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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/10/2025, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G 7233/22, avente ad oggetto divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Andrea Spagnolo, come da mandato Parte_1 in atti
RICORRENTE
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Sabato, come da mandato in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.9.22 la esponeva di aver contratto con il Pt_1
resistente, in data 23.5.09, matrimonio concordatario e di aver generato insieme a costui due figli, nati nel 2010 e nel 2013; indicava che la separazione consensuale tra le parti fosse stata pronunciata con sentenza resa dall'Ufficio epigrafato in data 11.10.21; instava per la pronuncia del divorzio, con conferma dell'affido esclusivo della prole in proprio favore, sul presupposto che il resistente risultasse da tempo irreperibile, nonostante le iniziative dei Servizi Sociali e non avesse mai adempiuto agli obblighi economici a suo carico;
chiedeva disporsi l'aumento del contributo a carico del medesimo per il sostentamento di ogni figlio, prospettando la precarietà della propria condizione economica.
Il , costituendosi, dava atto del proprio stato di disoccupazione e della presenza di CP_1
ingenti debiti a suo carico;
indicava che i SS ed il CF di attivatisi dopo la sentenza Per_1
di separazione, avessero valutato l'insussistenza dei presupposti per riallacciare i rapporti con i minori;
aderiva, pertanto, alla richiesta di affido esclusivo in favore della madre,
chiedendo fossero adottate iniziative utili al recupero della relazione con la prole.
All'udienza tenutasi in data 28.2.23 le parti concordavano l'affido esclusivo dei minori in favore della madre e l'obbligo del padre di corrispondere mensilmente l'importo di €
125,00 per concorrere al mantenimento di ciascuno di essi, nonchè di consentire alla l'integrale fruizione dell'assegno unico;
i SS ed il CF di venivano invitati a Pt_1 Per_1
relazionare in ordine all'attività svolta in esecuzione delle statuizioni assunte in sede di separazione.
Pervenuta la relazione suddetta e non risultando ammissibili le richieste istruttorie articolate dal resistente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, con invito alle parti al deposito delle dichiarazioni reddituali aggiornate, nonché dei modelli
C/2 storici;
all'udienza del 7.5.25 i procuratori delle parti formulavano le definitive istanze, sicchè il giudizio veniva immediatamente trattenuto per la decisione.
La domanda concordemente formulata dalla parti risulta meritevole di accoglimento, stante la sussistenza delle condizioni legittimanti la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato ed alla data di proposizione del ricorso il termine di mesi 12 dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente per l'espletamento del tentativo di conciliazione in sede di separazione era già spirato;
ancora, deve ritenersi acclarato, che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Con riferimento ai profili accessori, entrambe le parti hanno invocato la conferma dell'affido esclusivo dei minori in favore della madre, già disposta in sede di separazione;
in ordini al diritto di visita, i SS ed il CF di riepilogando gli interventi svolti a Per_1
seguito del mandato ricevuto con la pronuncia adottata nel prefato giudizio, hanno rimarcato che padre e figli non avessero alcun rapporto dal maggio 2018 e che tale situazione fosse riconducibile principalmente agli impegni lavorativi del , CP_1
comunque disinteressatosi anche delle necessità economiche di costoro;
hanno evidenziato che, all'indomani della separazione, i minori fossero appagati dall'equilibrio familiare esistente e che il compagno della madre fosse divenuto un riferimento stabile ed affettuoso;
hanno precisato che costoro non manifestassero piacere e benessere nel rievocare l'epoca dell'unione familiare o gli incontri, molto risalenti, con il genitore;
hanno puntualizzato che essi, ascoltati nel 2023 avessero confermato ulteriormente l'intenzione di non dare corso all'interazione con il padre - intenzione già manifestata nel 2021- ed hanno precisato che il maggiore avesse espresso tale intento anche direttamente al genitore a mezzo messaggio vocale via whatsapp;
hanno rimarcato che,
al contempo, costui non avesse dato corso a particolari iniziative per cercare un riavvicinamento con i figli ed hanno pertanto, attestato l'attuale impossibilità di ristabilire la relazione interrotta, segnalando che il resistente avesse comunque riattivato un canale comunicativo stabile con la per acquisire informazioni inerenti i minori. Pt_1
In considerazione del prefato quadro fattuale, non risulta possibile regolare, allo stato, la frequentazione tra padre i figli;
i SS ed il CF di , in futuro, potranno predisporre Per_1
ogni intervento necessario ad agevolarla, laddove la prole manifesti una sopravvenuta disponibilità in tal senso.
Con riferimento ai profili economici, le condizioni concordate dalle parti, anche rispetto all'assegno unico, risultano consone agli interessi della prole ed alla condizione di disoccupazione che l'obbligato ha documentato, non essendo stati acquisiti elementi che comprovino una diversa capacità reddituale del medio tempore maturata;
al CP_1
riguardo, preme osservare come il resistente, benchè sollecitato dal difensore - che ha anche provveduto a rinunciare al mandato - non abbia dato corso ai depositi documentali inerenti la propria condizione reddituale richiestigli, manifestando ulteriore disinteresse per il presente giudizio;
non può, tuttavia tacersi come risulti documentata una condizione economica tutt'altro che florida, connotata dalla presenza di un significativo debito con MP in capo al medesimo – il cui immobile in comproprietà con la resistente è già stato alienato in sede di esecuzione forzata. Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione dell'esito sostanzialmente concordato del giudizio.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così
provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 23.5.09 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio n. 21, parte II, serie
A anno 2009 del Comune di Per_1
- dispone l'affido esclusivo della prole in favore della madre;
- dà atto dell'attuale impossibilità di regolare l'interazione tra padre e figli, demandando a SS e CF di le iniziative opportune laddove la prole dovesse manifestare la Per_1
volontà di ricucire il rapporto;
- dispone che il corrisponda entro il 15 di ogni mese in favore della CP_1 Pt_1
l'importo di 125,00 al fine di concorrere al mantenimento di ciascuno dei figli e sostenga la quota del 50% delle spese straordinarie inerenti la prole, da individuarsi sulla scorta del Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
- dispone che la ricorrente percepisca integralmente l'assegno unico;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00, nonché
a SS e CF di . Per_1
Lecce, 8.10.25 Il giudice estensore La Presidente
dott. ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore