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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 5421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5421 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11016/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11016/2025
Oggi 9 dicembre 2025, innanzi al giudice dott. Raffaele Del Porto, sono comparsi:
Per l'avv. presente personalmente Parte_1 Parte_1
Per , con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DISTRETTUALE DI BRESCIA, nessuno è comparso
L'avv. insiste per l'accoglimento del ricorso e precisa le conclusioni come da atto Parte_1
introduttivo.
Il p. del. provvede alla decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11016 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1
ricorrente, che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
e
Controparte_1
resistente, con l'Avvocatura dello Stato
pagina1 di 2 letti gli atti e i documenti di causa;
rilevata la rituale notifica del ricorso-decreto all'amministrazione resistente, che si è costituita in giudizio;
rilevato preliminarmente che, a norma del d.lgs. 150/2011, il presente giudizio si svolge nelle forme del procedimento di cognizione semplificato (e non camerale), con la conseguente applicazione delle relative tabelle;
ritenuta la parziale fondatezza del ricorso;
rilevato, difatti, che va riconosciuto al legale il compenso per le quattro fasi effettivamente espletate
(di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale); ritenuto, in particolare, che detto compenso va riconosciuto per tutte le attività svolte – assai semplici – nella misura minima di legge;
ritenuto pertanto che il compenso va riconosciuto, come richiesto, nella misura complessiva (e perciò al lordo di quanto già liquidato) di € 1.904,50=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, applicando i valori medi per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, con una prima riduzione del 50% ed operata l'ulteriore riduzione di ½ ex art. 130 T.U. spese di giustizia;
ritenuto che
le spese di lite devono essere compensate per intero, tenuto conto della natura del procedimento (che non richiede la necessaria rappresentanza tecnica) e del tenore delle difese dell'amministrazione resistente, che si è rimessa, in sostanza, alla decisione del tribunale.
P.Q.M.
liquida all'avv. per l'attività prestata in favore di nel Parte_1 Parte_2
procedimento 3731/2023 R.G. di questo tribunale, il complessivo importo di € 1.904,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Spese compensate.
Il presidente delegato dott. Raffaele Del Porto
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 e dello stesso viene data lettura alle parti.
pagina2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11016/2025
Oggi 9 dicembre 2025, innanzi al giudice dott. Raffaele Del Porto, sono comparsi:
Per l'avv. presente personalmente Parte_1 Parte_1
Per , con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DISTRETTUALE DI BRESCIA, nessuno è comparso
L'avv. insiste per l'accoglimento del ricorso e precisa le conclusioni come da atto Parte_1
introduttivo.
Il p. del. provvede alla decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11016 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1
ricorrente, che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
e
Controparte_1
resistente, con l'Avvocatura dello Stato
pagina1 di 2 letti gli atti e i documenti di causa;
rilevata la rituale notifica del ricorso-decreto all'amministrazione resistente, che si è costituita in giudizio;
rilevato preliminarmente che, a norma del d.lgs. 150/2011, il presente giudizio si svolge nelle forme del procedimento di cognizione semplificato (e non camerale), con la conseguente applicazione delle relative tabelle;
ritenuta la parziale fondatezza del ricorso;
rilevato, difatti, che va riconosciuto al legale il compenso per le quattro fasi effettivamente espletate
(di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale); ritenuto, in particolare, che detto compenso va riconosciuto per tutte le attività svolte – assai semplici – nella misura minima di legge;
ritenuto pertanto che il compenso va riconosciuto, come richiesto, nella misura complessiva (e perciò al lordo di quanto già liquidato) di € 1.904,50=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, applicando i valori medi per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, con una prima riduzione del 50% ed operata l'ulteriore riduzione di ½ ex art. 130 T.U. spese di giustizia;
ritenuto che
le spese di lite devono essere compensate per intero, tenuto conto della natura del procedimento (che non richiede la necessaria rappresentanza tecnica) e del tenore delle difese dell'amministrazione resistente, che si è rimessa, in sostanza, alla decisione del tribunale.
P.Q.M.
liquida all'avv. per l'attività prestata in favore di nel Parte_1 Parte_2
procedimento 3731/2023 R.G. di questo tribunale, il complessivo importo di € 1.904,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Spese compensate.
Il presidente delegato dott. Raffaele Del Porto
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 e dello stesso viene data lettura alle parti.
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