno depositato l'elaborato peritale il
[...]
6.03.2023), all'udienza del 22 maggio 2025 le parti hanno concluso come in epigrafe trascritto e, mutato l'istruttore, il tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ha assegnato loro il termine di gg. 60
per il deposito delle comparse conclusionali (fino al 21.07.2025 allegate da entrambe le parti) e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica (fino al 10.09.2025 depositate solo dalla convenuta).
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione avanzata dalla struttura convenuta “di genericità e indeterminatezza delle domande e delle
ragioni poste a loro fondamento”, afferente in sostanza alla nullità dell'atto di citazione.
Si deve osservare, infatti, che la citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda
(petitum) o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (causa petendi) su cui la stessa è fondata.
In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il
petitum, va distinto il mediato da quello immediato ossia, da un lato, la
Pag. 9 concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio,
dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio.
L'attore non deve necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica, ma occorre che l'oggetto della domanda risulti,
anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto introduttivo, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo, secondo il principio di iura novit curia.
In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, la
causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti auto-determinati e diritti etero-determinati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è
indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza.
Nel caso di specie la domanda promossa dal risulta completa Pt_1
in tutti i suoi elementi per giungere ad una decisione avendo l'attore domandato l'accertamento della responsabilità della convenuta derivante da una sua condotta professionale negligente e inadempiente, esitata nelle lesioni occorsegli a cagione di una contaminazione batterica da FI UR
conseguita all'intervento chirurgico di riduzione e stabilizzazione della frattura con due fili di Kirschener del 25.06.2015, che gli aveva procurato una erosione corticale ossea e un minor rimaneggiamento del corpo in L4, e a una ritardata diagnosi di spondilodiscite di L4-L5, così addebitandole una
Pag. 10 specifica condotta omissiva o commissiva consentendo all'eccipiente di potersi compiutamente difendere, come peraltro è avvenuto.
Sempre in via preliminare, va affermata la proponibilità della domanda atteso che si è verificata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma
1-bis, d.lgs. 28/2010 (introdotto dall'art. 84, primo comma, lett. b), d.l.
69/2013 l conv. in l. 98/2013), stante l'esperimento “ante causam” del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento: l'istanza di mediazione con relativo invito ad aderire è stata notificata alla struttura ospedaliera convenuta a mezzo note PEC del
25.05.2020 e la mediazione ha avuto esito negativo, per assenza della stessa,
come da verbale in atti dell'11.06.2020.
Venendo, ora, specificatamente ai fatti di cui è causa, questi – inerenti alla prestazione professionale “ortopedica” prestata dalla convenuta in favore dell'attore dal 23.06.2015 con l'accesso al P.S. al 14.09.2015 con la relazione di dimissione con diagnosi di spondilodiscite di L4-L5 in osservazione -
risalgono ad epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017
(c.d. l. Gelli-Bianco) e soggetti alla vigenza della c.d. legge ed in CP_4
punto di diritto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di responsabilità civile nell'attività medica, la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata (sia essa parte del o una impresa privata non convenzionata) è di tipo contrattuale ex art. CP_5
1218 c.c. (sia che si ritenga che l'obbligo di adempiere le prestazioni per la struttura sanitaria derivi dalla legge istitutiva del sia che si preferisca CP_5
far derivare tale obbligo dalla conclusione del contratto atipico di «spedalità»
o «assistenza sanitaria» con la sola accettazione del paziente presso la
Pag. 11 struttura).
Difatti le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.
14712/2007, abbracciando la tesi che collega la responsabilità contrattuale alla violazione di obblighi nascenti da situazioni non già di contratto, bensì di semplice contatto sociale, hanno assimilato le obbligazioni derivanti dalla violazione di specifici obblighi contrattuali a quelle derivanti dal mero contatto sociale tra due soggetti, spingendosi a ipotizzare per queste ultime addirittura una collocazione nell'ultimo ordine di fonti previsto dall'art. 1173
c.c. («ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento
giuridico»).
Più in particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto “contratto di spedalità”), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente,
dell'assicuratore ovvero del ) insorgono, a carico Controparte_6
della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri,
obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr.,
all'uopo, anche Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. civ., sez.
III, 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066;
Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103).
Invero, “l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o
privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del
ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione
Pag. 12 di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima”
(cfr.: Cass. civ. sent. n. 24791/2008). Inoltre, “è irrilevante che si tratti di una
casa di cura privata o di un ospedale pubblico, in quanto sostanzialmente
equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso
il fruitore dei servizi” (Cass. S.U. 577/2008).
Solo per completezza si osserva che l'art. 3, co. 1 del c.d. decreto
BA (D.L. 158/2012) convertito in L. 189/2012, applicabile ratione
temporis alla fattispecie, non impone alcun ripensamento dell'inquadramento contrattuale della responsabilità sanitaria in quanto il disposto secondo cui
“l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria
attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità
scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta
comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.” vuole significare che nei casi di colpa lieve resta fermo l'obbligo di risarcimento del danno in sede civile senza alcuna indicazione in merito ai criteri da applicare nell'accertamento della responsabilità risarcitoria.
Appare utile premettere i princìpi giurisprudenziali, ormai consolidati,
in tema di responsabilità professionale medica, rilevanti nella presente controversia.
Occorre rilevare sul piano processuale che “il paziente danneggiato
che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione
sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed ha l'onere di
provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove
patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice
Pag. 13 provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa
imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della
prestazione, in quanto il danno evento consta della lesione non dell'interesse
strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento
delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla
salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato)”
(Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26907/2020).
In altri termini, l'attore danneggiato deve provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e deve allegare, cioè, affermare, spiegando in maniera specifica,
l'inadempimento del debitore-medico che sia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Questo tipo di inadempimento viene definito come “inadempimento qualificato”. In sostanza, non qualsiasi inadempimento
è rilevante nella responsabilità professionale, ma “solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno” (Cass., Sezioni Unite, n. 577/2008).
A carico della struttura - o anche del convenuto medico - (e solo se l'attore ha dimostrato quello che grava sulla sua posizione), spetterà invece dimostrare due cose: o che quell'inadempimento qualificato non c'è stato oppure che, pur esistendo, non si pone in rapporto causale con l'evento.
Più in particolare, con la sentenza n. 18392/2017 della Cassazione
viene descritto quello che è il cd. doppio ciclo causale: quando è dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, grava sul danneggiato paziente dimostrare il nesso di causalità (c.d. primo ciclo causale), tra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia e l'azione o l'omissione dei
Pag. 14 sanitari. Grava, invece, su questi ultimi dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione (cd. secondo ciclo causale) è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile. Il primo ciclo causale consiste, quindi, nella dimostrazione del nesso causale a carico dell'attore danneggiato mentre il secondo individua l'onere probatorio a carico del medico o della struttura,
precisando che questo secondo onere, cioè quello del secondo ciclo causale,
sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la patologia e la condotta dei sanitari.
In pratica, il primo ciclo causale è comune ad ogni ipotesi di responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale. Cioè, esiste un “tronco
comune” delle azioni di danno, in cui gli oneri di prova del danneggiato sono uguali. Cioè, sia nella contrattuale che nella extracontrattuale, l'attore deve provare il nesso causale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso di specie l'attore imputa ai sanitari della struttura convenuta un inadempimento degli obblighi di perizia, diligenza e prudenza per effetto di errori di comportamento tecnico degli operatori nei termini già sopra descritti
(infezione nosocomiale batterica da FI UR, causa di una erosione corticale ossea e di un minor rimaneggiamento del corpo in L4, e la ritardata diagnosi di spondilodiscite di L4-L5).
Ai nominati CC.TT.UU., dott.ssa , specialista in Medicina Persona_3
Legale e delle Assicurazioni, e dott. , specialista in Persona_4
Malattie infettive, erano stati posti i seguenti quesiti: “1) Previo esame della
documentazione regolarmente prodotta in giudizio, riferiscano… in ordine
alle patologie presentate da ed all'intervento ed ai trattamenti Parte_1
Pag. 15 a cui è stato sottoposto presso la struttura convenuta…; 2) dicano se
l'infezione da OC AU successivamente riscontrata possa
essere posta in correlazione con comportamenti negligenti, imprudenti od
imperiti nel corso dell'esecuzione dell'anestesia subaracnoidea praticata per
l'intervento chirurgico, da parte del personale medico e/o paramedico, o
comunque riconducibile alla struttura sanitaria, avendo cura di esplicitare il
nesso di causalità secondo il noto canone giurisprudenziale del “più
probabile che non”; 3) dica se la diagnosi di spondilodiscite di L4-L5
successivamente posta sia corretta e se essa sia in correlazione causale con
l'ipotizzata infezione;
4) in caso di positivo riscontro di nesso di causalità e
della colpa, precisino l'estensione dell'invalidità di tipo temporaneo ed il
grado percentuale dei postumi di carattere permanente, eventualmente
cagionati quale componente esclusivamente iatrogena dei trattamenti
praticati” fornendo, altresì, ogni altro elemento ritenuto utile ai fini delle indagini.
Occorre, pertanto, esaminare le risultanze del loro elaborato nel quale -
lo si evidenzia sin d'ora - essi hanno escluso l'origine nosocomiale della riscontrata spondilodiscite L4-L5 e, conseguentemente, la sussistenza di un rapporto di causa efficiente tra tale insorgenza e l'operato dei sanitari dell' Controparte_3
Gli ausiliari, dopo aver elencato la documentazione clinico-medica esaminata ed esposto l'iter sanitario dell'istante, sulla scorta di nutrita letteratura scientifica in materia, alle pagg. 7, 8 e 9 dell'elaborato peritale hanno fissato delle premesse rilevanti nel caso di specie, attinente a una possibile spondilodiscite infettiva contratta in seguito ad anestesia
Pag. 16 subaracnoidea (o spinale), riportando:
- che i microrganismi delle complicanze infettive legate all'anestesia regionale possono provenire da fonti esogene o endogene e possono accedere allo spazio subaracnoideo, epidurale o tissutale che circonda i nervi periferici in diversi modi, tra cui l'inoculazione diretta quando viene inserito un catetere o un ago in quegli spazi;
- che l'agente causale più comune (52-95%) nell'ascesso epidurale non correlato al catetere è lo Staphylococcus AU, che è stato il microrganismo infettante più comune (70%) anche in casi correlati al catetere:
- che tale agente batterico non sporigeno è tra i più resistenti potendo sopravvivere in molte condizioni sfavorevoli e possedendo un notevole numero di meccanismi per resistere all'azione degli antibiotici, al punto che non deve sorprendere il fatto che, nonostante la disponibilità di potenti agenti antimicrobici e di migliorate condizioni di salute pubblica, esso sia rimasto uno dei principali patogeni umani che colonizza ed infetta sia soggetti ospedalizzati con ridotte difese che soggetti sani, giacché provocano una discontinuità di cute e mucose, che offrono una barriera meccanica molto efficiente, albergando in molti “spazi” corporei e ambientali;
- che i pazienti che sviluppano un'infezione a livello spinale presentano sintomi aspecifici tra cui lombalgia (85%), febbre (45%), deficit neurologici (35%) e che la RMN è oggi l'esame più affidabile per valutare una spondilodiscite grazie alla alta sensibilità (96%), specificità (94%) e capacità di fornire informazioni sui tessuti paraspinale e lo spazio epidurale e maggiori dettagli nella delimitazione della lesione.
Poste tali annotazioni, i CC.TT.UU. hanno chiarito che per infezione
Pag. 17 nosocomiale deve intendersi e considerarsi quella manifestatasi entro quarantotto ore dal ricovero, assente sia prima che dopo lo stesso e non oltre settantadue ore e che l'infezione può esse endogena, crociata esogena e ambientale esogena (“occorre a questo punto ricordare come per
nosocomiale si intenda quella infezione manifestatasi entro 48 ore dal
ricovero in assenza di segni prima e all'atto del ricovero e non oltre le 72 ore
dal ricovero (recte: dalla dimissione). La trasmissione può avvenire in vario
modo condizionando una infezione endogena laddove i microrganismi
presenti nella normale flora colonizzano siti estranei al loro habitat naturale,
una infezione crociata esogena per trasmissione da altri pazienti o da
personale sanitario mediante contatto diretto o per via aerea, una infezione
ambientale esogena per quei microrganismi che possono sopravvivere in
ambiente ospedaliero nell'acqua, negli ambienti umidi, negli alimenti, sullo
strumentario, sulla biancheria” e che, in generale, “in generale rileva poi
come la pura natura nosocomiale dell'infezione è facilmente identificabile
allorquando siano isolati microrganismi classicamente presenti in ambiente
ospedaliero peraltro multiresistenti agli antibiotici.” – pagg. 9 e 10 della perizia.).
Dopodiché, venendo al caso per cui è causa i due consulenti di ufficio hanno escluso un processo infettivo di origine nosocomiale generato dall'intervento di riduzione e stabilizzazione della frattura alla tibia sinistra con due fili di Kirschener del 25.06.2015 eseguito presso la struttura convenuta, in quanto non solo l'emocoltura positiva allo OC
AU interveniva oltre l'intervallo temporale descritto (entro quarantotto ore dal ricovero e non oltre le settantadue ore dalla dimissione), ma anche perché
Pag. 18 andava considerato, altresì, il carattere ubiquitario di tale agente infettivo multisensibile come avevano già illustrato in premessa alla pag. 9 (“La storia
naturale dello S.A prevede che sin dalla nascita la maggioranza dei bambini e
degli adulti saranno colonizzati in maniera intermittente dal microrganismo
albergando lo stesso nel rinofaringe, sulla cute, sugli abiti;
da queste sedi
può contaminare qualsiasi sede cutanea o mucosa od altri oggetti attraverso
la via aerea, interumana, per contatto diretto.”).
Data la sua estrema comprensibilità, se ne riporta l'intero passo “Nel
caso in esame, a distanza di oltre un mese dall'atto chirurgico e quindi dalla
pratica anestesiologica (25.06.2015) e dopo poco meno di una settimana di
iperpiressia rilevata in data 01.08.2015 con sintomatologia lombare
segnalata il 2.08.2015 che imponeva il ricovero in neurochirurgia, veniva
rilevata una emocoltura positiva allo OC AU multisensibile.
Ebbene, già la latenza temporale rilevata - ben al di fuori dell'intervallo su
citato e utilizzato per definire l'infezione nosocomiale (entro 48 ore dal
ricovero e non oltre le 72 ore) – consente di dubitare della genesi ospedaliera
dell'infezione, ma se a ciò si associa il carattere ubiquitario del
microrganismo con la sua multisensibilità si rafforza il convincimento di una
contrazione esterna all'ambiente ospedaliero quanto meno secondo il criterio
del più probabile che non. Facile, ma di semplicistica risoluzione, l'idea di
circoscrivere il processo infettivo al rachide lombare e quindi ritenerlo
dipendente dall'inserimento dell'ago. Peraltro vanno segnalate delle
circostanze da non poter sottovalutare nell'analisi medico legale del caso che
non può in alcun modo prescindere dallo studio degli atti. In tal senso rileva
come l'anestesia subaracnoidea sia stata praticata nello spazio L3-L4 a
Pag. 19 fronte di una successiva localizzazione di una raccolta a livello di L4-L5, e
previa annotata “accurata disinfezione” (con trasposizione grafica della parte della cartella clinica anestetica in cui viene riportato, tra l'atro, “Anestesia
subaracnoidea selettiva” “ alla voce “Anestesia basale”; “Previa accurata
disinfezione cute lombosacrale, si esegue RSA” alla voce “Induzione” e “L3-
L4…” alla voce “Mantenimento” – cfr. pag. 15 del doc. 4 denominato
“Cartella Clinica Vittoria del 23.06 II parte.pdf.” allegato da parte attrice la momento dell'iscrizione al ruolo della causa). Invero c'è poi da dire che dalla
descrizione dell'intervento non si rilevano i segni tipici di una condizione
infettiva ma aspecifici segni infiammatori come di seguito descritto (descritti,
ossia, nella trasposizione grafica della descrizione delle risultanze “della
raccolta saccata sottolegamentosa dietro i corpi di L4 e di L5 secondaria e
probabile processo infiammatorio del disco L4L5” – cfr. pag. 35 del doc. 7
denominato “Cartella Clinica Vittoria del 02.08 III parte.pdf.” allegato sempre da parte attrice in uno all'atto citazione).
I consulenti, inoltre, hanno affrontato anche la circostanza per la quale il materiale prelevato con predetta raccolta saccata sia risultato negativo alla ricerca di microrganismi, esito che potrebbe far eccepire che tale negatività
sia riconducibile alla pratica antibiotica ma, di fatto, scrivono gli ausiliari,
questa stessa negatività “non consente di tipizzare il processo che, comunque,
potrebbe non essere settico. Non è possibile dire con certezza se il processo
lombare fosse su base infettiva e quale sia stato il microrganismo in assenza
di una sua precisa identificazione” considerando, altresì, che “la positività
anamnestica ad una sintomatologia lombare, a carico del bacino e delle
ginocchia da un anno prima del trauma riportato e trattato con l'intervento
Pag. 20 per cui si discute. Il dato è apprezzabile dal controllo precedente
all'intervento di asportazione della formazione lombare del 31.08.2015” (pag.
11) richiamando a tale riguardo, l'attenzione:
- al consenso informato (con trasposizione del modulo di consenso informato sottoscritto dai genitori dell'allora minorenne attore in cui è
riportato, tra l'altro, che il paziente presenta una patologia di “compressione
radicolare L4 ed L5 a sinistra da sospetta ernia discale… Il paziente lamenta
da circa un anno episodi di lombalgia, gonalgia bilaterale e dolore al
fianco… E' stato inoltre sottoposto a PET-TEC total body che ha evidenziato
lesioni ad elevato metabolismo L5 e S1. Il paziente è stato ovviamente
sottoposto a controlli infettivo logici ed attualmente tutti gli indici sono nella
norma. Si decide di sottoporre ad intervento chirurgico il paziente per
decomprimere la radice nervosa L5 compressa da materiale di dubbia
natura…i genitori acconsentono a che il giovane sia sottoposto Pt_1
all'intervento chirurgico.” – cfr. pag. 20 del già citato doc. 7 allegato da parte attrice denominato “Cartella Clinica Vittoria del 02.08 III parte.pdf.”) e
- alla richiesta per esame PET-TC (con trasposizione grafica della stessa, datata 22.08.2015 inoltrata dall'U.O di Neurochirurgia della convenuta al reparto di Medicina nucleare della Fondazione “G. Pascale” di Napoli - cfr.
pag. 25 dello stesso doc. 7).
Aggiunge il giudicante che anche nell'anamnesi raccolta dal medico del Pronto Soccorso, dott. , il primo agosto 2015, ore 11:19, Persona_5
emerge che il paziente lamentava “da tempo” lombalgia e sciatalgia a destra.
I CC.TT.UU. hanno, quindi, concluso rilevando che l'insorgenza del processo spondilodiscitico manifestatosi nell'agosto del 2015 non risulta
Pag. 21 eziologicamente riferibile alla procedura di anestesia subaracnoidea, quale genesi di processo batterico, eseguita in occasione dell'intervento di natura ortopedica del 25.06.2015 con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità da parte della convenuta struttura ospedaliera e mancata prova pertanto, da parte attrice, del nesso di causalità, il cd. e già citato primo ciclo causale.
Invero, alle pag. 13 e 14 si legge “In sintesi i dati esaminati inducono
a ritenere con “criterio del più probabile che non” la genesi dell'infezione
come extranosocomiale” precisando a completamento che“Venendo poi al
trattamento della stessa è stato possibile rilevare come opportunamente
venivano posti di volta in volta dai sanitari gli idonei approfondimenti
diagnostici dopo la corretta disposizione di ricovero al secondo accesso in
PS, con evidente successo della terapia data la risoluzione della positività
ematica al microrganismo isolato. Di qui non è possibile riconoscere profili
censurabili nel comportamento dei sanitari dell nelle cure e Controparte_7
nell'assistenza prestata al minore .” Parte_1
Ritiene il giudicante che le trascritte argomentazioni e conclusioni cui il collegio peritale è pervenuto possano condividersi del tutto, perché,
appunto, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e scientifici nell'individuazione del processo eziologico della spondilodiscite L4-L5
diagnosticata all'attore, ivi incluse quelle rese in risposta alle osservazioni del suo C.T.P, il quale rappresentava, da un lato, la mancata acquisizione agli atti del registro delle sanificazioni della sala operatoria (“vera spia” della corretta igiene della stessa) in cui veniva trattata la frattura alla tibia sinistra e,
dall'altro, la mancata considerazione della classica criteriologia medico-legale
Pag. 22 idonea ad affermare la sussistenza del nesso di causalità efficiente che se,
invece, valutata, avrebbe condotto essi CC.TT.UU. a considerare “che la
patologia del… sia di gran lunga “più probabile che non” di Parte_1
eziologia nosocomiale”.
I consulenti hanno fornito un riscontro così chiaro ed esaustivo circa le modalità con le quali hanno tenuto in debita considerazione tali criteri e la mancata richiesta del predetto registro da poterlo interamente trascrivere: “In
risposta alle osservazioni pervenute ai CCTTUU… da parte del … CTP del
ricorrente (recte: attore), è possibile ribadire quanto segue relativamente alla
classica criteriologia medico legale: CRITERIO TOPOGRAFICO: processo
comparso a carico di L4-L5 a fronte di una anestesia a livello del L3-L4 e
quindi non in corrispondenza del sito di iniezione;
peraltro non è stato isolato
il germe a livello del tratto rachideo menzionato, né i dati indiretti
consentono con criterio del più probabile che di considerare il processo su
base infettiva;
ADEGUATEZZA QUALITATIVA E QUANTITATIVA: non si
discute l'adeguatezza del germe a sostenere una infezione, ma che la stessa
sia stata contratta nella struttura ospedaliera essendo insorta a distanza
eccessiva dalla dimissione e rilevata solo su emocoltura come sostenuta da
agente multisensibile tipicamente ubiquitario e non da germe nosocomiale;
CRITERIO DI ESCLUSIONE: trattasi di microrganismo commensale,
ubiquitario per il quale qualsiasi evento può ritenersi congruo, ricordando
ancora come solo la emocultura è risultata positiva a fronte di una negatività
di quanto isolato dal sito chirurgico lombare, deponente per segni
infiammatori aspecifici in soggetto che già da un anno prima accusava dolore
lombare; CRITERIO STATISTICO: richiamando la definizione del collega (il
Pag. 23 C.T.P.) sulla infezione nosocomiale per la bibliografia da questi citata, rileva
come la stessa renda ancor più ragione di quanto segnalato dai sottoscritti,
laddove i 30 giorni sono riferiti a interventi chirurgici e non a meri siti di
iniezione considerando quindi dei veri e propri accessi che, peraltro vedono
estendersi ancor più il tempo di latenza della manifestazione infettiva qualora
trattasi di impianti di mezzi di sintesi. Il caso in esame, soprattutto in
considerazione della sola emocoltura positiva, non rientra nella classica e
scolastica definizione di infezione nosocomiale ricompresa tra le 48 ore dal
ricovero e le 72 dalla dimissione. E' incontrovertibile come nella fattispecie
sia trascorso un mese dalla dimissione prima della manifestazione infettiva
che si ribadisce non è stata rilevata a carico della sede anatomica su cui
insiste parte ricorrente e che era sostenuta da microrganismo non
nosocomiale” per cui alla di ciò “ venendo meno i parametri richiesti per la
dimostrazione – quanto meno probabilistica – della genesi nosocomiale della
infezione, risultava superfluo anche richiedere da parte dei sottoscritti il
registro della sanificazione di sala operatoria; del resto nessuna infezione è
stata rilevata a carico del sito chirurgico mentre risulta riportato in cartella
anestesiologica la menzione della disinfezione del sito epidurale. La mancata
citazione dei prodotti utilizzati per la riportata disinfezione non
modificherebbe il giudizio non essendo stati riscontrati a carico della sede di
iniezione L3-L4 segni di infezione.” (pagg. 14 e 15).
Alla stregua di tutte le esposte considerazioni e motivazioni, pertanto,
le domanda formulata dall'attore deve essere respinta. Parte_1
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di entrambe le parti nei confronti dei consulenti in base al decreto di liquidazione del
Pag. 24 26.04.2023 (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. sez. 6-3, ord.
n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni delle parti a carico esclusivo dell'attore con il conseguente diritto della convenuta di ripetere dallo stesso le somme eventualmente versate o che saranno versate ai CC.TT.UU. in forza del predetto decreto.
Sulla base della complessità della vicenda clinico-ospedaliera esaminata, che ha necessitato di una C.T.U. per essere delucidata e chiarita,
ritiene il giudicante che sussistano i presupposti per procedere alla compensazione tra le parti delle altre spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda;
2) spese di C.T.U. come da motivazione;
3) compensa tra le parti le altre spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 10 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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