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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 05/09/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1171/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1171/2024
VERBALE DI UDIENZA DEL 5 settembre 2025, alle ore 10.00
innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria de Ruggiero
mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams
(ai sensi degli artt. 127, 127-bis c.p.c., 196-duodecies disp.att. c.p.c. e 35 d.lgs.
149/2022)
Si dà preliminarmente atto che l'udienza odierna viene celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal
[...]
in conformità ai provvedimenti DGSIA in merito alle piattaforme Controparte_1
utilizzabili per lo svolgimento dell'udienza da remoto (decreti 10 e 20.3.2020 e
21.5.2020).
Ciò premesso, si procede all'identificazione dei comparenti collegati da remoto:
Per e l'avv.to MERCATALI Parte_1 Parte_2
MARCO
Per le resistenti nessuno compare.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti in collegamento da pagina 1 di 8 remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, l'avv. Mercatali si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita quindi le parti a precisare le conclusioni
L'avv. Mercatali precisa e conclude come da ricorso introduttivo, con la sola rinuncia alla domanda di condanna di indennità di occupazione.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere
A questo punto, l'avv. Mercatali dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Infine il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Maria de Ruggiero ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1171/2024 promossa da:
(C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambe con il patrocinio dell'avv. MERCATALI C.F._2
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA JACOPO ALLEGRETTI 7 47121 FORLI'
presso il difensore avv. MERCATALI MARCO
ricorrenti contro
(C.F. , CP_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
resistenti contumaci
CONCLUSIONI pagina 3 di 8 Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo e ha chiesto: “DICHIARARE
cessato il comodato stipulato tra le parti e condannare la parte comodataria ed il
possessore sine titulo al rilascio dell'immobile locato come sopra descritto fissando una
data di rilascio volontario. Con vittoria di spese”. Ha rinunciato alla domanda di condanna all'indennità di occupazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la narrazione del processo non più richiesta dalla formulazione del codice di rito.
Trattasi di causa avente ad oggetto un contratto di comodato relativo ad immobile regolarmente registrato. Il contratto è senza termine e parte proprietaria ha richiesto la liberazione dell'immobile anzi tempo, non ricevendo, però, la consegna dello stesso.
Peraltro, l'immobile è occupato senza titolo da altra persona rispetto alla parte contrattuale.
Le ricorrenti hanno vanamente attivato la procedura di mediazione e per ottenere la consegna sono dovute ricorrere al tribunale.
Parti resistenti, comodataria e occupante senza titolo, non si sono costituite e questo giudice ne ha dichiarato la contumacia all'udienza del 30 giugno 2025.
Chiamata all'udienza odierna per discussione finale, spetta ora decidere la causa.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Relativamente all'occupazione di Controparte_3
L'occupazione è titolata come da documento 1 che parte ricorrente allega agli atti.
pagina 4 di 8 Trattasi di contratto di comodato regolarmente registrato. Il contratto è privo di termine per il rilascio e fra i patti sussiste l'impegno della comodataria a rilasciare l'immobile entro un mese dalla richiesta del comodante.
L'esame della raccomandata spedita il 3 ottobre 2023, seppure indica un termine inferiore al mese per il rilascio, non inficia la richiesta della parte comodante, in quanto non sussiste negli accordi un termine a danno della proprietà ed a favore della comodataria per la domanda, bensì al contrario l'impegno del termine mensile è a favore del comodante e con onere per l'occupante.
Alla richiesta di riconsegna del bene, quindi, consegue l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità ed al godimento della cosa, con la conseguenza che, sciolto il vincolo contrattuale per unilaterale iniziativa del comodante, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo e, indi, abusivo del bene altrui (Cass. Civ. 5987/2000 e 4718/1989).
L'onere probatorio di parte ricorrente è assolto con la produzione del contratto, tesa a illustrare il tipo di rapporto intercorso fra le parti.
La mancata costituzione della comodante è sintomatica relativamente al rapporto inter partes come dimostrato dalle ricorrenti.
Relativamente all'occupazione di CP_2
In linea generale, giova ricordare come il concetto di “occupazione sine titulo” sia rappresentato dal caso in cui un terzo occupi e goda del tutto arbitrariamente dell'unità
immobiliare, in assenza di alcun titolo in suo favore. Quindi, l'occupazione di un pagina 5 di 8 immobile senza titolo si verifica allorquando si venga privati della possibilità di fruire del medesimo ad opera di un terzo, che lo occupi in maniera illegittima o senza un contratto efficace e idoneo a giustificarne il possesso. Essa, dunque, si realizza in tutti i casi in cui una res sia posseduta o detenuta da un soggetto non legittimato o privo di qualunque titolo giustificativo;
tali ipotesi si concretizzano sia nel caso in cui questi apprenda un immobile senza alcun titolo, sia nel caso in cui un titolo esista, ma sia invalido o ne sia cessata l'efficacia.
Ciò detto, nel caso che ci occupa appare evidente come il titolo sarebbe stato rappresentato da una volontà di ospitare della figlia a favore della Controparte_4
madre , ma non costituisce negozio diretto a legittimare una qualche CP_2
occupazione.
La resistente, inoltre, non si è costituita e non ha supportato la propria occupazione per il mezzo di un qualunque titolo legittimante.
Relativamente al rilascio.
Il Giudice, in caso di occupazione senza titolo conseguente a comodato ove una parte è
receduta e in caso di occupazione senza titolo cosiddetta “pura”, deve pronunciarsi per il rilascio del bene.
Nel caso che ci occupa è documentato un recesso del 2023 ed una persistenza ostinata all'occupazione oltre termine, procedimento di mediazione e seppure in corso di lite.
Appare perciò congruo contenere il termine a non oltre un mese dalla delibazione.
Relativamente all'indennità di occupazione.
pagina 6 di 8 Nulla a decidersi per intervenuta rinuncia di parte ricorrente.
Spese di lite
Seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo DM vigente e fasi tutte espletate,
fatta eccezione per quella istruttoria, valore indeterminato, con la precisazione che in assenza di note conclusive e trattandosi di discussione orale, solo per la fase decisionale le spese vengono liquidate con la massima decurtazione (50%).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1171/24, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente
Per l'effetto
1) ACCERTA e DICHIARA risolto il rapporto di comodato fra
[...]
Parte_1 Parte_2 Controparte_3
2) ACCERTA e DICHIARA l'intervenuta occupazione sine titulo da parte di
[...]
dell'immobile sito in Modigliana via Spazzoli 29 di proprietà delle CP_2
signore Parte_1 Parte_2
DISPONE ed ORDINA il rilascio del bene da parte di e Controparte_3 [...]
libero da cose e persone fissando data per l'effettivo rilascio al 6 ottobre 2025 CP_2
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese, € 4.360,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
pagina 7 di 8 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Forlì, 5 settembre 2025
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1171/2024
VERBALE DI UDIENZA DEL 5 settembre 2025, alle ore 10.00
innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria de Ruggiero
mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams
(ai sensi degli artt. 127, 127-bis c.p.c., 196-duodecies disp.att. c.p.c. e 35 d.lgs.
149/2022)
Si dà preliminarmente atto che l'udienza odierna viene celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal
[...]
in conformità ai provvedimenti DGSIA in merito alle piattaforme Controparte_1
utilizzabili per lo svolgimento dell'udienza da remoto (decreti 10 e 20.3.2020 e
21.5.2020).
Ciò premesso, si procede all'identificazione dei comparenti collegati da remoto:
Per e l'avv.to MERCATALI Parte_1 Parte_2
MARCO
Per le resistenti nessuno compare.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti in collegamento da pagina 1 di 8 remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, l'avv. Mercatali si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita quindi le parti a precisare le conclusioni
L'avv. Mercatali precisa e conclude come da ricorso introduttivo, con la sola rinuncia alla domanda di condanna di indennità di occupazione.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere
A questo punto, l'avv. Mercatali dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Infine il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Maria de Ruggiero ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1171/2024 promossa da:
(C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambe con il patrocinio dell'avv. MERCATALI C.F._2
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA JACOPO ALLEGRETTI 7 47121 FORLI'
presso il difensore avv. MERCATALI MARCO
ricorrenti contro
(C.F. , CP_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
resistenti contumaci
CONCLUSIONI pagina 3 di 8 Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo e ha chiesto: “DICHIARARE
cessato il comodato stipulato tra le parti e condannare la parte comodataria ed il
possessore sine titulo al rilascio dell'immobile locato come sopra descritto fissando una
data di rilascio volontario. Con vittoria di spese”. Ha rinunciato alla domanda di condanna all'indennità di occupazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la narrazione del processo non più richiesta dalla formulazione del codice di rito.
Trattasi di causa avente ad oggetto un contratto di comodato relativo ad immobile regolarmente registrato. Il contratto è senza termine e parte proprietaria ha richiesto la liberazione dell'immobile anzi tempo, non ricevendo, però, la consegna dello stesso.
Peraltro, l'immobile è occupato senza titolo da altra persona rispetto alla parte contrattuale.
Le ricorrenti hanno vanamente attivato la procedura di mediazione e per ottenere la consegna sono dovute ricorrere al tribunale.
Parti resistenti, comodataria e occupante senza titolo, non si sono costituite e questo giudice ne ha dichiarato la contumacia all'udienza del 30 giugno 2025.
Chiamata all'udienza odierna per discussione finale, spetta ora decidere la causa.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Relativamente all'occupazione di Controparte_3
L'occupazione è titolata come da documento 1 che parte ricorrente allega agli atti.
pagina 4 di 8 Trattasi di contratto di comodato regolarmente registrato. Il contratto è privo di termine per il rilascio e fra i patti sussiste l'impegno della comodataria a rilasciare l'immobile entro un mese dalla richiesta del comodante.
L'esame della raccomandata spedita il 3 ottobre 2023, seppure indica un termine inferiore al mese per il rilascio, non inficia la richiesta della parte comodante, in quanto non sussiste negli accordi un termine a danno della proprietà ed a favore della comodataria per la domanda, bensì al contrario l'impegno del termine mensile è a favore del comodante e con onere per l'occupante.
Alla richiesta di riconsegna del bene, quindi, consegue l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità ed al godimento della cosa, con la conseguenza che, sciolto il vincolo contrattuale per unilaterale iniziativa del comodante, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo e, indi, abusivo del bene altrui (Cass. Civ. 5987/2000 e 4718/1989).
L'onere probatorio di parte ricorrente è assolto con la produzione del contratto, tesa a illustrare il tipo di rapporto intercorso fra le parti.
La mancata costituzione della comodante è sintomatica relativamente al rapporto inter partes come dimostrato dalle ricorrenti.
Relativamente all'occupazione di CP_2
In linea generale, giova ricordare come il concetto di “occupazione sine titulo” sia rappresentato dal caso in cui un terzo occupi e goda del tutto arbitrariamente dell'unità
immobiliare, in assenza di alcun titolo in suo favore. Quindi, l'occupazione di un pagina 5 di 8 immobile senza titolo si verifica allorquando si venga privati della possibilità di fruire del medesimo ad opera di un terzo, che lo occupi in maniera illegittima o senza un contratto efficace e idoneo a giustificarne il possesso. Essa, dunque, si realizza in tutti i casi in cui una res sia posseduta o detenuta da un soggetto non legittimato o privo di qualunque titolo giustificativo;
tali ipotesi si concretizzano sia nel caso in cui questi apprenda un immobile senza alcun titolo, sia nel caso in cui un titolo esista, ma sia invalido o ne sia cessata l'efficacia.
Ciò detto, nel caso che ci occupa appare evidente come il titolo sarebbe stato rappresentato da una volontà di ospitare della figlia a favore della Controparte_4
madre , ma non costituisce negozio diretto a legittimare una qualche CP_2
occupazione.
La resistente, inoltre, non si è costituita e non ha supportato la propria occupazione per il mezzo di un qualunque titolo legittimante.
Relativamente al rilascio.
Il Giudice, in caso di occupazione senza titolo conseguente a comodato ove una parte è
receduta e in caso di occupazione senza titolo cosiddetta “pura”, deve pronunciarsi per il rilascio del bene.
Nel caso che ci occupa è documentato un recesso del 2023 ed una persistenza ostinata all'occupazione oltre termine, procedimento di mediazione e seppure in corso di lite.
Appare perciò congruo contenere il termine a non oltre un mese dalla delibazione.
Relativamente all'indennità di occupazione.
pagina 6 di 8 Nulla a decidersi per intervenuta rinuncia di parte ricorrente.
Spese di lite
Seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo DM vigente e fasi tutte espletate,
fatta eccezione per quella istruttoria, valore indeterminato, con la precisazione che in assenza di note conclusive e trattandosi di discussione orale, solo per la fase decisionale le spese vengono liquidate con la massima decurtazione (50%).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1171/24, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente
Per l'effetto
1) ACCERTA e DICHIARA risolto il rapporto di comodato fra
[...]
Parte_1 Parte_2 Controparte_3
2) ACCERTA e DICHIARA l'intervenuta occupazione sine titulo da parte di
[...]
dell'immobile sito in Modigliana via Spazzoli 29 di proprietà delle CP_2
signore Parte_1 Parte_2
DISPONE ed ORDINA il rilascio del bene da parte di e Controparte_3 [...]
libero da cose e persone fissando data per l'effettivo rilascio al 6 ottobre 2025 CP_2
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese, € 4.360,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
pagina 7 di 8 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Forlì, 5 settembre 2025
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
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