Articolo 3 della Legge 22 luglio 1966, n. 607
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 agosto 1966
Art. 3.
Il Pretore, con proprio decreto, fissa la udienza di comparizione personale delle parti davanti a se', ordinando che il ricorso e il decreto siano notificati anche a chi, a suo giudizio, sulla scorta delle notizie e della documentazione di cui all'articolo precedente, risulti interessato al ricorso stesso, compreso il creditore ipotecario.
L'udienza di comparizione deve aver luogo in ogni caso non oltre il 60° giorno dalla data di presentazione del ricorso.
Entrata in vigore il 7 agosto 1966
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