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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/11/2025, n. 4598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4598 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 9504/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 9504 - 2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Parte_2
il 06/04/1941, in proprio e quali procuratrici, in virtù di procura generale del
30/07/2015 di nato a [...] il [...], Parte_3 Parte_4
nata a [...] il [...], , nato a [...] il Parte_5
27/09/1950 e nato a [...] il [...], elettivamente Parte_6
domiciliate in Bellizzi, via Roma n. 175 presso lo studio dell'avv. Pasquale
Pizzuti, che le rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.
ATTRICI
E
1 , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Bellizzi, via Roma n. 175, presso lo studio dell'avv. Pasquale Pizzuti, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.
INTERVENTORE
CONTRO
nata a [...] il [...], nata a CP_2 Controparte_3
AL il 12/04/1957 e , nato a [...] il [...], CP_4
elettivamente domiciliati in AL alla via Chiesa, presso lo studio dell'avv.
Francesco Parisi che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.
CONVENUTE
Nonché
nata a [...] il [...] e nata Controparte_5 Controparte_6
a AL il 02/11/1923.
CONVENUTE CONTUMACI
Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, le signore e Parte_2 Pt_1
in proprio e nella qualità di procuratrici di ,
[...] Parte_3 Pt_4
e Pasquale, convenivano in giudizio Parte_5 CP_2 CP_3
, , e
[...] CP_4 Controparte_6 CP_1 CP_5
innanzi Codesto Tribunale, per ivi sentir accertare e dichiarare la falsità
[...]
del testamento olografo del fu con il quale quest'ultimo aveva Persona_1
nominato suoi eredi universali e CP_2 Controparte_3 [...]
. CP_4
Nello specifico instavano affinché fosse dichiarata la falsità dell'impugnato testamento, aperta la successione ereditaria del sig. , con condanna Persona_1
2 dei convenuti e alla CP_2 Controparte_3 CP_4
restituzione dei beni mobili ed immobili appartenenti all'asse ereditario in favore di tutti gli eredi legittimi in comunione tra loro, nonché al risarcimento dei danni. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al procuratore antistatario.
Il 03/03/2016 si costituivano e CP_2 Controparte_3 [...]
, i quali impugnavano la domanda perché infondata e concludevano CP_4
affinché, rigettata la domanda, fosse confermata la piena validità della disposizione testamentaria, con condanna degli attori al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al procuratore antistatario.
si costituiva nel corso del giudizio, il 24 marzo 2016, facendo CP_1
propria la domanda attorea, vinte le spese.
Restavano contumaci gli altri convenuti.
Dopo l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria ed il deposito delle note ex art. 183 cpc, la causa veniva istruita tramite CTU calligrafica, la quale accertava la denunciata falsità della scheda testamentaria.
Il Giudice, non ritenendo necessario predisporre ulteriori mezzi istruttori, stimata la causa matura per la decisione, all'udienza del 09 giugno 2025 assegnava la causa a sentenza con i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito va previamente dichiarata la contumacia di e Controparte_6 [...]
che, regolarmente citate, non sono comparse. Controparte_5
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione di annullamento sollevata dai convenuti. Di tale eccezione si sottolinea, oltre che la tardività, viepiù l'infondatezza, dal momento che dagli atti risulta chiaramente che gli attori hanno formulato espressa richiesta di accertare la falsità del testamento del 24/6/04 a firma apocrifa di . Tale formulazione, Persona_1
secondo l'interpretazione del Giudice, deve essere intesa come domanda di disconoscimento del testamento olografo, volta a far valere una causa di nullità
3 riconducibile alla mancanza dei requisiti formali previsti dall'art. 606, comma 1
c.c., quali l'autografia o la sottoscrizione. Ad ogni modo, per maggiore chiarezza, si rammenta che, in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), il giudice ha il potere-dovere di interpretare la domanda in base al suo contenuto sostanziale e alla volontà effettiva della parte, tenendo conto delle finalità perseguite e del provvedimento concretamente richiesto (cfr., ex multis, Cass. 118/16; Cass. 6226/14).
In tale prospettiva, si ritiene che l'azione proposta sia qualificabile come azione di nullità, e pertanto non soggetta a prescrizione, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata in tal senso.
Passando, quindi, all'esame del merito, la domanda di parte attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione, risultando sufficientemente provata la non autenticità del testamento olografo oggetto di impugnativa.
La definizione del giudizio relativo alla domanda di declaratoria di nullità del testamento olografo proposta dalla parte attrice richiede un breve excursus sul dibattito che da decenni impegna dottrina e giurisprudenza sulla rilevanza processuale del testamento olografo, con particolare riferimento agli strumenti processuali utilizzabili per contestarne l'autenticità, ciò avuto riguardo soprattutto al confronto interpretativo sulla collocazione del testamento olografo tra le scritture private o gli atti pubblici e sul significato riguardo allo stesso del termine prova, in presenza di una domanda attorea di accertamento di falsità del testamento olografo.
In base ad un primo orientamento, il testamento olografo era da parificare alla scrittura privata, con conseguente onere di semplice disconoscimento della scheda testamentaria ai fini della contestazione dell'autenticità della sua sottoscrizione e onere a carico del soggetto che produceva il documento di proporre istanza di verificazione. Secondo altro orientamento, pur non dovendosi attribuire al testamento olografo la natura di atto pubblico, era
4 necessario procedere con la querela di falso, con conseguente onere probatorio a carico della parte che contestava la genuinità della scheda testamentaria. Le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel comporre il contrasto, con la sentenza n. 12307 del 2015 hanno scelto una terza via, affermando che la parte che contesta l'autenticità del testamento olografo deve, invece, proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con conseguente onere della relativa prova in capo alla stessa.
L'onere della relativa prova grava, quindi, sulla parte, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo e sono inadeguati, al fine di superare l'efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento, sia la proposizione di querela di falso (cfr. Cassazione civile, sez. II, 02/02/2016,
n. 1995 e Cass. Sez. Un. 15.6.2015 n. 12307, Cass. civ., sez. II, 20 dicembre
2018, n. 33062).
Tanto premesso, a completamento e chiarimento dell'azione di accertamento promossa, gli attori hanno interesse alla pronuncia ai sensi dell'articolo 602 cc.
Orbene il testamento olografo, come il testamento pubblico e quello segreto, è un negozio a forma vincolata e, ai sensi dell'articolo 602 cc, deve essere redatto per intero dal testatore con scrittura autografa, datato e sottoscritto dal medesimo.
Costituisce insegnamento costante della giurisprudenza, infatti, che la validità del testamento olografo ai sensi dell'articolo 602 c.c. esige l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento.
La causa è stata istruita per il tramite della consulenza tecnica d'ufficio, avvalendosi dell'ausilio di un'esperta, incaricata di svolgere indagine calligrafica e di verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta da Per_1
al testamento in atti, nonché la riconducibilità dell'intero scritto alla mano
[...]
del testatore.
5 La doglianza principale di parte attorea ha trovato riscontro nella perizia tecnica d'ufficio che, con esame tecnico del testamento olografo, immune da vizi logici e giuridici, ha concluso per la non attribuibilità del medesimo al sig. . Persona_1
Dalla perizia è emerso infatti che “Al termine del confronto grafologico sin qui effettuato va, complessivamente, evidenziata la divergenza sostanziale dei parametri costitutivi e qualitativi del grafismo, tra la firma apposta in calce al testamento olografo in verifica e tutte le comparative esaminate: le peculiarità generali e di dettaglio sono risultate incompatibili con quelle rilevate all'interno della firma in verifica.
Diverso è risultato l'iter formativo delle lettere e delle iniziali in particolare, differenti i rapporti dimensionali, la forma, la modalità esecutiva dei collegamenti, i piccoli segni;
è stata riscontrata una sostanziale incompatibilità in relazione alla pressione, alla qualità del tratto, al ritmo di coesione, alle spinte vettoriali.
Quanto al testamento, dall'esame preliminare del documento sono emerse:
“notevoli ed oggettive incoerenze grafomotorie all'interno del testo molto breve
....” e, specificatamente in esso sono state riscontrate “disomogeneità e contraddizioni interne in relazione ai parametri della dimensione, forma, continuità, tratto, pressione e tenuta del rigo ed impostazione spaziale” (pag. 32 dell'elaborato peritale).
La Consulente “non avendo avuto a disposizione alcun materiale comparativo autografo relativo a scritti, lettere o testi lunghi, vergati con certezza dalla mano della sig. , nella stesura del presente elaborato, pur avendo eseguito Persona_1
l'analisi preliminare del testamento stesso, NON ha potuto effettuare una analisi comparativa relativa al “testo del testamento” (ossia tra testo testamento – ed un eventuale “testo autografo” del deceduto sig. , di cui non è in Persona_1
possesso), e di conseguenza, ha proceduto esclusivamente all'analisi e confronto grafologico, tra la sottoscrizione apposta nel testamento oggetto di verificazione e le sottoscrizioni autografe reperite in originale (ed elencate in
6 premessa), e non contestate quindi dalle parti, così come già rappresentato nel presente elaborato” (pag. 32 dell'elaborato peritale).
Concludendo “La sottoscrizione” apposta sul testamento olografo oggetto di verificazione, (Rep.47.856 Racc. N.8.856, datato 24/06/2004) sottoscritto a nome del sig.“ , con altissima probabilità prossima alla certezza Persona_1
NON è stata vergata dalla mano del sig. . Persona_1
Parimenti, essendo emerso che il testo scritto del testamento ha evidenziato notevoli incongruenze grafomotorie, e indici di mancanza di spontaneità e naturalezza, deve reputarsi che anche la restante parte del testamento non provenga dalla mano del sig. ” (pag. 34 dell'elaborato peritale). Persona_1
Ad avviso di questo Giudice, gli esiti della CTU sono condivisibili.
È opinione di questo Tribunale che la consulenza tecnica, depositata il
04/12/2018, sia stata redatta secondo ineccepibili criteri metodologici e tecnici e le conclusioni cui è pervenuta la dottoressa incaricata sono integralmente condivise da questo Giudice. La relazione grafologica della consulente risulta basata su di una metodica indagine aggiornata e supportata da argomenti persuasivi e compiutamente illustrati, tali da condurre a risultati incontrovertibili, come la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa. Si impone, pertanto, la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche della costante descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza.
Quanto ai sollevati rilievi di parte convenuta, giova altrettanto precisare come
“il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle
7 fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 33742 del 16 novembre 2022, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009).
È vero che il perito non è stato in grado di formulare un giudizio certo perché, nonostante avesse fatto espressa richiesta alle parti di indicazione ed esibizione di ulteriore documentazione in comparazione (ed in particolare, dell'originale della Carta di Identità del sig. datata 15/11/2004, oltre che di scritti Persona_1
autografi diversi dalla firma) tale documentazione non è stata mai visionata, né recapitata alla CTU. La dottoressa incaricata, “pertanto, ha effettuato l'analisi grafologica comparativa generale e particolare, tra l'originale della firma apposta in calce al testamento olografo oggetto di verificazione e le sottoscrizioni di comparazione autografe indicate” (pag. 18 dell'elaborato peritale), quindi Carta di Identità del sig. 15/11/2004; Cartellino di Persona_1
Identità del sig. del 15/11/2004 e altro Cartellino di Identità del sig. Persona_1
del 15/11/2004 (pag. 21 dell'elaborato peritale). Persona_1
Tuttavia, il giudizio probabilistico cui è pervenuta appare chiaro e ben motivato,
e, ai fini della presente causa, può considerarsi sufficiente. Bisogna infatti ricordare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, nel processo civile
“vige la cd. regola della preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non”, non essendo richiesta la prova della causalità oltre ogni ragionevole dubbio” (cfr. Cass. Cass. S.U. 581/2008; n. 21619/2007 e Trib. Reggio Emilia sent. n. 1148/2024).
Siffatte conclusioni, peraltro, motivate sotto tutti gli aspetti riguardanti la grafologia, l'età del soggetto che ha redatto l'atto, le caratteristiche grafologiche che connotano le firme apposte dal e la coincidenza di siffatte Per_1
caratteristiche con quelle presenti nel testo e nella sottoscrizione dell'olografo
8 in indagine, non possono essere inficiate dal giudizio del consulente tecnico di parte.
Pertanto, alla luce dei principi di diritto espressi e delle considerazioni svolte, può affermarsi con idoneo convincimento che il testamento olografo oggetto del presente giudizio non sia stato scritto e sottoscritto di pugno da e, Persona_1
conseguentemente, a norma degli artt. 602 e 606 c.c., deve predicarsi la nullità del negozio testamentario.
Va conseguentemente dichiarata la nullità del testamento olografo del sig. Per_1
, datato 24/06/2004 e pubblicato il 11/11/2010 e vanno condannati i
[...]
convenuti e a restituire i beni CP_2 Controparte_3 CP_4
mobili (conti correnti e depositi bancari e postali) ed immobili facenti parte dell'asse ereditario, attualmente detenuti illegittimamente, in favore di tutti gli eredi legittimi in comunione tra loro.
Quanto, invece, all'ulteriore richiesta di parte attorea volta ad ottenere dall'adito
Tribunale il risarcimento dei danni, questa non può essere accolta.
Sul punto lo scrivente evidenzia che parte attorea assume genericamente di aver subito un danno “per l'abusiva pubblicazione de testamento, compilazione della denuncia di successione, nonché indebita appropriazione del compendio ereditario”; tuttavia non documenta né determina il danno.
Né, ai fini del risarcimento del danno, potrebbe richiamarsi il potere di liquidazione in via equitativa attribuito al giudice dall'art. 1226 c.c.. Secondo
l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115
c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento
9 del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto
l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno” (cfr. Cassazione civile 7 giugno 2007 n. 13288)”
La domanda di risarcimento danni, pertanto, risultando non provata sia nell'an che nel quantum va rigettata.
Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese del procedimento, comprese le spese di Consulenza Tecnica, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Accoglie la domanda di parte attorea e per l'effetto dichiara nullo il testamento olografo di datato 24/06/2004 e pubblicato in data Persona_1
11/11/2010;
2. Dichiara aperta la successione ab intestato del sig. nato a Persona_1
AL il 14/06/1921 ed ivi deceduto il 28/10/2010, in favore dei suoi eredi legittimi;
1. AN i convenuti e CP_2 Controparte_3 [...]
a restituire i beni mobili (conti correnti e depositi bancari e postali) CP_4
ed immobili facenti parte dell'asse ereditario in favore di tutti gli eredi legittimi in comunione tra loro;
3. Rigetta la domanda attorea di risarcimento dei danni subiti perché non provata;
10 4. AN e al CP_2 Controparte_3 CP_4
rimborso, in favore di parte attorea e di , delle spese di CP_1
lite, che liquida in complessivi 17.376,00
(diciassettemilatrecentosettantasei) a titolo di compensi professionali, oltre accessori come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario;
5. Pone a definitivo carico di e CP_2 Controparte_3 [...]
le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento e poste CP_4
provvisoriamente a carico delle parti in solido tra loro.
Salerno 14 nov. 25
Il Giudice dott. Daniela Oliva
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 9504 - 2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Parte_2
il 06/04/1941, in proprio e quali procuratrici, in virtù di procura generale del
30/07/2015 di nato a [...] il [...], Parte_3 Parte_4
nata a [...] il [...], , nato a [...] il Parte_5
27/09/1950 e nato a [...] il [...], elettivamente Parte_6
domiciliate in Bellizzi, via Roma n. 175 presso lo studio dell'avv. Pasquale
Pizzuti, che le rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.
ATTRICI
E
1 , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Bellizzi, via Roma n. 175, presso lo studio dell'avv. Pasquale Pizzuti, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.
INTERVENTORE
CONTRO
nata a [...] il [...], nata a CP_2 Controparte_3
AL il 12/04/1957 e , nato a [...] il [...], CP_4
elettivamente domiciliati in AL alla via Chiesa, presso lo studio dell'avv.
Francesco Parisi che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.
CONVENUTE
Nonché
nata a [...] il [...] e nata Controparte_5 Controparte_6
a AL il 02/11/1923.
CONVENUTE CONTUMACI
Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, le signore e Parte_2 Pt_1
in proprio e nella qualità di procuratrici di ,
[...] Parte_3 Pt_4
e Pasquale, convenivano in giudizio Parte_5 CP_2 CP_3
, , e
[...] CP_4 Controparte_6 CP_1 CP_5
innanzi Codesto Tribunale, per ivi sentir accertare e dichiarare la falsità
[...]
del testamento olografo del fu con il quale quest'ultimo aveva Persona_1
nominato suoi eredi universali e CP_2 Controparte_3 [...]
. CP_4
Nello specifico instavano affinché fosse dichiarata la falsità dell'impugnato testamento, aperta la successione ereditaria del sig. , con condanna Persona_1
2 dei convenuti e alla CP_2 Controparte_3 CP_4
restituzione dei beni mobili ed immobili appartenenti all'asse ereditario in favore di tutti gli eredi legittimi in comunione tra loro, nonché al risarcimento dei danni. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al procuratore antistatario.
Il 03/03/2016 si costituivano e CP_2 Controparte_3 [...]
, i quali impugnavano la domanda perché infondata e concludevano CP_4
affinché, rigettata la domanda, fosse confermata la piena validità della disposizione testamentaria, con condanna degli attori al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al procuratore antistatario.
si costituiva nel corso del giudizio, il 24 marzo 2016, facendo CP_1
propria la domanda attorea, vinte le spese.
Restavano contumaci gli altri convenuti.
Dopo l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria ed il deposito delle note ex art. 183 cpc, la causa veniva istruita tramite CTU calligrafica, la quale accertava la denunciata falsità della scheda testamentaria.
Il Giudice, non ritenendo necessario predisporre ulteriori mezzi istruttori, stimata la causa matura per la decisione, all'udienza del 09 giugno 2025 assegnava la causa a sentenza con i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito va previamente dichiarata la contumacia di e Controparte_6 [...]
che, regolarmente citate, non sono comparse. Controparte_5
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione di annullamento sollevata dai convenuti. Di tale eccezione si sottolinea, oltre che la tardività, viepiù l'infondatezza, dal momento che dagli atti risulta chiaramente che gli attori hanno formulato espressa richiesta di accertare la falsità del testamento del 24/6/04 a firma apocrifa di . Tale formulazione, Persona_1
secondo l'interpretazione del Giudice, deve essere intesa come domanda di disconoscimento del testamento olografo, volta a far valere una causa di nullità
3 riconducibile alla mancanza dei requisiti formali previsti dall'art. 606, comma 1
c.c., quali l'autografia o la sottoscrizione. Ad ogni modo, per maggiore chiarezza, si rammenta che, in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), il giudice ha il potere-dovere di interpretare la domanda in base al suo contenuto sostanziale e alla volontà effettiva della parte, tenendo conto delle finalità perseguite e del provvedimento concretamente richiesto (cfr., ex multis, Cass. 118/16; Cass. 6226/14).
In tale prospettiva, si ritiene che l'azione proposta sia qualificabile come azione di nullità, e pertanto non soggetta a prescrizione, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata in tal senso.
Passando, quindi, all'esame del merito, la domanda di parte attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione, risultando sufficientemente provata la non autenticità del testamento olografo oggetto di impugnativa.
La definizione del giudizio relativo alla domanda di declaratoria di nullità del testamento olografo proposta dalla parte attrice richiede un breve excursus sul dibattito che da decenni impegna dottrina e giurisprudenza sulla rilevanza processuale del testamento olografo, con particolare riferimento agli strumenti processuali utilizzabili per contestarne l'autenticità, ciò avuto riguardo soprattutto al confronto interpretativo sulla collocazione del testamento olografo tra le scritture private o gli atti pubblici e sul significato riguardo allo stesso del termine prova, in presenza di una domanda attorea di accertamento di falsità del testamento olografo.
In base ad un primo orientamento, il testamento olografo era da parificare alla scrittura privata, con conseguente onere di semplice disconoscimento della scheda testamentaria ai fini della contestazione dell'autenticità della sua sottoscrizione e onere a carico del soggetto che produceva il documento di proporre istanza di verificazione. Secondo altro orientamento, pur non dovendosi attribuire al testamento olografo la natura di atto pubblico, era
4 necessario procedere con la querela di falso, con conseguente onere probatorio a carico della parte che contestava la genuinità della scheda testamentaria. Le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel comporre il contrasto, con la sentenza n. 12307 del 2015 hanno scelto una terza via, affermando che la parte che contesta l'autenticità del testamento olografo deve, invece, proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con conseguente onere della relativa prova in capo alla stessa.
L'onere della relativa prova grava, quindi, sulla parte, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo e sono inadeguati, al fine di superare l'efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento, sia la proposizione di querela di falso (cfr. Cassazione civile, sez. II, 02/02/2016,
n. 1995 e Cass. Sez. Un. 15.6.2015 n. 12307, Cass. civ., sez. II, 20 dicembre
2018, n. 33062).
Tanto premesso, a completamento e chiarimento dell'azione di accertamento promossa, gli attori hanno interesse alla pronuncia ai sensi dell'articolo 602 cc.
Orbene il testamento olografo, come il testamento pubblico e quello segreto, è un negozio a forma vincolata e, ai sensi dell'articolo 602 cc, deve essere redatto per intero dal testatore con scrittura autografa, datato e sottoscritto dal medesimo.
Costituisce insegnamento costante della giurisprudenza, infatti, che la validità del testamento olografo ai sensi dell'articolo 602 c.c. esige l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento.
La causa è stata istruita per il tramite della consulenza tecnica d'ufficio, avvalendosi dell'ausilio di un'esperta, incaricata di svolgere indagine calligrafica e di verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta da Per_1
al testamento in atti, nonché la riconducibilità dell'intero scritto alla mano
[...]
del testatore.
5 La doglianza principale di parte attorea ha trovato riscontro nella perizia tecnica d'ufficio che, con esame tecnico del testamento olografo, immune da vizi logici e giuridici, ha concluso per la non attribuibilità del medesimo al sig. . Persona_1
Dalla perizia è emerso infatti che “Al termine del confronto grafologico sin qui effettuato va, complessivamente, evidenziata la divergenza sostanziale dei parametri costitutivi e qualitativi del grafismo, tra la firma apposta in calce al testamento olografo in verifica e tutte le comparative esaminate: le peculiarità generali e di dettaglio sono risultate incompatibili con quelle rilevate all'interno della firma in verifica.
Diverso è risultato l'iter formativo delle lettere e delle iniziali in particolare, differenti i rapporti dimensionali, la forma, la modalità esecutiva dei collegamenti, i piccoli segni;
è stata riscontrata una sostanziale incompatibilità in relazione alla pressione, alla qualità del tratto, al ritmo di coesione, alle spinte vettoriali.
Quanto al testamento, dall'esame preliminare del documento sono emerse:
“notevoli ed oggettive incoerenze grafomotorie all'interno del testo molto breve
....” e, specificatamente in esso sono state riscontrate “disomogeneità e contraddizioni interne in relazione ai parametri della dimensione, forma, continuità, tratto, pressione e tenuta del rigo ed impostazione spaziale” (pag. 32 dell'elaborato peritale).
La Consulente “non avendo avuto a disposizione alcun materiale comparativo autografo relativo a scritti, lettere o testi lunghi, vergati con certezza dalla mano della sig. , nella stesura del presente elaborato, pur avendo eseguito Persona_1
l'analisi preliminare del testamento stesso, NON ha potuto effettuare una analisi comparativa relativa al “testo del testamento” (ossia tra testo testamento – ed un eventuale “testo autografo” del deceduto sig. , di cui non è in Persona_1
possesso), e di conseguenza, ha proceduto esclusivamente all'analisi e confronto grafologico, tra la sottoscrizione apposta nel testamento oggetto di verificazione e le sottoscrizioni autografe reperite in originale (ed elencate in
6 premessa), e non contestate quindi dalle parti, così come già rappresentato nel presente elaborato” (pag. 32 dell'elaborato peritale).
Concludendo “La sottoscrizione” apposta sul testamento olografo oggetto di verificazione, (Rep.47.856 Racc. N.8.856, datato 24/06/2004) sottoscritto a nome del sig.“ , con altissima probabilità prossima alla certezza Persona_1
NON è stata vergata dalla mano del sig. . Persona_1
Parimenti, essendo emerso che il testo scritto del testamento ha evidenziato notevoli incongruenze grafomotorie, e indici di mancanza di spontaneità e naturalezza, deve reputarsi che anche la restante parte del testamento non provenga dalla mano del sig. ” (pag. 34 dell'elaborato peritale). Persona_1
Ad avviso di questo Giudice, gli esiti della CTU sono condivisibili.
È opinione di questo Tribunale che la consulenza tecnica, depositata il
04/12/2018, sia stata redatta secondo ineccepibili criteri metodologici e tecnici e le conclusioni cui è pervenuta la dottoressa incaricata sono integralmente condivise da questo Giudice. La relazione grafologica della consulente risulta basata su di una metodica indagine aggiornata e supportata da argomenti persuasivi e compiutamente illustrati, tali da condurre a risultati incontrovertibili, come la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa. Si impone, pertanto, la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche della costante descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza.
Quanto ai sollevati rilievi di parte convenuta, giova altrettanto precisare come
“il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle
7 fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 33742 del 16 novembre 2022, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009).
È vero che il perito non è stato in grado di formulare un giudizio certo perché, nonostante avesse fatto espressa richiesta alle parti di indicazione ed esibizione di ulteriore documentazione in comparazione (ed in particolare, dell'originale della Carta di Identità del sig. datata 15/11/2004, oltre che di scritti Persona_1
autografi diversi dalla firma) tale documentazione non è stata mai visionata, né recapitata alla CTU. La dottoressa incaricata, “pertanto, ha effettuato l'analisi grafologica comparativa generale e particolare, tra l'originale della firma apposta in calce al testamento olografo oggetto di verificazione e le sottoscrizioni di comparazione autografe indicate” (pag. 18 dell'elaborato peritale), quindi Carta di Identità del sig. 15/11/2004; Cartellino di Persona_1
Identità del sig. del 15/11/2004 e altro Cartellino di Identità del sig. Persona_1
del 15/11/2004 (pag. 21 dell'elaborato peritale). Persona_1
Tuttavia, il giudizio probabilistico cui è pervenuta appare chiaro e ben motivato,
e, ai fini della presente causa, può considerarsi sufficiente. Bisogna infatti ricordare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, nel processo civile
“vige la cd. regola della preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non”, non essendo richiesta la prova della causalità oltre ogni ragionevole dubbio” (cfr. Cass. Cass. S.U. 581/2008; n. 21619/2007 e Trib. Reggio Emilia sent. n. 1148/2024).
Siffatte conclusioni, peraltro, motivate sotto tutti gli aspetti riguardanti la grafologia, l'età del soggetto che ha redatto l'atto, le caratteristiche grafologiche che connotano le firme apposte dal e la coincidenza di siffatte Per_1
caratteristiche con quelle presenti nel testo e nella sottoscrizione dell'olografo
8 in indagine, non possono essere inficiate dal giudizio del consulente tecnico di parte.
Pertanto, alla luce dei principi di diritto espressi e delle considerazioni svolte, può affermarsi con idoneo convincimento che il testamento olografo oggetto del presente giudizio non sia stato scritto e sottoscritto di pugno da e, Persona_1
conseguentemente, a norma degli artt. 602 e 606 c.c., deve predicarsi la nullità del negozio testamentario.
Va conseguentemente dichiarata la nullità del testamento olografo del sig. Per_1
, datato 24/06/2004 e pubblicato il 11/11/2010 e vanno condannati i
[...]
convenuti e a restituire i beni CP_2 Controparte_3 CP_4
mobili (conti correnti e depositi bancari e postali) ed immobili facenti parte dell'asse ereditario, attualmente detenuti illegittimamente, in favore di tutti gli eredi legittimi in comunione tra loro.
Quanto, invece, all'ulteriore richiesta di parte attorea volta ad ottenere dall'adito
Tribunale il risarcimento dei danni, questa non può essere accolta.
Sul punto lo scrivente evidenzia che parte attorea assume genericamente di aver subito un danno “per l'abusiva pubblicazione de testamento, compilazione della denuncia di successione, nonché indebita appropriazione del compendio ereditario”; tuttavia non documenta né determina il danno.
Né, ai fini del risarcimento del danno, potrebbe richiamarsi il potere di liquidazione in via equitativa attribuito al giudice dall'art. 1226 c.c.. Secondo
l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115
c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento
9 del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto
l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno” (cfr. Cassazione civile 7 giugno 2007 n. 13288)”
La domanda di risarcimento danni, pertanto, risultando non provata sia nell'an che nel quantum va rigettata.
Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese del procedimento, comprese le spese di Consulenza Tecnica, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Accoglie la domanda di parte attorea e per l'effetto dichiara nullo il testamento olografo di datato 24/06/2004 e pubblicato in data Persona_1
11/11/2010;
2. Dichiara aperta la successione ab intestato del sig. nato a Persona_1
AL il 14/06/1921 ed ivi deceduto il 28/10/2010, in favore dei suoi eredi legittimi;
1. AN i convenuti e CP_2 Controparte_3 [...]
a restituire i beni mobili (conti correnti e depositi bancari e postali) CP_4
ed immobili facenti parte dell'asse ereditario in favore di tutti gli eredi legittimi in comunione tra loro;
3. Rigetta la domanda attorea di risarcimento dei danni subiti perché non provata;
10 4. AN e al CP_2 Controparte_3 CP_4
rimborso, in favore di parte attorea e di , delle spese di CP_1
lite, che liquida in complessivi 17.376,00
(diciassettemilatrecentosettantasei) a titolo di compensi professionali, oltre accessori come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario;
5. Pone a definitivo carico di e CP_2 Controparte_3 [...]
le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento e poste CP_4
provvisoriamente a carico delle parti in solido tra loro.
Salerno 14 nov. 25
Il Giudice dott. Daniela Oliva
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