CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 170/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
POLI MARIATERESA, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1037/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aprilia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 557 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 924/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n.557/2024 emesso dal Comune di Aprilia per IMU anno d'imposta 2018.
Il ricorrente si affidava ai seguenti motivi:
A. Illegittimità dell'accertamento per violazione dell'art. 7, Lex 27.07.2000 n. 212 e Lex n.
31/2008.
B. Nullità e/o illegittimità per difetto di motivazione.
C. Erroneità, infondatezza ed illegittimità dell'avviso di accertamento, per mancata indicazione degli elementi probatori, nonché per violazione dei principi di informazione, chiarezza e comprensibilità di cui agli artt. 2, 5 e 7 dello Statuto del Contribuente.
D. Nel Merito, il ricorrente eccepiva che il comune non aveva tenuto conto dei pagamenti effettuati .
Si costituiva il comune chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27 ottobre 2025 il collegio decideva come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'avviso di accertamento impugnato, è indicato chiaramente il provvedimento degli organi comunali con il quale era stato nominato il funzionario responsabile dell'accertamento dei tributi comunali.
In ordine alla eccezione circa la mancanza di firma autografa,
parte ricorrente non ha lamentato la mancata individuazione, in base a provvedimento di livello dirigenziale, del soggetto responsabile dell'avviso di accertamento in esame, ma piuttosto l'assenza dell'autorizzazione alla sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile e, cioè, di un provvedimento neppure richiesto dalla legge. Difatti, l'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, da un lato, equipara alla firma autografa la indicazione a stampa del soggetto responsabile, in quanto tale indicazione è sufficiente a ricondurre l'atto al controllo umano, e, dall'altro lato, esige un previo provvedimento di individuazione del soggetto responsabile ( ben richiamato nell'accertamento impugnato ) , non richiedendo la legge una esplicita autorizzazione della sostituzione della firma autografa con la indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
Il motivo deve, dunque, essere rigettato. In ordine al difetto di motivazione, occorre premettere che gli atti tributari devono sì essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, ma non devono indicare anche le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta .
Nel caso va ,quindi, ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento MU , nel quale erano stati indicati i dati identificativi degli immobili, il soggetto tenuto al pagamento e l'ammontare dell'imposta. Proprio la indicazione degli immobili per i quali è stata richiesta la pretesa tributaria ha consentito al contribuente di individuare i fatti astrattamente giustificativi di essa. Non a caso dal contenuto del ricorso emerge chiaro che il contribuente non solo ha compreso il contenuto dell'atto, ma ha anche esercitato al meglio il diritto di difesa sollevando una serie di questioni di merito.
Inoltre il contribuente , come sostenuto dal comune , non ha mai assolto all'obbligo dichiarativo perentorio
, circa la sua qualità di proprietario e di obbligato al pagamento dell'imposta ( la prova di tale dichiarazione incombeva al ricorrente) , pertanto la deduzione che i beni erano fatiscenti appare oggi tardiva non essendo stata mai comunicata tale circostanza all'ente con le formalità di legge.
La ratio della previsione di un tal obbligo dichiarativo è quello di porre l'ente comune nelle condizioni di poter controllare la veridicità dei dati esposti, e di poter prevedere le risorse finanziarie su cui potrà contare per la gestione degli interessi comunali, il che giustifica il riconoscimento della natura perentoria e, quindi, decadenziale del termine (cfr., sul punto, Cass., Sez. T., 9 settembre 2024 n. 24200 cit.).
Poiché i beni risultano intestati al ricorrente, come desumibile dai dati catastali , le doglianze proposte appaiono non solo non provate ma anche infondate.
Appare evidente che il sopraluogo poteva essere svolto solo se vi era un dubbio e nel caso inesistente proprio perché la parte non aveva rappresentato alcuna criticità degli immobili. Né vigeva per l'accertamento
MU alcun obbligo preventivo di contraddittorio, prevista in via generale solo per l'IV .
In ordine ai versamenti effettuati dal Sig. Ricorrente_1, il comune ha riscontrato solo esistente quello datato 18/06/2018 .Sul punto la parte ricorrente non ha contrastato tale affermazione, e comunque dalla documentazione depositata non solo non risulta la ricevuta della Banca che avrebbe effettuato il pagamento ma anche che il pagamento fu tutt'al più effettuato da un diverso soggetto, presumibilmente per propri immobili.
In oltre la documentazione dei pagamenti non consente di ricondurli agli immobili indicati nell'accertamento
, proprio perché la parte non ha effettuato alcuna dichiarazione di averli ricevuti per effetto del decesso della sua dante causam Nominativo_3 .
Tenuto conto che trattavasi di beni ereditari , si reputa equo compensare le spese .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Latina, in composizione collegiale rigetta il ricorso e compensa le spese.
Latina 27 10 2025 Il presidente est.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
POLI MARIATERESA, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1037/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aprilia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 557 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 924/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n.557/2024 emesso dal Comune di Aprilia per IMU anno d'imposta 2018.
Il ricorrente si affidava ai seguenti motivi:
A. Illegittimità dell'accertamento per violazione dell'art. 7, Lex 27.07.2000 n. 212 e Lex n.
31/2008.
B. Nullità e/o illegittimità per difetto di motivazione.
C. Erroneità, infondatezza ed illegittimità dell'avviso di accertamento, per mancata indicazione degli elementi probatori, nonché per violazione dei principi di informazione, chiarezza e comprensibilità di cui agli artt. 2, 5 e 7 dello Statuto del Contribuente.
D. Nel Merito, il ricorrente eccepiva che il comune non aveva tenuto conto dei pagamenti effettuati .
Si costituiva il comune chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27 ottobre 2025 il collegio decideva come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'avviso di accertamento impugnato, è indicato chiaramente il provvedimento degli organi comunali con il quale era stato nominato il funzionario responsabile dell'accertamento dei tributi comunali.
In ordine alla eccezione circa la mancanza di firma autografa,
parte ricorrente non ha lamentato la mancata individuazione, in base a provvedimento di livello dirigenziale, del soggetto responsabile dell'avviso di accertamento in esame, ma piuttosto l'assenza dell'autorizzazione alla sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile e, cioè, di un provvedimento neppure richiesto dalla legge. Difatti, l'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, da un lato, equipara alla firma autografa la indicazione a stampa del soggetto responsabile, in quanto tale indicazione è sufficiente a ricondurre l'atto al controllo umano, e, dall'altro lato, esige un previo provvedimento di individuazione del soggetto responsabile ( ben richiamato nell'accertamento impugnato ) , non richiedendo la legge una esplicita autorizzazione della sostituzione della firma autografa con la indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
Il motivo deve, dunque, essere rigettato. In ordine al difetto di motivazione, occorre premettere che gli atti tributari devono sì essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, ma non devono indicare anche le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta .
Nel caso va ,quindi, ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento MU , nel quale erano stati indicati i dati identificativi degli immobili, il soggetto tenuto al pagamento e l'ammontare dell'imposta. Proprio la indicazione degli immobili per i quali è stata richiesta la pretesa tributaria ha consentito al contribuente di individuare i fatti astrattamente giustificativi di essa. Non a caso dal contenuto del ricorso emerge chiaro che il contribuente non solo ha compreso il contenuto dell'atto, ma ha anche esercitato al meglio il diritto di difesa sollevando una serie di questioni di merito.
Inoltre il contribuente , come sostenuto dal comune , non ha mai assolto all'obbligo dichiarativo perentorio
, circa la sua qualità di proprietario e di obbligato al pagamento dell'imposta ( la prova di tale dichiarazione incombeva al ricorrente) , pertanto la deduzione che i beni erano fatiscenti appare oggi tardiva non essendo stata mai comunicata tale circostanza all'ente con le formalità di legge.
La ratio della previsione di un tal obbligo dichiarativo è quello di porre l'ente comune nelle condizioni di poter controllare la veridicità dei dati esposti, e di poter prevedere le risorse finanziarie su cui potrà contare per la gestione degli interessi comunali, il che giustifica il riconoscimento della natura perentoria e, quindi, decadenziale del termine (cfr., sul punto, Cass., Sez. T., 9 settembre 2024 n. 24200 cit.).
Poiché i beni risultano intestati al ricorrente, come desumibile dai dati catastali , le doglianze proposte appaiono non solo non provate ma anche infondate.
Appare evidente che il sopraluogo poteva essere svolto solo se vi era un dubbio e nel caso inesistente proprio perché la parte non aveva rappresentato alcuna criticità degli immobili. Né vigeva per l'accertamento
MU alcun obbligo preventivo di contraddittorio, prevista in via generale solo per l'IV .
In ordine ai versamenti effettuati dal Sig. Ricorrente_1, il comune ha riscontrato solo esistente quello datato 18/06/2018 .Sul punto la parte ricorrente non ha contrastato tale affermazione, e comunque dalla documentazione depositata non solo non risulta la ricevuta della Banca che avrebbe effettuato il pagamento ma anche che il pagamento fu tutt'al più effettuato da un diverso soggetto, presumibilmente per propri immobili.
In oltre la documentazione dei pagamenti non consente di ricondurli agli immobili indicati nell'accertamento
, proprio perché la parte non ha effettuato alcuna dichiarazione di averli ricevuti per effetto del decesso della sua dante causam Nominativo_3 .
Tenuto conto che trattavasi di beni ereditari , si reputa equo compensare le spese .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Latina, in composizione collegiale rigetta il ricorso e compensa le spese.
Latina 27 10 2025 Il presidente est.