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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/09/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 382/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice, designato in funzione di giudice unico, dott. Gianluca
Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 382/2022 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando C.F._1
(ME), via A. Volta n. 100, presso lo studio dell'avv. Emanuele Miceli che la rappresenta e difende per procura in atti;
– Attrice –
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (C.F. P.I. ), rappresentata e difesa, P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. Antonella Fugazzotto (domicilio digitale:
; Email_1
– Convenuta –
E NEI CONFRONTI
1 , in persona del Sindaco, legale rappresentante pro CP_2
tempore (C.F. ), con sede in Naso (ME) via Marconi n. 2, P.IVA_2
rappresentato e difeso, per procura in atti e deliberazione di G.M. n. 191
del 16-09-2022, dall'avv. Santi Ilacqua, presso il cui studio, sito in via Giurba n. 17, è elettivamente domiciliato;
CP_1
– Terzo chiamato in causa –
Conclusioni: All'udienza del 12-05-2025 svoltasi, giusta decreto del 31-
03-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 1-03-2022, Parte_1
premesse le proprie ragioni in fatto e in diritto, conveniva in giudizio la dinanzi all'intestato Tribunale per ivi Controparte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1.- Ritenere e dichiarare che la
, in quanto Ente proprietario della strada su cui Controparte_1
si è verificato l'incidente, e, comunque, quale custode, è responsabile, ex art.
2051 e/o 2043 c.c. o con qualsiasi altra motivazione, del danno subito dall'attrice
in conseguenza dell'occorso. 2.- Conseguentemente condannare l'Ente
convenuto al risarcimento dei danni alla persona, patrimoniale e non, patiti
dalla sig.ra nonché al risarcimento dei danni materiali subiti Parte_1
dall'attrice nell'incidente de quo, che si quantificano in complessivi € 26.000,00,
di cui € 3.005,97 per danni al mezzo ed € 3.019,02, per spese mediche e non, o in
2 quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta giusta ed equa, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso al soddisfo. 3.- Condannare
l'Ente convenuto al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa, oltre
spese forfettizzate ed accessori”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 23 maggio 2022, si costituiva in giudizio la , instando per Controparte_1
“1)- in via preliminare, autorizzare l'odierna convenuta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a sensi artt. 167,
[...]
comma III, 106 e 269, comma II, cpc, a chiamare in causa il Controparte_3
in persona del Sindaco pro tempore, Via Marconi 2, 98074 Naso (ME),
[...]
con differimento della udienza di prima comparizione al fine di consentire la
citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis
c.p.c., il tutto per assistere ad ogni possibile declaratoria di responsabilità e
condanna al pagamento, di quanto richiesto dall'attrice a titolo Parte_1
di danni, solo nei confronti di quest'ultimo e, comunque, per ogni altra ipotesi,
per vedersi garantita e manlevata da ogni somma che potrebbe essere chiamata a
corrispondere, sempre a titolo di risarcimento danni, nei confronti dell'attrice
IG.ra (2)- Nel merito, ritenere e dichiarare che l'incidente per Parte_1
cui è causa si è verificato per caso fortuito e, comunque, per fatto e colpa
esclusivi dell'attrice dipendenti dalla condotta di guida tenuta Parte_1
in occasione del suo verificarsi, e per l'effetto dichiararne la conseguenziale
responsabilità, in via subordinata anche solo concorsuale;
(3)- Con vittoria di
spese e compensi di causa ed accessori di legge”.
Con decreto del 25 maggio 2022, il G.I. autorizzava la chiamata in causa del terzo, fissando, ex art. 269 comma 2, c.p.c. la data CP_2
3 della nuova udienza del 14-11-2022, al fine di consentire alla convenuta la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, con propria comparsa del
21-10-2022, si costituiva il chiedendo “1) Nel merito CP_2
ritenere e dichiarare che l'incidente occorso alla sig.ra si è Parte_1
verificato per caso fortuito e comunque per fatto e colpa dell'attrice sig.ra
[...]
2) Ritenere e dichiarare nella denegata ipotesi di responsabilità che la Pt_1
stessa sia da attribuire alla , Ente proprietario Controparte_1
della strada, per carenza di manutenzione e custodia. 3) In via subordinata nel
caso di responsabilità per i danni subiti dalla sig.ra dichiarare Parte_1
la responsabilità del in via solo concorsuale. Con vittoria di CP_2
spese e onorari di causa oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge”.
All'esito della predetta udienza del 14-11-2022, venivano concessi alle parti i chiesti termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e, successivamente, le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie.
Di talché, la causa veniva istruita sia documentalmente, sia mediante l'escussione dei testi ammessi giusta ordinanza del 19-5-2023, sia mediante una consulenza tecnica d'ufficio rimessa al dott. Persona_1
, chiamato a rispondere ai seguenti quesiti: “1) descriva la natura
[...]
e l'entità delle lesioni riportate dalla perizianda, ne indichi le cause in rapporto
alla loro riconducibilità all'evento dedotto in citazione, i trattamenti praticati, la
presumibile evoluzione o la loro stabilizzazione e lo stato attuale delle medesime;
2) determini la durata dell' inabilità temporanea sia assoluta che relativa,
indicandone le rispettive misure;
3) accerti l'eventuale sussistenza di esiti di
carattere permanente e indicandone l'incidenza sull' integrità psicofisica globale
4 valutando se lo stato della perizianda sia suscettibile di miglioramento o di
aggravamento; 4) quantifichi, se sussiste, tale permanente incidenza in
percentuale precisando a quali criteri medico–legali far riferimento per tale
liquidazione; 5) indichi, infine, l'ammontare delle spese mediche che fu
necessario o opportuno sostenere, nonché di quelle che in futuro potranno
eventualmente rendersi tali”.
In data 11 febbraio 2024, il CTU depositava la propria relazione definitiva.
Quindi, all'udienza del 18-06-2024, la causa – ritenuta matura per la decisione – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 maggio 2025.
Come accennato, all'udienza del 12-05-2025, svoltasi, giusta decreto del
31-03-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito, giova, anzitutto, rammentare che, ai sensi dell'art. 2051
c.c., “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia,
salvo che provi il caso fortuito”.
La funzione della norma in parola è quella di imputare la responsabilità
a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa,
intendendosi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione — potendo eliminare le situazione di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa — salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, interpretato nel senso più ampio
5 come fattore idoneo a interrompere il nesso causale e comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Infatti, per caso fortuito, ex art. 2051 c.c., deve intendersi la presenza di un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che,
interrompendo il nesso di causalità, risulti idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno.
In questi termini, la Cassazione ha precisato che il caso fortuito deve essere connotato da impulso causale autonomo, imprevedibilità nonché
assoluta eccezionalità (Cass. n. 5741/2009), descrivendolo come un fatto caratterizzato dall'essere estraneo alla sfera di custodia del soggetto.
In sintesi, secondo tale visione prospettica, il caso fortuito, per liberare il custode dall'obbligo risarcitorio, dovrebbe essere: a) causa esclusiva del danno;
b) del tutto estraneo alla sfera di custodia, dovendosi soggiungere che, nella nozione, rientrano:
1) l'evento imprevisto e imprevedibile;
2) il fatto del terzo;
3) il fatto della vittima, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo sia altamente prevedibile.
Tale prevedibilità, individuabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, è
sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Con riguardo all'istituto in esame, la giurisprudenza di merito ha precisato che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del
danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed
6 il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare,
altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità,
tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo,
nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di
rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere
integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato(…)Ai fini della prova
liberatoria che il custode deve fornire, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il fattore
causale estraneo al danneggiante, per costituire caso fortuito, deve avere una
efficacia causale di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa
custodita e l'evento lesivo” (Tribunale Roma sez. XIII, 27/03/2019, n.6592).
E inoltre “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la
condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia
diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
applicazione - anche ufficiosa - dell'articolo 1227, comma 1, del Cc, richiedendo
una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela,
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 della
Costituzione, sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di
essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle
cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente
del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
7 connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del
sinistro” (Tribunale Milano sez. X, 09/12/2022, n.9640).
Più recentemente, si è ribadito che “secondo l'orientamento maggioritario la
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, trovando il suo
fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa
esercita l'effettivo potere. Pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è
sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno
arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o
meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. 10860/2012;
993/1009; 5741/2009). Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di
dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente
perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova
del caso fortuito (Cass. 21684/2005; 2062/2004; 1948/2003; 10641/2002), che è
qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico
dell'illecito (Cass. 10860/2012), mentre il comportamento del custode resta,
invece, estraneo alla struttura della predetta norma (Cass. 295/2015). La prova
del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere
effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia
possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità (Cass. 6467/1981). Ai
fini della prova liberatoria, sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di
un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso
causale (Cass. 1075/2002; 5031/1998), intendendosi per caso fortuito anche il
fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso
danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass.
8 993/2009; 24804/2008; 4279/2008; 832/2006)” (Tribunale Cassino,
19/05/2025, n.642).
3. Fornite queste coordinate sul piano dell'interpretazione normativo-
giurisprudenziale, nel caso di specie, la dinamica del sinistro risulta articolata in due fasi causalmente distinte ma connesse: la perdita di controllo del veicolo da parte dell'attrice e il successivo precipitare nella scarpata.
Nel narrato della , la perdita di controllo dell'autovettura Renault Pt_1
Modus sarebbe stata innescata da una manovra d'emergenza resasi necessaria a causa dell'improvviso attraversamento di un cane randagio.
Sennonché, dall'istruttoria è emersa la presenza di una concausa determinante nella perdita di controllo del veicolo, ossia il brecciolino presente sul manto stradale.
Sul tema, sebbene gli agenti intervenuti sui luoghi non abbiano notato tale anomalia, la deposizione del teste , sentito Testimone_1
all'udienza del 16-06-2023 appare attendibile ove lo stesso ha riferito quanto si trascrive:
Ora, la presenza di materiale sdrucciolevole sulla sede stradale integra l'
ipotesi dell' "insidia o trabocchetto", ossia una condizione di pericolo occulto che, alterando la normale aderenza del fondo, rende ingovernabile una manovra che altrimenti sarebbe stata gestibile.
9 Tale condizione anomala della cosa in custodia è direttamente imputabile all'omessa manutenzione e pulizia da parte dell'ente custode,
integrando, nel caso di specie, un nesso causale diretto con la perdita di controllo del mezzo, atteso che “In tema di responsabilità civile, l'ente
proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai
sensi dell'articolo 2051 del Cc, dei sinistri riconducibili alle situazioni di
pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della
strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che
l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o
segnalabile. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente la piena
configurabilità, in capo al dei presupposti della responsabilità per CP_2
danno da cose in custodia, in relazione alla caduta di un motociclista su una
strada comunale provocata dal manto stradale dissestato e dalla presenza sullo stesso di brecciolino” (Tribunale Rieti, 21/01/2020, n.30).
Ulteriore elemento rilevante, ai fini dell'individuazione del profilo di responsabilità in capo alla , risiede nelle Controparte_1
modalità di svolgimento della seconda fase della sequenza causale: il cedimento del muretto di protezione e la conseguente caduta nella scarpata.
Invero, dall'istruttoria è emerso che il muretto di delimitazione non svolse la sua funzione di barriera di sicurezza, atteso che il compendio fotografico in atti mostra il suo completo distacco dalla sede stradale;
il teste ha confermato che il muretto non era ancorato e il geometra Tes_1
ha riferito che il parapetto era semplicemente "poggiato" sulla Tes_2
struttura sottostante.
10 D'altronde, la funzione della barriera non è solo quella di delimitare la strada ma anche quella di contenere, ove possibile, l'urto del veicolo che fuoriesca dalla carreggiata.
Di talché, un muretto non ancorato è intrinsecamente inidoneo a tale scopo, dovendosi anche rammentare che “In materia di responsabilità ex
art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è
limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o
pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento
e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla
loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso
abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad
integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che
la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo” (Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, n.26527).
D'altronde, a prescindere dalla data di realizzazione della strada,
l'obbligo di mantenere le pertinenze in condizioni di sicurezza discende dal principio generale del neminem laedere e dalla responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. che impone al custode di eliminare le caratteristiche pericolose della cosa, a prescindere da specifici obblighi normativi.
Il cedimento del muretto, quindi, non è stato una concausa, ma la causa efficiente e determinante dei danni lamentati dall'attrice (le lesioni alla persona e danneggiamento del veicolo), interrompendo la serie causale originata dalla manovra di emergenza e innescando una nuova e
11 autonoma serie causale riconducibile esclusivamente alla condizione difettosa della pertinenza stradale.
Giova, inoltre, osservare che, nel corso dell'istruttoria, non è emerso alcun elemento per effetto del quale possa configurarsi un concorso di colpa della danneggiata, ai sensi dell'art. 1227 c.c., non essendo stata provata dalla parte onerata una condotta anomala da parte della . Pt_1
Del resto, l'attore è onerato della prova del fatto dannoso e del nesso eziologico tra la cosa e il pregiudizio subito;
u fornita tale prova,
incombe, invece, sul custode l'onere di dimostrare il caso fortuito, inteso come un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale, che può consistere anche nel fatto del terzo o nella condotta dello stesso danneggiato (cfr. Cass. civ., sez. III, 5
febbraio 2013, n. 2660; Cass. civ., ord. 11 maggio 2017, n. 11526); prova che, nella specie, non è stata fornita.
Conseguentemente, considerato che la , Controparte_1
quale ente proprietario della S.P. 155, riveste la qualità di custode ed è,
pertanto, tenuta a garantire la sicurezza della circolazione, provvedendo alla manutenzione non solo della carreggiata ma anche di tutte le sue pertinenze, incluse le barriere di protezione laterale, va affermata la responsabilità della convenuta in ordine Controparte_1
all' “an” della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice.
4. Occorre, adesso, procedere alla quantificazione dei danni.
4.1. Per quel che riguarda il danno non patrimoniale, le conclusioni della
CTU medico-legale del dott. , siccome Persona_1
12 congruamente motivate e scevre da vizi logici, devono essere integralmente recepite.
Il CTU ha accertato che, in conseguenza del sinistro, la ha Pt_1
riportato "Esiti algico-disfunzionali di pregresso trauma cranio facciale non
commotivo con riferite vertigini. Esiti algico-disfunzionali di pregresso trauma
nasale con infrazione della lamina dx ossea con riferita difficoltà alla
respirazione nasale. Esiti algico-disfunzionali di trauma alla colonna lombare
con riferite limitazioni antalgiche nei movimenti ai gradi estremi".
Tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 2 giorni, e un periodo di inabilità temporanea parziale di complessivi 50 giorni (di cui 30 al 75% e 20 al 25%), residuando postumi permanenti che incidono sull'integrità psicofisica nella misura del 3%.
Ora, in merito ai criteri di quantificazione del danno biologico sofferto dall'attore, va fatta applicazione delle tabelle milanesi, atteso che “in
materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle"
predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da
parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno
ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si
sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto
delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto
riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a
quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di
pervenire” (Cassazione civile sez. III, 28/06/2018, n.17018) e ancora che “In
tema di risarcimento del danno, l'articolo 139 del Dlgs 209/2005 trova
applicazione esclusivamente, come si desume dalla stessa lettera della norma,
13 alle "…lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione
di veicoli a motore e di natanti…", non assumendo di per sé alcun rilievo
determinante la circostanza dell'avvenuto danneggiamento di un soggetto
impegnato in detta circolazione, ma occorrendo, ai fini della qualificazione della
causa del danno, come segnatamente derivante dalla circolazione stradale, che
nella predetta circolazione stradale sia piuttosto impegnato il danneggiante, sì
che possa senza alcun dubbio ricondursi la causa efficiente del pregiudizio
denunciato a quella specifica fonte di danno. Ne consegue che le tabelle allegate
alla disposizione in esame non possono essere utilizzate per la liquidazione del
danno derivato al pedone da insidia stradale, fattispecie riconducibile alla
disciplina di cui all'articolo 2051 del c.c., relativa alla responsabilità per
danno cagionato da cosa in custodia. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio
di impugnazione relativo ad una controversia avente ad oggetto l'azione
risarcitoria promossa nei confronti di un'amministrazione comunale
dall'odierna appellante, vittima di lesioni personali a causa di una rovinosa
caduta provocata da una sconnessione nel manto stradale non visibile e non
segnalata, la corte territoriale, avendo il giudice di prime cure erroneamente
applicato le tabelle di cui alla citata norma, ha accolto il gravame,
rideterminando la somma del risarcimento sulla base delle Tabelle
milanesi)” (Corte appello Lecce sez. I, 14/06/2022, n.677).
Peraltro, l'adozione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano
comporta che il risarcimento del danno corrispondente alla sofferenza soggettiva che, prima della sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008,
veniva risarcita come c.d. danno morale, è compreso nella liquidazione del danno biologico (cfr. Cass. SS.UU. 26972/08).
14 Invero “In tema di risarcimento la liquidazione del danno permanente alla
salute, la misura standard del risarcimento quantificabile in base al criterio
equitativo uniforme adottato dai giudici di merito, il sistema del cd. punto
variabile recepito nelle tabelle del Tribunale di Milano, copre tutte le
conseguenze dannose normali e indefettibili secondo l'id quod plurumque
accidit, vale a dire quelle che qualunque persona con la medesima
invalidità non potrebbe non subire, ivi compreso il cosiddetto danno da
sofferenza soggettiva interiore o danno morale temporaneo” (Tribunale
Larino, 01/08/2024, n.395).
E ancora “Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse
previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono
trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano
successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto
determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da
invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali,
compresa quella già qualificata in termini di “danno morale” la quale, nei
sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella
versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da
operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della
corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche
circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già
previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle
previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le
percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando
adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di
15 apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque,
individualizzata) considerazione in termini monetari)” (Tribunale Catania
sez. V, 12/02/2020, n.587).
Orbene, nel caso di specie, non sussistono – né sono state allegate –
quelle peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente -più ricca, e dunque, individualizzata- considerazione in termini monetari.
4.2. Sotto il profilo della concreta quantificazione, in applicazione delle tabelle milanesi, il complessivo danno non patrimoniale subito da parte attrice va quantificato come di seguito rappresentato nel sottostante quadro sinottico che tiene conto dell'età della danneggiata all'epoca dei fatti (52 anni,) e della consulenza tecnica d'ufficio del dott.
[...]
: Per_2
Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 2
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Punto base I.T.T. € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 2.694,12
Invalidità temporanea totale € 110,48
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.242,90
16 Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20
Totale danno biologico temporaneo € 1.629,58
TOTALE GENERALE: € 4.323,70
Tuttavia, la somma dovuta a titolo di invalidità permanente, pari ad €
2.694,12, va devalutata alla data di cessazione del danno temporaneo
(cfr. Cass. Civ. n. 10303/2012) ricavandosi, pertanto, l'importo di €
2.269,69; mentre gli importi dovuti a titolo di danno temporaneo (€
1.629,58) vanno devalutati alla data dell'evento lesivo (21-04-2018),
discendendone l'importo di € 1.365,95.
L'importo complessivo così ottenuto, pari ad € 3.635,64 (€ 2.269,69 + €
1.365,95), deve essere rivalutato dalla data dell'evento lesivo sino alla liquidazione e, sul capitale, via via rivalutato annualmente, vanno calcolati gli interessi legali, derivandone la somma complessiva di €
4.792,18.
Pertanto, la somma complessivamente dovuta a a titolo Parte_1
di risarcimento del danno non patrimoniale, è pari ad € 4.792,18 (già
comprensiva di rivalutazione ed interessi).
4.3. Per quanto concerne la quantificazione del danno patrimoniale,
l'attrice ha documentato di aver subito il danneggiamento del proprio veicolo per un importo corrispondente ad € 3.005,97, come da preventivo dettagliato dell'Autocarrozzeria Mancari in atti.
Tale preventivo, che non ha costituito oggetto di specifiche e puntuali contestazioni tecniche da parte del convenuto e del terzo chiamato in
17 causa, può assumere valenza probatoria ai fini della quantificazione del danno, atteso che “Se, infatti, è vero che il preventivo di per sé considerato non
può costituire prova del danno al veicolo, è anche vero che tale documento unito
ad altri elementi, quale, appunto, la sostanziale corrispondenza
del danno indicato in preventivo con il danno accertato dalle suddette foto, può
integrare tale prova” (Tribunale Arezzo, 16/03/2018 n.313).
Nella specie, infatti, appare la sostanziale corrispondenza del danno indicato in preventivo con il danno accertato dall'esame delle foto del veicolo del 24-04-2018 (vedi produzione documentale della convenuta del 16 gennaio 2023).
Ne discende l'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da
Parte_1
Vanno altresì rimborsate le spese mediche sostenute, come documentate in atti e ritenute congrue dal CTU, nonché quelle relative al soccorso stradale, limitatamente all'importo complessivo di
€ 2.828,02 risultante dalla sommatoria dei documenti fiscali leggibili e riferibili alla controversia in oggetto, al netto degli scontrini “doppi”,
come allegati nell'archivio compresso “doc. n. 4” della produzione di parte attrice e di seguito specificati:
Nome documento (doc. 4) Importo rimborsabile (in euro)
biglietto 0 (Doc. illeggibile)
copie scontrini 1 91,51
copie scontrini 2 60,43
copie scontrini 3 44,90
copie scontrini 4 25,19
copie scontrini 5 135,00
copie scontrini 6 56,68
18 copie scontrini 7 57,80
Ricevuta Eco Color Doppler 30 05 2018 102,00
Ricevuta Lanza Trasporti 97,60
Ricevuta prestazioni fisioterapiche 20 08 2018 600,00
Ricevuta raccomandata Unipol Sai 0 (voci illeggibili o non pertinenti)
Ricevuta sedute FkT 08 09 2018 302,00
Ricevuta sedute FKT 29 09 2018 332,00
Ricevuta terapia infiltrativa 03 08 2018 50,00
Ricevuta terapia infiltrativa 09 07 2018 50,00
Ricevuta terapia infiltrativa 10 08 2018 50,00
Ricevuta terapia infiltrativa 19 07 2018 50,00
Ricevuta terapia infiltrativa 27 06 2018 60,00
Ricevuta tiket visita ortopedica 02 05 2018 22,91
Ricevuta visita ortopedica 26 05 2018 82,00
Ricevuta visita cardiologica 14 05 2018 202,00
Ricevuta visita cardiologica 14 06 2018 0 (doc. illeggibile)
Ricevuta visita cardiologica 16 05 2018 82,00
Ricevuta visita cardiologica 82,00
Ricevuta visita e terapia infiltrativa 20 06 2018 60,00
Ricevuta visita fisiatrica 20 06 2018 50,00
Ricevuta visita ortopedica 06 10 2018 82,00
5. Conclusivamente, quindi, la va Controparte_1
condannata al pagamento, in favore di della somma Parte_1
complessiva di € 4.792,18 (già comprensiva di rivalutazione ed interessi),
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di € 5.833,99 a titolo ristoro del danno patrimoniale oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.
6. Come detto, la parte convenuta ha chiamato in causa il CP_2
“…per vedersi garantita e manlevata da ogni somma che potrebbe essere
[...]
chiamata a corrispondere, sempre a titolo di risarcimento danni, nei confronti
19 dell'attrice IG.ra , invocando l'applicazione della Parte_1
normativa in materia di prevenzione del randagismo (L. 281/1991 e L.R.
Sicilia n. 15/2000), che attribuisce ai comuni specifici compiti di cattura e custodia dei cani vaganti.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la responsabilità dell'ente comunale per i danni causati da animali randagi non si configura come responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., bensì
come responsabilità per colpa ai sensi dell'art. 2043 c.c., considerato che
“in conformità a quanto affermato dalla corte di legittimità" la responsabilità
per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di
cui all'art. 2043 c.c. e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c., sicchè
presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato di una concreta
condotta colposa, ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso
in base ai principi dalla causalità omissiva, al mancato adempimento di una
condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in
virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo
e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura
e alla custodia degli animali randagi" (Cass. 18954/3107-2017 - "occorrendo
che chi si assume danneggiato alleghi e dimostri il contenuto della condotta
obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al
mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (Cass. n. 31657/11.12.2018),
tenuto conto dell'impossibilità degli enti preposti di provvedere alla vigilanza e
cattura dei cani randagi in maniera costante e assoluta in assenza di
20 segnalazioni circa la presenza degli stessi (Cass. n. 11591/14.05.2018)” (Corte
d'Appello Taranto 18/03/2024, n.100).
Nel caso in esame, per un verso, la non Controparte_1
ha fornito la prova che l'animale in questione fosse un cane randagio e,
per altro verso, a tutto concedere, non è sufficiente la mera allegazione della presenza di un animale vagante sul territorio comunale per affermare la responsabilità dell'ente stesso.
Grava, piuttosto, sul soggetto danneggiato (o, come nel caso di specie,
sulla parte che agisce in manleva) l'onere di provare una specifica condotta colposa omissiva, e cioè che l'ente, pur a conoscenza di una concreta situazione di pericolo (ad esempio, in seguito a specifiche e reiterate segnalazioni), non si sia adeguatamente attivato per la cattura degli animali, violando così un preciso obbligo di servizio ( vedi ancora cfr. Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2018, n. 31957; Cass. civ., sez. VI-3, 9
novembre 2021, n. 32884).
In sintesi, in assenza di riscontri probatori sulla ricorrenza di una concreta condotta colposa del , la cui condotta omissiva CP_2
fosse causalmente ricollegabile all'evento per cui è causa, la domanda di manleva/garanzia formulata dalla deve essere Controparte_1
rigettata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., dell'ente convenuto sia nei confronti dell'attrice sia nei confronti del terzo chiamato in causa, mentre nulla va disposto in ordine alle spese tra l'attrice e il terzo chiamato, non essendosi verificata l'estensione automatica della domanda della . Pt_1
21 Sicché, applicandosi i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014,
aggiornati dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022 e tenuto conto della natura della controversia, delle difese svolte dalle parti e del valore della causa, segue il sottostante prospetto:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.200,01 a € 26.000,00
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
7.1. Le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti, vanno definitivamente poste a carico della . Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 382/2022
R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. In accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 4.792,18, già comprensiva di Pt_1
rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché della somma di € 5.833,99 a titolo di
22 risarcimento del danno patrimoniale oltre agli interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo;
2. Rigetta la domanda di manleva/garanzia avanzata dalla
[...]
nei confronti del per le Controparte_1 CP_2
causali di cui in motivazione;
3. Condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, in favore di parte attrice, che liquida in € 5.077,00 per Parte_1
compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA, se dovuti come per legge, oltre alla rifusione del C.U. e dei diritti di segreteria;
4. Condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del CP_2
delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 per
[...]
compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA, se dovuti come per legge;
5. Pone definitivamente e integralmente a carico della
[...]
le spese di CTU, come provvisoriamente Controparte_1
liquidate in atti.
Così deciso in Patti, il 15-09-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice, designato in funzione di giudice unico, dott. Gianluca
Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 382/2022 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando C.F._1
(ME), via A. Volta n. 100, presso lo studio dell'avv. Emanuele Miceli che la rappresenta e difende per procura in atti;
– Attrice –
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (C.F. P.I. ), rappresentata e difesa, P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. Antonella Fugazzotto (domicilio digitale:
; Email_1
– Convenuta –
E NEI CONFRONTI
1 , in persona del Sindaco, legale rappresentante pro CP_2
tempore (C.F. ), con sede in Naso (ME) via Marconi n. 2, P.IVA_2
rappresentato e difeso, per procura in atti e deliberazione di G.M. n. 191
del 16-09-2022, dall'avv. Santi Ilacqua, presso il cui studio, sito in via Giurba n. 17, è elettivamente domiciliato;
CP_1
– Terzo chiamato in causa –
Conclusioni: All'udienza del 12-05-2025 svoltasi, giusta decreto del 31-
03-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 1-03-2022, Parte_1
premesse le proprie ragioni in fatto e in diritto, conveniva in giudizio la dinanzi all'intestato Tribunale per ivi Controparte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1.- Ritenere e dichiarare che la
, in quanto Ente proprietario della strada su cui Controparte_1
si è verificato l'incidente, e, comunque, quale custode, è responsabile, ex art.
2051 e/o 2043 c.c. o con qualsiasi altra motivazione, del danno subito dall'attrice
in conseguenza dell'occorso. 2.- Conseguentemente condannare l'Ente
convenuto al risarcimento dei danni alla persona, patrimoniale e non, patiti
dalla sig.ra nonché al risarcimento dei danni materiali subiti Parte_1
dall'attrice nell'incidente de quo, che si quantificano in complessivi € 26.000,00,
di cui € 3.005,97 per danni al mezzo ed € 3.019,02, per spese mediche e non, o in
2 quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta giusta ed equa, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso al soddisfo. 3.- Condannare
l'Ente convenuto al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa, oltre
spese forfettizzate ed accessori”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 23 maggio 2022, si costituiva in giudizio la , instando per Controparte_1
“1)- in via preliminare, autorizzare l'odierna convenuta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a sensi artt. 167,
[...]
comma III, 106 e 269, comma II, cpc, a chiamare in causa il Controparte_3
in persona del Sindaco pro tempore, Via Marconi 2, 98074 Naso (ME),
[...]
con differimento della udienza di prima comparizione al fine di consentire la
citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis
c.p.c., il tutto per assistere ad ogni possibile declaratoria di responsabilità e
condanna al pagamento, di quanto richiesto dall'attrice a titolo Parte_1
di danni, solo nei confronti di quest'ultimo e, comunque, per ogni altra ipotesi,
per vedersi garantita e manlevata da ogni somma che potrebbe essere chiamata a
corrispondere, sempre a titolo di risarcimento danni, nei confronti dell'attrice
IG.ra (2)- Nel merito, ritenere e dichiarare che l'incidente per Parte_1
cui è causa si è verificato per caso fortuito e, comunque, per fatto e colpa
esclusivi dell'attrice dipendenti dalla condotta di guida tenuta Parte_1
in occasione del suo verificarsi, e per l'effetto dichiararne la conseguenziale
responsabilità, in via subordinata anche solo concorsuale;
(3)- Con vittoria di
spese e compensi di causa ed accessori di legge”.
Con decreto del 25 maggio 2022, il G.I. autorizzava la chiamata in causa del terzo, fissando, ex art. 269 comma 2, c.p.c. la data CP_2
3 della nuova udienza del 14-11-2022, al fine di consentire alla convenuta la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, con propria comparsa del
21-10-2022, si costituiva il chiedendo “1) Nel merito CP_2
ritenere e dichiarare che l'incidente occorso alla sig.ra si è Parte_1
verificato per caso fortuito e comunque per fatto e colpa dell'attrice sig.ra
[...]
2) Ritenere e dichiarare nella denegata ipotesi di responsabilità che la Pt_1
stessa sia da attribuire alla , Ente proprietario Controparte_1
della strada, per carenza di manutenzione e custodia. 3) In via subordinata nel
caso di responsabilità per i danni subiti dalla sig.ra dichiarare Parte_1
la responsabilità del in via solo concorsuale. Con vittoria di CP_2
spese e onorari di causa oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge”.
All'esito della predetta udienza del 14-11-2022, venivano concessi alle parti i chiesti termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e, successivamente, le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie.
Di talché, la causa veniva istruita sia documentalmente, sia mediante l'escussione dei testi ammessi giusta ordinanza del 19-5-2023, sia mediante una consulenza tecnica d'ufficio rimessa al dott. Persona_1
, chiamato a rispondere ai seguenti quesiti: “1) descriva la natura
[...]
e l'entità delle lesioni riportate dalla perizianda, ne indichi le cause in rapporto
alla loro riconducibilità all'evento dedotto in citazione, i trattamenti praticati, la
presumibile evoluzione o la loro stabilizzazione e lo stato attuale delle medesime;
2) determini la durata dell' inabilità temporanea sia assoluta che relativa,
indicandone le rispettive misure;
3) accerti l'eventuale sussistenza di esiti di
carattere permanente e indicandone l'incidenza sull' integrità psicofisica globale
4 valutando se lo stato della perizianda sia suscettibile di miglioramento o di
aggravamento; 4) quantifichi, se sussiste, tale permanente incidenza in
percentuale precisando a quali criteri medico–legali far riferimento per tale
liquidazione; 5) indichi, infine, l'ammontare delle spese mediche che fu
necessario o opportuno sostenere, nonché di quelle che in futuro potranno
eventualmente rendersi tali”.
In data 11 febbraio 2024, il CTU depositava la propria relazione definitiva.
Quindi, all'udienza del 18-06-2024, la causa – ritenuta matura per la decisione – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 maggio 2025.
Come accennato, all'udienza del 12-05-2025, svoltasi, giusta decreto del
31-03-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito, giova, anzitutto, rammentare che, ai sensi dell'art. 2051
c.c., “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia,
salvo che provi il caso fortuito”.
La funzione della norma in parola è quella di imputare la responsabilità
a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa,
intendendosi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione — potendo eliminare le situazione di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa — salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, interpretato nel senso più ampio
5 come fattore idoneo a interrompere il nesso causale e comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Infatti, per caso fortuito, ex art. 2051 c.c., deve intendersi la presenza di un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che,
interrompendo il nesso di causalità, risulti idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno.
In questi termini, la Cassazione ha precisato che il caso fortuito deve essere connotato da impulso causale autonomo, imprevedibilità nonché
assoluta eccezionalità (Cass. n. 5741/2009), descrivendolo come un fatto caratterizzato dall'essere estraneo alla sfera di custodia del soggetto.
In sintesi, secondo tale visione prospettica, il caso fortuito, per liberare il custode dall'obbligo risarcitorio, dovrebbe essere: a) causa esclusiva del danno;
b) del tutto estraneo alla sfera di custodia, dovendosi soggiungere che, nella nozione, rientrano:
1) l'evento imprevisto e imprevedibile;
2) il fatto del terzo;
3) il fatto della vittima, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo sia altamente prevedibile.
Tale prevedibilità, individuabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, è
sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Con riguardo all'istituto in esame, la giurisprudenza di merito ha precisato che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del
danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed
6 il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare,
altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità,
tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo,
nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di
rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere
integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato(…)Ai fini della prova
liberatoria che il custode deve fornire, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il fattore
causale estraneo al danneggiante, per costituire caso fortuito, deve avere una
efficacia causale di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa
custodita e l'evento lesivo” (Tribunale Roma sez. XIII, 27/03/2019, n.6592).
E inoltre “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la
condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia
diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
applicazione - anche ufficiosa - dell'articolo 1227, comma 1, del Cc, richiedendo
una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela,
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 della
Costituzione, sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di
essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle
cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente
del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
7 connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del
sinistro” (Tribunale Milano sez. X, 09/12/2022, n.9640).
Più recentemente, si è ribadito che “secondo l'orientamento maggioritario la
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, trovando il suo
fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa
esercita l'effettivo potere. Pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è
sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno
arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o
meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. 10860/2012;
993/1009; 5741/2009). Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di
dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente
perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova
del caso fortuito (Cass. 21684/2005; 2062/2004; 1948/2003; 10641/2002), che è
qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico
dell'illecito (Cass. 10860/2012), mentre il comportamento del custode resta,
invece, estraneo alla struttura della predetta norma (Cass. 295/2015). La prova
del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere
effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia
possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità (Cass. 6467/1981). Ai
fini della prova liberatoria, sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di
un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso
causale (Cass. 1075/2002; 5031/1998), intendendosi per caso fortuito anche il
fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso
danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass.
8 993/2009; 24804/2008; 4279/2008; 832/2006)” (Tribunale Cassino,
19/05/2025, n.642).
3. Fornite queste coordinate sul piano dell'interpretazione normativo-
giurisprudenziale, nel caso di specie, la dinamica del sinistro risulta articolata in due fasi causalmente distinte ma connesse: la perdita di controllo del veicolo da parte dell'attrice e il successivo precipitare nella scarpata.
Nel narrato della , la perdita di controllo dell'autovettura Renault Pt_1
Modus sarebbe stata innescata da una manovra d'emergenza resasi necessaria a causa dell'improvviso attraversamento di un cane randagio.
Sennonché, dall'istruttoria è emersa la presenza di una concausa determinante nella perdita di controllo del veicolo, ossia il brecciolino presente sul manto stradale.
Sul tema, sebbene gli agenti intervenuti sui luoghi non abbiano notato tale anomalia, la deposizione del teste , sentito Testimone_1
all'udienza del 16-06-2023 appare attendibile ove lo stesso ha riferito quanto si trascrive:
Ora, la presenza di materiale sdrucciolevole sulla sede stradale integra l'
ipotesi dell' "insidia o trabocchetto", ossia una condizione di pericolo occulto che, alterando la normale aderenza del fondo, rende ingovernabile una manovra che altrimenti sarebbe stata gestibile.
9 Tale condizione anomala della cosa in custodia è direttamente imputabile all'omessa manutenzione e pulizia da parte dell'ente custode,
integrando, nel caso di specie, un nesso causale diretto con la perdita di controllo del mezzo, atteso che “In tema di responsabilità civile, l'ente
proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai
sensi dell'articolo 2051 del Cc, dei sinistri riconducibili alle situazioni di
pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della
strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che
l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o
segnalabile. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente la piena
configurabilità, in capo al dei presupposti della responsabilità per CP_2
danno da cose in custodia, in relazione alla caduta di un motociclista su una
strada comunale provocata dal manto stradale dissestato e dalla presenza sullo stesso di brecciolino” (Tribunale Rieti, 21/01/2020, n.30).
Ulteriore elemento rilevante, ai fini dell'individuazione del profilo di responsabilità in capo alla , risiede nelle Controparte_1
modalità di svolgimento della seconda fase della sequenza causale: il cedimento del muretto di protezione e la conseguente caduta nella scarpata.
Invero, dall'istruttoria è emerso che il muretto di delimitazione non svolse la sua funzione di barriera di sicurezza, atteso che il compendio fotografico in atti mostra il suo completo distacco dalla sede stradale;
il teste ha confermato che il muretto non era ancorato e il geometra Tes_1
ha riferito che il parapetto era semplicemente "poggiato" sulla Tes_2
struttura sottostante.
10 D'altronde, la funzione della barriera non è solo quella di delimitare la strada ma anche quella di contenere, ove possibile, l'urto del veicolo che fuoriesca dalla carreggiata.
Di talché, un muretto non ancorato è intrinsecamente inidoneo a tale scopo, dovendosi anche rammentare che “In materia di responsabilità ex
art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è
limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o
pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento
e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla
loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso
abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad
integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che
la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo” (Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, n.26527).
D'altronde, a prescindere dalla data di realizzazione della strada,
l'obbligo di mantenere le pertinenze in condizioni di sicurezza discende dal principio generale del neminem laedere e dalla responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. che impone al custode di eliminare le caratteristiche pericolose della cosa, a prescindere da specifici obblighi normativi.
Il cedimento del muretto, quindi, non è stato una concausa, ma la causa efficiente e determinante dei danni lamentati dall'attrice (le lesioni alla persona e danneggiamento del veicolo), interrompendo la serie causale originata dalla manovra di emergenza e innescando una nuova e
11 autonoma serie causale riconducibile esclusivamente alla condizione difettosa della pertinenza stradale.
Giova, inoltre, osservare che, nel corso dell'istruttoria, non è emerso alcun elemento per effetto del quale possa configurarsi un concorso di colpa della danneggiata, ai sensi dell'art. 1227 c.c., non essendo stata provata dalla parte onerata una condotta anomala da parte della . Pt_1
Del resto, l'attore è onerato della prova del fatto dannoso e del nesso eziologico tra la cosa e il pregiudizio subito;
u fornita tale prova,
incombe, invece, sul custode l'onere di dimostrare il caso fortuito, inteso come un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale, che può consistere anche nel fatto del terzo o nella condotta dello stesso danneggiato (cfr. Cass. civ., sez. III, 5
febbraio 2013, n. 2660; Cass. civ., ord. 11 maggio 2017, n. 11526); prova che, nella specie, non è stata fornita.
Conseguentemente, considerato che la , Controparte_1
quale ente proprietario della S.P. 155, riveste la qualità di custode ed è,
pertanto, tenuta a garantire la sicurezza della circolazione, provvedendo alla manutenzione non solo della carreggiata ma anche di tutte le sue pertinenze, incluse le barriere di protezione laterale, va affermata la responsabilità della convenuta in ordine Controparte_1
all' “an” della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice.
4. Occorre, adesso, procedere alla quantificazione dei danni.
4.1. Per quel che riguarda il danno non patrimoniale, le conclusioni della
CTU medico-legale del dott. , siccome Persona_1
12 congruamente motivate e scevre da vizi logici, devono essere integralmente recepite.
Il CTU ha accertato che, in conseguenza del sinistro, la ha Pt_1
riportato "Esiti algico-disfunzionali di pregresso trauma cranio facciale non
commotivo con riferite vertigini. Esiti algico-disfunzionali di pregresso trauma
nasale con infrazione della lamina dx ossea con riferita difficoltà alla
respirazione nasale. Esiti algico-disfunzionali di trauma alla colonna lombare
con riferite limitazioni antalgiche nei movimenti ai gradi estremi".
Tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 2 giorni, e un periodo di inabilità temporanea parziale di complessivi 50 giorni (di cui 30 al 75% e 20 al 25%), residuando postumi permanenti che incidono sull'integrità psicofisica nella misura del 3%.
Ora, in merito ai criteri di quantificazione del danno biologico sofferto dall'attore, va fatta applicazione delle tabelle milanesi, atteso che “in
materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle"
predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da
parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno
ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si
sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto
delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto
riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a
quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di
pervenire” (Cassazione civile sez. III, 28/06/2018, n.17018) e ancora che “In
tema di risarcimento del danno, l'articolo 139 del Dlgs 209/2005 trova
applicazione esclusivamente, come si desume dalla stessa lettera della norma,
13 alle "…lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione
di veicoli a motore e di natanti…", non assumendo di per sé alcun rilievo
determinante la circostanza dell'avvenuto danneggiamento di un soggetto
impegnato in detta circolazione, ma occorrendo, ai fini della qualificazione della
causa del danno, come segnatamente derivante dalla circolazione stradale, che
nella predetta circolazione stradale sia piuttosto impegnato il danneggiante, sì
che possa senza alcun dubbio ricondursi la causa efficiente del pregiudizio
denunciato a quella specifica fonte di danno. Ne consegue che le tabelle allegate
alla disposizione in esame non possono essere utilizzate per la liquidazione del
danno derivato al pedone da insidia stradale, fattispecie riconducibile alla
disciplina di cui all'articolo 2051 del c.c., relativa alla responsabilità per
danno cagionato da cosa in custodia. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio
di impugnazione relativo ad una controversia avente ad oggetto l'azione
risarcitoria promossa nei confronti di un'amministrazione comunale
dall'odierna appellante, vittima di lesioni personali a causa di una rovinosa
caduta provocata da una sconnessione nel manto stradale non visibile e non
segnalata, la corte territoriale, avendo il giudice di prime cure erroneamente
applicato le tabelle di cui alla citata norma, ha accolto il gravame,
rideterminando la somma del risarcimento sulla base delle Tabelle
milanesi)” (Corte appello Lecce sez. I, 14/06/2022, n.677).
Peraltro, l'adozione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano
comporta che il risarcimento del danno corrispondente alla sofferenza soggettiva che, prima della sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008,
veniva risarcita come c.d. danno morale, è compreso nella liquidazione del danno biologico (cfr. Cass. SS.UU. 26972/08).
14 Invero “In tema di risarcimento la liquidazione del danno permanente alla
salute, la misura standard del risarcimento quantificabile in base al criterio
equitativo uniforme adottato dai giudici di merito, il sistema del cd. punto
variabile recepito nelle tabelle del Tribunale di Milano, copre tutte le
conseguenze dannose normali e indefettibili secondo l'id quod plurumque
accidit, vale a dire quelle che qualunque persona con la medesima
invalidità non potrebbe non subire, ivi compreso il cosiddetto danno da
sofferenza soggettiva interiore o danno morale temporaneo” (Tribunale
Larino, 01/08/2024, n.395).
E ancora “Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse
previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono
trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano
successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto
determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da
invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali,
compresa quella già qualificata in termini di “danno morale” la quale, nei
sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella
versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da
operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della
corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche
circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già
previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle
previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le
percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando
adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di
15 apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque,
individualizzata) considerazione in termini monetari)” (Tribunale Catania
sez. V, 12/02/2020, n.587).
Orbene, nel caso di specie, non sussistono – né sono state allegate –
quelle peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente -più ricca, e dunque, individualizzata- considerazione in termini monetari.
4.2. Sotto il profilo della concreta quantificazione, in applicazione delle tabelle milanesi, il complessivo danno non patrimoniale subito da parte attrice va quantificato come di seguito rappresentato nel sottostante quadro sinottico che tiene conto dell'età della danneggiata all'epoca dei fatti (52 anni,) e della consulenza tecnica d'ufficio del dott.
[...]
: Per_2
Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 2
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Punto base I.T.T. € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 2.694,12
Invalidità temporanea totale € 110,48
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.242,90
16 Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20
Totale danno biologico temporaneo € 1.629,58
TOTALE GENERALE: € 4.323,70
Tuttavia, la somma dovuta a titolo di invalidità permanente, pari ad €
2.694,12, va devalutata alla data di cessazione del danno temporaneo
(cfr. Cass. Civ. n. 10303/2012) ricavandosi, pertanto, l'importo di €
2.269,69; mentre gli importi dovuti a titolo di danno temporaneo (€
1.629,58) vanno devalutati alla data dell'evento lesivo (21-04-2018),
discendendone l'importo di € 1.365,95.
L'importo complessivo così ottenuto, pari ad € 3.635,64 (€ 2.269,69 + €
1.365,95), deve essere rivalutato dalla data dell'evento lesivo sino alla liquidazione e, sul capitale, via via rivalutato annualmente, vanno calcolati gli interessi legali, derivandone la somma complessiva di €
4.792,18.
Pertanto, la somma complessivamente dovuta a a titolo Parte_1
di risarcimento del danno non patrimoniale, è pari ad € 4.792,18 (già
comprensiva di rivalutazione ed interessi).
4.3. Per quanto concerne la quantificazione del danno patrimoniale,
l'attrice ha documentato di aver subito il danneggiamento del proprio veicolo per un importo corrispondente ad € 3.005,97, come da preventivo dettagliato dell'Autocarrozzeria Mancari in atti.
Tale preventivo, che non ha costituito oggetto di specifiche e puntuali contestazioni tecniche da parte del convenuto e del terzo chiamato in
17 causa, può assumere valenza probatoria ai fini della quantificazione del danno, atteso che “Se, infatti, è vero che il preventivo di per sé considerato non
può costituire prova del danno al veicolo, è anche vero che tale documento unito
ad altri elementi, quale, appunto, la sostanziale corrispondenza
del danno indicato in preventivo con il danno accertato dalle suddette foto, può
integrare tale prova” (Tribunale Arezzo, 16/03/2018 n.313).
Nella specie, infatti, appare la sostanziale corrispondenza del danno indicato in preventivo con il danno accertato dall'esame delle foto del veicolo del 24-04-2018 (vedi produzione documentale della convenuta del 16 gennaio 2023).
Ne discende l'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da
Parte_1
Vanno altresì rimborsate le spese mediche sostenute, come documentate in atti e ritenute congrue dal CTU, nonché quelle relative al soccorso stradale, limitatamente all'importo complessivo di
€ 2.828,02 risultante dalla sommatoria dei documenti fiscali leggibili e riferibili alla controversia in oggetto, al netto degli scontrini “doppi”,
come allegati nell'archivio compresso “doc. n. 4” della produzione di parte attrice e di seguito specificati:
Nome documento (doc. 4) Importo rimborsabile (in euro)
biglietto 0 (Doc. illeggibile)
copie scontrini 1 91,51
copie scontrini 2 60,43
copie scontrini 3 44,90
copie scontrini 4 25,19
copie scontrini 5 135,00
copie scontrini 6 56,68
18 copie scontrini 7 57,80
Ricevuta Eco Color Doppler 30 05 2018 102,00
Ricevuta Lanza Trasporti 97,60
Ricevuta prestazioni fisioterapiche 20 08 2018 600,00
Ricevuta raccomandata Unipol Sai 0 (voci illeggibili o non pertinenti)
Ricevuta sedute FkT 08 09 2018 302,00
Ricevuta sedute FKT 29 09 2018 332,00
Ricevuta terapia infiltrativa 03 08 2018 50,00
Ricevuta terapia infiltrativa 09 07 2018 50,00
Ricevuta terapia infiltrativa 10 08 2018 50,00
Ricevuta terapia infiltrativa 19 07 2018 50,00
Ricevuta terapia infiltrativa 27 06 2018 60,00
Ricevuta tiket visita ortopedica 02 05 2018 22,91
Ricevuta visita ortopedica 26 05 2018 82,00
Ricevuta visita cardiologica 14 05 2018 202,00
Ricevuta visita cardiologica 14 06 2018 0 (doc. illeggibile)
Ricevuta visita cardiologica 16 05 2018 82,00
Ricevuta visita cardiologica 82,00
Ricevuta visita e terapia infiltrativa 20 06 2018 60,00
Ricevuta visita fisiatrica 20 06 2018 50,00
Ricevuta visita ortopedica 06 10 2018 82,00
5. Conclusivamente, quindi, la va Controparte_1
condannata al pagamento, in favore di della somma Parte_1
complessiva di € 4.792,18 (già comprensiva di rivalutazione ed interessi),
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di € 5.833,99 a titolo ristoro del danno patrimoniale oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.
6. Come detto, la parte convenuta ha chiamato in causa il CP_2
“…per vedersi garantita e manlevata da ogni somma che potrebbe essere
[...]
chiamata a corrispondere, sempre a titolo di risarcimento danni, nei confronti
19 dell'attrice IG.ra , invocando l'applicazione della Parte_1
normativa in materia di prevenzione del randagismo (L. 281/1991 e L.R.
Sicilia n. 15/2000), che attribuisce ai comuni specifici compiti di cattura e custodia dei cani vaganti.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la responsabilità dell'ente comunale per i danni causati da animali randagi non si configura come responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., bensì
come responsabilità per colpa ai sensi dell'art. 2043 c.c., considerato che
“in conformità a quanto affermato dalla corte di legittimità" la responsabilità
per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di
cui all'art. 2043 c.c. e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c., sicchè
presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato di una concreta
condotta colposa, ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso
in base ai principi dalla causalità omissiva, al mancato adempimento di una
condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in
virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo
e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura
e alla custodia degli animali randagi" (Cass. 18954/3107-2017 - "occorrendo
che chi si assume danneggiato alleghi e dimostri il contenuto della condotta
obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al
mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (Cass. n. 31657/11.12.2018),
tenuto conto dell'impossibilità degli enti preposti di provvedere alla vigilanza e
cattura dei cani randagi in maniera costante e assoluta in assenza di
20 segnalazioni circa la presenza degli stessi (Cass. n. 11591/14.05.2018)” (Corte
d'Appello Taranto 18/03/2024, n.100).
Nel caso in esame, per un verso, la non Controparte_1
ha fornito la prova che l'animale in questione fosse un cane randagio e,
per altro verso, a tutto concedere, non è sufficiente la mera allegazione della presenza di un animale vagante sul territorio comunale per affermare la responsabilità dell'ente stesso.
Grava, piuttosto, sul soggetto danneggiato (o, come nel caso di specie,
sulla parte che agisce in manleva) l'onere di provare una specifica condotta colposa omissiva, e cioè che l'ente, pur a conoscenza di una concreta situazione di pericolo (ad esempio, in seguito a specifiche e reiterate segnalazioni), non si sia adeguatamente attivato per la cattura degli animali, violando così un preciso obbligo di servizio ( vedi ancora cfr. Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2018, n. 31957; Cass. civ., sez. VI-3, 9
novembre 2021, n. 32884).
In sintesi, in assenza di riscontri probatori sulla ricorrenza di una concreta condotta colposa del , la cui condotta omissiva CP_2
fosse causalmente ricollegabile all'evento per cui è causa, la domanda di manleva/garanzia formulata dalla deve essere Controparte_1
rigettata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., dell'ente convenuto sia nei confronti dell'attrice sia nei confronti del terzo chiamato in causa, mentre nulla va disposto in ordine alle spese tra l'attrice e il terzo chiamato, non essendosi verificata l'estensione automatica della domanda della . Pt_1
21 Sicché, applicandosi i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014,
aggiornati dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022 e tenuto conto della natura della controversia, delle difese svolte dalle parti e del valore della causa, segue il sottostante prospetto:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.200,01 a € 26.000,00
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
7.1. Le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti, vanno definitivamente poste a carico della . Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 382/2022
R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. In accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 4.792,18, già comprensiva di Pt_1
rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché della somma di € 5.833,99 a titolo di
22 risarcimento del danno patrimoniale oltre agli interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo;
2. Rigetta la domanda di manleva/garanzia avanzata dalla
[...]
nei confronti del per le Controparte_1 CP_2
causali di cui in motivazione;
3. Condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, in favore di parte attrice, che liquida in € 5.077,00 per Parte_1
compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA, se dovuti come per legge, oltre alla rifusione del C.U. e dei diritti di segreteria;
4. Condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del CP_2
delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 per
[...]
compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA, se dovuti come per legge;
5. Pone definitivamente e integralmente a carico della
[...]
le spese di CTU, come provvisoriamente Controparte_1
liquidate in atti.
Così deciso in Patti, il 15-09-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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