TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/09/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 25 settembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2454/2024 R.G. e vertente
fra
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Abbate ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Calvello, alla via Lauria n. 9, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 09.08.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto recante n. 200/2024 emesso dal Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 7.266,22, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, afferente a ratei di pensione di inabilità e di assegno di invalidità civile indebitamente percepiti in relazione agli anni 2016-2017 per superamento dei prescritti limiti reddituali, deducendo la prescrizione e la irripetibilità per assenza di dolo.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'esecuzione, in via pregiudiziale e nel merito, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 200/2024 emesso dall'intestato Tribunale siccome inammissibile, errato, ingiusto, illegittimo e infondato, per le eccezioni di cui alla parte motiva e che si richiamano quali atti conclusivi nella presente parte;
in via definitiva e nel merito, di dichiarare e dare atto che nulla è dovuto all'ingiungente per le ragioni di cui alla premessa, tanto in fatto quanto in CP_1 diritto;
di dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il d.i. n. 200/2024, perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
di condannare l' per lite temeraria ai CP_1 sensi dell'art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di CP_1 dichiarare inammissibili o, in subordine, infondate le domande attoree e perciò rigettarle;
in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, di condannare controparte a pagare la somma di € 7.266,22, oltre accessori come già chiesti, per i medesimi titoli, oppure l'altra somma che risulterà giusta;
con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 25 settembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 2. L'opposizione merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
E' consolidato l'orientamento secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, pertanto, l'an e il quantum della pretesa del creditore, entrando nel merito della controversia.
Ne consegue che, in tale giudizio, l'opposto riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto.
Tale distinzione assume rilevanza sul piano del riparto dell'onere della prova, poiché, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, è sul creditore opposto-convenuto che incombe la prova del fatto costitutivo del credito, mentre la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetta all'opponente attore (ex multis Cass. civ. SS.UU., n. 7448 del 7.7.93; Cass. civ., sez. II, n. 7476 del 11.08.1997; Cass. civ., sez. II, del 18.4.2000 n. 4974).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, non può ritenersi interamente provato il fatto costitutivo del credito.
L'Istituto previdenziale ha rivendicato in sede monitoria il pagamento di euro
7.266,22, quale somma che deduce indebitamente percepita dall'opponente in relazione al periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017 per superamento dei limiti reddituali prescritti sia per il riconoscimento della pensione di inabilità cat.
INVCIV n. 07059268, di cui era titolare, e sia dell'assegno di invalidità civile, che iniziava a percepire per effetto della riduzione della misura dell'invalidità dal
100% al 75% operata dalla preposta Commissione in sede di revisione con decorrenza dal 21.09.2016.
In tema di indebito assistenziale riconnesso alla carenza del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante e condivisibile ha statuito che: “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo
3 all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui
è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 28771 del 9.11.2018, nonché Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 26036 del 15.10.2019 “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”).
Tanto premesso, sul piano giurisprudenziale e passando al caso di specie, parte opposta ha prodotto in sede monitoria l'attestazione di credito a firma del
Direttore di Potenza della cui efficacia probatoria non può dubitarsi, CP_1 avendo ritenuto la Suprema Corte, con orientamento costante al quale si ritiene di dare continuità, la predetta attestazione prova idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, degradando, invece, a semplice indizio e/o utile elemento di valutazione nell'eventuale successiva opposizione (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 15208 del 03.07.2014).
Nel presente giudizio, a fondamento delle proprie rivendicazioni, l' ha CP_1 depositato agli atti l'estratto contributivo dell'opponente, dal quale si evince il superamento del limite di reddito in relazione al periodo dal 01.01.2016 al
31.12.2017 con riguardo all'assegno di invalidità civile, avendo l'ingiunto prodotto redditi da lavoro dipendente per un importo complessivo di euro
8.184,9 nell'anno 2016 e per un importo complessivo di euro 7.698,54 nell'anno
4 2017, a fronte del limite di reddito per entrambe le annualità fissato in euro
4.800,38.
Da qui la fondatezza in parte qua delle rivendicazioni dell'istituto previdenziale, non potendosi invocare il difetto di dolo e il legittimo affidamento nella spettanza dell'emolumento, in conformità all'orientamento della Suprema Corte affermatosi in tema di indebito assistenziale, atteso che la pretesa monitoria non trae origine, come parte opponente deduce, dalla riduzione della misura di invalidità riconosciutele (ossia dal 100% al 75%), e quindi dal passaggio dalla pensione di inabilità all'assegno mensile, circostanza che, in applicazione del richiamato indirizzo giurisprudenziale, avrebbe consentito di escludere la ripetizione in relazione ai ratei corrisposti anteriormente alla data del provvedimento di accertamento, ma, al contrario, dall'esito delle verifiche effettuate dall' e solo indotte dalla riduzione della invalidità. CP_2
L' , in particolare, ha potuto verificare, che parte opponente, per tutto il CP_1
2016 e il 2017, fosse titolare di redditi da lavoro dipendente superiori ai limiti prescritti dalla legge per fruire dell'assegno di invalidità civile (si veda l'estratto contributivo in atti), né risulta agli atti che parte opponente - non avendo dedotto nulla al riguardo, prima ancora che provato - abbia comunicato tempestivamente all' tale significativo incremento reddituale, da qui la legittimità della CP_1 richiesta di ripetizione degli importi percepiti per la predetta prestazione ed ingiunti, non potendosi escludere, nella suddetta situazione, il dolo dell'opponente, rispetto al quale alcun affidamento può invocarsi.
Viceversa, in relazione alla pensione di inabilità civile, i predetti redditi, come riportati nell'estratto contributivo, risultano inferiori al limite di reddito annuo personale determinato nell'importo di euro 16.532,10 per il 2016 e per il 2017, pertanto la rivendicazione dell' appare priva di fondamento, attesa CP_1
l'assenza di ulteriori riscontri probatori.
Per le ragioni esposte, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e parte opponente va condannata alla restituzione degli importi percepiti in relazione agli anni 2016 e 2017 a titolo di assegno di invalidità civile, oltre accessori come per legge.
5 3. La soccombenza parziale, la qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite, anche della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosalba De Bonis, pronunciando definitivamente sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 200/2024, proposta da Parte_1 con ricorso depositato il 09.08.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 200/2024;
2) condanna la parte opponente alla restituzione degli importi percepiti in relazione agli anni 2016 e 2017 a titolo di assegno di invalidità civile, oltre accessori come per legge;
3) compensa interamente le spese di lite, anche della fase monitoria.
Potenza, 25 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
6