Sentenza breve 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 27/04/2026, n. 7531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7531 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07531/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03129/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3129 del 2026, proposto da SA NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Spadaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Napoli, alla Via dei Mille n. 16;
contro
il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
nei confronti
RI SO, non costituita
per l'annullamento
1) del punteggio attribuito alla ricorrente al titolo indicato nella domanda di partecipazione - codice candidatura C23NG5V4MR - al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla Commissione RIPAM, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia Codice 02;
2) della graduatoria finale di merito della suddetta selezione pubblica in riferimento alle posizioni bandite presso il Distretto della Corte di appello di Napoli (240), ove la ricorrente risulta posizionata al n. 1025 con un punteggio pari a punti 27 pubblicata il 18.2.2026;
3) del Bando di concorso nella parte in cui (art. 7 comma 3 - “Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito”) prevede: “Per entrambi i codici di concorso, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, commi 4 e 5, del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n, 113, ai candidati che hanno prestato servizio nella veste di addetto all'ufficio per il processo, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per almeno due anni consecutivi e il predetto servizio sia stato prestato con merito e tale merito sia debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, è attribuito un punteggio aggiuntivo per titolo per un massimo di 5 punti per il Codice 01-Funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e per un massimo di 3 punti per il Codice 02-Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, secondo i seguenti parametri…..(Codice 02) Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Punteggio massimo attribuibile 3 punti. a) 1 punto per aver svolto per almeno due anni consecutivi il servizio di addetto all'ufficio per il processo; b) 0.50 punti per ciascun trimestre di servizio successivo al compimento del citato servizio di due anni consecutivi”.
4) del silenzio-rigetto del Ministero sulla domanda ex art. 6 l. 241/1990 del 9.12.2025, sollecitato il 12.12.2025.
5) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. IO LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Rilevato che:
- la ricorrente, partecipante al concorso in oggetto, ha agito in giudizio lamentando, per i motivi puntualmente indicati in ricorso, il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo spettante a chi abbia maturato un’esperienza lavorativa presso l’Ufficio del processo;
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e la tardività dell’impugnazione delle clausole del bando aventi ad oggetto la dichiarazione dei titoli posseduti, concludendo, nel merito, per il rigetto del gravame;
- alla camera di consiglio del 21 aprile 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha dato avviso alle parti dell’eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, nonché della possibile inammissibilità del ricorso in quanto notificato ad un soggetto che non riveste la qualità di controinteressato effettivo;
Ritenuto che:
- sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, posto che tale ente, se non pone in essere gli atti della procedura, ne è comunque destinatario degli effetti e, dunque, inciso dall’attività amministrativa;
- ciò posto, il ricorso è inammissibile in quanto notificato ad un candidato che, rivestendo la qualità di riservatario, non verrebbe, come tale, inciso dall’eventuale accoglimento del ricorso, che determinerebbe l’incremento del punteggio del ricorrente fino ad eguagliare quello del soggetto attinto dalla notifica;
- “ È principio di diritto ormai consolidato quello per cui è onere della parte che intende impugnare la graduatoria di un concorso, notificare il ricorso a tutti i controinteressati, e cioè a tutti e solo coloro che subirebbero un pregiudizio dall'eventuale accoglimento dello stesso mentre, non sono da intendersi come tali coloro la cui posizione in graduatoria è tale da renderli indifferenti all'esito del procedimento. Ne deriva che, qualora il ricorso non venga notificato ad alcun controinteressato effettivo, lo stesso è da considerarsi inammissibile ” (Cons. St., sez. III, n. 5506/12);
- il difetto di instaurazione del contraddittorio rende superfluo l’esame dell’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione della lex specialis sollevata dalla difesa erariale;
- in ragione dell’esito della vicenda, le spese di lite possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IC, Presidente
IO LL, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IO LL | RI IC |
IL SEGRETARIO