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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/05/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 323/2024 promossa
DA
, C.F. nata il [...] ad [...], quale erede di Parte_1 C.F._1
, nato il [...] a [...] e deceduto il 29/09/2020, rappresentata e difesa, Persona_1
giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Tarquini Saveria, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
con sede a Roma in via IV Novembre rappresentato e difeso, giusta procura generale in CP_1
data 27 novembre 2018, rep. n.1862 e racc. n.1503, a rogito del notaio di Ancona, Persona_2 dall'Avv. Massimo Bonadies ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 6 maggio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 maggio 2024 , vedova di , esponeva che il Parte_1 Persona_1
marito in data 29/9/2020, nell'esercizio dell'attività agricola in proprio, dopo aver scaricato l'uva, in un tratto di strada privata in discesa verso la sua abitazione alla guida del trattore di proprietà si era ribaltato ed era rimasto schiacciato dal mezzo, decedendo poco dopo a nulla essendo valsi i soccorsi prestati.
Contestava le risultanze della scheda ISTAT, da cui emergeva come la morte fosse stata causata da patologia acuta IMA in cardiopatia cronica e non da evento traumatico e, nel ritenere la correlazione tra morte ed attività lavorativa, domandava il riconoscimento della rendita ai superstiti ai sensi dell'art. 85 del T.U. del 1965, disconosciuta in sede amministrativa dall' e la condanna CP_1
dell'istituto all'erogazione.
Con memoria difensiva depositata il 18 giugno 2024 si costituiva l' richiamandosi CP_1
alla scheda ISTAT e contestando la sussistenza di causa lavorativa per la morte del ricorrente.
La causa, istruita con le allegazioni e produzioni di parte e con la prova testimoniale sui capitoli ammessi, previa ammissione di c.t.u. medico-legale sul nesso di causalità tra morte e mansioni lavorative è stata discussa in forma orale all'udienza del 6 maggio 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni in fatto e diritto a sostegno della decisione, a termini dell'art. 429 c.p.c..
Dall'istruttoria svolta è emerso che il 29 settembre 2020 decedeva , piccolo Persona_1
imprenditore agricolo assicurato presso l' lungo la strada privata di ghiaia in un tratto in CP_1
discesa che conduceva alla sua abitazione mentre stava rientrando, dopo aver scaricato l'uva in una cantina, alla guida di un trattore che si era ribaltato.
L'uomo rimaneva incastrato sotto il mezzo agricolo, era assistito immediatamente dai familiari, allertati da un vicino di casa – - che aveva sentito il rumore del motore del trattore e CP_2
dei lamenti, in particolare intervenivano subito il figlio , la OR , dall'altro Per_3 Controparte_3
figlio e dalla moglie di costui e da amico di famiglia e Vigile del Fuoco, Per_4 Persona_5
ed in seguito era estratto privo di vita dai vigili del Fuoco grazie al sollevamento del mezzo con cuscini e l'ausilio di un escavatore di proprietà del figlio del deceduto . Per_3
Dal verbale d'intervento del 118 si legge “soggetto incastrato sotto il trattore in posizione prona…. già deceduto sotto il trattore senza segni esterni di traumi”.
La scheda ISTAT del 30 settembre 2020 indicava quale causa di morte cardiopatia ischemica, infarto miocardico, arresto cardiocircolatorio acuto e come stato morboso rilevante la vasculopatia cerebrale.
A seguito del decesso del la ricorrente quale consorte agisce per ottenere la rendita. Per_1
Premesso che il diritto alla rendita ai superstiti, di cui all'art. 85 del d.p.r. n.1124/1965, risulta integrato tanto dalla morte del titolare della rendita, quanto dal nesso di causalità tra l'infortunio sul lavoro o la tecnopatia e la morte, in tema di nesso causale il nominato c.t.u. dott. Persona_6
valutando dati documentali, ha ritenuto la causa della morte identificabile in trauma da
[...]
schiacciamento (crush syndrome) consistente in forte pressione prolungata agli arti, escludendo incidenza di patologie cardiache tenuto anche conto del mancato espletamento dell'autopsia.
Peraltro la scheda ISTAT è stata stilata solo il giorno seguente senza un'effettiva indagine clinica e si scontra con quanto emerso dal punto di vista fattuale in relazione alla circostanza che tanto il vicino di casa che aveva allertato i familiari, quanto il figlio del deceduto, , avevano udito lamenti Per_3
e segni di vita, sicché va esclusa una morte prima del ribaltamento del mezzo agricolo.
Trattasi di deposizioni credibili ed uniformi tra loro.
Secondo il criterio della probabilità prevalente (o della prevalenza relativa), secondo cui rispetto ad ogni enunciato fattuale viene considerata l'eventualità che esso possa essere vero o falso e che, accertatane la consistenza indiziaria, l'ipotesi positiva venga scelta come alternativa razionale quando
è logicamente più probabile di altre ipotesi contrarie quando gli elementi di fatto disponibili attribuiscano a queste una grado di conferma debole tale da farle ritenere scarsamente credibili rispetto alle altre, deve ritenersi che la morte sia ricollegabile, secondo la preponderanza dell'evidenza allo schiacciamento, in assenza di accertamento di cause alternative credibili (cfr. anche Cass. n.
17587/2016).
Emergendo il nesso causale tra attività lavorativa e morte secondo una rilevante o ragionevole probabilità scientifica nell'ambito degli elementi di conferma disponibili nella fattispecie in esame
(cfr. anche Cass. n. 4052/2022), ne discende il diritto della ricorrente, quale coniuge del deceduto ed erede legittima, della rendita di cui all'art. 85 del d.p.r. n. 1124/1965 nella misura del 50%, oltre ad interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994 dalla domanda amministrativa al saldo.
Tenuto conto della difficoltà probatoria nel presente giudizio e della presenza di documentazione clinica contrastante, si reputa equo compensare integralmente le spese di lite.
Le spese di c.t.u., avuto riguardo all'esito del giudizio, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, accertato il nesso di causalità tra attività lavorativa e il decesso di del 29 settembre 2020, condanna Persona_1
l' alla corresponsione a della rendita di cui all'art. 85 del d.p.r. n. 1124/1965 CP_1 Parte_1
nella misura del 50% in rapporto alla rendita annua, a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ed interessi legali, nel limite del divieto di CP_4 cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, da tale data sino al saldo effettivo.
Visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente le spese di lite e pone quelle spese di c.t.u., separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Fermo, 06/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan