Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1259
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della norma regionale applicata

    La cartella di pagamento impugnata reca il riferimento all'art. 23, comma 1 lett. A) della legge n. 11 del 2003, norma caducata dalla Corte Costituzionale, il che è sufficiente a dichiarare illegittimo il provvedimento.

  • Accolto
    Mancanza dei presupposti per l'imposizione

    La motivazione indicata nel provvedimento impugnato risulta generica e non contiene l'indicazione dei benefici concreti apportati ai terreni del ricorrente, limitandosi a fare riferimento all'estensione dei terreni e alla loro inclusione nel perimetro di competenza dell'ente impositore. La motivazione è insufficiente e rende illegittimo l'atto impugnato, non potendo essere integrata postumamente in sede giudiziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1259
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1259
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo