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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 12/12/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 988/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 988/2024 promossa da:
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Gusella Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelica Cocconi Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CP_3
CONVENUTA CONTUMACE
Controparte_4
CONVENUTA CONTUMACE
Controparte_5
CONVENUTA CONTUMACE
Controparte_6
CONVENUTA CONTUMACE
COMUNE DI CERVIA
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate:
- Per l'attrice in data 26.09.2025;
pagina 1 di 3 - Per in data 25.09.2025. Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 6.06.2024 l'attrice ha instaurato la fase di merito successiva a quella cautelare nella quale, spiegando “opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione ex artt. 615
e 617, comma 2, c.p.c.” con istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., aveva chiesto fosse accertata e dichiarata la falsità dell'(integrazione all')elaborato peritale redatto il 6.11.2023 dal consulente nominato
Arch. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 19/2018 R.G.E. Persona_1
L'attrice, dando atto che il GE aveva, giusta ordinanza del 23.02.2024 comunicatale in data 26.02.2024, rigettato l'istanza di sospensione assegnando termine di 60 giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, rappresentava, con l'atto introduttivo, la volontà di instaurare la causa di merito, reiterando le censure avverso la perizia estimativa resa in sede esecutiva.
La causa è stata iscritta a ruolo in data 3.05.2024.
Si è costituita con comparsa depositata in data 24.09.2024 unicamente contestando le Controparte_1 deduzioni in merito della controparte e dando atto, in ogni caso, del fatto che medio tempore il bene immobile oggetto della procedura esecutiva era stato aggiudicato ed era stato depositato il progetto di riparto.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. la causa è stata rimessa in decisione senza istruttoria e, all'udienza del 27.11.2025, le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, salva la condanna (reciproca) alle spese.
***
Nelle more del processo, aggiudicato il bene e ripartite le somme, la procedura esecutiva immobiliare si è chiusa. Pertanto, vertendo l'opposizione sulla stima dell'immobile, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, residua in capo al giudice il dovere di regolarle secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale (tra le tante, cfr. Cass. n. 4442/2001).
Nel caso in esame, è sufficiente osservare che l'opposizione era tardiva e quindi inammissibile.
A norma dell'art. 618, 2° co. - nel testo sostituito dall'art. 15, L. 24.2.2006, n. 52 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall' art. 616 c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il pagina 2 di 3 termine perentorio fissato dal giudice ( C. 19264/2012).
L'attrice ha promosso in data 31.01.2024 un'opposizione “agli atti esecutivi e all'esecuzione” (così in citazione), in realtà correttamente qualificata dal GE come opposizione agli atti esecutivi, avverso il decreto del predetto del 23.01.2024, con il quale è stata dichiarata inammissibile “l'istanza di ricusazione e/o sostituzione del CTU” del 15.01.2024; il GE, giusta ordinanza del 23.02.2024, ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e le ulteriori domande in sede sommaria, ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite delle parti costituite ed ha assegnato “il termine Parte_1
perentorio di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, in ossequio all'art. 616 c.p.c. e compatibilmente con il novellato art. 163-bis c.p.c.”.
L'ordinanza è stata comunicata all'attrice in data 26.02.2024, sicché quest'ultima avrebbe dovuto introdurre il giudizio di merito notificando l'atto introduttivo alle controparti entro il 26.04.2024, mentre risulta che tutte le notifiche siano state effettuate via pec in data 6.06.2024.
Il mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 618 c.p.c. rende inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per instaurazione tardiva del giudizio di merito.
Le spese seguono quindi la soccombenza (virtuale) dell'attrice, e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. n. 55 del 2014 tenendo conto dell'attività in concreto svolta (assenza di attività istruttoria) e del valore indeterminabile della causa, complessità bassa.
Stante il rigetto (virtuale) in rito, non si ritiene di poter accogliere la domanda di condanna ex art. 96
c.p.c. formulata dalla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in € 6.713,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ravenna, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 988/2024 promossa da:
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Gusella Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelica Cocconi Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CP_3
CONVENUTA CONTUMACE
Controparte_4
CONVENUTA CONTUMACE
Controparte_5
CONVENUTA CONTUMACE
Controparte_6
CONVENUTA CONTUMACE
COMUNE DI CERVIA
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate:
- Per l'attrice in data 26.09.2025;
pagina 1 di 3 - Per in data 25.09.2025. Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 6.06.2024 l'attrice ha instaurato la fase di merito successiva a quella cautelare nella quale, spiegando “opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione ex artt. 615
e 617, comma 2, c.p.c.” con istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., aveva chiesto fosse accertata e dichiarata la falsità dell'(integrazione all')elaborato peritale redatto il 6.11.2023 dal consulente nominato
Arch. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 19/2018 R.G.E. Persona_1
L'attrice, dando atto che il GE aveva, giusta ordinanza del 23.02.2024 comunicatale in data 26.02.2024, rigettato l'istanza di sospensione assegnando termine di 60 giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, rappresentava, con l'atto introduttivo, la volontà di instaurare la causa di merito, reiterando le censure avverso la perizia estimativa resa in sede esecutiva.
La causa è stata iscritta a ruolo in data 3.05.2024.
Si è costituita con comparsa depositata in data 24.09.2024 unicamente contestando le Controparte_1 deduzioni in merito della controparte e dando atto, in ogni caso, del fatto che medio tempore il bene immobile oggetto della procedura esecutiva era stato aggiudicato ed era stato depositato il progetto di riparto.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. la causa è stata rimessa in decisione senza istruttoria e, all'udienza del 27.11.2025, le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, salva la condanna (reciproca) alle spese.
***
Nelle more del processo, aggiudicato il bene e ripartite le somme, la procedura esecutiva immobiliare si è chiusa. Pertanto, vertendo l'opposizione sulla stima dell'immobile, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, residua in capo al giudice il dovere di regolarle secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale (tra le tante, cfr. Cass. n. 4442/2001).
Nel caso in esame, è sufficiente osservare che l'opposizione era tardiva e quindi inammissibile.
A norma dell'art. 618, 2° co. - nel testo sostituito dall'art. 15, L. 24.2.2006, n. 52 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall' art. 616 c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il pagina 2 di 3 termine perentorio fissato dal giudice ( C. 19264/2012).
L'attrice ha promosso in data 31.01.2024 un'opposizione “agli atti esecutivi e all'esecuzione” (così in citazione), in realtà correttamente qualificata dal GE come opposizione agli atti esecutivi, avverso il decreto del predetto del 23.01.2024, con il quale è stata dichiarata inammissibile “l'istanza di ricusazione e/o sostituzione del CTU” del 15.01.2024; il GE, giusta ordinanza del 23.02.2024, ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e le ulteriori domande in sede sommaria, ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite delle parti costituite ed ha assegnato “il termine Parte_1
perentorio di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, in ossequio all'art. 616 c.p.c. e compatibilmente con il novellato art. 163-bis c.p.c.”.
L'ordinanza è stata comunicata all'attrice in data 26.02.2024, sicché quest'ultima avrebbe dovuto introdurre il giudizio di merito notificando l'atto introduttivo alle controparti entro il 26.04.2024, mentre risulta che tutte le notifiche siano state effettuate via pec in data 6.06.2024.
Il mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 618 c.p.c. rende inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per instaurazione tardiva del giudizio di merito.
Le spese seguono quindi la soccombenza (virtuale) dell'attrice, e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. n. 55 del 2014 tenendo conto dell'attività in concreto svolta (assenza di attività istruttoria) e del valore indeterminabile della causa, complessità bassa.
Stante il rigetto (virtuale) in rito, non si ritiene di poter accogliere la domanda di condanna ex art. 96
c.p.c. formulata dalla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in € 6.713,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ravenna, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
pagina 3 di 3