Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00760/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00714/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 714 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PO GI IS in proprio e quale titolare della rivendita tabacchi n. 14 con ricevitoria lotto Ss0974 La Maddalena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Dorotea Fiori e GI Comita Ragnedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Nuoro n. 50;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Dt Xi Sardegna, Ufficio dei Monopoli per la Sardegna – Sezione di Sassari, Adm Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituiti in giudizio.
nei confronti
BA e Cartoleria di AN SA TO - Rivendita Ordinaria n. 8, PO BA BA di RA UR - Rivendita Ordinaria n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Bazzoni e Piero Bertorino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Rivendita BA N° 2 di IN TE, non costituito in giudizio.
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento di rigetto dell'istanza tendente ad ottenere il trasferimento di sede della rivendita dall'attuale sede di Via Ilva n. 1e a Via Aldo Moro n. 1 in La Maddalena - trasmesso con Nota prot ADM. UMCA registro interno 0001306.16-05-2025 a mezzo pec il 20.05.2025, reso dalla ADM - Agenzia delle Dogane e de Monopoli - DT XI Sardegna - Ufficio dei Monopoli per la Sardegna Sezione Operativa Territoriale di Sassari, a firma del Dirigente ad interim;
b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti
a) del provvedimento di archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela della Determina Dirigenziale prot. n. 1306/RI del 16/5/2025, con conseguente conferma del rigetto dell’istanza di trasferimento della Rivendita ordinaria di generi di monopolio n. 10 del Comune di La Maddalena, reso dalla ADM - Agenzia delle Dogane e de Monopoli – Direzione Territoriale della Sardegna – Ufficio dei Monopoli per la Sardegna Sezione Operativa Territoriale di Sassari, a firma del Dirigente ad interim;
b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di BA e Cartoleria di AN SA TO - Rivendita Ordinaria n. 8 e di PO BA BA di RA UR - Rivendita Ordinaria n. 23 e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. ER TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. Con il ricorso in epigrafe, il sig. GI IS PO ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento 0001306.16 05-2025 del 20.05.2025 con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Sezione Operativa Territoriale di Sassari, ha rigettato l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il trasferimento della sede della rivendita di tabacchi lavorati di cui alla Licenza n° 10 del 26.1.2017, dall’attuale Via Ilva n. 1e, alla Via Aldo Moro n. 1 in La Maddalena.
2. Espone il ricorrente di essere titolare della rivendita ordinaria tabacchi con annessa Ricevitoria del lotto n. SS0974 sita in La Maddalena in Via Ilva n. 16 rappresentando che nelle immediate vicinanze sono presenti tre rivendite, a distanza, rispettivamente, di 130, 170 e 233 metri da quella del ricorrente e di aver richiesto, in data 13 gennaio 2023, l’autorizzazione a poter trasferire la rivendita dall’attuale Via Ilva n. 16 alla Via Aldo Moro n. 1, la cui distanza è pari a 1.160 mt.
3. Tuttavia, con nota prot. n° 8080 del 17 marzo 2025, l’amministrazione resistente trasmetteva il preavviso di rigetto in quanto rilevava “(…) la carenza di elementi informativi, documentali e certificativi che consentano, in particolare, la corretta ed esaustiva istruttoria da parte dell’Ufficio in ordine alla summenzionata prerogativa della “sussistenza dell’esigenza di servizio ”.
4. Il ricorrente, con nota del 18 aprile 2025, trasmetteva una nuova perizia giurata, recante gli elementi richiesti dall’amministrazione, ed in particolare il calcolo dei residenti della zona proposta, considerando un raggio di 600/700 mt. sia nella zona di attuale ubicazione della rivendita, che in quella oggetto di richiesta, anche al fine di rappresentare le ragioni dell’ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, oltre che la sussistenza di effettive esigenze di servizio.
5. Con il provvedimento prot. n° 1306 del 16.05.2025, trasmesso a mezzo pec in data 20.05.2025, la Sezione operativa territoriale di Sassari dell’Agenzia resistente, rigettava l’istanza di trasferimento fuori zona sulla base del riscontrato superamento del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti e del fatto che non erano dati ravvisare né la “ sussistenza dell’esigenza di servizio ”, né la “ coincidenza tra perseguimento dell’interesse pubblico e interesse privatistico sotteso all’istanza ”.
6. Avverso tale determinazione è insorta parte ricorrente con due motivi di ricorso.
6.1. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione; travisamento dei fatti e dei presupposti e manifesta infondatezza.
6.1.1. Assume parte ricorrente che il rigetto dell’istanza di trasferimento di sede sarebbe motivato in maniera apodittica con un mero riferimento ad una supposta “ eccessiva ed immotivata concentrazione di rivendite in un’area urbana già sufficientemente servita ”. Tuttavia, il provvedimento non avrebbe dato conto di aver vagliato il contenuto della perizia giurata presentata dal ricorrente, con la quale questi aveva rappresentato come tale trasferimento rispondesse effettivamente alle esigenze di ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, con conseguente tutela dell’interesse pubblico.
6.1.2. In particolare, si duole il ricorrente del fatto che, al fine di motivare il rigetto dell’istanza, l’amministrazione resistente avrebbe preso in considerazione la preesistenza di due rivendite distanti circa 2.000 metri dal sito prescelto per il trasferimento, in una zona in cui risiedono oltre 4.000 abitanti. Tale circostanza, per converso, confermerebbe che tale proposto trasferimento di sede si rivelerebbe funzionale ad una ottimizzazione del servizio di vendita al dettaglio dei generi di monopolio e alla capillare distribuzione delle rivendite sul territorio.
6.1.3. L’esponente evidenzia, altresì, che l’autorizzazione al trasferimento richiesto non avrebbe fatto rimanere scoperta la zona di provenienza, non determinandosi alcun conseguente disservizio per l'utenza non determinandosi alcuna alterazione del rapporto già esistente per effetto del maggior numero di abitanti presente nella zona di destinazione e della presenza di solo 2 rivendite di tabacchi a fronte delle 6 insistenti nell’area di provenienza.
6.1.4. Inoltre, il provvedimento di rigetto risulterebbe carente sotto il profilo motivazionale non avendo dato conto, a giudizio del ricorrente, di tali rilevanti circostanze andando, per altro verso, ad imprimere un ingiustificato vincolo all’attività d’impresa.
Ciò anche in ragione del fatto che in materia di trasferimento di rivendite di tabacchi, il criterio del rapporto tra numero di rivendite e popolazione (una rivendita ogni 1500 abitanti) non può essere applicato in modo automatico alle richieste di trasferimento fuori zona quando la nuova sede rimane all'interno dello stesso comune atteso che un mero spostamento dell'offerta da una zona all'altra, non produrrebbe alcun effetto sul territorio comunale complessivamente considerato.
6.2. Con un secondo ordine di doglianze parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 della Determinazione Direttoriale prot. 231333/RU del 2 luglio 2021 nel combinato disposto con l’articolo 5 della Circolare n° 28 del 22 luglio 2021, oltre a eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti e difetto di motivazione.
6.2.1. Parte ricorrente censura il diniego nella parte in cui rileva l’assenza della necessaria “ sussistenza dell’esigenza di servizio ” e dell’imprescindibile “ coincidenza tra perseguimento dell’interesse pubblico e interesse privatistico sotteso all’istanza”.
In particolare, contesta il provvedimento reiettivo laddove afferma che il trasferimento della rivendita determinerebbe un’eccessiva concentrazione di esercizi in un’area già adeguatamente servita. Deduce, in contrario, che l’Amministrazione non avrebbe considerato né il maggior numero di abitanti della zona di destinazione, né la presenza di un rilevante bacino di utenza aggiuntivo costituito dal personale della Marina Militare. Evidenzia, inoltre, una sproporzione nella distribuzione delle rivendite, osservando che un numero inferiore di esercizi servirebbe una popolazione significativamente più ampia rispetto al centro storico.
7. Si sono costituiti in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Sardegna e i controinteressati SA TO AN e RA UR, nella loro qualità di titolari di altre rivendite ordinarie di BA presenti nel territorio comunale instando per la reiezione del gravame.
8. Con memoria del 13.11.2025 parte ricorrente ha rappresentato che, sebbene con nota prot. n. 19918 del 13/08/2025, l’Agenzia resistente abbia dato comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della gravata Determina Dirigenziale, tale procedimento si sia contraddittoriamente concluso con l’archiviazione del medesimo. Tuttavia, la conclusione di tale supplemento istruttorio avrebbe comunque posto in luce l’assenza -riconosciuta da parte della stessa amministrazione- del deficit valutativo concernente le esigenze di servizio e l’assenza di un concreto vaglio e dei reali bacini di utenza, demografici e commerciali, raffrontando quello della zona di provenienza e quella di destinazione, così confermando l’illegittimità del provvedimento per difetto d’istruttoria e motivazione.
8.1. Nel provvedimento di archiviazione, inoltre, l’amministrazione avrebbe preso in considerazione il solo dato demografico senza valutare in maniera compiuta le esigenze di servizio e il contesto di riferimento, utilizzando la perizia giurata per estrapolare alcuni dati senza contestualizzarli e tenendo conto solo del numero di esercizi commerciali e servizi pubblici esistenti nella zona di Via Aldo Moro, senza dar conto del maggior numero di residenti nell’area indicata nella richiesta di trasferimento.
9. Con memoria del 14.11.2025 l’amministrazione resistente rappresentava che, con provvedimento dirigenziale prot. 2724/R.I. del 30/10/2025, era stato confermato il rigetto dell’istanza di trasferimento in questione e che il ricorso introduttivo, per effetto di tale sopravvenienza provvedimentale era divenuto improcedibile, mentre nel merito evidenziava come la determinazione reiettiva si rivelasse, anche all’esito della rinnovata valutazione, ineccepibile e idonea a resistere alle censure del ricorrente, essendo più che congruamente esplicitate, in coerenza con l’art. 3 della Determinazione Direttoriale prot. n. 231333/RU del 2 luglio 2021 richiamato dalla Circolare n. 28/2021 (prot. n. 264541/RU del 22 luglio 2021), le ragioni del provvedimento reiettivo.
9.1. Con memoria parimenti depositata il 14 novembre anche i controinteressati instavano per la declaratoria d’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse.
10. All’udienza camerale del 18 novembre 2025, con l'accordo delle parti, il Collegio dichiarava assorbita dal merito la fase cautelare.
11. Con atto depositato il 9 gennaio 2026 parte ricorrente proponeva motivi aggiunti estendendo il gravame alla nota prot. 0002724 del 30.10.2025 in pari data notificata con la quale era stata disposta l’archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale prot. N. 1306/RI del 16.05.2025.
11.1. Con il motivo in esame la parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per travisamento dei fatti.
11.1.1. In particolare, richiama la comunicazione di avvio del procedimento in autotutela, nella quale l’Amministrazione avrebbe riconosciuto di aver erroneamente fondato il diniego sul solo dato demografico, omettendo una valutazione complessiva delle esigenze di servizio e dei bacini di utenza delle aree interessate. Nonostante tali premesse, l’Amministrazione avrebbe successivamente archiviato il procedimento, tornando a valorizzare criteri ritenuti in precedenza inadeguati, senza considerare elementi quali la maggiore densità abitativa della zona di destinazione e i dati risultanti dalla perizia giurata prodotta dal ricorrente. Da ciò deriverebbero, secondo la prospettazione attorea, l’incoerenza dell’azione amministrativa e l’incompletezza dell’istruttoria svolta.
12. Con memoria del 27 marzo 2026, l’amministrazione resistente ha evidenziato che, in data 23/12/2025, il ricorrente ha richiesto, ai sensi dell’art 25 della Legge n. 1293/57, il rinnovo della gestione della rivendita tabacchi n. 10, con annessa Ricevitoria del Lotto n. 978, dichiarando, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le violazioni fiscali e le situazioni di morosità verso l'Erario sussistenti in capo al titolare. L’Amministrazione –eseguiti i necessari accertamenti, anche in contraddittorio con l’interessato- ha respinto l’istanza di rinnovo della gestione della Rivendita BA e della Ricevitoria del Lotto e conseguentemente ha disposto la chiusura delle stesse a far data dalla notifica del provvedimento prot. n. 173 del 04/02/2026.
Sulla scorta di quanto sopra, ha pertanto dedotto l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse.
13. Con memoria del 7 aprile 2026 parte ricorrente deduce di aver proposto ricorso gerarchico avverso tale ultimo provvedimento di diniego con conseguente effetto sospensivo del termine decadenziale di sessanta giorni previsto per il ricorso giurisdizionale al TAR, ribadendo la sussistenza del proprio interesse al trasferimento di sede il cui diniego è oggetto di impugnazione.
13.1. Nel merito ha ribadito che l’ADM abbia ammesso di non aver svolto una compiuta valutazione delle esigenze di servizio e di non aver considerato i reali bacini di utenza, demografici e commerciali, della zona di provenienza e di quella dove viene chiesto il trasferimento, limitandosi ad un'applicazione meccanica e decontestualizzata dei parametri numerici della circolare ADM n. 28/2021.
14. All’udienza del 29 aprile 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
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1. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’Amministrazione e dai controinteressati in relazione al dedotto venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, asseritamente conseguente al diniego di rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della rivendita tabacchi in capo al ricorrente.
1.1. In particolare, si sostiene che tale sopravvenienza determinerebbe l’inutilità della coltivazione del presente giudizio, venendo meno la stessa utilità concreta dell’eventuale annullamento del provvedimento impugnato.
1.2. Parte ricorrente ha, tuttavia, rappresentato di aver proposto ricorso gerarchico avverso il predetto provvedimento di diniego del rinnovo dell’autorizzazione, evidenziando come la proposizione di tale giudizio, tutt’ora pendente, precluda il consolidamento dell’assetto giuridico derivante da tale rinnovo con conseguente persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio all’odierno esame del Collegio.
1.3. In sede di discussione orale ha, inoltre, instato per il rinvio dell’udienza ai fini del deposito nel presente giudizio del predetto ricorso gerarchico.
2. In termini generali, osserva il Collegio come la pendenza del rimedio gerarchico determini il mantenimento di una situazione giuridica ancora suscettibile di evoluzione in sede amministrativa, con conseguente insussistenza di un effetto preclusivo o consolidativo idoneo ad incidere sull’interesse al presente giudizio.
Ne deriva che il diniego di rinnovo non può essere valorizzato quale fatto sopravvenuto idoneo a determinare l’improcedibilità del ricorso, non essendosi ancora formato un assetto definitivo e stabile della posizione autorizzatoria del ricorrente tale da elidere l’utilità derivante dall’eventuale accoglimento delle domande proposte.
Peraltro, l’infondatezza nel merito del gravame, per le ragioni che verranno di seguito illustrate, rende superflua, in ossequio al principio della ragione più liquida e della concentrazione delle tutele, l’acquisizione della prova afferente alla proposizione di tale rimedio giustiziale, previo rinvio dell’udienza di trattazione.
3. Ancora in via preliminare, occorre esaminare gli effetti processuali derivanti dall’attivazione del procedimento di riesame in autotutela avviato dall’Amministrazione resistente con nota prot. n. 19918/RU del 13.08.2025.
3.1. Dalla documentazione in atti risulta che l’Amministrazione, successivamente all’instaurazione del presente giudizio, ha proceduto ad un ulteriore esame degli atti del procedimento conclusosi con la determina dirigenziale prot. n. 1306/RI del 16.05.2025, espressamente evidenziando, nell’atto di avvio, la necessità di approfondire la valutazione relativa alle “ esigenze di servizio ” e ai “ reali bacini d’utenza, demografici e commerciali della zona di provenienza e di quella di destinazione ”, alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali (Cons. Stato, Sez. VI, 25 giugno 2025, n. 5531).
3.2. Il provvedimento conclusivo del procedimento di riesame –archiviazione prot. n. 2724/R.I. del 30.10.2025– non si limita a richiamare il precedente diniego, ma:
- dà atto dell’avvenuta acquisizione della certificazione comunale prot. n. 24458 del 23.10.2025 sul numero dei residenti (10.698 abitanti);
- conferma il superamento del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti ai sensi degli artt. 10 e 2 del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38;
- sviluppa una nuova istruttoria in ordine alla distribuzione territoriale delle rivendite (11 complessive);
- valorizza il confronto tra bacini di utenza (zona di provenienza e zona di destinazione);
- introduce un ulteriore parametro valutativo relativo alla densità commerciale e dei servizi (207 esercizi nella zona di provenienza contro 47 nella zona di destinazione);
- esplicita il contemperamento tra interesse pubblico alla razionalizzazione della rete e tutela della salute pubblica.
3.3. Ne deriva che il procedimento di autotutela si sia concluso con un provvedimento di conferma in senso proprio, adottato all’esito di una rinnovata istruttoria nella quale sono confluiti nuovi elementi fattuali ed è stata operata una autonoma rivalutazione dei presupposti normativi.
3.3.1. Orbene, secondo consolidata giurisprudenza, (Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2018, n. 4274; Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2025, n. 5331; nonché T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 30 gennaio 2026, n. 1850), l’adozione di un nuovo provvedimento, frutto di rinnovata istruttoria e motivazione, determina l’improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’interesse del ricorrente si trasferisce sull’atto sopravvenuto.
3.4. Nel caso di specie, tutti gli indici qualificanti della “ conferma propria ” risultano integrati e, pertanto, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso introduttivo, essendo venuto meno l’interesse all’annullamento del provvedimento originario, ormai sostituito dalla successiva determinazione conclusiva del riesame.
4. Venendo all’esame dei motivi aggiunti proposti avverso la nota prot. n. 2724/R.I. del 30/10/2025, recante archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela della determina dirigenziale prot. n. 1306/RI del 16/05/2025, le censure ivi articolate si rivelano infondate.
4.1. Parte ricorrente deduce, in sintesi, l’illegittimità del provvedimento per asserito difetto di istruttoria, contraddittorietà dell’azione amministrativa e travisamento dei presupposti, assumendo che l’Amministrazione, dopo avere avviato il procedimento di autotutela evidenziando criticità nell’istruttoria originaria (in particolare con riferimento alla necessità di una più ampia valutazione delle “ esigenze di servizio ” e dei bacini d’utenza), avrebbe poi illegittimamente confermato il diniego, senza coerente sviluppo logico-giuridico.
4.2. La doglianza non coglie nel segno.
4.2.1. Dalla documentazione versata in atti emerge, in modo inequivoco, che l’Amministrazione ha attivato un procedimento di riesame effettivo e non meramente confermativo, nel quale sono stati acquisiti ulteriori elementi istruttori e rivalutati i presupposti già posti a fondamento del diniego originario.
In particolare, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 19918/RU del 13/08/2025 dà espressamente atto della necessità di una compiuta valutazione delle esigenze di servizio, dell’esame, dei reali bacini d’utenza, demografici e commerciali delle aree interessate e di una verifica complessiva dell’assetto della rete di vendita.
Si tratta, dunque, di un’impostazione istruttoria pienamente coerente con i più recenti arresti giurisprudenziali (Cons. Stato, Sez. VI, 25 giugno 2025, n. 5531), secondo cui il giudizio sull’istanza di trasferimento non può esaurirsi nella verifica aritmetica del rapporto popolazione/rivendite, dovendo invece essere ricondotto ad una valutazione complessiva dell’interesse pubblico alla razionale distribuzione del servizio sul territorio.
4.2.2. Contrariamente a quanto dedotto, l’Amministrazione non ha affatto disatteso la perizia giurata prodotta dal ricorrente, ma ne ha fatto oggetto di esame puntuale e contestualizzato, valorizzandone i dati rilevanti ai fini della comparazione tra zona di provenienza e zona di destinazione.
Sotto tale profilo, infatti, la determinazione finale dà atto del numero degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici presenti nelle due aree, considera il numero delle rivendite insistenti nelle rispettive zone, ricostruisce il bacino di utenza in termini non meramente demografici, ma funzionali all’effettiva domanda di servizio e valorizza la distribuzione territoriale delle rivendite già esistenti.
Ne consegue che l’istruttoria non solo non è carente, ma risulta al contrario approfondita, comparativa e coerente con i parametri normativi e giurisprudenziali di riferimento.
4.2.3. Non può essere condivisa neppure la deduzione secondo cui l’Amministrazione sarebbe incorsa in un revirement immotivato rispetto alle valutazioni espresse in sede di avvio del procedimento.
Al riguardo occorre rilevare che la comunicazione ex art. 7 L. n. 241/1990 non contiene alcuna anticipazione di giudizio di illegittimità dell’atto originario, ma si limita a evidenziare profili istruttori meritevoli di approfondimento, secondo la fisiologica funzione del contraddittorio procedimentale.
L’archiviazione finale non costituisce dunque un “ ripensamento incoerente ”, bensì l’esito di una valutazione finale autonoma e pienamente discrezionale, fondata sull’esito complessivo dell’istruttoria integrata.
D’altronde il riesame in autotutela non comporta alcun obbligo di conformazione alle valutazioni intermedie, essendo fisiologicamente consentito all’Amministrazione pervenire ad un esito confermativo a valle di una più ampia ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
4.2.4. Sotto il profilo sostanziale, il provvedimento impugnato risulta conforme all’art. 3 della Determinazione Direttoriale n. 231333/RU del 2 luglio 2021 e alla Circolare n. 28/2021, avendo l’Amministrazione verificato la rete distributiva esistente, valutato il bacino d’utenza complessivo, ponderato l’esigenza di evitare un’alterazione non giustificata dell’equilibrio della rete di vendita e, infine, escluso la sussistenza di una “ esigenza di servizio ” tale da giustificare il trasferimento.
La motivazione, lungi dall’essere apparente o stereotipata, si articola, dunque, in un percorso logico coerente che dà conto sia dei dati numerici sia degli elementi territoriali e funzionali rilevanti.
5. Alla luce di quanto precede, i motivi aggiunti devono essere respinti.
6. La particolarità della vicenda e l’evoluzione procedimentale della fattispecie inducono il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse e respinge i motivi aggiunti in quanto infondati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI AR, Presidente
TO Plaisant, Consigliere
ER TI, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| ER TI | LI AR |
IL SEGRETARIO