Articolo 3 della Legge 22 marzo 1957, n. 240
Articolo 2Articolo 4
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14 maggio 1957
Art. 3.
Le concessioni permanenti di importazione temporanea delle seguenti merci, previste ai contro-segnati provvedimenti di legge, sono modificate come appresso:
a) Ferro-leghe al tungsteno, al molibdeno, al vanadio, al manganese, al fosforo, al cromo, al titanio ( art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1290 , convertito in legge con la legge 18 gennaio 1932, n. 93, e art. 3 della legge 19 marzo 1952, n. 189 ), per la fabbricazione di acciai speciali.
Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.
Termine massimo per la riesportazione: 1 anno.
b) Miele greggio ( art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 206 ), per essere depurato e confezionato in recipienti o impiegato nella fabbricazione di caramelle e torroni.
Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.
Termine massimo per la riesportazione: 1 anno.
c) Piombo in pani e in rottami ( art. 1 del regio decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809 , lettera 6, e articolo 3 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1438 , convertito in legge con la legge 19 gennaio 1939, n. 261 ), per la fabbricazione di minio, litargirio, carbonato di piombo (biacca), giallo di cromo, rosso di cromo e arancio di cromo.
Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: quintali 10.
Termine massimo per la riesportazione: 2 anni.
d) Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah ( art. 1 della, legge 11 marzo 1953, n. 206 ), per essere addoppiata e torta (in trama, organzino, crespo, pelo, grenadine, ecc.), tinta, e comunque confezionata.
Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.
Termine massimo per la riesportazione: 6 mesi.
Entrata in vigore il 14 maggio 1957