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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4672/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. TO TA Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. AN OT Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4672/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Pansini Michele presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in NICHELINO il 05/08/2007. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 30 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati due figli: il 29/7/2014 e il 28/12/2017. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 04/03/2025 i coniugi chiedevano a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Nichelino, via Po n 33, di proprietà della sig.ra a quest'ultima, unitamente a tutto l'arredo, dando atto che il sig. si impegna a Parte_2 Pt_1 lasciare detto alloggio, portando con sé i propri effetti personali, entro e non oltre 30 giorni dalla data dal deposito del ricorso;
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con residenza e Per_1 Per_2 dimora prevalente presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere liberamente i figli, compatibilmente ai propri impegni di lavoro ed alle esigenze scolastiche e ricreative degli stessi. I figli potranno, altresì, trascorrere con il padre più periodi, anche non continuativi, in occasione delle vacanze estive. Le decisioni di maggiore interesse per i minori verranno assunte di comune accordo tra i coniugi. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un rapporto di collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto sereno dei figli con ciascuno di loro. In caso di disaccordo i coniugi dovranno rispettare le seguenti condizioni:
a) il padre potrà tenere con sé i figli almeno due giorni infrasettimanali, in generale con pernottamento;
b) i figli trascorreranno i fine settimana (dal venerdì sera alla domenica sera) alternativamente con ciascuno genitore;
c) per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre - vigilia con un genitore e Natale con l'altro) con un genitore ed un anno (dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito) seguendo un principio di alternanza;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro;
d) durante le vacanze estive i coniugi avranno con sé i figli per un periodo, anche non continuativo, di 15 giorni, impegnandosi a comunicare i periodi di soggiorno entro la fine del mese di maggio/inizio giugno.
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Pt_1 Pt_2
pagina 2 di 3 somma di € 500 (€ 250 per ciascun figlio); dette somme dovranno essere versate entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e verranno aggiornate, ogni anno, in base all'indice Istat;
ciascun genitore, inoltre, provvederà direttamente al mantenimento dei figli nei periodi di permanenza degli stessi presso di loro;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sia percepito interamente dalla sig.ra Pt_2
DISPONE che le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche (tasse, libri, gite scolastiche ed abbonamento al mezzo pubblico per raggiungere la scuola, eventuali tasse universitarie), come tutte le altre spese straordinarie saranno sopportate, secondo quanto previsto dal Protocollo di Torino 2016 che le parti dichiarano di conoscere e accettare, con le seguenti proporzioni: 80% a carico del sig. e 20% a carico della sig.ra Le spese relative alla mensa scolastica Pt_1 Pt_2 verranno sopportate, invece, nella misura del 50% dai coniugi;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento avendo risolto in separata sede ogni questione di ordine patrimoniale e attinenti ai conti correnti bancari che si impegnano a separare prima della udienza;
DÀ ATTO che il sig. si impegna altresì a garantire, mettendo a disposizione della sig.ra Pt_1 Pt_2 un'autovettura con costi a proprio carico, la mobilità dei figli, sia per quanto concerne il raggiungimento della scuola, che della sede ove gli stessi svolgono attività sportiva. Tutto ciò fino al termine dell'anno 2027;
DÀ ATTO che le parti concordano che per il finanziamento FIDITALIA n intestato alla sig.ra e per il quale è previsto un rateo CodiceFiscale_1 Pt_2 di € 300 circa, sarà il sig. a far prevenire tutti i mesi sul conto della moglie la somma necessaria a Pt_1 coprire, fino ad estinzione, detto importo mensile;
DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto con iscrizione dei figli minori sul passaporto di entrambi;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
AN OT TO TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. TO TA Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. AN OT Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4672/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Pansini Michele presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in NICHELINO il 05/08/2007. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 30 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati due figli: il 29/7/2014 e il 28/12/2017. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 04/03/2025 i coniugi chiedevano a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Nichelino, via Po n 33, di proprietà della sig.ra a quest'ultima, unitamente a tutto l'arredo, dando atto che il sig. si impegna a Parte_2 Pt_1 lasciare detto alloggio, portando con sé i propri effetti personali, entro e non oltre 30 giorni dalla data dal deposito del ricorso;
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con residenza e Per_1 Per_2 dimora prevalente presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere liberamente i figli, compatibilmente ai propri impegni di lavoro ed alle esigenze scolastiche e ricreative degli stessi. I figli potranno, altresì, trascorrere con il padre più periodi, anche non continuativi, in occasione delle vacanze estive. Le decisioni di maggiore interesse per i minori verranno assunte di comune accordo tra i coniugi. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un rapporto di collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto sereno dei figli con ciascuno di loro. In caso di disaccordo i coniugi dovranno rispettare le seguenti condizioni:
a) il padre potrà tenere con sé i figli almeno due giorni infrasettimanali, in generale con pernottamento;
b) i figli trascorreranno i fine settimana (dal venerdì sera alla domenica sera) alternativamente con ciascuno genitore;
c) per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre - vigilia con un genitore e Natale con l'altro) con un genitore ed un anno (dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito) seguendo un principio di alternanza;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro;
d) durante le vacanze estive i coniugi avranno con sé i figli per un periodo, anche non continuativo, di 15 giorni, impegnandosi a comunicare i periodi di soggiorno entro la fine del mese di maggio/inizio giugno.
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Pt_1 Pt_2
pagina 2 di 3 somma di € 500 (€ 250 per ciascun figlio); dette somme dovranno essere versate entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e verranno aggiornate, ogni anno, in base all'indice Istat;
ciascun genitore, inoltre, provvederà direttamente al mantenimento dei figli nei periodi di permanenza degli stessi presso di loro;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sia percepito interamente dalla sig.ra Pt_2
DISPONE che le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche (tasse, libri, gite scolastiche ed abbonamento al mezzo pubblico per raggiungere la scuola, eventuali tasse universitarie), come tutte le altre spese straordinarie saranno sopportate, secondo quanto previsto dal Protocollo di Torino 2016 che le parti dichiarano di conoscere e accettare, con le seguenti proporzioni: 80% a carico del sig. e 20% a carico della sig.ra Le spese relative alla mensa scolastica Pt_1 Pt_2 verranno sopportate, invece, nella misura del 50% dai coniugi;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento avendo risolto in separata sede ogni questione di ordine patrimoniale e attinenti ai conti correnti bancari che si impegnano a separare prima della udienza;
DÀ ATTO che il sig. si impegna altresì a garantire, mettendo a disposizione della sig.ra Pt_1 Pt_2 un'autovettura con costi a proprio carico, la mobilità dei figli, sia per quanto concerne il raggiungimento della scuola, che della sede ove gli stessi svolgono attività sportiva. Tutto ciò fino al termine dell'anno 2027;
DÀ ATTO che le parti concordano che per il finanziamento FIDITALIA n intestato alla sig.ra e per il quale è previsto un rateo CodiceFiscale_1 Pt_2 di € 300 circa, sarà il sig. a far prevenire tutti i mesi sul conto della moglie la somma necessaria a Pt_1 coprire, fino ad estinzione, detto importo mensile;
DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto con iscrizione dei figli minori sul passaporto di entrambi;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
AN OT TO TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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