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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4394/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA VINCENZO SPINELLI 26, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. APOLLONI GIOVANNI, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in VIA VINCENZO SPINELLI 26, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. APOLLONI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 21 novembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 23 settembre 2025 e sottoscritto il 16 settembre 2025; (matrimonio celebrato in Palermo, il 14 maggio 2004).
1 All'udienza del 21 novembre 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. le parti continueranno a vivere separate mantenendo un contegno ispirato al reciproco rispetto e, a seguito della sottoscrizione del presente ricorso, dell'adozione dei provvedimenti giudiziali e degli adempimenti presso l'Ufficio dello Stato Civile, acquisiranno lo status di separati;
2. a tutela dell'equilibrio psicofisico e nel rispetto del criterio della bigenitorialità, la figlia diciassettenne della coppia rimarrà affidata ad entrambi i paciscenti, con domicilio prevalente presso la madre, con ampio regime di visita del padre, tenendo conto dell'età, delle esigenze della ragazza nonché degli impegni scolastici e sociali della stessa che si approssima a diventare maggiorenne, ciò anche con riferimento alle festività e alle vacanze estive ed invernali;
3. in ragione dell'attuale capacità di reddito di ciascuno, e valutate le loro rispettive situazioni economico/patrimoniali, i predetti convengono che il papà verserà, entro il cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (entrambi allo stato non economicamente autosufficienti) la somma complessiva di euro 1.000,00, ciò a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intrattenuto dalla moglie e delle cui coordinate IBAN egli è già in possesso, oppure in denaro contante;
4. le spese straordinarie effettuate nell'interesse e a soddisfacimento delle esigenze della prole saranno a carico esclusivo del padre, costi in cui si iscrivono le tasse universitarie dei ragazzi, e tutte le altre previste dal protocollo in uso all'intestato Tribunale;
5. l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla , in Pt_1 ossequio al principio enucleato dalla Suprema Corte a mezzo dell'ordinanza #
4672 pubblicata il 22.02.2025, e a tal proposito il si impegna a Parte_2 consentire il cambio di titolarità;
2 6. la Sig.ra acquisirà il diritto di usufrutto vitalizio Parte_1 sull'abitazione coniugale ubicata in in Palermo in Via R. 53 # 7 di cui il proprio marito diviene così nudo proprietario;
7. la suddetta percepirà per intero il canone di locazione dell'immobile, sito in Carini in Via Nazionale # 379, in comproprietà tra i contraddittori;
8. il premio assicurativo nonché le tasse automobilistiche delle due vetture familiari, rispettivamente in uso alla moglie e al figlio maggiore, saranno esclusivamente sostenuti dal , come è avvenuto fin qui;
Parte_2
9. i debiti contratti da entrambi i litisconsorti nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate e oggetto di rateizzazione e/o rottamazione, con ultima scadenza prevista per il 30.11.2027, saranno totalmente assolti dal marito;
10. le spese del presente giudizio saranno versate allo scrivente difensore dal;
Parte_2
11. le parti enunciano di approvare e fare propri tutti i patti sopra riportati, che devono ritenersi vincolanti ed efficaci tra loro a partire dalla data di sottoscrizione.”.
All'udienza del 21 novembre 2025 i coniugi hanno concordato che, “a modifica della clausola n. 6 del ricorso di separazione consensuale, escludendo la costituzione di un diritto reale di usufrutto, prevedono che il sig. si obblighi comunque a lasciare nella piena disponibilità della Parte_2 sig.ra l'appartamento di sua proprietà sito in Palermo in Via R. 53, n. Pt_1
7, vita natural durante.”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 9, P. 2, S. A, Anno 2004) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
3 Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4394/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA VINCENZO SPINELLI 26, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. APOLLONI GIOVANNI, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in VIA VINCENZO SPINELLI 26, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. APOLLONI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 21 novembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 23 settembre 2025 e sottoscritto il 16 settembre 2025; (matrimonio celebrato in Palermo, il 14 maggio 2004).
1 All'udienza del 21 novembre 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. le parti continueranno a vivere separate mantenendo un contegno ispirato al reciproco rispetto e, a seguito della sottoscrizione del presente ricorso, dell'adozione dei provvedimenti giudiziali e degli adempimenti presso l'Ufficio dello Stato Civile, acquisiranno lo status di separati;
2. a tutela dell'equilibrio psicofisico e nel rispetto del criterio della bigenitorialità, la figlia diciassettenne della coppia rimarrà affidata ad entrambi i paciscenti, con domicilio prevalente presso la madre, con ampio regime di visita del padre, tenendo conto dell'età, delle esigenze della ragazza nonché degli impegni scolastici e sociali della stessa che si approssima a diventare maggiorenne, ciò anche con riferimento alle festività e alle vacanze estive ed invernali;
3. in ragione dell'attuale capacità di reddito di ciascuno, e valutate le loro rispettive situazioni economico/patrimoniali, i predetti convengono che il papà verserà, entro il cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (entrambi allo stato non economicamente autosufficienti) la somma complessiva di euro 1.000,00, ciò a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intrattenuto dalla moglie e delle cui coordinate IBAN egli è già in possesso, oppure in denaro contante;
4. le spese straordinarie effettuate nell'interesse e a soddisfacimento delle esigenze della prole saranno a carico esclusivo del padre, costi in cui si iscrivono le tasse universitarie dei ragazzi, e tutte le altre previste dal protocollo in uso all'intestato Tribunale;
5. l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla , in Pt_1 ossequio al principio enucleato dalla Suprema Corte a mezzo dell'ordinanza #
4672 pubblicata il 22.02.2025, e a tal proposito il si impegna a Parte_2 consentire il cambio di titolarità;
2 6. la Sig.ra acquisirà il diritto di usufrutto vitalizio Parte_1 sull'abitazione coniugale ubicata in in Palermo in Via R. 53 # 7 di cui il proprio marito diviene così nudo proprietario;
7. la suddetta percepirà per intero il canone di locazione dell'immobile, sito in Carini in Via Nazionale # 379, in comproprietà tra i contraddittori;
8. il premio assicurativo nonché le tasse automobilistiche delle due vetture familiari, rispettivamente in uso alla moglie e al figlio maggiore, saranno esclusivamente sostenuti dal , come è avvenuto fin qui;
Parte_2
9. i debiti contratti da entrambi i litisconsorti nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate e oggetto di rateizzazione e/o rottamazione, con ultima scadenza prevista per il 30.11.2027, saranno totalmente assolti dal marito;
10. le spese del presente giudizio saranno versate allo scrivente difensore dal;
Parte_2
11. le parti enunciano di approvare e fare propri tutti i patti sopra riportati, che devono ritenersi vincolanti ed efficaci tra loro a partire dalla data di sottoscrizione.”.
All'udienza del 21 novembre 2025 i coniugi hanno concordato che, “a modifica della clausola n. 6 del ricorso di separazione consensuale, escludendo la costituzione di un diritto reale di usufrutto, prevedono che il sig. si obblighi comunque a lasciare nella piena disponibilità della Parte_2 sig.ra l'appartamento di sua proprietà sito in Palermo in Via R. 53, n. Pt_1
7, vita natural durante.”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 9, P. 2, S. A, Anno 2004) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
3 Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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