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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 5110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5110 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NT Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 15003/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10 sono presenti l'avv. Giuseppe Meglio in sostituzione dell'avv.
LI AV per parte ricorrente nonché l'avv. Maurizio Guerrieri
ZO NA OV per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa NT Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15003 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LI AV, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. ZO NA OV, giusta procura CP_1 in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Accoglie il ricorso e dichiara che è in possesso del requisito Parte_1
sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, co. 3, Legge 104/92.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1
liquida complessivamente in € 3.500,00 oltre CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
2 Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 06/10/2023 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare lo status di portatore di handicap grave ex art. 3, co. 3 Legge 104/92;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza del requisito sanitario per ottenere l'invocata prestazione;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato concludeva viceversa per la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, co. 3, Legge 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
La causa è stata decisa all'udienza odierna
Nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione della prestazione domandata.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la condanna alle spese dell' CP_1
in ragione della decorrenza del requisito sanitario a far data dalla domanda amministrativa.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
3 Palermo, 25/11/2025
Il Giudice Onorario
NT Di Maio
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NT Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 15003/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10 sono presenti l'avv. Giuseppe Meglio in sostituzione dell'avv.
LI AV per parte ricorrente nonché l'avv. Maurizio Guerrieri
ZO NA OV per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa NT Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15003 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LI AV, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. ZO NA OV, giusta procura CP_1 in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Accoglie il ricorso e dichiara che è in possesso del requisito Parte_1
sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, co. 3, Legge 104/92.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1
liquida complessivamente in € 3.500,00 oltre CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
2 Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 06/10/2023 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare lo status di portatore di handicap grave ex art. 3, co. 3 Legge 104/92;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza del requisito sanitario per ottenere l'invocata prestazione;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato concludeva viceversa per la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, co. 3, Legge 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
La causa è stata decisa all'udienza odierna
Nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione della prestazione domandata.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la condanna alle spese dell' CP_1
in ragione della decorrenza del requisito sanitario a far data dalla domanda amministrativa.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
3 Palermo, 25/11/2025
Il Giudice Onorario
NT Di Maio
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