Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 01/04/2026, n. 6083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6083 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06083/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12425/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12425 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Hbs S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B5DCCEA709, rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Cappella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Run Time Solutions S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Zanardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della comunicazione di aggiudicazione, del Provvedimento Confermativo di approvazione della graduatoria e di aggiudicazione n. 52 del 08.09.2025, del Provvedimento n. 39 del 31.07.2025 (Approvazione della graduatoria e proposta di aggiudicazione), nonché del Provvedimento n. 62 del 6.10.2025 e del verbale della Commissione del 6.10.2025 (ivi richiamato), di rigetto parziale della istanza di intervento in autotutela, con conferma dei punteggi attribuiti;
nonché
- di tutti i verbali di gara, specie nella parte in cui l'offerta della controinteressata non è stata esclusa e, comunque, è stata collocata in posizione poziore rispetto a quella della odierna ricorrente;
e, comunque,
- di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati, ancorché non conosciuti, ivi compresi, se e per quanto possa occorrere, la proposta di aggiudicazione, nonché il capitolato e/o qualunque altro atto di gara, ove interpretabile nel senso di ritenere correttamente esercitato dalla Commissione giudicatrice e dalla S.A. il proprio operato;
nonché:
- in via principale, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a, per la declaratoria della inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e il subentro nella esecuzione del contratto (eventualmente stipulato), di cui si fa espressa richiesta;
- in subordine, per la sola ipotesi di impossibilità al risarcimento in forma specifica, per l'accertamento della illegittimità del provvedimento di aggiudicazione e degli atti impugnati, con riserva di azione risarcitoria da esercitare ex post con separato giudizio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HBS S.P.A. il 13\11\2025:
annullamento, previa sospensiva,
- della comunicazione di aggiudicazione, del Provvedimento Confermativo di approva-zione della graduatoria e di aggiudicazione n. 52 del 08.09.2025, del Provvedimento n. 39 del 31.07.2025 (Approvazione della graduatoria e proposta di aggiudicazione), nonché del Provvedimento n. 62 del 6.10.2025 e del verbale della Commissione del 6.10.2025 (ivi richiamato), di rigetto parziale della istanza di intervento in autotutela, con conferma dei punteggi attribuiti;
- nonché della nota prot. n. 2025/74731/CN/U del 31.10.2025 (e dei documenti nella stes-sa richiamati), con cui CRI ha ritenuto – tra l’altro – che “la dichiarazione resa da RTS in merito al requisito di cui all'art. 6.3 del Disciplinare di Gara non appare configurare un'in-formazione falsa, poiché i servizi analoghi sono stati effettivamente eseguiti in costanza della certificazione richiesta”;
nonché
- di tutti i verbali di gara, specie nella parte in cui l’offerta della controinteressata non è stata esclusa e, comunque, è stata collocata in posizione poziore rispetto a quella della odierna ricorrente;
e, comunque,
- di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati, ancorché non conosciuti, ivi compresi, se e per quanto possa occorrere, la proposta di aggiudicazione, nonché il capitolato e/o qualunque altro atto di gara, ove interpretabile nel senso di ritenere correttamente esercitato dalla Commissione giudicatrice e dalla S.A. il proprio operato,
nonché:
- in via principale, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a, per la declaratoria della inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto e il subentro nella esecuzione del contratto (eventualmente stipulato), di cui si fa espressa richiesta;
- in subordine, per la sola ipotesi di impossibilità al risarcimento in forma specifica, per l’accertamento della illegittimità del provvedimento di aggiudicazione e degli atti impugnati, con riserva di azione risarcitoria da esercitare ex post con separato giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Run Time Solutions S.r.l. e di Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. MO PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando di Gara del 4.3.2025, l’Associazione della Corce Rossa Italiana (“CRI”) ha bandito una gara telematica, aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, per servizi di hosting, help desk e supporto specialistico per l’ERP SAP business one in uso presso i propri locali, funzionali alla gestione e all’implementazione del proprio sistema software integrato “ERP” (“Enterprise Resource Planning”) “SAP Business One”, fornito da SAP Italia S.p.A. (“SAP”).
2. La gara è stata bandita in unico lotto, per il valore stimato in € 515.740,50 oltre Iva, comprensivo delle opzioni di proroga e rinnovo, e il criterio di aggiudicazione è stato individuato nell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara hanno partecipato due operatori economici: Run Time Solutions S.r.l. (“RTS”) odierna controricorrente e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese HBS S.p.A. – Clio S.r.l. (“HBS”), odierna ricorrente.
3. All’esito dell’attività valutativa, la Commissione ha elaborato la graduatoria e la proposta di aggiudicazione, cui sono seguiti i provvedimenti di CRI n. 39 del 31.7.2025, di approvazione della graduatoria e della proposta di aggiudicazione, e n. 52 dell’8.9.2025, di aggiudicazione efficace della gara in favore di RTS.
4. Il 10.9.2025, HBS ha formulato a CRI istanza di accesso documentale, accolta il 17.9.2025, parzialmente, per il solo oscuramento dei dati dei clienti di RTS. Mediante missiva PEC del 29.9.2025, HBS ha formulato a CRI istanza di intervento in autotutela, domandando l’annullamento dell’aggiudicazione della gara e l’esclusione di RTS, oppure la riedizione della fase di valutazione delle offerte ed attribuzione dei punteggi tecnici.
5. Con ricorso (notificato il 17.10.2025 e depositato il 20.10.2025) la HBS ha sollevato le seguenti eccezioni:
I) con un primo motivo ha eccepito la carenza del requisito di cui al paragrafo 6.3. del disciplinare di gara “ aver eseguito, negli ultimi cinque anni dalla data di indizione della procedura contratti analoghi a quelle oggetto di affidamento, anche a favore di privati di cui n. 2 esperienze con certificazione “SAP Gold Partner” o superiore ”;
II) con un secondo motivo ha contestato l’attribuzione del punteggio assegnato dalla commissione rispetto al sub -criterio “ Miglioramento, senza costi aggiuntivi, degli SLA previsti ”, di cui al criterio “ Servizi Infrastrutturali ”.
6. Il 04.11.2025 e il 13.11.2025 si sono costituiti rispettivamente l’amministrazione (CRI) resistente e la controricorrente Run time solution s.r.l. Con memorie poi, in disparte la preliminare eccezione di tardività del ricorso sollecitata dalla controricorrente, hanno contestato gli assunti attorei precisando, in relazione al primo motivo di ricorso, che la stazione appaltante ha applicato letteralmente e pedissequamente la disposizione del par. 6.3. del disciplinare di gara il quale non prescrive la necessaria durata quinquennale delle precedenti esperienze contrattuali (con oggetto analogo a quello di affidamento) con certificazione “ Gold partner ” e, in relazione al secondo motivo di ricorso, che il punteggio assegnato ai miglioramenti senza costi aggiuntivi devono prendere in considerazione tutte la SLA previste e non solo quella riguardante i “ Servizi infrastrutturali ”.
7. Con motivi aggiunti (depositati il 13.11.2025), il ricorrente ha impugnato anche la nota del 31.10.2025 con cui CRI ha ritenuto che “ la dichiarazione resa da RTS in merito al requisito di cui all'art. 6.3. del Disciplinare di Gara non appare configurare un'informazione falsa, poiché i servizi analoghi sono stati effettivamente eseguiti in costanza della certificazione richiesta ”, sostenendo, in aggiunta ai motivi già rassegnati nel ricorso introduttivo, la mancata esclusione dell’aggiudicataria, ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b ) del Codice appalti per la falsità e la decettività delle dichiarazioni rassegnate in riferimento alle esperienze professionali pregresse.
8. Con successive memorie le parti costituite hanno insistito nelle rispettive argomentazioni. La ricorrente ha rinunciato (con memoria ex art. 73 c.p.a. del 21.02.2026) al primo motivo del ricorso introduttivo.
9. All’udienza pubblica del 10.03.2026, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
10. In via preliminare, il collegio prende atto della rinuncia al primo motivo di ricorso. È noto che nel processo amministrativo la rinuncia ad un motivo di ricorso rientra nel potere dispositivo del ricorrente e risulta ammissibile se contenuta in una memoria depositata in giudizio, non integrando la fattispecie di un atto ricettizio nei confronti delle altre parti. Tale forma è infatti richiesta solo per la rinuncia al ricorso (art. 84 del c.p.a.), mentre spetta al prudente apprezzamento e al potere di disposizione del difensore la scelta dell'uno o dell'altro motivo d'impugnazione, quale mezzo più idoneo per il buon esito del giudizio (Cons. di Stato, Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474; Sez. IV, 23 aprile 1999, n. 714). In assenza di diversa comunicazione da parte del ricorrente, il Tribunale ritiene che la rinuncia si estenda all’eccezione sollevata con i motivi aggiunti, stante lo stretto vincolo di presupposizione tra le doglianze proposte.
11. Rimane, pertanto, da scrutinare unicamente il secondo motivo proposto con il ricorso introduttivo. Esso, in disparte l’eccezione di irricevibilità per tardività, risulta infondato nel merito.
11.1. La HSB contesta il punteggio attribuito alla Run Time Solutions nella valutazione del sub criterio “ Miglioramento, senza costi aggiuntivi, degli SLA previsti ”, osservando che mentre alla stessa ricorrente (rispetto al livello minimo di servizio richiesto e indicato nella misura dello 0,018%) che aveva offerto un valore migliorativo dello 0,005% (13 millesimi) sono stati assegnati solo 3,2 punti, alla RUN TIME SOLUTION che aveva offerto un valore migliorativo dello 0,017% (1 millesimo) è stato attribuito addirittura il punteggio massimo di 4.
11.1.1. Il Disciplinare di Gara, all’art. 14, ha precisato il contenuto essenziale dell’offerta tecnica specificando che “ L'offerta tecnica consiste in una relazione tecnico metodologica, descrittiva delle caratteristiche tecniche dei servizi e delle eventuali prestazioni accessorie, tenuto conto dei “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” riportati nella tabella di cui al successivo art. 16.1. e del Capitolato Tecnico . A ben vedere, all’art. 16.1. del Disciplinare di gara sono stati indicati i criteri, i sub criteri e i punteggi massimi attribuibili per ciascuna voce. Nell’Appendice A del Capitolato tecnico, poi, sono stati identificati gli SLA (“ Livelli di Servizio ”) e risulta letteralmente chiaro che questi afferiscono non solo ai servizi infrastrutturali offerti ma anche alla “ Manutenzione correttiva ” e alla “ Manutenzione evolutiva ” e il concorrente in sede di offerta poteva presentare proposte migliorative in relazione a ciascuna voce degli SLA previsti.
11.1.2. Nella propria offerta tecnica, HBS ha ritenuto di proporre SLA migliorativi per una soltanto delle tre categorie di prestazioni, oggetto di indicazione di SLA minimi. Diversamente, RTS ha ritenuto di proporre SLA migliorativi per tutte e tre le categorie di prestazioni.
11.2. Alla luce di una complessiva e sistematica lettura della normativa di gara, si può evincere che risulta non irragionevole o illogica l’attribuzione da parte della stazione appaltante di un punteggio superiore alla controricorrente, in quanto ha offerto proposte migliorative per tutte e tre le prestazioni per le quali sono stati definiti SLA minimi dall’Associazione Croce Rossa Italiana.
12. In virtù di quanto dedotto, si dichiara l’improcedibilità del primo motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per rinuncia e l’infondatezza nel merito del ricorso introduttivo in relazione al secondo motivo proposto.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater ), definitivamente pronunciando dichiara:
- il ricorso introduttivo in parte improcedibile e in parte infondato;
- il ricorso per motivi aggiunti improcedibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti delle parti costituite, che si liquidano in favore di ciascuno in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RI UI, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
MO PP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO PP | MA RI UI |
IL SEGRETARIO