TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del
G.O.P. dott.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1815 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Gabriele Mundo e Parte_1
Anita Simonelli, tutti elettivamente domiciliati in via Montevergine n. 32
Marigliano
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Criscuolo, ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Marigliano, via Pietro
Giannone, n. 84
.RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Delle Rose ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia, alla via Denza, 9;
RESISTENTE
CONCLUSIONI Come da atti di causa e da note conclusionali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
Con ricorso ex art. 281- decies, parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi a Codesto Tribunale parti resistenti per ivi sentire:
- Accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro;
- liquidare l'importo spettante alla ricorrente a titolo di risarcimento di ogni danno, morale e materiale, connesso o conseguente ai fatti di cui trattasi;
- condannare i convenuti al pagamento in favore del ricorrente alla somma di euro 21.809,33 o di quella diversa che sarà reputata congrua, oltre interessi compensativi, interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, più spese e competenze tutte di giudizio;
A fondamento della domanda, parte attrice rappresentava che in data
13.12.2021, alle ore 16:00 circa, in Torre del Greco, alla via Poggio
Sant'Antonio, all'altezza del civico n. 56, si trovava come passeggera a bordo del veicolo Opel Corsa, tg. FE016PX guidato da . Controparte_1
Ella, nell'accingersi ad uscire dall'autovettura, posizionava il piede destro sulla strada, mantenendo il piede sinistro ancora all'interno dell'abitacolo.
Tuttavia, la ripartenza del conducente provocava la caduta della stessa (e le lesioni di cui all'ATP).
Si costituiva parte convenuta, , la quale contestava tutto Controparte_1
quanto dedotto ex adverso e chiedeva di essere manlevato dalla
[...]
da ogni conseguenza derivante dall'accoglimento della domanda CP_3
di compreso il carico delle spese e competenze di Parte_1
giudizio.
Nel presente giudizio, si costituiva anche in Controparte_2
ragione della polizza assicurativa n. 2018/4649 che copre il veicolo di cui sopra, eccependo l'improcedibilità e la nullità della domanda e, nel merito, la sua infondatezza.
All'udienza del 17.09.2024, il Giudice sollevava d'ufficio la questione inerente la competenza per valore ex art. 7, co. II, c.p.c. All'udienza del 06.12.2024 il Giudice, ritenuta la necessità di decidere preliminarmente in ordine all'eccezione di rito sollevata d'ufficio, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 03.02.2025.
DIRITTO
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di incompetenza ex art. 7, co. II,
c.p.c. sollevata d'ufficio.
La disposizione codicistica di cui all'art. 7, co. II, c.p.c. statuisce che “Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi i venticinquemila euro”.
Il danno derivante dalla circolazione è definito come il danno che si produce nei confronti di cose o soggetti estranei all'uso dell'autovettura.
Per la nozione di circolazione dei veicoli si demanda al combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 2050 c.c., in ragion della natura di attività pericolosa derivante dalla circolazione dei veicoli. Giova precisare che l'art. 2054 c.c. costituisce un elenco esemplificativo delle situazioni fattuali in esso richiamate, potendovi confluire anche ipotesi che “rientrano nella nozione di fatti illeciti prodotti dalla circolazione stradale di veicoli”. (Cass. civ. n.
15573/2000).
La circolazione è un concetto idoneo a ricomprendere qualsiasi veicolo in avviamento, che si sposta dalla sua posizione di inerzia. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricavano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito…”. (Cass. civ. n.17848/2007).
Orbene, compiute le doverose precisazioni, nessun dubbio può essere mosso circa la riconducibilità della fattispecie concreta nella nozione di
“risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli”.
Invero, nella rappresentazione dinamica del sinistro, si è in presenza di un veicolo in spostamento da cui derivavano lesioni alla trasportata.
Ciò premesso, nel caso di specie, nel ricorso depositato venivano rassegnate, limitatamente alla parte che qui interessa, le seguenti conclusioni: “condannare i convenuti al pagamento in suo favore della somma di euro
21.809,33 o di quella diversa che sarà reputata congrua”.
Ai fini dell'indagine, giova soffermarsi sul significato da attribuire alla locuzione “somma diversa che sarà reputata congrua”.
Nelle note difensive, parte ricorrente sostiene che l'importo di euro
21.809,33 fosse espressione di un computo personale e che, stante il suo carattere soggettivo, si chiedeva la condanna a una somma, maggiore o minore, al fine di evitare un'eventuale errata determinazione della stessa ai fini della competenza. Tale tesi non può essere accolta.
L'espressione di natura anfibologica necessita di essere oggetto di interpretazione ermeneutica, al fine di consentire la celere risoluzione della questione di natura preliminare sollevata d'ufficio.
Questo giudice ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale che ha chiarito la natura della formula “maggiore o minore che risulterà in corso di causa” ed espressioni equipollenti. La formula deve intendersi quale mera clausola di stile, non idonea ad incidere sul valore della causa rendendola indeterminabile (Cass.26 luglio 2011 n. 16318; Cass. 5 febbraio 1976 n.
401; Cass. 15 giugno 1973 n. 1744).
E ancora “in una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, dopo la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza
"per la somma maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta più giusta ed equa", il valore della domanda medesima, ai fini della competenza, va fissato con riferimento all'importo specificato e non può essere presunto di ammontare pari al limite massimo della competenza del giudice adito, ove risulti, in relazione ai fatti esposti dall'attore ed alle prove offerte, che detta istanza generica costituisca una mera formula di stile e non una concreta ed espressa riserva per il conseguimento dell'eventuale maggior somma che possa risultare dovuta all'esito dell'istruttoria”. (Corte di Cassazione Sez.
3, Sentenza n. 7255 del 30/03/2011).
Nel caso di specie tale interpretazione è confermata dalla circostanza che la presente domanda si fonda sulla quantificazione del danno già operata in sede di giudizio ex art. 696 c.p.c.
Dunque, tenendo conto delle circostanze del caso concreto, sussistono gli elementi per attribuire alla formula de qua il significato di prassi meramente lessicale, giuridicamente irrilevante ai fini della determinazione della competenza, che appartiene, quindi al Giudice di Pace del Tribunale di
Torre Annunziata.
Per quanto riguarda le spese di giudizio, alla luce della normativa vigente, si ritiene che, considerato il rilievo officioso dell'incompetenza, le spese possano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la propria incompetenza per valore, in favore del Giudice di
Pace di Torre Annunziata;
- indica il termine perentorio di mesi 3 per la riassunzione davanti al giudice competente;
- compensa le spese.
Torre Annunziata, lì 05/02/2025
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Immacolata Cesarano
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del
G.O.P. dott.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1815 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Gabriele Mundo e Parte_1
Anita Simonelli, tutti elettivamente domiciliati in via Montevergine n. 32
Marigliano
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Criscuolo, ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Marigliano, via Pietro
Giannone, n. 84
.RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Delle Rose ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia, alla via Denza, 9;
RESISTENTE
CONCLUSIONI Come da atti di causa e da note conclusionali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
Con ricorso ex art. 281- decies, parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi a Codesto Tribunale parti resistenti per ivi sentire:
- Accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro;
- liquidare l'importo spettante alla ricorrente a titolo di risarcimento di ogni danno, morale e materiale, connesso o conseguente ai fatti di cui trattasi;
- condannare i convenuti al pagamento in favore del ricorrente alla somma di euro 21.809,33 o di quella diversa che sarà reputata congrua, oltre interessi compensativi, interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, più spese e competenze tutte di giudizio;
A fondamento della domanda, parte attrice rappresentava che in data
13.12.2021, alle ore 16:00 circa, in Torre del Greco, alla via Poggio
Sant'Antonio, all'altezza del civico n. 56, si trovava come passeggera a bordo del veicolo Opel Corsa, tg. FE016PX guidato da . Controparte_1
Ella, nell'accingersi ad uscire dall'autovettura, posizionava il piede destro sulla strada, mantenendo il piede sinistro ancora all'interno dell'abitacolo.
Tuttavia, la ripartenza del conducente provocava la caduta della stessa (e le lesioni di cui all'ATP).
Si costituiva parte convenuta, , la quale contestava tutto Controparte_1
quanto dedotto ex adverso e chiedeva di essere manlevato dalla
[...]
da ogni conseguenza derivante dall'accoglimento della domanda CP_3
di compreso il carico delle spese e competenze di Parte_1
giudizio.
Nel presente giudizio, si costituiva anche in Controparte_2
ragione della polizza assicurativa n. 2018/4649 che copre il veicolo di cui sopra, eccependo l'improcedibilità e la nullità della domanda e, nel merito, la sua infondatezza.
All'udienza del 17.09.2024, il Giudice sollevava d'ufficio la questione inerente la competenza per valore ex art. 7, co. II, c.p.c. All'udienza del 06.12.2024 il Giudice, ritenuta la necessità di decidere preliminarmente in ordine all'eccezione di rito sollevata d'ufficio, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 03.02.2025.
DIRITTO
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di incompetenza ex art. 7, co. II,
c.p.c. sollevata d'ufficio.
La disposizione codicistica di cui all'art. 7, co. II, c.p.c. statuisce che “Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi i venticinquemila euro”.
Il danno derivante dalla circolazione è definito come il danno che si produce nei confronti di cose o soggetti estranei all'uso dell'autovettura.
Per la nozione di circolazione dei veicoli si demanda al combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 2050 c.c., in ragion della natura di attività pericolosa derivante dalla circolazione dei veicoli. Giova precisare che l'art. 2054 c.c. costituisce un elenco esemplificativo delle situazioni fattuali in esso richiamate, potendovi confluire anche ipotesi che “rientrano nella nozione di fatti illeciti prodotti dalla circolazione stradale di veicoli”. (Cass. civ. n.
15573/2000).
La circolazione è un concetto idoneo a ricomprendere qualsiasi veicolo in avviamento, che si sposta dalla sua posizione di inerzia. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricavano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito…”. (Cass. civ. n.17848/2007).
Orbene, compiute le doverose precisazioni, nessun dubbio può essere mosso circa la riconducibilità della fattispecie concreta nella nozione di
“risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli”.
Invero, nella rappresentazione dinamica del sinistro, si è in presenza di un veicolo in spostamento da cui derivavano lesioni alla trasportata.
Ciò premesso, nel caso di specie, nel ricorso depositato venivano rassegnate, limitatamente alla parte che qui interessa, le seguenti conclusioni: “condannare i convenuti al pagamento in suo favore della somma di euro
21.809,33 o di quella diversa che sarà reputata congrua”.
Ai fini dell'indagine, giova soffermarsi sul significato da attribuire alla locuzione “somma diversa che sarà reputata congrua”.
Nelle note difensive, parte ricorrente sostiene che l'importo di euro
21.809,33 fosse espressione di un computo personale e che, stante il suo carattere soggettivo, si chiedeva la condanna a una somma, maggiore o minore, al fine di evitare un'eventuale errata determinazione della stessa ai fini della competenza. Tale tesi non può essere accolta.
L'espressione di natura anfibologica necessita di essere oggetto di interpretazione ermeneutica, al fine di consentire la celere risoluzione della questione di natura preliminare sollevata d'ufficio.
Questo giudice ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale che ha chiarito la natura della formula “maggiore o minore che risulterà in corso di causa” ed espressioni equipollenti. La formula deve intendersi quale mera clausola di stile, non idonea ad incidere sul valore della causa rendendola indeterminabile (Cass.26 luglio 2011 n. 16318; Cass. 5 febbraio 1976 n.
401; Cass. 15 giugno 1973 n. 1744).
E ancora “in una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, dopo la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza
"per la somma maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta più giusta ed equa", il valore della domanda medesima, ai fini della competenza, va fissato con riferimento all'importo specificato e non può essere presunto di ammontare pari al limite massimo della competenza del giudice adito, ove risulti, in relazione ai fatti esposti dall'attore ed alle prove offerte, che detta istanza generica costituisca una mera formula di stile e non una concreta ed espressa riserva per il conseguimento dell'eventuale maggior somma che possa risultare dovuta all'esito dell'istruttoria”. (Corte di Cassazione Sez.
3, Sentenza n. 7255 del 30/03/2011).
Nel caso di specie tale interpretazione è confermata dalla circostanza che la presente domanda si fonda sulla quantificazione del danno già operata in sede di giudizio ex art. 696 c.p.c.
Dunque, tenendo conto delle circostanze del caso concreto, sussistono gli elementi per attribuire alla formula de qua il significato di prassi meramente lessicale, giuridicamente irrilevante ai fini della determinazione della competenza, che appartiene, quindi al Giudice di Pace del Tribunale di
Torre Annunziata.
Per quanto riguarda le spese di giudizio, alla luce della normativa vigente, si ritiene che, considerato il rilievo officioso dell'incompetenza, le spese possano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la propria incompetenza per valore, in favore del Giudice di
Pace di Torre Annunziata;
- indica il termine perentorio di mesi 3 per la riassunzione davanti al giudice competente;
- compensa le spese.
Torre Annunziata, lì 05/02/2025
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Immacolata Cesarano