Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/12/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00775/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2024, proposto da
Preziosa Zavettieri, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Siviglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Locri – Sezione Lavoro n. 417/2017, emessa in data 19.4.2017, resa nella causa iscritta al n. 3425/2011 di R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. EN TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con atto notificato il 5.6.2024 e depositato in pari data Zavettieri Preziosa ha chiesto l’ottemperanza del titolo di cui in epigrafe -passato in giudicato, notificato in forma esecutiva il 21.7.2020 al Ministero dell’Istruzione e del Merito (già Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) e successivamente emendato da errore materiale con provvedimento giudiziale del 12.6.2025– con cui è stato statuito: “…Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del provvedimento di apposizione della riserva sulla posizione in graduatoria di Zavettieri Preziosa adottato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia – Ambito Territoriale di Gorizia del 05.08.2010; Condanna l’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla Zavettieri parametrati alle retribuzioni perdute a partire dall’anno scolastico 2011/2012 e fino all’effettiva immissione in ruolo avvenuta l’1.09.2016” .
2- A seguito di plurimi rinvii disposti dal Collegio alle camere di consiglio del 5.2.2025, 16.4.2025 e 8.10.2025 su richiesta delle parti -a motivo della pendenza, dinanzi al Tribunale di Locri, del procedimento di correzione dell’errore materiale della sentenza oggetto di ottemperanza (il cui dispositivo recava il cognome “ Zavetteri ” a differenza della parte motiva che recava il cognome “ Zavettieri ”) ritenuto dall’amministrazione resistente ostativo all’esecuzione del titolo- il 28.10.2025 l’amministrazione resistente ha depositato la nota dell’U.S.R. di Gorizia con la quale detto ufficio aveva, a sua volta, trasmesso il decreto di liquidazione del 17.9.2025, adottato in esecuzione della sentenza oggetto del giudizio e all’esito della predetta correzione di errore materiale, nonché il mandato di pagamento in conto sospeso n. 817/2025 pagato il 21.10.2025 per l’importo liquidato nel predetto decreto, precisando altresì che il mandato delle spese legali era stato già pagato il 19.8.2024.
3- Alla camera di consiglio del 3.12.2025 parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere, non di meno insistendo per la condanna della controparte alle spese processuali, mentre l’avvocatura erariale ha eccepito che il ritardo era dovuto alla necessità di attendere la definizione del procedimento di correzione di errore materiale. La controversia è stata quindi tratta in decisione.
4- Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo la ricorrente conseguito il bene della vita cui aspirava per il tramite del presente giudizio (cfr. documenti all. 001, 002 e 003 alla produzione del 28.10.2025).
5- Quanto alle spese processuali si osserva che il titolo azionato era stato notificato in forma esecutiva alla sede reale dell’amministrazione il 18.7.2020 mentre quest’ultima si è attivata solo il 21.6.2024 (all. 003 alla produzione del 24.1.2025), ossia dopo il sollecito inviato da parte ricorrente il 3.6.2024 (all. 004 alla produzione del 5.6.2024) rinvenendo, in sede istruttoria, la discrasia che ha dato luogo al procedimento di correzione di errore materiale .
La suddetta prolungata inerzia giustifica la sua condanna alle spese per soccombenza, con liquidazione come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alle spese processuali in favore della ricorrente liquidate in complessivi euro 500,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente corrisposta, da distrarsi in favore dell’avv. Pietro Siviglia, che ne ha fatto richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA TI, Presidente
EN TI, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN TI | NA TI |
IL SEGRETARIO