CASS
Sentenza 21 settembre 2022
Sentenza 21 settembre 2022
Massime • 1
La notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata a mani della persona offesa convivente con l'imputato non dà luogo a nullità della notificazione ex art. 171, lett. d), cod. proc. pen., in quanto non è previsto alcun divieto di consegna alla persona offesa dal reato di atti da notificare all'imputato, sussistendo in tal caso, in capo al giudice, esclusivamente il dovere di disporre la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art. 157, comma 5, cod. proc. pen., ove risulti o appaia probabile che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2022, n. 35130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35130 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. De CI LO impugna la sentenza in data 06/02/ 2020 con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 15/05/2019 del Tribunale di Napoli, che lo aveva condannato per i delitti di estorsione e di lesioni. Deduce: 1.1. "Art. 606 lett. c) ed e) in relazione agli artt. 601, 157 comma 5, 171 c.p.p., con riferimento alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato eseguita a mani della persona offesa". "La difesa evidenzia di avere tempestivamente eccepito l'irritualità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato, eseguita a mani della madre, che nel procedimento figura come persona offesa". 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35130 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 25/03/2022 Aggiunge che "la Corte non poteva non considerare che i fatti per cui è processo rappresentano solo l'epilogo di una travagliata vicenda familiare, sfociata in altri due processi penali (...) nel corso dei quali i genitori dell'imputato figuravano sempre come persone offese: ciò a dimostrare che la situazione era tutt'altro che pacifica per ritenere che la persona offesa abbia comunicato all'imputato l'udienza per il giudizio di appello così come impone l'art. 157 co. 5 c.p.p.". Da qui l'impossibilità di comprendere se l'imputato non abbia partecipato al processo per scelta volontaria o perché non era venuto a conoscenza della citazione in appello. 1.2. "Art. 606 lett. e) c.p.p.: totale assenza di motivazione rispetto al devoluto in relazione alla richiesta difensiva -puntualmente indicata nel terzo motivo di appello- di riqualificare l'imputazione, in quella meno grave di cui all'art. 393 c.p., in conformità a quanto già statuito dal precedente giudicante con sentenza n. 3504/2017 del 31/03/2017 (irrevocabile il 16/7/2017), i cui fatti sono stati avvinti dal vincolo della continuazione con quelli oggetto del presente processo". Il motivo muove dal riassunto di altri due processi celebrati a carico di De CI, rispetto ai quali si evidenzia che l'odierno giudizio riguarda un'ulteriore condotta maturata durante la pendenza di altro procedimento penale, nel quale era sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare. Lamenta, dunque, che la Corte di appello ha motivato rinviando alla sentenza di primo grado e denuncia l'erroneità di entrambe le sentenze nella parte in cui non hanno qualificato il fatto ai sensi dell'art. 393, cod.pen. A sostegno dell'assunto si pone l'accento sulla sequenza cronologica delle dichiarazioni rese dalla madre di De CI nel precedente processo e in relazione alle denunce in atti. 1.3. "Art. 606, lett. c) ed e) c.p.p.: violazione di legge, nonché vizio di manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione riguardo al diniego adottato in sentenza sulla richiesta difensiva finalizzata ad ottenere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, co. 1 c.p.p.; in particolare sull'opportunità di escutere i genitori dell'imputato, persone offese nel procedimento". Il ricorrente lamenta che il rigetto adottato dalla Corte di appello in relazione alla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale è accompagnato da motivazione approssimativa e non rispondente alla richiesta difensiva, intesa a verificare il momento esatto in cui i genitori avevano elargito a De CI l'intera somma liquidata dalla compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento danni. 2 1.4. "Art. 606 lett. e) c.p.p. con riferimento agli artt. 62 bis, 69, 81 cpv 132 e 133 c.p.: omessa valutazione rispetto al devoluto, in particolare rispetto alla richiesta difensiva di operare un giudizio di prevalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata e di operare un minimo aumento per la continuazione". A tal proposito il ricorrente lamenta che la motivazione adottata dalla Corte di appello è "impropria"; aggiunge che la motivazione è omessa sulla richiesta difensiva di applicare un aumento di pena minimo per la continuazione. Osserva che i tre procedimenti a carico dell'imputato hanno avuto tre differenti esiti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della deduzione difensiva. A tal proposito va ribadito l'ormai risalente e mai contrastato principio di diritto con il quale è stato spiegato che «la notifica del decreto di citazione per il giudizio effettuata a mani della persona offesa convivente con l'imputato non configura alcuna nullità della notificazione ex art. 171, lett. d), c.p.p., in quanto non è previsto alcun divieto di consegna alla persona offesa dal reato di atti da notificare all'imputato, sussistendo in tal caso, in capo al giudice, esclusivamente il dovere di disporre la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art. 157, comma 5, c.p.p., ove risulti o appaia probabile che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto», (Sez. 3, Sentenza n. 12280 del 26/09/2000, Anastasio, Rv. 217993 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 1750 del 09/12/2002 Ud., dep. il 2003, Crudetti, Rv. 223340 - 01). Nel caso in esame non sono emersi elementi per ritenere che l'imputato non abbia avuto conoscenza della citazione, né elementi in tal senso vengono specificamente rappresentati dal ricorrente. Da qui la manifesta infondatezza del primo motivo. 2. Parimenti inammissibile il terzo motivo di ricorso, in quanto sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale va richiamato l'insegnamento di legittimità secondo il quale «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01). A ciò si aggiunga l'ormai risalente e assolutamente consolidato orientamento di legittimità in forza del quale «in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito -con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a 3 detta rinnovazione acceda;
invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità», (così già Sez. 5, Sentenza n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209; più di recente, tra molte, Sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230). L'applicazione di tali principi al caso concreto mostra la manifesta infondatezza del ricorso, visto che la Corte di appello, pur non essendovi tenuta, ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di negare la richiesta di escutere i genitori dell'imputato. 3. I restanti motivi di ricorso sono inammissibili perché costituiscono la mera reiterazione delle questioni di merito affrontate e risolte dalla Corte di appello, che: 3.1. ha escluso la configurabilità del delitto di cui all'art. 393 codd.pen. perché l'imputato non vantava nei confronti dei genitori alcuna pretesa azionabile in giudizio, visto che il denaro proveniente dal risarcimento danni gli era stato interamente consegnato e che le persone offese hanno dichiarato che per soddisfare le richieste dell'odierno ricorrente si erano dovuti privare del denaro destinato al mantenimento della figlia diversamente abile;
3.2. ha rilevato l'insussistenza di elementi utili a operare un diverso bilanciamento delle circostanze, precisando che quelle non venivano neanche prospettate dallo stesso appellante;
3.3. ha confermato il trattamento sanzionatorio osservando che la pena risultava già congrua avendo riguardo al riconoscimento di circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante e avendo riguardo alle modalità del fatto. 3.4. A fronte di una motivazione puntuale, adeguata, logica e priva di contraddizioni, il ricorso si mostra essere la mera reiterazione delle questioni sollevate con l'atto di gravame, così incorrendo nel vizio di inammissibilità già rilevato. Questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più 4 di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 3.5. Va altresì osservato come i motivi in esame -inoltre e conseguentemente- si risolvano in una analisi delle risultanze probatoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, RU e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Nessun rilievo, infine, può avere l'esito dei diversi giudizi celebrati a carico di De CI. 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presici
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. De CI LO impugna la sentenza in data 06/02/ 2020 con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 15/05/2019 del Tribunale di Napoli, che lo aveva condannato per i delitti di estorsione e di lesioni. Deduce: 1.1. "Art. 606 lett. c) ed e) in relazione agli artt. 601, 157 comma 5, 171 c.p.p., con riferimento alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato eseguita a mani della persona offesa". "La difesa evidenzia di avere tempestivamente eccepito l'irritualità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato, eseguita a mani della madre, che nel procedimento figura come persona offesa". 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35130 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 25/03/2022 Aggiunge che "la Corte non poteva non considerare che i fatti per cui è processo rappresentano solo l'epilogo di una travagliata vicenda familiare, sfociata in altri due processi penali (...) nel corso dei quali i genitori dell'imputato figuravano sempre come persone offese: ciò a dimostrare che la situazione era tutt'altro che pacifica per ritenere che la persona offesa abbia comunicato all'imputato l'udienza per il giudizio di appello così come impone l'art. 157 co. 5 c.p.p.". Da qui l'impossibilità di comprendere se l'imputato non abbia partecipato al processo per scelta volontaria o perché non era venuto a conoscenza della citazione in appello. 1.2. "Art. 606 lett. e) c.p.p.: totale assenza di motivazione rispetto al devoluto in relazione alla richiesta difensiva -puntualmente indicata nel terzo motivo di appello- di riqualificare l'imputazione, in quella meno grave di cui all'art. 393 c.p., in conformità a quanto già statuito dal precedente giudicante con sentenza n. 3504/2017 del 31/03/2017 (irrevocabile il 16/7/2017), i cui fatti sono stati avvinti dal vincolo della continuazione con quelli oggetto del presente processo". Il motivo muove dal riassunto di altri due processi celebrati a carico di De CI, rispetto ai quali si evidenzia che l'odierno giudizio riguarda un'ulteriore condotta maturata durante la pendenza di altro procedimento penale, nel quale era sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare. Lamenta, dunque, che la Corte di appello ha motivato rinviando alla sentenza di primo grado e denuncia l'erroneità di entrambe le sentenze nella parte in cui non hanno qualificato il fatto ai sensi dell'art. 393, cod.pen. A sostegno dell'assunto si pone l'accento sulla sequenza cronologica delle dichiarazioni rese dalla madre di De CI nel precedente processo e in relazione alle denunce in atti. 1.3. "Art. 606, lett. c) ed e) c.p.p.: violazione di legge, nonché vizio di manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione riguardo al diniego adottato in sentenza sulla richiesta difensiva finalizzata ad ottenere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, co. 1 c.p.p.; in particolare sull'opportunità di escutere i genitori dell'imputato, persone offese nel procedimento". Il ricorrente lamenta che il rigetto adottato dalla Corte di appello in relazione alla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale è accompagnato da motivazione approssimativa e non rispondente alla richiesta difensiva, intesa a verificare il momento esatto in cui i genitori avevano elargito a De CI l'intera somma liquidata dalla compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento danni. 2 1.4. "Art. 606 lett. e) c.p.p. con riferimento agli artt. 62 bis, 69, 81 cpv 132 e 133 c.p.: omessa valutazione rispetto al devoluto, in particolare rispetto alla richiesta difensiva di operare un giudizio di prevalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata e di operare un minimo aumento per la continuazione". A tal proposito il ricorrente lamenta che la motivazione adottata dalla Corte di appello è "impropria"; aggiunge che la motivazione è omessa sulla richiesta difensiva di applicare un aumento di pena minimo per la continuazione. Osserva che i tre procedimenti a carico dell'imputato hanno avuto tre differenti esiti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della deduzione difensiva. A tal proposito va ribadito l'ormai risalente e mai contrastato principio di diritto con il quale è stato spiegato che «la notifica del decreto di citazione per il giudizio effettuata a mani della persona offesa convivente con l'imputato non configura alcuna nullità della notificazione ex art. 171, lett. d), c.p.p., in quanto non è previsto alcun divieto di consegna alla persona offesa dal reato di atti da notificare all'imputato, sussistendo in tal caso, in capo al giudice, esclusivamente il dovere di disporre la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art. 157, comma 5, c.p.p., ove risulti o appaia probabile che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto», (Sez. 3, Sentenza n. 12280 del 26/09/2000, Anastasio, Rv. 217993 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 1750 del 09/12/2002 Ud., dep. il 2003, Crudetti, Rv. 223340 - 01). Nel caso in esame non sono emersi elementi per ritenere che l'imputato non abbia avuto conoscenza della citazione, né elementi in tal senso vengono specificamente rappresentati dal ricorrente. Da qui la manifesta infondatezza del primo motivo. 2. Parimenti inammissibile il terzo motivo di ricorso, in quanto sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale va richiamato l'insegnamento di legittimità secondo il quale «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01). A ciò si aggiunga l'ormai risalente e assolutamente consolidato orientamento di legittimità in forza del quale «in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito -con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a 3 detta rinnovazione acceda;
invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità», (così già Sez. 5, Sentenza n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209; più di recente, tra molte, Sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230). L'applicazione di tali principi al caso concreto mostra la manifesta infondatezza del ricorso, visto che la Corte di appello, pur non essendovi tenuta, ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di negare la richiesta di escutere i genitori dell'imputato. 3. I restanti motivi di ricorso sono inammissibili perché costituiscono la mera reiterazione delle questioni di merito affrontate e risolte dalla Corte di appello, che: 3.1. ha escluso la configurabilità del delitto di cui all'art. 393 codd.pen. perché l'imputato non vantava nei confronti dei genitori alcuna pretesa azionabile in giudizio, visto che il denaro proveniente dal risarcimento danni gli era stato interamente consegnato e che le persone offese hanno dichiarato che per soddisfare le richieste dell'odierno ricorrente si erano dovuti privare del denaro destinato al mantenimento della figlia diversamente abile;
3.2. ha rilevato l'insussistenza di elementi utili a operare un diverso bilanciamento delle circostanze, precisando che quelle non venivano neanche prospettate dallo stesso appellante;
3.3. ha confermato il trattamento sanzionatorio osservando che la pena risultava già congrua avendo riguardo al riconoscimento di circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante e avendo riguardo alle modalità del fatto. 3.4. A fronte di una motivazione puntuale, adeguata, logica e priva di contraddizioni, il ricorso si mostra essere la mera reiterazione delle questioni sollevate con l'atto di gravame, così incorrendo nel vizio di inammissibilità già rilevato. Questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più 4 di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 3.5. Va altresì osservato come i motivi in esame -inoltre e conseguentemente- si risolvano in una analisi delle risultanze probatoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, RU e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Nessun rilievo, infine, può avere l'esito dei diversi giudizi celebrati a carico di De CI. 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presici