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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/11/2025, n. 3005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3005 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
NN BE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2033 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente tra
DEL GIUDICE Consiglia, CF e CF C.F._1 Parte_1
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Napolitano e Alfonso Auricchio, in C.F._2 virtù di procura alle liti in atti, domiciliato come in atti;
OPPONENTI
E
CF , e, per essa, quale mandataria, CF Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Michele Nappi, in virtù di procura P.IVA_2 generale alle liti in atti, domiciliata come in atti;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbale d'udienza del 15.05.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Part Con atto di citazione ex art 615 c.p.c. comma 1, c.p.c. Del Giudice Consiglia e Giudice spiegavano opposizione avverso l'atto di precetto notificato loro dalla Pt_1 Controparte_1
con il quale veniva loro intimato il pagamento della somma di € 49.429,38, oltre accessori e oltre
[...] interessi e spese successivi al precetto, in virtù del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n.
9093/1993 emesso dal Tribunale di Napoli in data 30 settembre 1993.
Gli opponenti deducevano, quali motivi di opposizione: - la carenza di legittimazione passiva e il difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo ad essi opponenti in quanto avevano rinunciato all'eredità di - la prescrizione del credito vantato dalla Controparte_3 parte opposta;
- la carenza di legittimazione attiva della parte opposta e l'inefficacia delle cessioni del credito per omessa notificazione delle cessioni del credito agli opponenti.
1 Con comparsa depositata il 17.05.2022 si costituiva la chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, deducendo: - che gli opponenti erano stati intimati non soltanto come eredi di ma anche in proprio, quali soggetti Controparte_3 ingiunti dal d.i. n. 9093/1993, di tal che era irrilevante che avessero rinunciato all'eredità della sig.ra
- che la prescrizione era stata interrotta da plurimi atti o fatti interruttivi (fallimento della CP_3 società “ e dell'accomandataria Controparte_4 Controparte_3 fallimento in estensione degli opponenti e del loro fratello Gaetano, intervento nella procedura esecutiva recante RG 191/1994 promossa da nei confronti di Pt_2 Parte_1 [...]
e intervento nella procedura esecutiva recante RG Controparte_5 Controparte_3
1952/1994, costituzione nel giudizio di opposizione definito con sentenza n. 443/2011 del 17.02.2011, atto di diffida e messa in mora nei confronti della società con tentativo di notifica CP_4 effettuato il 21.05.2020, atto di diffida ad adempiere notificato agli opponenti il 3.07.2020 e il
3.09.2020); - che essa opposta era titolare del credito in virtù di fusioni per incorporazione e cessioni in blocco, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 1264 c.c. invocata da parte opponente.
Il giudice, con provvedimento reso in data 26.05.2022, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Proposto reclamo avverso tale decisione, il Collegio, con ordinanza del
3 agosto 2022, accoglieva il reclamo e sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo.
Depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., alla successiva udienza il giudice non ammetteva (sia pure implicitamente) le prove richieste e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni davanti allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo del precedente giudicante, il quale tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con riguardo al primo motivo di opposizione, va ribadito quanto già affermato dal giudice nel decreto del 1° aprile 2022 e nell'ordinanza del 26 maggio 2022, ovverosia che la rinuncia all'eredità della madre non priva gli opponenti della legittimazione passiva (rectius della titolarità dal lato passivo del rapporto controverso) in quanto nel decreto ingiuntivo che costituisce il titolo esecutivo gli opponenti sono stati ingiunti, in solido con la madre, a pagare al creditore.
Passando all'esame del secondo motivo di opposizione, lo scrivente condivide quanto affermato dal collegio nell'ordinanza del 3 agosto 2022, vale a dire che il dies a quo della prescrizione non è dato dalla data di pubblicazione del decreto ingiuntivo ma dalla estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, sulla scorta delle deduzioni delle parti e della documentazione in atti, si può far
2 coincidere con la data del 25 aprile 2000, ovvero tre mesi dopo la dichiarazione di interruzione del giudizio per l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società e della socia CP_4 accomandataria senza che il giudizio sia stato proseguito o riassunto, con conseguente estinzione ex art. 305 c.p.c. Infatti, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale “Con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.” (Cass. 4676/2023, conforme Cass. 20176/2013). Nel caso di specie il decreto ingiuntivo ha acquistato efficacia di giudicato al momento dell'estinzione del giudizio di opposizione che, per quanto detto, può essere datata 25.04.2000.
Nelle more il creditore originario Credito Italiano ha proposto domanda di ammissione al passivo, come si evince dallo stato passivo depositato da parte opposta (domanda n. 1, esaminata e ammessa il 18.2.1997, si veda documentazione depositata il 9.11.2022 da parte opposta), e tale domanda, a parere di chi scrive, si riferisce al medesimo credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo sia per il periodo in cui è stata formulata (fine 1996, inizio 1997), quando era in corso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e subito dopo la dichiarazione di fallimento (15.11.1996), sia in quanto trattasi di saldo debitorio di conto corrente intestato alla società , a cui favore gli CP_4 opponenti avevano sottoscritto fideiussioni, ed è inverosimile che l'istituto bancario avesse altri crediti nei confronti delle stesse parti nello stesso periodo. Siffatta domanda di ammissione al passivo interrompe la prescrizione anche nei confronti degli obbligati in solido ai sensi dell'art. 1310, co. 1, c.c. fino alla chiusura della procedura concorsuale (decreto di chiusura dep. il 10.11.2010). Infatti, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, “La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c.,
l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass. 9638/2018). Ai sensi dell'art. 1310, primo comma, c.c., “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori” e pertanto quanto affermato dalla Suprema Corte vale anche per tutti i debitori in solido e non solo per i fideiussori. Deve pertanto ritenersi che la prescrizione sia stata interrotta fino al 10 novembre
2010.
Parte opposta ha poi dimostrato che la cedente Credito Italiano è intervenuta nel processo esecutivo recante RG 1952/1994 promosso da nei confronti di Di Parte_3 Controparte_3 ciò si dà atto nella sentenza n. 443/2011 in atti (si veda pagina 3, sestultimo rigo), che ha deciso
3 l'opposizione proposta dal terzo proprietario nell'ambito di tale procedura esecitiva. Tale intervento, di cui si dà atto nella sentenza n. 443 del 17.02.2011, è sicuramente precedente a tale data, e ha provocato l'interruzione della prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura esecutiva, vale a dire fino al 16.02.2017 (si veda ordinanza di estinzione in atti). Infatti, l'effetto interruttivo, per i processi esecutivi, viene meno nel momento in cui diviene definitivo il provvedimento che chiude il processo, mentre l'effetto istantaneo dell'interruzione di cui all'art. 2945, terzo comma, c.c. si ha solo nel caso in cui il creditore, dopo aver proposto una domanda in giudizio, la abbandona, impendendo che intervenga la sentenza definitiva, ciò che non si è verificato nel caso di specie (in cui l'estinzione del giudizio non è dipeso dall'inerzia del creditore ma dal passaggio in giudicato della sentenza che ha escluso il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata in quanto è risultato che i beni esecutati non fossero di proprietà dell'esecutata). Come sottolineato dalla Suprema Corte, “la ratio della disposizione dettata dal secondo comma dell'art. 2945 cod. civ. è quella di non far correre la prescrizione - la quale è giustificata dall'inerzia del creditore - nel tempo richiesto per la realizzazione del diritto in via giurisdizionale e, pertanto, detta norma non può trovare applicazione quando lo stesso creditore, dopo avere proposto in giudizio una determinata domanda, la abbandona, dimostrando così la sussistenza dell'inerzia ed impedendo che intervenga, sulla domanda stessa, la sentenza definitiva da cui possa iniziare il nuovo periodo di prescrizione previsto dalla legge” (Cass. 2717/1998;
Cass. 1377/1982).
Per i motivi esposti, non si è verificata alcuna prescrizione del diritto di credito vantato dall'opposta, con conseguente irrilevanza della questione della notifica della diffida ad adempiere datata
1.7.2020.
Passando all'esame del terzo motivo di opposizione, preme rilevare che parte opponente ha dapprima dedotto che le varie cessioni non fossero state portate a conoscenza di essa opponente ex art. 1264 c.c. per poi dedurre che manca la prova della titolarità del credito in capo alla opposta. Parte opposta ha affermato che: - con atto pubblico di fusione del 20 ottobre 2008 talune banche (UN
Banca PA, UN Banca di Roma PA, Banco di Sicilia PA, Bipop Carire PA) sono state fuse per incorporazione in UN PA;
- UN spa ha ceduto in blocco crediti in sofferenza ad SP
AN spa con pubblicazione in GU dell'11.12.2008; - il 14.12.2010 SP AN si è fusa per incorporazione in (CM spa); - il 20 novembre 2014 Controparte_6
CM PA ha ceduto ad crediti in sofferenza;
- con cessione in blocco Parte_4 avente decorrenza dal 14 luglio 2017 (si veda avviso di cessione pubblicato in GU dell'8 agosto 2017 in atti) Fino 2 TI ha acquistato in blocco crediti in sofferenza di titolarità di UN PA e
Parte opposta non ha precisato né provato se e come il credito di Credito Italiano Parte_4
(originario creditore) sia stato ceduto ad una delle banche fuse per incorporazione in UN PA e non ha provato né tale fusione per incorporazione, né la cessione in blocco da UN PA ad SP
AN spa, né la fusione per incorporazione di SP AN spa in Controparte_7
[..
[...] (CM spa), né la cessione in blocco da CM PA ha ceduto ad
[...] Parte_4
[...
Tanto meno, la parte opposta ha provato l'inclusione del credito tra quelli ceduti. Ne deriva che parte opposta non ha provato di essere titolare del credito de quo.
Tale questione, pur configurando una domanda nuova tardivamente proposta, è rilevabile d'ufficio. In proposito, giova riportare quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
39528/2021, nella quale si legge quanto segue: “Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016), la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Occorre pertanto chiarire, anche sulla scorta dell'arresto reso dalle Sezioni Unite di questa Corte da ultimo ricordato, che la dedotta questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresentava una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, come invece ritenuto erroneamente dalla corte territoriale nella sentenza impugnata, come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato e grado del giudizio, con la conseguenza che la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione (e del relativo motivo di gravame, sopra descritto in premessa), in ragione della sua tardiva proposizione - che rappresenta, invero, la ratio decidendi posta a sostegno del provvedimento reiettivo qui impugnato - risulta affermazione erronea in diritto che determina l'accoglimento del relativo motivo di censura proposto nella prima doglianza del ricorso per cassazione qui in esame”.
Per i motivi esposti, l'opposizione deve essere accolta.
Tutte le altre questioni sono assorbite.
La tardività del motivo di opposizione (che è stato accolto, in quanto rilevabile d'ufficio) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da DEL GIUDICE
Consiglia e DEL GIUDICE nei confronti di e, per essa, di Pt_1 Controparte_1
nella causa civile iscritta al n. 2033-2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili del CP_2
Tribunale di Nola, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che la parte opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtù del titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 9093/1993 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 30 settembre 1993;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
-Così deciso in Nola l'8 novembre 2025
Il giudice
Dott. NN BE
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