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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/12/2025, n. 4024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4024 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. IL LM de VI ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa iscritta in data 21.09.2023 e segnato dal N° R.G.C.A. 10630/2023, promossa da
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Di Parte_1 Parte_2
GO
-attori- contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco PARENTI Controparte_1
-convenuto-
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni
Per gli attori: Voglia il Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto per aver causato il sinistro del 22.11.2022 e per l'effetto condannarlo a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori quantificati in euro 16.915,43 ovvero nella somma, maggiore o minore, di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
con vittoria di spese processuali e di lite.
Per il convenuto: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, per le ragioni e per i motivi indicati in atti, IN VIA PRELIMINARE dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 160 c.p.c.; IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE dichiarare il difetto di competenza per valore del Tribunale di Firenze in favore del GdP;
NEL MERITO Rigettare la domanda per insussistenza dei fatti posti a fondamento e per insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità ascrivibile al comparente in considerazione della condotta, imprudente e negligente tenuta da idonea in via esclusiva a dar Parte_1 luogo all'evento lamentato ex art. 1227 comma 2 c.c.; NEL MERITO In VIA SUBORDINATA nel caso di accoglimento della domanda, anche solo in parte, si chiede che la domanda venga rigettata per carenza di prova in punto di quantum debeatur;
IN ULTERIORE SUBORDINE si chiede l'applicazione dell'art. 1227 primo comma c.c. atteso il pagina 1 di 10
concorso di colpa prevalente del danneggiato nella produzione del danno e la conseguente necessità di rideterminare l'importo richiesto, con riduzione della pretesa risarcitoria;
Con condanna della parte attrice alla refusione di compensi e spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
In data 22 novembre 2022, alle ore 16,50 circa, indossando un giubbotto Controparte_1 scuro, cominciava l'attraversamento a piedi di Via del Pratellino in Firenze che, com'è noto, è strada a due corsie di marcia in direzione opposta e raggiungeva la linea di mezzeria, per poi continuare a camminare, da sinistra verso destra rispetto alla direzione dei veicoli in marcia della corsia;
all'altezza del civico nr.
44/r, veniva investito dal motoveicolo Piaggio tg. EY 1338, condotto da CP_1 Pt_1
, che proveniva lato Via Campo d'Arrigo e si dirigeva verso Via Pacinotti;
in atto di citazione
[...] si assume che l'impatto avveniva nel mentre il motoveicolo stava effettuando una manovra di sorpasso delle autovetture incolonnate al semaforo.
Ad ogni modo, cadeva in terra e si procurava delle lesioni per le quali veniva Controparte_1 trasportato, a mezzo ambulanza, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Santa Maria Nuova di
Firenze, ove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo-distrattivo della gamba sinistra che richiese un periodo di cure e riposo;
anche veniva trasportato presso il P.S. dello stesso Parte_1 nosocomio ove gli veniva riscontrato un trauma cranio facciale determinante la frattura delle ossa nasali.
Sul posto interveniva la Polizia Municipale di Firenze che, acquisite le immagini delle riprese video effettuate dalle telecamere di zona, redigeva il Verbale dei Rilievi e così ricostruiva la dinamica del sinistro:
“ in qualità di pedone, proveniente dal lato numero dispari della Via del Pratellino, all'altezza del civico Controparte_1 nr. 44/r, non servendosi dell'attraversamento pedonale semaforizzato a meno di 100 mt, attraversava la carreggiata da sinistra a destra rispetto al senso di marcia del motoveicolo Piaggio tg. EY1338 che, condotto da Parte_1 transitava regolarmente in Via del Pratellino, con provenienza lato Via Campo D'Arrigo e direzione lato Via A.
Pacinotti: In tale circostanza, presso il civico 44/r, il pedone ed il motoveicolo entravano tra loro in urto e, sia il conducente del veicolo A sia il pedone, cadendo, riportavano lesioni come da referti allegati agli atti”. veniva, pertanto, contravvenzionato ai sensi dell'art. 190 commi 2 e 10 del Controparte_1
C.d.S..
Nel verbale di intervento si dava atto che la visibilità era ridotta e che stava piovendo.
agisce in questa sede per essere risarcito dei danni, patrimoniali e non, Parte_1 complessivamente subiti, ritenendo la condotta del pedone mprudente e negligente, tanto da CP_1 assurgere l'unica ed esclusiva causa della verificazione del sinistro;
quale Parte_2 proprietaria del motoveicolo, chiede anch'ella di essere risarcita dei danni materiali riportati dal mezzo, in tutte le sue componenti (telaio, forza, scudo, manubrio, controscudo, ect.). pagina 2 di 10 Deve darsi atto che le parti avevano sottoscritto la convenzione relativa al procedimento di negoziazione assistita, che, tuttavia, si era concluso il 2.5.2023, con verbale negativo.
Con decreto emesso in data 14.12.2023 ex art 171 bis c.p.c., è stata dichiarata la contumacia del convenuto e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. a decorrere a ritroso dall'udienza dell'8.3.2024.
In data 16.2.2024 si è costituito in giudizio contestando sia l'an che il Controparte_1 quantum delle pretese attoree;
ha, altresì, eccepito la nullità della notifica dell'atto di citazione e l'incompetenza per valore del Tribunale in favore della competenza del Giudice di Pace, avendo gli attori contenuto la domanda al di sotto del limite di euro 25.000 (rispetto al quale sarebbe stato competente il
G.d.P.)
Nel merito, il convenuto ha evidenziato che, non essendo applicabile nella presente controversia la presunzione di colpa paritaria di cui all'art 2054 2° co. c.c. non essendosi il sinistro verificatosi tra due veicoli ma tra un veicolo ed un pedone, prende vigore la presunzione esclusiva di responsabilità del conducente del veicolo di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., per cui spetterebbe all'attore dare prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di non aver causato l'incidente e che questo si era verificato solo per l'intervento di un fattore causale del tutto imprevedibile ed inevitabile, ovvero per l'imprudente comportamento del pedone investito;
a ontesta di aver tenuto una Controparte_2 condotta di guida negligente ed imprudente, poiché, pur sopraggiungendo in prossimità di autovetture incolonnate al semaforo, non aveva rallentato la propria velocità, anzi, approssimandosi alla penultima auto incolonnata, l'ebbe a superare sulla destra, mantenendo tale condotta di guida (ovvero quella di superare sempre sulla destra i successivi veicoli incolonnati) fino a quando non ebbe ad impattare contro il pedone. ritiene che se l'attore avesse rallentato la velocità e non avesse superato l'ultimo CP_1 veicolo incolonnato, l'evento non si sarebbe verificato.
Infine, nega di essere sbucato improvvisamente tra le autovetture che transitavano CP_1 nella direzione opposta a quella percorsa da , al quale si sarebbe reso “visibile” proprio per la Pt_1 posizione già assunta nella manovra di attraversamento ed imputa all'attore di essere stato disattento e distratto nella sua guida.
In subordine, il convenuto chiede l'applicazione dell'art. 1227 primo comma c.c., attribuendo comunque a di aver concorso, per colpa, nella verificazione del sinistro e contesta, come Pt_1 eccessivo, il quantum della domanda, facendo presente che l'attrice non ha dato prova della riparazione del motoveicolo per aver prodotto un mero preventivo di spesa, che non è dovuto il danno morale e il pagina 3 di 10 danno dinamico relazionale, escludendo la cumulabilità della rivalutazione monetaria con gli interessi legali.
Con ordinanza del 26.3.2024 è stata ritenuta scevra da vizi la notifica dell'atto di citazione effettuata a mani della nipote del convenuto, così come è stata rigettata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata da parte convenuta.
Ammessi i mezzi di prova dichiarativi, all'udienza del 7.11.2024 sono stati sentiti i testi Tes_1
(padre dell'attore), (fidanzata all'epoca dell'attore); è
[...] Testimone_2 stata, altresì, ammessa ed espletata la CTU medico legale (mediante l'ausilio del prof. ). Persona_1
La causa è stata rimessa per la decisione per l'udienza cartolare del 3.12.2025; le parti hanno depositato sia le memorie di cui all'art. 189 c.p.c. che la nota sostitutiva dell'udienza del 3.12.2025.
Motivi della decisione
Sull'onere probatorio
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (v. da ultimo sez. III^, 29 luglio 2025, n. 21761), in caso di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, ex art. 2054, primo comma, cod. civ., il conducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida tenuta;
dall'altro lato, che il pedone abbia tenuto un condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, sicché non vi era alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro (Cass. n. 3964 del 2014; Cass. n. 24472 del
2014; Cass. n. 4551 del 2017; Cass. n. 8663 del 2017; Cass. n. 9856 del 2022; Cass. n. 11175 del 2025)
An debeatur
Occorre prendere atto che il sinistro non è stato osservato da alcun teste presente al momento dell'accadimento; al contempo la Polizia Municipale di Firenze ha estratto dalle telecamere di zona il video che riprende tutte le fasi del sinistro (prodotto in chiavetta USB e in CD Rom che sono stati allegati agli atti del fascicolo di parte e depositati il 15.02.2024, previa autorizzazione) e, dopo averlo visionato, ha ricostruito la dinamica del sinistro.
Parte convenuta non ha mai disconosciuto il contenuto del file video di videosorveglianza
(telecamera nr 20183) allegato al fascicolo di sinistro su supporto multimediale.
L'art. 2712 c.c. attribuisce alle registrazioni video il valore di prova documentale, purché non siano contestate dalla controparte: tali registrazioni, come supporti materiali che documentano fatti, diventano prova legale se non viene presentato un disconoscimento chiaro, esplicito e circostanziato riguardo alla loro conformità ai fatti rappresentati. pagina 4 di 10 La giurisprudenza (Cass. civ. n. 1033/2013) specifica che il disconoscimento deve indicare rigorosamente gli elementi che dimostrino la discrepanza tra la realtà riprodotta e quella effettiva.
Se non viene sollevata contestazione nelle prime fasi del giudizio, il contenuto delle riprese si considera riconosciuto e il giudice ne deve tenerne conto (solo se il video viene contestato esso degrada a prova liberamente valutabile ed integrabile con altri elementi probatori ai sensi dell'art. 116 c.p.c..
In tali casi, la parte che ha prodotto il video può chiedere una perizia tecnica per accertarne l'autenticità, ma ciò non è accaduto nel caso di specie, ove, peraltro, il convenuto non ha impugnato la sanzione irrogatagli per la violazione dell'art. 190 C.d.S.1, anche perché sarebbe stato smentito dalle immagini registrate!).
Il convenuto (che indossava un giubbotto scuro e che si muoveva sotto la pioggia in un contesto di buio serale illuminato dai lampioni di strada e dai fari delle autovetture) non poteva essere percepito da con immediatezza;
si tenga conto che ha attraversato la carreggiata, da sinistra Pt_1 CP_1 verso destra rispetto alla direzione di marcia tenuta da , NON servendosi dell'attraversamento Pt_1 pedonale semaforizzato che era distante dal punto di caduta a meno di 100 metri;
di tal modo Per_2
“spuntò” improvvisamente nella direttrice di marcia del motoveicolo che, come sottolineato dalla Polizia
Stradale, procedeva “regolarmente”.
Non si ritiene corrispondente a realtà l'affermazione di parte conventa secondo cui Pt_1
“stava effettuando una incauta manovra di sorpasso delle autovetture incolonnate al semaforo…superando sulla destra
l'ultima auto, con l'intenzione di oltrepassare da destra i veicoli fermi in fila”, poiché, dalla visione del video, si nota che questi non stava sorpassando nessuna auto: stava semplicemente arrivando, a velocità contenuta, in prossimità delle auto incolonnate perché ferme al semaforo, e si teneva sul lato destro della carreggiata;
una volta avvicinatosi alle auto incolonnate, sulla sinistra di compariva (improvvisamente) Pt_1 che, poco prima, era riuscito a fare l'attraversamento a metà della strada approfittando del CP_1 fatto che il veicolo, che seguiva un furgonato di colore bianco, si era fermato per farlo “passare” davanti a lui;
di tal modo sbucò (letteralmente) alla vista di (che non guardava nella CP_1 Pt_1 direzione dalla quale proveniva il pedone) dopo il transito di un furgone bianco;
si ricordi che tale ultimo mezzo era più alto delle autovetture che lo seguivano e tale “sagoma” si ritiene che abbia impedito a pagina 5 di 10 di scorgere la presenza del pedone dietro di esso (vedi filmato ai fotogrammi dei secondi 40, Pt_1
39, 38, 37).
Mette conto rilevare che nei secondi che hanno preceduto il sinistro, vi era un intenso traffico veicolare e già sol per questo sarebbe stato auspicabile che il pedone si fermasse per consentire al motoveicolo di deviare dalla sua direzione;
diversamente comportandosi, ha posto in essere CP_1 una condotta distratta che è stata causa della sua caduta, tant'è che è stato questi ad “entrare” nella direttrice di marcia del motociclo condotto da . Pt_1
Non si apprezzano elementi per escludere che non procedesse a velocità consona allo Pt_1 stato dei luoghi.
L'istruttoria svolta non ha, quindi, restituito alcun elemento ulteriore a quelli già evincibili dal verbale di intervento della Polizia Municipale di Firenze.
Si conclude, pertanto, che ia stato l'unico ed esclusivo responsabile della causazione CP_1 del sinistro stradale.
La giurisprudenza di merito ha più volte sottolineato come, in ipotesi d'investimento del pedone, la prova liberatoria del conducente (in quanto l'art. 2054 c.c. pone a carico del conducente del veicolo che investe un pedone una presunzione iuris tantum di responsabilità) consiste nel dimostrare di aver posto in essere un comportamento idoneo ad escludere il nesso di causalità con il fatto lesivo, ovvero deve provare l'assoluta imprevedibilità ed inevitabilità dell'investimento; prova che, tuttavia, nel caso di specie, non è stata fornita;
si ritiene, inoltre, che si sia trovato – per motivi estranei ad ogni suo obbligo di Pt_1 diligenza – nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso.
In considerazione delle difese di parte convenuta ed esaminata la giurisprudenza di merito, si vuole ribadire che la responsabilità esclusiva del pedone sussiste in presenza delle seguenti circostanze: 1) il conducente – senza che possa essergli mosso alcun addebito sotto il profilo della diligenza – si è trovato nella condizione obiettiva di non poter avvistare il pedone ed osservarne con tempestività i movimenti;
2)
i movimenti del pedone sono stati rapidi ed inaspettati, tali da convergere all'improvviso in direzione della linea percorsa dal veicolo, a guisa che il pedone è venuto a trovarsi a distanza così minima dal veicolo da rendere inevitabile l'urto; 3) nessuna infrazione è addebitabile al conducente.
Tali circostanze, come sopra precisato, ricorrono nel caso di specie.
Anche la Suprema Corte di Cassazione ha specificato gli apporti della giurisprudenza di merito affermando che, in caso d'investimento pedonale, la responsabilità del conducente – cristallizzata nel paradigma normativo dell'art. 2054 c.c. – sarebbe esclusa quando viene provato che non c'è stata alcuna pagina 6 di 10 possibilità di prevenire l'evento; in particolare, dalla copiosa giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, sviluppatasi in materia di circolazione stradale, si evince che il conducente di un veicolo solo quando può rendersi conto della presenza di un pedone sulla carreggiata dovrebbe diminuire la velocità di marcia in modo da essere in grado di arrestare la progressione del suo veicolo, mentre è sempre censurabile la condotta del pedone che non ha controllato – nel suo primario interesse – quale era la situazione concretamente presente all'atto dell'attraversamento; condotta che sarebbe stata sicuramente opportuna ed auspicabile, specie se si considera che il pedone deve dare precedenza ai veicoli in transito
(Cass. sez. III^ , 3.10.2025 nr. 26670).
Com'è noto, il principio di affidamento postula che ciascuno possa e debba confidare nel corretto comportamento altrui, nel fatto che ciascuno osservi le regole cautelari proprie delle rispettive attività svolte: ciascuno è tenuto ad osservare la propria regola cautelare riferibile al proprio modello di agente ed alla propria attività e ha l'obbligo di contenere i rischi prevedibili ed evitabili che scaturiscono dal proprio comportamento, senza doversi anche “preoccupare” di evitare i rischi che possono derivare dall'altrui comportamento illecito.
La Corte di Cassazione ha precisato (ordinanza nr. 8487 del 16.3.2022) che la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento, pur essendo presunta, può essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza dalla modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità da parte sua di evitare il sinistro.
Quantum debeatur posizione Pt_1
1—Sono riconosciute come congrue le spese di consulenza medica di parte (del dott. Per_3 sostenute da e quelle vive nella misura finale di euro 454,23 ( euro 441 rivalutate Parte_1 secondo indici istat).
2----La relazione medico legale redatta dal C.T.U. dott. Prof. è esente da Persona_1 censure logico tecniche (anche perché i CCTTPP non hanno inviato controsservazioni al CTU), per cui le relative conclusioni sono fatte proprie dal giudicante;
sono residuati all'attore, dalle lesioni riportate, postumi permanenti consistenti in esiti algici senza alterazione del profilo nasale, valutati nell'ordine del
2% di P.P. e in 39 gg di inabilità, di cui gg 14 di ITP al 75%, 15 gg di ITP al 50%, gg 10 di ITP al 25%.
pagina 7 di 10 Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del complessivo danno non patrimoniale in oggetto,
l'entità del postumo accertato comporta l'applicazione delle Tabelle di Milano del 20242 ed il calcolo del danno non patrimoniale comporta il riconoscimento della somma attualizzata di 6.013,00; nell'importo è compreso il danno morale del 25% in considerazione dello stato di in cui si venne a trovare dopo l'incidente, che, per un certo apprezzabile periodo (quasi un anno), oltre a Pt_1 non poter utilizzare lo scooter, non volle più uscire di casa, modificando il suo stile di vita nell'ambito relazionale e ricreativo (la teste, ex fidanzata, ha definito quello stile di vita “monotono”).
Non si ritiene invece che la cessazione degli studi universitari presso la Facoltà di Economia sia conseguente alle conseguenze del sinistro, avendo subito l'attore delle lesioni al naso (risoltesi in circa 40 gg di malattia), e non era certo impossibilitato a frequentare le lezioni;
lo stesso padre dell'attore ha riferito che suo figlio “non se la sentiva di studiare”.
Mette conto osservare che è stato, comunque, riconosciuto il danno morale anche se ricorrono delle lesioni micropermanenti;
difatti, occorre tener conto delle conseguenze che le lesioni personali, anche se risultate minime al termine della malattia, comportarono in concreto sulla vita del danneggiato e ciò in conformità all'orientamento secondo il quale il danno morale ha una sua autonomia ontologica;
è dunque consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico, quando comunque il danneggiato abbia allegato, come nel caso di specie, tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”.
Nulla invece viene riconosciuto a titolo di “personalizzazione del danno”, in quanto, non solo non
è stato domandato, ma anche perché, come la Suprema Corte ha più volte affermato (v. tra le altre Cass.
n. 15084/2019), in materia di liquidazione del danno non patrimoniale le conseguenze dannose possono distinguersi in primis come conseguenze comuni a tutte le persone, in dipendenza da quella tipologia di danno e, in secundis, come conseguenze peculiari del caso concreto in cui il pregiudizio sofferto dalla vittima è stato superiore alla media.
pagina 8 di 10 La personalizzazione è un'operazione che permette al giudice di applicare una maggiorazione del danno rispetto a quello forfettizzato in base ai criteri tabellari. Con la sentenza n. 25164 del 2020 la
Suprema Corte, riprendendo un ormai consolidato orientamento, hanno stabilito che tale operazione non costituisce mai un automatismo e deve sempre trovare giustificazione "nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quello ordinariamente conseguenti alla menomazione".
Sulla somma complessiva di euro 6.467,23 sono dovuti gli interessi compensativi parametrati al tasso legale sulla somma devalutata al 22.11.2022 e poi via via calcolati fino al saldo.
Difatti, nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, sarebbe stata probabilmente investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno viene liquidato con gli interessi da calcolare sulla somma devalutata al momento del sinistro e via via calcolati anno per anno.
Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria (già calcolata) che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati, appunto, anno per anno sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27.3.1997 nr. 2745).
Quantum debeatur posizione NE
Il motoveicolo Piaggio Medlay 125, tg, EY13381, ebbe a riportare numerosi danni (come si evince dalle fotografie prodotte al doc. Nr. 8; i danni NON sono stati riparati ed è stato prodotto in atti un preventivo emesso dalla di euro 3.911,32. Parte convenuta contesta di dover Controparte_3 nulla a tale titolo, non essendoci un danno emergente.
L'assunto non è corretto;
la c.d. perdita subita con la quale l'art 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva nel patrimonio del danneggiato (Cass.
6.10.2021 nr. 27129).
La circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea di per sé sola considerata ad escludere il diritto al risarcimento, per cui, in via equitativa, si liquida la somma di euro 1.800.
0o0o0 pagina 9 di 10 Le spese processuali di parte attrice sono liquidate tenendo conto dell'importo sopra riconosciuto;
sono applicati i valori medi delle cause di valore fino ad euro 26.000. Le spese di CTU medico legale seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto,
---accerta l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro del Controparte_1
22.11.2022;
viene condannato a pagare in favore del sig. la Controparte_1 Parte_1 somma attualizzata di euro 6.467,23, oltre gli interessi compensativi, nel tasso legale, su detto importo, devalutato al 22.11.2022 e via via calcolati fino al deposito della presente sentenza;
viene condannato a pagare in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_2 la somma equitativamente determinata di euro 1.800.
[...]
---Le spese processuali attoree sono liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre le spese vive documentate, Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario del 15% come per legge, al cui pagamento viene condannato, unitamente alle spese di CTU medico legale. Controparte_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 11 dicembre 2025
La giudice on.
IL LM de VI
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 190 Comma 2° C.d.s. “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano piu' di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se' o per altri”. 2 la Corte di Cassazione ha da tempo effettivamente indicato come scelta preferibile, per uniformità di adozione su base nazionale, al fine di garantire la parità di trattamento dei danneggiati, e fintanto che manchino (o comunque, pur esistendo - cfr., oggi, il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 -, non siano ratione temporis applicabili) criteri indicati dalla legge, che la liquidazione equitativa del danno biologico avvenga sulla base delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano e periodicamente da esso aggiornate (Cass. n. 12408 del 2011), sostanziandosi le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale in regole integratrici del concetto di equità (atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante), le stesse devono ritenersi un criterio-guida (Cass. n. 1553 del 2019)