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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 31/10/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 396/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Rel. ed Est.
Dott. Carlotta Bruno Giudice
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 572/2025 promosso, ai sensi dell'art. 473bis.49
c.p.c., da:
nata il [...] a [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Milanetti (c.f. C.F._1
– PEC ) C.F._2 Email_1
RICORRENTE contro
, nato l'[...] in [...] (c.f. , CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: cumulo di domande di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale del 22.10.2025
Per il P.M. Visto per l'intervento del 23.6.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. ss, depositato in data 28.1.2025, la signora , – deducendo Pt_1 una persistente separazione di fatto dalla fine del 2024 con il signor , allontanatosi CP_1 dalla casa familiare senza avervi fatto ritorno, ha proposto, dinanzi a questo Tribunale, domanda di separazione e divorzio in relazione al matrimonio civile con lo stesso contratto a IN il
17.10.2020, con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto comune nell'anno 2020, al pagina 1 di 4 n.6, Parte I, rappresentando, altresì, che dall'unione coniugale non erano nati figli e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi
[...]
e attraverso Sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a Parte_1 CP_1 vivere separati e nel reciproco rispetto e disponendo che ognuno dei coniugi provvederà in autonomia al proprio mantenimento. Disporre che la casa coniugale, in locazione alla sola Sig.ra
continuerà ed essere abitata soltanto dalla medesima, insieme ai Parte_1 mobili e agli arredi che la compongono;
II. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, Legge 01.12.1970, n. 898; e dunque, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in IN (RM) in data 17.10.2020 tra i Signori e CP_1 [...]
e trascritto nel registro di stato civile del Comune di IN anno 2020 Parte_1 numero 6 parte I serie, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”. CP_ 2. Il signor non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e ne deve essere stata dichiarata la contumacia.
3. All'udienza del 22 ottobre 2025 il Giudice delegato, provvedeva all'audizione della ricorrente, la quale dichiarava: “mi voglio solo separare la casa è in affitto mio marito è andato via. Mio marito se ne è andato e il comune dopo un anno gli ha tolto la residenza”. Vista l'inutilità di adottare provvedimenti provvisori e urgenti, il Giudice invitava alla discussione il procuratore il quale insisteva nel ricorso e, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4. Tanto premesso, questo Collegio ritiene che la domanda di separazione meriti di essere accolta, data la separazione di fatto incontestata e la contumacia del resistente, elementi questi ultimi che hanno reso intollerabile la prosecuzione della vita in comune.
La ricorrente non ha formulato domande di contenuto economico ha, tuttavia, svolto ulteriore domanda in punto di assegnazione della casa coniugale oggetto di contratto di locazione del 1° dicembre 2022 già intestato alla sola signora . Pt_1
Sul punto occorre richiamare la giurisprudenza costante della Suprema Corte secondo cui: “l'art.
337 sexies c.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013, in vigore dal 7 febbraio 2014) nella parte in cui prevede che "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli" ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone
l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (Cass., 2013, n. 21334). pagina 2 di 4 L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, infatti, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ed è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso (Corte Costituzionale, 30 luglio 2008, n. 308).
Questa Corte ha, infatti, ribadito che la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione e che suddetta scelta non può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi
o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi (Cass., 22 novembre 2010, n. 23591)”m (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Ord., del
30/06/2021, n. 18603).
Alla luce dei principi sopra richiamati, in assenza di figli, il giudice non può disporre nulla sull'assegnazione della casa familiare.
5. Per quanto concerne, infine, la richiesta declaratoria di scioglimento del matrimonio, la parte ha formulato le conclusioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia.
La domanda deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art.479bis. 49 c.p.c. Sul punto tuttavia si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice con fissazione di una nuova udienza – trascorsi almeno dodici mesi dalla data di quella di comparizione - ove la ricorrente dovrà documentare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermarne le conclusioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso promosso così dispone:
1) dichiara la contumacia del signor;
CP_1
2) dichiara la separazione dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
TA (Cuba) (c.f. e , nato l'[...] in C.F._1 CP_1
IN (Bangladesh) (c.f. i quali hanno contratto matrimonio C.F._3
pagina 3 di 4 IN (RM) il 17.10.2020, con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto comune nell'anno 2020, al n.6, Parte I;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura dell'Ufficio ai fini dell'annotazione nel registro degli atti di matrimonio del comune di IN (RM);
4) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo di questo giudice per l'ulteriore corso del giudizio;
5) riserva la decisione sulle spese alla pronunzia definitiva.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente Rel ed Est.
Dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Rel. ed Est.
Dott. Carlotta Bruno Giudice
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 572/2025 promosso, ai sensi dell'art. 473bis.49
c.p.c., da:
nata il [...] a [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Milanetti (c.f. C.F._1
– PEC ) C.F._2 Email_1
RICORRENTE contro
, nato l'[...] in [...] (c.f. , CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: cumulo di domande di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale del 22.10.2025
Per il P.M. Visto per l'intervento del 23.6.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. ss, depositato in data 28.1.2025, la signora , – deducendo Pt_1 una persistente separazione di fatto dalla fine del 2024 con il signor , allontanatosi CP_1 dalla casa familiare senza avervi fatto ritorno, ha proposto, dinanzi a questo Tribunale, domanda di separazione e divorzio in relazione al matrimonio civile con lo stesso contratto a IN il
17.10.2020, con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto comune nell'anno 2020, al pagina 1 di 4 n.6, Parte I, rappresentando, altresì, che dall'unione coniugale non erano nati figli e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi
[...]
e attraverso Sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a Parte_1 CP_1 vivere separati e nel reciproco rispetto e disponendo che ognuno dei coniugi provvederà in autonomia al proprio mantenimento. Disporre che la casa coniugale, in locazione alla sola Sig.ra
continuerà ed essere abitata soltanto dalla medesima, insieme ai Parte_1 mobili e agli arredi che la compongono;
II. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, Legge 01.12.1970, n. 898; e dunque, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in IN (RM) in data 17.10.2020 tra i Signori e CP_1 [...]
e trascritto nel registro di stato civile del Comune di IN anno 2020 Parte_1 numero 6 parte I serie, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”. CP_ 2. Il signor non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e ne deve essere stata dichiarata la contumacia.
3. All'udienza del 22 ottobre 2025 il Giudice delegato, provvedeva all'audizione della ricorrente, la quale dichiarava: “mi voglio solo separare la casa è in affitto mio marito è andato via. Mio marito se ne è andato e il comune dopo un anno gli ha tolto la residenza”. Vista l'inutilità di adottare provvedimenti provvisori e urgenti, il Giudice invitava alla discussione il procuratore il quale insisteva nel ricorso e, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4. Tanto premesso, questo Collegio ritiene che la domanda di separazione meriti di essere accolta, data la separazione di fatto incontestata e la contumacia del resistente, elementi questi ultimi che hanno reso intollerabile la prosecuzione della vita in comune.
La ricorrente non ha formulato domande di contenuto economico ha, tuttavia, svolto ulteriore domanda in punto di assegnazione della casa coniugale oggetto di contratto di locazione del 1° dicembre 2022 già intestato alla sola signora . Pt_1
Sul punto occorre richiamare la giurisprudenza costante della Suprema Corte secondo cui: “l'art.
337 sexies c.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013, in vigore dal 7 febbraio 2014) nella parte in cui prevede che "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli" ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone
l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (Cass., 2013, n. 21334). pagina 2 di 4 L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, infatti, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ed è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso (Corte Costituzionale, 30 luglio 2008, n. 308).
Questa Corte ha, infatti, ribadito che la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione e che suddetta scelta non può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi
o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi (Cass., 22 novembre 2010, n. 23591)”m (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Ord., del
30/06/2021, n. 18603).
Alla luce dei principi sopra richiamati, in assenza di figli, il giudice non può disporre nulla sull'assegnazione della casa familiare.
5. Per quanto concerne, infine, la richiesta declaratoria di scioglimento del matrimonio, la parte ha formulato le conclusioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia.
La domanda deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art.479bis. 49 c.p.c. Sul punto tuttavia si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice con fissazione di una nuova udienza – trascorsi almeno dodici mesi dalla data di quella di comparizione - ove la ricorrente dovrà documentare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermarne le conclusioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso promosso così dispone:
1) dichiara la contumacia del signor;
CP_1
2) dichiara la separazione dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
TA (Cuba) (c.f. e , nato l'[...] in C.F._1 CP_1
IN (Bangladesh) (c.f. i quali hanno contratto matrimonio C.F._3
pagina 3 di 4 IN (RM) il 17.10.2020, con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto comune nell'anno 2020, al n.6, Parte I;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura dell'Ufficio ai fini dell'annotazione nel registro degli atti di matrimonio del comune di IN (RM);
4) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo di questo giudice per l'ulteriore corso del giudizio;
5) riserva la decisione sulle spese alla pronunzia definitiva.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente Rel ed Est.
Dott. Marco Valecchi
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