Decreto cautelare 10 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
Ordinanza collegiale 1 dicembre 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 01/04/2026, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02196/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00688/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 688 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da A.N.M.E.D., Associazione Nazionale di Medicina, Diagnostica, Salute e Benessere, Biomedica Marcianise S.r.l., Ce.Di.M S.r.l., C.R.C. Scalzone E. Sas, Analisi Cliniche Dell’ER RI TT e C. S.a.s., Laboratorio Analisi Cliniche A. Fleming Sas di Ruberti ROnna, Centro Gamma S.r.l., Centro Diagnostico S. Ciro S.r.l., Ricerche Cliniche Coronella S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Salus, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Pepe, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
Mavis S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 660 del 26 novembre 2024, pubblicata sul B.U.R.C. n. 84 del 9 dicembre 2024, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL NOMENCLATORE REGIONALE E DEL RELATIVO CATALOGO DELL’“ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE AI SENSI DEL DPCM 12.01.2017. ULTERIORI DETERMINAZIONI”;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale;
II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A.N.M.E.D., ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI MEDICINA, DIAGNOSTICA, SALUTE E BENESSERE il 26 marzo 2025:
per l’annullamento
- della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 80 del 24 febbraio 2025, pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 3 marzo 2025, avente ad oggetto: “Nomenclatore tariffario regionale e relativo Catalogo dell'assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017. Ulteriori determinazioni”;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa RO MA nella camera di consiglio riconvocata del giorno 13 gennaio 2026;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo la A.N.M.E.D (Associazione nazionale di medicina, diagnostica, salute e benessere) ed i Centri, meglio in epigrafe indicati (che assumono in ricorso di essere accreditati con il S.S.N) hanno adito l’intestato Tribunale ai fini dell’annullamento della d.G.R.C. n. 660 del 26 novembre 2024 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 84 del 9 dicembre 2024) a mezzo della quale la Regione Campania ha approvato le tariffe del nomenclatore regionale e del relativo catalogo dell’Assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del dpcm 12.01.2017.
2. Avverso gli atti impugnati i ricorrenti hanno formulato i seguenti motivi:
I. Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, co. 3, della Costituzione in relazione all’articolo 2, co. 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed all’art. 51, co. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Violazione dell’art. 81, co. 3, della Costituzione .
Si contesta l’immediata esecuzione disposta, a mezzo della gravata delibera regionale, del nomenclatore tariffario nazionale (d.P.C.M. del 12 gennaio 2017 e d.P.C.M. 23 giugno 2023) dal momento che le tariffe relative alle prestazioni di specialistica definite nel citato d.P.C.M. 12 gennaio 2017 non sarebbero ancora entrate in vigore alla data di pubblicazione dell’impugnata DRGC n. 660/24 sul BURC stante la proroga al 1° aprile 2024 dell’entrata in vigore delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ed il differimento al 1° gennaio 2025 dell’entrata in vigore delle tariffe nazionali. Inoltre, da un lato, le tariffe massime di cui al citato decreto del 2023 sarebbero state sostituite da quelle allegate al decreto ministeriale n. 272 del 25 novembre 2024 (ancora recante “Definizione delle tariffe relative all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”) le cui disposizioni, ai sensi dell’art. 5, sono entrate in vigore il 30 dicembre 2024, quindi solo dopo la pubblicazione dell’impugnata GR; dall’altro, l’art. 1, comma 2, del DM 272/2024 stabilisce che “ le tariffe massime di cui al presente decreto sostituiscono le tariffe allegate al precedente decreto ministeriale del 23 giugno 2023 e costituiscono riferimento massimo per tutte le regioni e province autonome ”.
Pertanto, in assenza dell’entrata in vigore sia del d.m. del 23 giugno 2023 che del successivo d.m. 272/24, le prestazioni previste dalla GR (per come richiamate nel d.P.C.M. del 2017), si configurerebbero come extra LEA e quindi non sarebbero erogabili nelle regioni in piano di rientro, quale la regione Campania, in quanto spese non obbligatorie.
II. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta. Eccesso di potere per errata e falsa applicazione dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del giusto procedimento. Violazione delle norme sulla pubblicità ai fini dell’entrata in vigore. Violazione del principio di certezza del diritto. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 97 Cost.;
Il provvedimento regionale impugnato recepisce il d.m. n. 272/24 (tariffario nazionale) che alla data dell’adozione del provvedimento giuntale non era stato ancora pubblicato, non avendo peraltro ancora avuto il visto della Corte dei Conti. Il tutto senza considerare l’impossibilità per gli erogatori privati accreditati di adeguare agli attuali sistemi informatici alle innovative determinazioni, tenuto anche conto dell’incertezza rispetto al susseguirsi di pronunce cautelari di senso opposto del TAR del Lazio in ordine al d.m. n. 272/24.
III. Violazione dell’art. 8 sexies, comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. dell’art. 2, L. 833/78, della L. 21/4/2023, n. 49. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei fatti, falsa ed errata valutazione ed applicazione dei presupposti di fatto e diritto, irragionevolezza ed illogicità manifesta. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità e contraddittorietà manifeste dell’azione amministrativa. Violazione di legge per violazione della Legge n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento. Violazione del principio di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 97 Cost. Violazione degli artt. 3, 32, 41, 97 e 81 Cost.
Il deliberato regionale sarebbe comunque illegittimo atteso che la Regione, nel limitarsi a recepire acriticamente il contenuto dell’Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, (Rep. Atti n. 204/CSR) del 14 novembre 2024, non avrebbe tenuto in alcun conto le riserve sullo stesso formulate da AG.na.s (con il parere prot. n. 2024/0012537 del 28 ottobre 24); si lamenta, quindi, il difetto di istruttoria dei provvedimenti gravati in quanto non preceduti dall’adozione di metodologie e criteri per la determinazione delle tariffe, le quali, per l’effetto, risulterebbero drasticamente peggiorative proprio perché assunte in assenza degli opportuni e preventivi accertamenti ed indagini, in mancanza dell’opportuna istruttoria prevista dalle norme di legge in materia di procedimento amministrativo, in mancanza del necessario aggiornamento delle specifiche voci di costo dei fattori produttivi.
La delibera 660/2024, inoltre, sarebbe illogica ed arbitraria laddove avrebbe eliminato un criterio determinante nel sistema tariffario (la differenziazione della tariffa in base alle specifiche caratteristiche della prestazione sanitaria erogata) ed avrebbe accorpato molte prestazioni con un unico codice, di fatto riconducendo ad un'unica prestazione sanitaria, il tutto in violazione del diritto alla salute di cui all’art. 32 della Cost.
3. Si è costituita in resistenza la Regione Campania.
4. Con ordinanza 497 del 12 marzo 2025 è stata fissata al 21 ottobre 2025 l’udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a.
5. Con motivi aggiunti del 26 marzo 2025, la parte ricorrente ha esteso l’impugnazione alla d.G.R.C n. 80 del 24 febbraio 2025, (pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 3 marzo 2025) avente ad oggetto: “ Nomenclatore tariffario regionale e relativo Catalogo dell'assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017. Ulteriori determinazioni ”, evidenziandosi profili di illegittimità propria e derivata del nuovo deliberato regionale nonostante i correttivi adottati dalla Regione i quali, in tesi di parte ricorrente, sarebbero comunque insufficienti ad emendare i profili di illegittimità della delibera 660/2024.
6. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025, la parte ricorrente, in considerazione dell’annullamento del tariffario nazionale (Tar Lazio, sentenza n. 16399/2025), ha chiesto disporsi l’annullamento ex tunc del tariffario regionale, mentre la Regione, nella denegata ipotesi di accoglimento di tale richiesta, ha indicato la necessità del differimento (di un anno) dell’efficacia della pronuncia di annullamento in conformità alla decisione del Tar Lazio.
7. Le parti hanno quindi depositato memorie ex art. 73 c.p.a.
8. Celebrata l’udienza pubblica, con ordinanza n. 7737 del 1° dicembre 2025 il Collegio, ex art. 73 comma 3 c.p.a., ha assegnato termini a difesa alle parti, avendo ritenuto: dubbia la legittimazione attiva dei ricorrenti (non essendo stato depositato in atti lo Statuto dell’Associazione ricorrente ed i provvedimenti regionali di accreditamento istituzionale dei Centri ricorrenti); dubbio, comunque, il permanere della legittimazione dei centri ricorrenti tenuto conto dell’operatività della clausola di salvaguardia anche al tariffario regionale e della possibile sottoscrizione, medio tempore, dei contratti con le Asl; dubbio il permanere dell’interesse alla coltivazione del giudizio nel caso di mancata sottoscrizione del contratto ai sensi dell’art. 8- quinquies comma 2 quinquies del d.lgs. 502/1992 secondo cui “ In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso ”; precisandosi che in ragione del regime connesso alla clausola di salvaguardia, potrebbe essere preclusa anche alle Associazioni di categoria ogni iniziativa giurisdizionale sorretta dal solo interesse al corretto esercizio dei poteri amministrativi, occorrendo un interesse concreto ed attuale alla rimozione degli effetti pregiudizievoli prodotti dal provvedimento controverso (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 8223/2023).
9. Nei termini assegnati la parte ricorrente ha preso posizione sulle questioni sollevate d’ufficio come sopra prospettate (cfr. memorie dell’11 dicembre 2025) contestualmente depositando lo statuto dell’associazione; dal canto suo la Regione ha depositato ulteriore documentazione pertinente i fatti di causa.
10. Alla camera di consiglio, riconvocata al 13 gennaio 2026, la causa è stata quindi definitivamente trattenuta in decisione.
11. In via preliminare, deve rilevarsi che in corso di causa è intervenuta la sentenza del Tar Lazio Roma n. 16399 del 22 settembre 2025 che ha annullato in parte e per difetto di istruttoria, ma con efficacia differita di 365 giorni dalla pubblicazione della sentenza, il decreto del Ministro della salute n. 272 del 25 novembre 2024 (di definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica adottato in sede di autotutela, successivamente alla presentazione di un considerevole numero di ricorsi dinanzi al TAR Lazio, in sostituzione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023), richiamato quale atto presupposto delle delibere gravate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.
12. Tenuto, quindi, conto degli effetti differiti di tale decisione al 22 settembre 2026, e soprattutto del fatto che avverso la predetta sentenza pende comunque in Consiglio di Stato l’appello n. rg. 9243/2025, e ancorché la delibera di G.R.C. n. 80/2025 statuisca “ in conformità alla metodologia utilizzata dal Ministero della Salute nella Relazione Illustrativa e Metodologica a supporto del DM 25 novembre 2024” , non si ritiene che, all’attualità, la decisione del Tar Lazio possa esplicare effetti, neppure indiretti, sulle questioni oggetto del contenzioso all’esame. La stessa parte ricorrente, peraltro, ha sostenuto la tesi della illegittimità derivata del tariffario regionale (rispetto al tariffario nazionale annullato dal Tar Roma nei termini anzidetti) solo con memorie (cfr. memoria del 30 settembre 2025) non notificate alle controparti.
13. Ancora in via preliminare, il Collegio osserva che la legittimazione ad agire costituisce condizione dell’azione, sicché la sua mancanza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo i limiti del giudicato, risultando, pertanto, del tutto irrilevante la circostanza, dedotta dalla parte ricorrente, che la difesa regionale non abbia formulato a riguardo specifica contestazione.
14. In ogni caso, il rapporto dei Centri ricorrenti con il SSR risulta provato in atti, all’indomani dell’ordinanza collegiale, a mezzo dei contratti stipulati con le Asl e depositati in giudizio dalla Regione Campania.
15. Posto che i medesimi contratti danno evidenza che la clausola di salvaguardia opera anche con riferimento ai provvedimenti di determinazione delle tariffe (in termini, T.A.R. NA Campania Sez. I, 29 aprile 2024, n. 2857), oltre che a quelli di determinazione dei tetti di spesa (cfr. art. 13 dei contratti in atti), il ricorso ed i motivi aggiunti sono inammissibili ed in ogni caso improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
16. La Regione ha documentato in giudizio che tutti i Centri ricorrenti hanno sottoscritto i contratti per regolare i volumi di spesa (definitivi 2024 e provvisori 2025) con la sottoscrizione della relativa clausola di salvaguardia, che riguarda anche, come anzidetto, i provvedimenti di determinazione delle tariffe (art. 13 dei contratti in atti); tali contratti, in particolare, rinviano alle tariffe vigenti nel 2024 e nel 2025 e, quindi, si riferiscono partitamente agli atti impugnati con l’odierno ricorso.
17. In relazione alla posizione dei Centri ricorrenti, pertanto, il Collegio ritiene applicabile il consolidato orientamento del Tribunale, avallato anche dal giudice di appello, che fa discendere dalla sottoscrizione della clausola di salvaguardia l’inammissibilità dell’impugnativa complessivamente considerata.
18. Tale specifica clausola, invero, introdotta ab origine dal Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro, si risolve in una dichiarazione con cui la struttura sanitaria, in sede contrattuale, accetta espressamente ed a monte i provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe (nonché ogni atto a questi collegati), quali parti integranti del contratto e presupposti del medesimo.
19. La clausola di salvaguardia opera nella prospettiva del mantenimento dei rigorosi impegni di finanza pubblica e di destinazione delle risorse finanziarie a beneficio del settore sanitario, consentendo di intercettare e prevenire ogni ipotesi di conflitto, già in essere o potenziale, relativo a concrete e definite questioni che possano contrapporre l'amministrazione alla struttura privata operante nell'ambito della sanità pubblica (in termini, Cons. Stato, 11 dicembre 2023, n. 10652); e, in considerazione del particolare regime giuridico nel quale operano i soggetti accreditati con il S.S.R, non è possibile ravvisare alcun contrasto della disciplina contenuta negli artt. 8-bis, 8- quater e 8-quinquies, del d.lgs. 502/1992 con i principi di diritto unionale (in particolare con il principio di non discriminazione e divieto di limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti), stante la prevalenza degli interessi pubblici sottesi alla disciplina nazionale (così, Tar Campania, NA, sez. IX, n. 213/2025).
20. Come precisato dal Consiglio di Stato, " gli operatori privati - in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l'essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute - non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al piano di rientro, al cui rispetto la Regione è obbligata ", tant'è che " chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute " (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27 dicembre 2019, n. 8879); pertanto, si è ritenuto che la clausola di salvaguardia non possa ritenersi in contrasto con il diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), in ragione del superiore interesse pubblico (cfr. Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014) al contenimento della spesa nel settore della sanità pubblica, ed alla finalità di preservare il complessivo equilibrio finanziario del sistema sanitario (cfr. ex multis , Corte Costituzionale, sentenza n. 36 del 2021).
21. L'adesione volontaria all'accordo - e con esso alla clausola di salvaguardia - suggella, dunque, l’accettazione della posizione prioritaria che riveste l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, obiettivo che non è fine a sé stesso ma è del tutto funzionale a garantire continuità, anche per il futuro, all'erogazione di prestazioni sanitarie, con conseguente preclusione - per il soggetto accreditato – di esperire quei rimedi processuali il cui intento sostanziale è di ribaltare gli atti generali di programmazione economica nel settore sanitario; pertanto, per gli operatori privati si pone unicamente l'alternativa se accettare le condizioni derivanti da esigenze programmatorie e finanziarie pubbliche (e dunque il budget assegnato alla propria struttura e, come nel caso all’esame, le tariffe determinate dalla Regione), restando nel campo della sanità pubblica, oppure se collocarsi esclusivamente nel mercato della sanità privata (così Tar Campania, NA, sez. I, n. 2475/2024).
22. Inoltre, l'ipotetica nullità della clausola di salvaguardia per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c. (violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.) potrebbe comportare la caducazione dell'intero contratto in base alla disciplina di cui all'art. 1419 c.c.; infatti, la parte pubblica, in difetto di una valida e incondizionata accettazione della clausola di salvaguardia da parte dell'altro contraente, non avrebbe più interesse alla conclusione dell'accordo, non potendo essa programmare efficacemente la spesa sanitaria, stante il rischio del permanere di contestazioni giudiziali sui tetti di spesa (Cons. Stato, Sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8676; Cons. Stato Sez. III, 11 gennaio 2018, n. 137; da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 20 aprile 2023, n. 3997 e Cons. Stato, 7 luglio 2023, n. 6685).
23. Pertanto, deve ribadirsi l’orientamento secondo cui sono legittime le clausole di salvaguardia inserite nei contratti stipulati con le strutture private accreditate, la cui sottoscrizione priva il soggetto aderente della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che lo riguardano ed il presupposto tariffario regionale, con l'ulteriore conseguenza di rendere inammissibili le censure formulate, avendo in sede contrattuale accettato espressamente i provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe, quali parti integranti del contratto e presupposti del medesimo (in termini, Tar NA, Sez. I, 11 aprile 2023, n. 2187).
24. Ma, quand’anche i Centri ricorrenti non avessero sottoscritto il contratto 2024/2025 (che riguarda partitamente anche le tariffe oggi in contestazione), il ricorso sarebbe egualmente inammissibile o improcedibile.
25. Infatti, come chiarito in analoghe fattispecie, “ In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso ” (art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992).
26. E, come ritenuto in giurisprudenza, la sospensione dell'accreditamento è una conseguenza automatica della mancata stipula degli accordi con le Aziende sanitarie, che segue ex lege ad essa, senza che alcuna valutazione discrezionale sia riservata all’Amministrazione (Tar Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 10624/2018, confermata da Cons. Stato, sez. sez. III, n. 6662/2019).
27. Difatti, “ La stipula degli accordi ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. è condizione indispensabile per l’erogazione di prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio sanitario regionale; la prassi degli operatori economici accreditati, che, pur rifiutandosi di sottoscrivere l’accordo proposto loro dalle Aziende sanitarie locali, continuano ad eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio sanitario regionale (oltre a configurare, in ipotesi, una fonte di responsabilità per danno erariale, in quanto finisce per porre a carico del bilancio regionale spese non legittimamente impegnate) non è più compatibile con l’attuale ordinamento giuridico.
L’art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (inserito dall’art. 79, comma 1-quinquies, lett. d, n. 3, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone testualmente: “In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso”.
L’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 pone infatti il rapporto di accreditamento su una base negoziale: la struttura sanitaria che vuole operare nell’ambito del Servizio sanitario nazionale ha l’onere, non solo di conseguire l’accreditamento, ma anche di stipulare l’accordo contrattuale con le Aziende sanitarie. La mancata stipula dell’accordo, ai sensi del citato art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, determina dunque l’effetto che l’accreditamento istituzionale delle strutture e dei professionisti che erogano prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale è sospeso.
A tale riguardo, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la sospensione dell'accreditamento è una conseguenza automatica della mancata stipula degli accordi con le Aziende sanitarie, che segue ex lege ad essa, senza che alcuna valutazione discrezionale sia riservata all’Amministrazione, in quanto, nel sistema dell’accreditamento delle strutture sanitarie private l’assenza della sottoscrizione degli accordi di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, a prescindere dall’imputabilità del mancato accordo all’una o all’altra parte, comporta che l’attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del Servizio sanitario regionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 4 maggio 2012 n. 2561; T.a.r. Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 gennaio 2013 n. 72).
È chiaro che la sospensione dell’accreditamento costituisce ontologicamente una misura interinale e provvisoria, che può assumere rilevanza prodromica rispetto alla ben più grave determinazione della revoca (definitiva) dell’accreditamento. Tuttavia, è altrettanto evidente che, in costanza del regime di sospensione, l’operatore privato non può legittimamente operare per il Servizio sanitario regionale.
L’accreditamento costituisce, infatti, il primo presupposto per poter erogare prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario regionale e, conseguentemente, la sua sospensione determina inevitabilmente l’inidoneità (temporanea) dell’operatore privato ad eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del bilancio regionale.
A ciò si aggiunge l’ulteriore considerazione secondo la quale la funzione della clausola di salvaguardia sopra richiamata, quale indispensabile garanzia della tenuta dei conti pubblici e, quindi, della ineludibile necessità di assicurare la sostenibilità della spesa sanitaria regionale, sarebbe agevolmente elusa dalle Case di cura private accreditate, ove si ritenesse che queste ultime possano legittimamente rifiutarsi di sottoscrivere gli accordi di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. con le Aziende sanitarie locali, contestando in sede giurisdizionale i budget assegnati, e, nel contempo, continuare ad erogare prestazioni sanitarie non autorizzate (secondo l’iter previsto dal legislatore) con oneri a carico del bilancio regionale.
Deve conseguentemente ritenersi che la società ricorrente, rifiutandosi di sottoscrivere il contratto propostole dalla Azienda sanitaria locale Roma 1, per l’allegata insufficienza del budget assegnatole, si sia volontariamente posta al di fuori del sistema previsto dal legislatore per l’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di operatori economici accreditati e, conseguentemente, non sia titolare di interesse a contestare il budget assegnatole, in quanto priva (sia pure in via temporanea) di legittimazione ad eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del bilancio regionale ” (T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 10624/2018, confermata da Cons. Stato, sez. III, n. 6662/2019).
28. La sospensione dell’accreditamento, in particolare, costituisce conseguenza oggettiva (automatica) della mancata stipula dell’accordo, in quanto la disciplina di settore non fa riferimento ad alcun provvedimento che debba essere adottato dalla p.a.; tale dato e l’utilizzo della forma passiva del verbo sospendere non possono avere altro significato che quello di riconnettere la sospensione alla omessa stipula della convenzione.
29. Nell’ipotesi in cui, poi, la norma fosse interpretata nel senso di attribuire semplicemente alla p.a. la facoltà di sospendere l’accreditamento ove l’accordo non sia stipulato – la stessa sarebbe verosimilmente superflua. Infatti, i rapporti contratti con le aziende accreditate presso il SSN sono assimilabili ad un rapporto concessorio di pubblico servizio (tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 19/04/2023, n. 3978; Cons. Stato, Sez. IV, 24/04/2023, n. 4159): la struttura accreditata è, in sostanza, un concessionario della p.a. Di conseguenza, già dai principi si evince la facoltà, in capo alla p.a., di sospendere, e poi eventualmente revocare, l’accreditamento a quelle strutture che si rifiutino di sottoscrivere il contratto: è una facoltà che rientra nei poteri di vigilanza e di controllo, nonché sanzionatori, di cui la p.a. concedente è sempre titolare nei confronti del concessionario.
30. È pertanto più ragionevole ritenere che la norma sia stata introdotta proprio per ricollegare, alla mancata stipula del contratto, un effetto (di sospensione dell’accreditamento) automatico ed ex lege, indipendentemente dall’adozione di atti da parte della p.a.; sicché è del tutto irrilevante la circostanza che – di fatto – molte amministrazioni regionali ritengano di aprire comunque procedimenti finalizzati alla sospensione. Indipendentemente dall’apertura di un procedimento e dall’adozione di un provvedimento, l’effetto sospensivo si è prodotto nel momento in cui è inutilmente scaduto il termine fissato per la stipula del contratto.
31. Sulla base di tali coordinate ermeneutiche è stata ritenuta legittima la diffida adottata dalla ASL ad erogare prestazioni in mancanza della sottoscrizione del contratto, costituendo quest’ultima applicazione doverosa delle disposizioni di legge (cfr. Tar Campania 1501/2017, confermata da Consiglio di Stato n. 82/2018, richiamate da Consiglio di Stato n.6997/2025).
32. Ciò in quanto la disposizione contenuta nell'art. 8-quinques, comma 2-quinques del d.lgs. 502/1992 laddove prescrive che “ in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso ” individua un nesso di conseguenzialità diretta e immediata tra l'essere beneficiario di un accreditamento e la stipula del contratti nel rispetto del budget (in termini, Consiglio di Stato Sez. III, 21 ottobre 2020, n.6372).
33. La citata disposizione codifica, dunque, nella materia in esame, il principio secondo cui la mancata stipula della convenzione rende il provvedimento (di accreditamento) immediatamente inefficace in quanto ne impedisce di fatto l’attuazione: in assenza di sottoscrizione della convenzione non possono nascere diritti e obblighi tra le parti ed il rapporto concessorio è del tutto “inattuabile”.
34. Per effetto della mancata stipula il rapporto di accreditamento entra automaticamente in una fase di “quiescenza”, che può condurre secondo i principi generali – e ove l’Amministrazione non abbia manifestato interesse alla sottoscrizione tardiva del contratto - alla dichiarazione di decadenza con la definitiva fuoriuscita della struttura privata dell’ambito dei soggetti operanti per il servizio sanitario nazionale.
35. Difatti, la funzione della clausola di salvaguardia “ è, in tutta evidenza, quella di evitare che l'operatore economico sollevi riserve, stipulando comunque il contratto al solo fine di non incorrere nella sospensione dell'accreditamento istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, rispetto al quale non si profilano dubbi di incostituzionalità o incoerenza con il sistema unionale ” (Consiglio di Stato sez. III, 15 dicembre 2025, n. 9908).
36. A ben vedere, la tesi della sospensione automatica ed ex lege risulta, sia pure indirettamente, confermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte: “ Il diritto al corrispettivo dei servizi diagnostici erogati da una struttura sanitaria privata sorge in presenza di tre presupposti costitutivi (cd. regola delle "tre A"), che sono rappresentati, oltre che dall'accordo contrattuale concluso a norma dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e dall'accreditamento istituzionale, rispettivamente previsti dagli artt. 8-ter e 8-quater del medesimo decreto legislativo, sì che la fonte del diritto alla percezione dei corrispettivi deve ravvisarsi, piuttosto che sul piano negoziale, nella stessa legge ” (tra le tante, Cass. civ., sez. I, ordinanza, 22 giugno 2025, n. 16683).
37. La stipula dell’accordo è dunque, al pari dell’autorizzazione e dell’accreditamento, un presupposto essenziale (costitutivo, per utilizzare la terminologia della Suprema Corte) per poter pretendere il corrispettivo; sicché, se manca la stipula dell’accordo, manca il diritto a pretendere il corrispettivo e, di conseguenza, anche a contestare le delibere che fissano i cd. tetti di spesa e, come nel caso all’esame, le delibere di determinazione delle tariffe.
38. Degna di rilievo è, in particolare, Cass. civ., sez. I, 18 agosto 2025, n. 23498: tale sentenza non solo ribadisce l’obbligo, a carico della struttura accreditata, di sottoscrivere il contratto ma conferma anche il principio in forza del quale “ nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli specifici rapporti contrattuali ”.
39. Va anche precisato che deve altresì ritenere irrilevante che in qualche caso le Asl potrebbero non aver invitato le strutture ricorrenti a sottoscrivere il contratto. I Centri ricorrenti, in quanto titolari di un preciso interesse alla stipula, ben avrebbero potuto attivarsi, ad esempio diffidando la Asl a fissare una data per provvedere alla sottoscrizione. Tanto più che la Regione ha previsto espressamente la data entro cui provvedere alla sottoscrizione.
40. D’altra parte, come ritenuto dal T.a.r. Lazio nella sentenza sopra citata, l’assenza della sottoscrizione degli accordi di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 rileva quale fatto oggettivo, a prescindere dall’imputabilità del mancato accordo all’una o all’altra parte.
41. Parimenti sono inammissibili anche le domande azionate dall’Associazione, ancorché la stessa, sia pure in limine litis, abbia versato il relativo Statuto.
42. Invero, il giudice di appello, con motivazioni che il Collegio condivide e dalle quali non vi sono ragioni per discostarsi, ha ritenuto che, tenuto conto della natura del rapporto tra le associazioni di categoria e i singoli associati, nonostante le prime agiscano per la tutela di un interesse collettivo, che è la sintesi degli interessi omogenei dei singoli componenti e sebbene il soggetto nei confronti del quale la clausola di salvaguardia esplica i suoi effetti sia la struttura e non l’associazione, la stipula dell'accordo contrattuale da parte delle strutture rappresentate dall'Associazione si atteggia come un atto contrario e successivo al mandato rilasciato di perseguire l'interesse collettivo (Consiglio di Stato sez. III, 12 novembre 2025, n. 8833).
43. Il che postula il venir meno della legittimazione ad agire dell’Associazione ricorrente, quantunque la stessa non possa più aver alcun interesse alla coltivazione del giudizio tenuto conto degli effetti della clausola di salvaguardia sui centri ricorrenti (in termini di perdita di legittimazione a ricorrere o di sospensione dell’accreditamento nei sensi sopra precisati), tant’è che nella fattispecie anzidetta il Consiglio di Stato ha concluso nel senso che comunque “ la sottoscrizione dell'accordo contrattuale da parte delle strutture comporta l'accettazione espressa, completa ed incondizionata del contenuto e degli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e quindi anche dei criteri adottati per il relativo calcolo ”.
44. In altri termini, contrariamente a quanto sostenuto nelle difese in atti, l’Associazione ricorrente non è portatrice di un interesse collettivo autonomo e distinto rispetto a quello delle singole strutture (con i conseguenti effetti evidenziati in punto di legittimazione), e la sottoscrizione della clausola di salvaguardia o la mancata sottoscrizione da parte dei centri accreditati determina comunque, per tutto quanto sopra osservato, il venir meno dell’interesse all’impugnativa complessivamente considerata, non potendo comunque sortire la stessa alcun vantaggio per i singoli associati.
45. In conclusione, nel caso in esame, la sottoscrizione del contratto da parte dei Centri ricorrenti, quali strutture rappresentate dall'Associazione ricorrente, si configura, secondo l’insegnamento del giudice di appello, come un atto contrario e successivo al mandato rilasciato di perseguire l'interesse collettivo; precisandosi, in ogni caso, che anche laddove alcuni centri accreditati non avessero sottoscritto il contratto non residuerebbe comunque nessun interesse alla coltivazione del giudizio neppure in capo all’Associazione ricorrente stante la sospensione ex lege dell’accreditamento.
44. Il ricorso ed i motivi aggiunti, in conclusione, sono inammissibili e o comunque improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse nei sensi complessivamente sopra prospettati.
45. Sussistono nondimeno giusti motivi, attesa la peculiarità delle questioni trattate, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili ed improcedibili nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nelle camere di consiglio dei giorni 21 ottobre 2025 e 13 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IE AR Di NA, Presidente
RO MA, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MA | IE AR Di NA |
IL SEGRETARIO