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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/12/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1337 del RGVG dell'anno 2025 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Nolita Vigliotta, C.F._2 presso il cui studio, sito in Collesalvetti (LI), Via Roma n. 268 elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti modificare le condizioni di divorzio nel senso di cui al ricorso introduttivo , come integrato con note di trattazione scritta.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto, depositato in data 1 5.04.2025, Pt_1
e hanno chiesto la modifica delle condizioni
[...] Parte_2 di divorzio previste dalla sentenza n. 1170/2022 (R.G. 2835/2022), con la quale il Tribunale di Pisa aveva: disposto l'affidamento condiviso e il collocamento prevalente presso la madre de i figli nata il Persona_1
31.05.2013, e , nato il [...]; regolamentato il diritto di Persona_2 visita del padre e posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di € 1.000,00 mensili (€
500,00 per ciascuno).
Nell'udienza del 18.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte , le parti hanno rinunciato a comparire personalmente, confermando le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per la modifica delle condizioni ex artt.
473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., così come integrate con le note di trattazione scritta.
2. La domanda di modifica delle condizioni è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince la concorde volontà delle parti di addivenire alla modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale di Pisa con sentenza n. 1170/2022, preso atto che “ad oggi, le condizioni economiche del Sig. sono nettamente mutate in pejus” e che “invece, la Parte_1
situazione economica e patrimoniale della Sig.ra è mutata Pt_2 positivamente”.
3. I ricorrenti hanno chiesto che le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1170/2022, del Tribunale di Pisa venissero modificate nel senso che:
“1) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di Pt_1 Pt_2 Per_ mantenimento per i figli e un assegno mensil e di € 700,00; Per_1
2) l'assegno unico erogato in favore dei figli minori verrà percepito al
100% dalla madre, la quale provvederà a sostenere tutte le spese Per_ straordinarie necessarie per e;
Per_1
3) fermo restando l'affido condiviso dei figli minori ad ent rambi i genitori, ma con collocazione prevalente presso la madre, il padre vedrà e terrà con Per_ sé i figli e durante la settimana il mercoledì pomeriggio dalle Per_1 ore 16,30 sino a dopo cena e a settimane alterne dal venerdì, dal pomeriggio all'uscita di scuola fino al sabato alle ore 20,00, con pernotto;
le festività natalizie, pasquali ed altre feste civili e religiose continueranno ad essere regolate secondo il principio di alternanza. Per quanto riguarda le vacanze estive, i figli trascorreranno pre sso ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi. Il periodo di vacanze prescelto dovrà essere comunicato da un genitore all'altro almeno entro la metà del mese di giugno di ogni anno.
4) Le spese legali per la presente procedura saranno sostenute integralmente dal Sig. ”. Parte_1
4. Il Collegio, valutata la rispondenza delle suddette condizioni al superiore interesse della prole, ritiene di potere recepire l'accordo delle parti.
5. In ragione degli interessi coinvolti e dell'intervenuto accordo tra le parti, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Pisa n. 1170/2022 del 30 novembre 2022, così provvede:
1) DISPONE che corrisponda a Parte_1 Parte_2
a titolo di mantenimento per i figli e un assegno mensil e Per_1 Per_2 di € 700,00;
2) DISPONE che l'assegno unico erogato in favore dei figli minori venga percepito al 100% dalla madre, la quale provvederà a sostenere tutte le spese straordinarie necessarie per e;
Per_1 Per_2
3) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale avvenga secondo le modalità indicate al punto 3) della parte motiva;
4) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
Il Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri
IL PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Polidori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1337 del RGVG dell'anno 2025 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Nolita Vigliotta, C.F._2 presso il cui studio, sito in Collesalvetti (LI), Via Roma n. 268 elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti modificare le condizioni di divorzio nel senso di cui al ricorso introduttivo , come integrato con note di trattazione scritta.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto, depositato in data 1 5.04.2025, Pt_1
e hanno chiesto la modifica delle condizioni
[...] Parte_2 di divorzio previste dalla sentenza n. 1170/2022 (R.G. 2835/2022), con la quale il Tribunale di Pisa aveva: disposto l'affidamento condiviso e il collocamento prevalente presso la madre de i figli nata il Persona_1
31.05.2013, e , nato il [...]; regolamentato il diritto di Persona_2 visita del padre e posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di € 1.000,00 mensili (€
500,00 per ciascuno).
Nell'udienza del 18.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte , le parti hanno rinunciato a comparire personalmente, confermando le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per la modifica delle condizioni ex artt.
473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., così come integrate con le note di trattazione scritta.
2. La domanda di modifica delle condizioni è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince la concorde volontà delle parti di addivenire alla modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale di Pisa con sentenza n. 1170/2022, preso atto che “ad oggi, le condizioni economiche del Sig. sono nettamente mutate in pejus” e che “invece, la Parte_1
situazione economica e patrimoniale della Sig.ra è mutata Pt_2 positivamente”.
3. I ricorrenti hanno chiesto che le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1170/2022, del Tribunale di Pisa venissero modificate nel senso che:
“1) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di Pt_1 Pt_2 Per_ mantenimento per i figli e un assegno mensil e di € 700,00; Per_1
2) l'assegno unico erogato in favore dei figli minori verrà percepito al
100% dalla madre, la quale provvederà a sostenere tutte le spese Per_ straordinarie necessarie per e;
Per_1
3) fermo restando l'affido condiviso dei figli minori ad ent rambi i genitori, ma con collocazione prevalente presso la madre, il padre vedrà e terrà con Per_ sé i figli e durante la settimana il mercoledì pomeriggio dalle Per_1 ore 16,30 sino a dopo cena e a settimane alterne dal venerdì, dal pomeriggio all'uscita di scuola fino al sabato alle ore 20,00, con pernotto;
le festività natalizie, pasquali ed altre feste civili e religiose continueranno ad essere regolate secondo il principio di alternanza. Per quanto riguarda le vacanze estive, i figli trascorreranno pre sso ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi. Il periodo di vacanze prescelto dovrà essere comunicato da un genitore all'altro almeno entro la metà del mese di giugno di ogni anno.
4) Le spese legali per la presente procedura saranno sostenute integralmente dal Sig. ”. Parte_1
4. Il Collegio, valutata la rispondenza delle suddette condizioni al superiore interesse della prole, ritiene di potere recepire l'accordo delle parti.
5. In ragione degli interessi coinvolti e dell'intervenuto accordo tra le parti, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Pisa n. 1170/2022 del 30 novembre 2022, così provvede:
1) DISPONE che corrisponda a Parte_1 Parte_2
a titolo di mantenimento per i figli e un assegno mensil e Per_1 Per_2 di € 700,00;
2) DISPONE che l'assegno unico erogato in favore dei figli minori venga percepito al 100% dalla madre, la quale provvederà a sostenere tutte le spese straordinarie necessarie per e;
Per_1 Per_2
3) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale avvenga secondo le modalità indicate al punto 3) della parte motiva;
4) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
Il Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri
IL PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Polidori