Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/06/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott.ssa ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
dott.ssa ADELE FORESTA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1112/2019 RGAC vertente
TRA
(P.I. ), in persona del Sindaco l.r.p.t., con sede in Parte_1 P.IVA_1
alla Piazza Municipio n.1, rappresentato e difeso, giusta delibera della Giunta Pt_1
Comunale n. 95 del 03/05/2019 e giusta procura in calce all'atto di citazione in appello,
dall'avv. Pasquale Francesco Piraino (C.F. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio, sito in Amantea alla via Dogana n.58/A;
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall' avv. Antonio Spallieri (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Talarico (C.F. ) sito in C.F._3
Catanzaro alla via Francesco Crispi n.55;
APPELLATA
1
conclusioni delle parti
Per l'appellante : <Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa Parte_1
ogni avversa deduzione ed eccezione, in accoglimento dei dedotti motivi, previa sospensione
dell'efficacia della sentenza impugnata, in accoglimento del presente gravame, riformare totalmente
la sentenza n.118/2019 del Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, pubblicata il 08.02.2019, e
per l'effetto:
-in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Parte_1
-nel merito, per tutti i motivi suesposti:
1)Annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n.56/2013
del Tribunale di Lamezia Terme, emesso il 29.01.13 e depositato in data 04.02.2013, notificato il
19.02.2013 al in persona del Sindaco p.t., per l'assoluta insussistenza dei Parte_1
presupposti di fatto e comunque perchè evidentemente inammissibile, infondato ed illegittimo per le
causali di cui ai motivi n.2 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
2) Annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n.56/2013
del Tribunale di Lamezia Terme, emesso il 29.01.13 e depositato in data 04.02.2013, notificato il
19.02.2013 al in persona del Sindaco p.t., per l'assoluta Parte_1
insussistenza/inadempimento delle prestazioni poste a base del credito azionato in sede monitoria,
motivo n.3 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con ogni conseguenza di legge
ed accertare e dichiarare che nulla deve l'opponente;
3) In subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto il credito dell'opposto, ridurre il
preteso credito a quello effettivamente ed eventualmente dovuto e conseguentemente voglia il
Tribunale adito, compensare parzialmente il credito avanzato dall'opposto nei confronti
dell'opponente con il maggior credito complessivo di quest'ultimo, preteso e richiesto, o con quell'altra
maggiore o minore che risulterà accertata, per avere l'Ente comunale provveduto direttamente alle
prestazioni di manutenzione, controllo e gestione del servizio idrico, sopportandone i costi, oltre ad
interessi e rivalutazione monetaria su tale importo dal momento in cui tale cifra risulterà dovuta e
fino all'effettivo soddisfo.
2 Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge,
da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. >>;
CP Per l'appellata . < Voglia l'adita Corte d'Appello: Controparte_1
1)In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in
quanto non ne ricorrono i presupposti di legge;
2)Nel merito:
-Dichiarare inammissibile o comunque nullo il proposto gravame per i motivi di cui in premessa;
-Rigettare in ogni caso il proposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, oltre che
improcedibile e improponibile;
-Confermare la sentenza impugnata n.118/2019, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data
30.01.2019 e depositata in data 08.02.2019;
-Governare le spese e competenze di giudizio come per legge con attribuzione al procuratore
antistatario.>>.
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con ricorso depositato il 12.12.2012, Controparte_3
(di seguito , premesso che: con contratto dell'08.07.2008 veniva affidato
[...] CP_1
dall' all'associazione temporanea di imprese Controparte_4 CP_1 CP_5
il servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di CP_6
depurazione e di sollevamento della rete fognaria ricadente nel territorio della Regione , CP_4
ambito territoriale ottimale n. 2 di Catanzaro;
l' con scrittura del 09.04.2008, conferiva CP_4
mandato collettivo e speciale con rappresentanza a in qualità di gruppo mandatario, CP_1
attribuendole il potere di stipulare, in nome e per conto proprio nonché dei mandanti, con ogni ampio
potere di promessa e rato, nonché di incassare somme dovute, esonerando la stazione appaltante da
qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati;
il rientra tra i Comuni Parte_1
dell'ambito territoriale, nei confronti del quale aveva emesso fatture n. 133 di euro 14.311,58 e n. 182
di euro 2.596,00 per interessi e saldo gestione, in forza di accordo bonario sottoscritto con A.T.O.
Calabria-2 il 23.05.2011. Ciò posto, chiedeva ingiungersi all'odierna opponente il pagamento della
somma di euro 16.907,58, oltre interessi a far data dalla messa in mora. Il Tribunale di Lamezia
3 Terme, in accoglimento della domanda, emetteva in data 04.02.2013 il decreto ingiuntivo n. 56/2013,
per la somma come richiesta, oltre spese di procedimento.
Proponendo tempestiva e rituale opposizione avverso questo decreto, il eccepiva, Parte_1
preliminarmente, il suo difetto di legittimazione passiva, per essere unico destinatario della pretesa
, il difetto di legittimazione attiva di per avere agito in proprio CP_4 Parte_2 CP_1
e non quale capo gruppo mandataria, nel merito, l'inesistenza delle prestazioni dedotte nelle fatture
133 e 182/2011 di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e di
sollevamento della rete fognante del Deduceva, infatti, che a far data 01.06.2009, Parte_1
detto Ente, in forza di ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Sindaco per fare fronte ad
emergenze igienico sanitarie, aveva assunto nuovamente la gestione dei propri impianti di
sollevamento ricadenti nel territorio del Comune – Ordinanze n. 9 del 23.02.2007 per l'impianto
sollevamento in C.da Schipani di Falerna Marina, n. 14 del 15.03.2007 riferita all'impianto nei pressi
della delegazione di Falerna Marina e n. 24 del 27.07.2007 impianto in C.da Marevitano in Falerna
Marina -, ciò proprio a causa dell'assenza di manutenzione agli impianti ad opera dei soggetti all'uopo
preposti, quali dell' e Parte_3 CP_5 CP_6 Controparte_7
Concludeva chiedendo, in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e, nel merito revocare il decreto per inesistenza dei presupposti, l'inesistenza della Parte_1
prestazione dichiarando l'inesistenza del credito, ovvero, in subordine, ridurre il credito nei limiti di
giustizia.
Si costituiva contestando la fondatezza delle eccezioni preliminari, di difetto di legittimazione CP_1
passiva, essendo ente di gestione con funzioni meramente organizzative, in virtù di CP_4
convenzione stipulata anche dal e difetto di legittimazione attiva, per avere Parte_1
specificato la sua qualità di capogruppo sin dal ricorso per decreto ingiuntivo, sollevata
dall'opponente. Nel merito, deduceva la debenza delle somme portate nel decreto ingiuntivo per essere
il parte dell' , che ha sottoscritto in data 08.07.2008 Parte_1 Controparte_4
un contratto di aggiudicazione di gara, in virtù del quale, ai sensi dell'art. 7, si stabiliva che al
fabbisogno finanziario del servizio oggetto del contratto avrebbe fatto fronte con i proventi CP_4
tariffari gravanti sui Comuni interessati. Tra le parti si conveniva che la direzione dei lavori, affidata
all' avrebbe provveduto entro il 10 del mese successivo al bimestre considerato ad Controparte_8
4 emettere la relativa contabilità ed i certificati di pagamento in favore dell' per la gestione Pt_3
ordinaria e l'Ente avrebbe provveduto al pagamento in favore dell' per la gestione ordinaria e Pt_3
l'Ente avrebbe provveduto al pagamento in favore dell' entro 90 gg. dalla data dei certificati di Pt_3
pagamento; la disposizione di cui all'art.7, attribuiva all' l'azione diretta per il recupero del Pt_3
credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio. Riferiva che la somma
richiesta nel monitorio era quella già riconosciuta dall' in forza di Controparte_9
accordo bonario intervenuto tra le parti e prodotto nella documentazione del fascicolo del monitorio,
credito pure certificato dall'A.T.O.ai sensi dell'art. 13 L. n. 183/2011. Quanto all'oggetto del credito,
chiariva che esso non era afferente a lavori di conduzione o manutenzione, bensì agli interessi e saldo
della gestione, per come calcolati e riconosciuti dall' in forza di accordo bonario con allegata CP_4
scheda degli interessi e saldo gestione redatto ex art. 240 D.Lgs. 11.04.2007 n. 163. Concludeva
chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto, il rigetto dell'opposizione e la
conferma del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 05.11.2014, veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto.
La causa, istruita mediante produzione documentale e prova per testi, all'udienza 25.06.2018 è stata
assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..”
In data 30.01.2019, all'esito del giudizio R.G. n. 491/2013, il Tribunale di Lamezia
Terme emetteva la sentenza n. 118/2019, pubblicata in data 08.02.2019, con la quale così
provvedeva:
“a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 56/2013 del
04.02.2013, che dichiara esecutivo;
b) Condanna il , alla rifusione delle spese anticipate da per Pt_1 Parte_1 Controparte_1
il presente giudizio, che liquida in complessivi euro 4.835,00, per compensi professionali, oltre
rimborso forfetario iva e cpa come per legge.”
Con ordinanza del 10.04.2019, su istanza della il Tribunale di Lamezia CP_1
Terme rettificava la lettera b) del sopradetto dispositivo, condannando il Parte_1
al pagamento delle spese in favore della società allora opposta, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
5 Con atto di appello regolarmente notificato e contestuale richiesta inibitoria (accolta da questa Corte in data 28.10.2019), l'appellante impugnava l'anzidetta sentenza del
Tribunale di Lamezia Terme, proponendo tre motivi di appello che possono essere sintetizzati nel modo che segue.
Con il primo motivo, l'appellante censurava la decisione del Tribunale per avere il giudice di primo grado erroneamente riconosciuto in capo alla società e non all'ATI, CP_1
la legittimazione ad agire per il recupero del credito, fatto oggetto del decreto ingiuntivo n.
56/2013.
Nello specifico, deduceva che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare che l'emissione del provvedimento monitorio era stata richiesta dalla società oggi appellata in nome e per conto proprio e non in qualità di impresa capogruppo, mandataria dell'ATI
(associazione temporanea di imprese).
Evidenziava al riguardo il che la società sarebbe priva di Parte_1
rappresentanza processuale nei confronti delle imprese mandanti ( CP_5 [...]
posto che, dalla documentazione versata in atti, si evincerebbe l'assenza della c.d. CP_6
contemplatio domini.
Difatti, a dire dell'appellante, il corretto accertamento di tale carenza avrebbe condotto il Giudice di prime cure a dichiarare l'inesistenza di un contratto di mandato tra la e l'ATI, con la conseguenza che l'unico soggetto legittimato ad agire in giudizio CP_1
per il recupero dei crediti portato dalle fatture n. 133 e n. 182 dell'anno 2011 sarebbe stata l'associazione temporanea di imprese.
L'appellante asseriva inoltre che, alla mancanza della contemplatio domini si aggiungevano, quali elementi volti ad escludere la legittimazione ad agire della S.I.GE.,
Parte anche l'art. 7 del contratto di appalto concluso tra l' l'ATO n.2 di Catanzaro in data
08.07.2008, nonché l'accordo bonario intercorso tra le medesime parti in data 23.05.2011, in quanto la prima stipulazione da un lato, attribuiva al raggruppamento d'imprese, nella sua qualità di appaltatore, la facoltà di agire direttamente nei confronti dei comuni facenti parte dell'ambito territoriale ottimale ( n.
2. di Catanzaro) in cui si sarebbe svolta l'attività di
“conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento
6 della rete fognaria”, mentre, dall'altro, la transazione del 2011, nella sua parte conclusiva,
prevedeva “che la stazione appaltante provvederà a richiedere, ai sensi dell'art. 7 del contratto di
appalto, alle singole Amministrazioni comunali o a soggetti delegati, il pagamento delle somme
derivanti dal presente accordo entro il termine di giorni dieci decorrenti dalla sottoscrizione del
presente atto.”
Conseguentemente, alla luce di tali dati, e del fatto che non vi sarebbe prova delle
Contr stipulazioni intercorse tra la società appellata e l' - senza poi considerare che la stessa non sarebbe stata mai autorizzata ad agire da parte dell'ATI per il soddisfacimento CP_1
Contr del credito nei confronti degli enti locali dell' - l'appellante riteneva che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare che le somme ad esso richieste in sede di monitorio non erano dovute.
Con il secondo motivo di gravame, il si doleva della sua carenza Parte_1
di legittimazione passiva, sostenendo che tale difetto non era stato rilevato dal Giudice di prime cure, il quale aveva, invece, erroneamente accertato che gli unici soggetti legittimati ad essere destinatari della richiesta di pagamento di cui al decreto ingiuntivo n.56/13 fossero tutti i comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale di Catanzaro.
Contr Deduceva, a sostegno della suddetta censura, che l' e gli enti locali in esso confluenti avrebbero distinte e autonome personalità giuridiche, con la conseguenza che il primo non avrebbe agito in qualità di soggetto gestore e quindi di rappresentante per conto dei comuni, ma come parte soggettivamente indipendente.
Tale dato emergerebbe, a parere dell'appellante, dal fatto che i contratti, per i quali sarebbero state emesse le fatture poste a base del provvedimento monitorio, erano stati stipulati direttamente dall'ATO, e non anche dai singoli comuni.
Da ciò sarebbe dovuto derivare, come logica conseguenza, il riconoscimento da parte
Contr del Tribunale solamente in capo all' e non agli enti locali (e nel caso di specie al della titolarità a stare in giudizio. Parte_1
Con l'ultima doglianza, l'appellante censurava la decisione impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva concluso per la fondatezza del credito vantato dalla
S.I.GE.
7 Al riguardo, evidenziava parte appellante che il Tribunale è giunto a tale conclusione per avere erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio incombente dell'allora ingiungente.
Difatti, sosteneva l'appellante che, dalla documentazione versata in atti, non si ricaverebbe alcun elemento utile per comprovare la pretesa creditoria vantata dalla società
appellata.
Ed invero, per corroborare tale assunto, il con il sostegno degli Parte_1
atti allegati in giudizio e delle prove testimoniali assunte, asseriva di avere affidato l'attività
di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento della rete fognaria, ubicati sul proprio territorio, alla società SIDA s.r.l. e alla ditta Pronto Intervento SIDA di Lamezia Terme, e non alla CP_1
Concludeva l'appellante, rilevando che l'infondatezza della pretesa creditoria della discenderebbe inoltre dal fatto che gli interessi moratori richiesti dalla medesima per CP_1
il ritardo nel pagamento dei servizi presuntivamente resi, oltre a non essere dovuti, non
Parte Contr sarebbero applicabili al contratto di appalto intercorso tra , posto che la disciplina introdotta con il d.lgs. n. 230 del 2002, modificata poi con il d. lgs n. 192 del 2012 in materia di applicazione dell'interesse moratorio nei rapporti con la P.A., avrebbe rilievo solo per le transazioni commerciali concluse a decorrere dall'01.01.2013 e non anche per il contratto de
quo, essendo esso stato stipulato nell'anno 2008.
Si costituiva in giudizio come da comparsa di risposta datata 01.10.2019 l'appellata al fine di resistere al gravame, di cui contestava l'inammissibilità per carenza CP_1
dei requisiti necessari, nonché l'infondatezza nel merito, asserendo in primo luogo di avere,
contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la legittimazione ad agire per il recupero del credito per cui è causa, in qualità di mandataria dell'impresa capogruppo, in forza del contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferitogli con scrittura privata del 09.04.2008.
Deduceva, al riguardo, la società appellata che la sua qualità di mandataria del raggruppamento di imprese fosse comprovata dalla contemplatio domini, risultante già dal
8 ricorso per decreto ingiuntivo, con cui la medesima dichiarava di agire in nome e per conto delle imprese mandanti. e . CP_6 CP_5
In secondo luogo, la S.I.GE. riteneva che il Giudice di prime cure avesse correttamente accertato la sussistenza in capo al della legittimazione Parte_1
passiva rispetto alla pretesa creditoria vantata nel procedimento monitorio.
Evidenziava nello specifico che la legittimazione passiva dell'appellante si poteva evincere agevolmente da una serie di elementi, primo fra tutti dalla natura dell
[...]
, ossia l'ente con cui la medesima sosteneva di aver sottoscritto il Controparte_7
contratto di appalto avente ad oggetto l'attività di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento della rete fognaria.
Difatti, l'appellata asseriva che tale ente assolverebbe ad una funzione meramente organizzativa, strumentale e di gestione rispetto agli enti locali, in virtù della convenzione versata in atti, sottoscritta con questi ultimi in data 15.06.1999.
Dalla descritta configurazione discenderebbe, a parere dell'appellata, l'attribuzione all'ATO del potere di rappresentanza di tutti i comuni ricadenti nella sua area, con il conseguente corretto riconoscimento da parte del Tribunale della legittimazione passiva in capo al Parte_1
Asseriva, inoltre, la società appellata che, ad avvalorare la correttezza della statuizione del Giudice di prime cure con riferimento alla legittimazione del Parte_1
, vi sarebbe anche la previsione di cui all'art. 7 del contratto di appalto stipulato tra
[...]
Parte Contr
che attribuiva alla prima il diritto di esercitare l'azione diretta per il recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio.
A parere della S.I.GE., infatti, il diritto riconosciuto all'ATI sarebbe espressione del fatto che il non poteva e non può considerarsi terzo rispetto alla Parte_1
suesposta obbligazione ai sensi dell'art. 1372 c.c.
Pertanto, riteneva che, dall'appartenenza all'ambito territoriale ottimale di
Catanzaro, derivasse come logica conseguenza l'obbligo da parte del appellante di Pt_1
rispondere, in proporzione alla sua partecipazione, alle obbligazioni assunte dall'ente di gestione nell'interesse degli enti locali.
9 Da ultimo la società appellata deduceva la correttezza del convincimento del Giudice
di prime cure anche con riferimento alla riconosciuta fondatezza della sua pretesa creditoria, e in particolare con la corretta individuazione dell'oggetto della medesima.
Asseriva la S.I.GE. che il credito azionato nei confronti del avesse Parte_1
ad oggetto gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento dei servizi resi e non anche le prestazioni in sé e per sé considerate, la cui prova ritiene di aver ampiamente fornito.
Al riguardo, l'appellata, aderendo al rilievo del Giudice di prime cure, secondo cui il non avrebbe mosso alcuna contestazione in merito all'obbligazione di Parte_1
versamento degli interessi in mora, sosteneva che al credito de quo si dovesse applicare la disciplina dettata dal d. lgs n. 192 del 2012.
Contrariamente, infatti, all'assunto con cui l'appellante sosteneva l'inapplicabilità
della predetta disciplina al credito vantato perché riferibile al contratto stipulato nel 2008 –
visto che, a suo dire, l'ambito di applicazione del decreto succitato riguarderebbe transazioni commerciali stipulate a decorrere dal 01.01.2013, l'appellata, invece, riteneva che il contratto intercorso tra ATI e ATO ricadesse nell'ambito di applicazione del d. lgs n. 230
del 2002, perché prevista per i contratti conclusi a partire dal 08.08.2002 e quindi anche per quelli riferibili all'anno 2008.
La causa veniva chiamata all'udienza della terza sezione civile del 08.10.2019, nel corso della quale parte appellante insisteva nella richiesta della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, con l'opposizione di parte appellata.
Successivamente, con decreto in data 30.10.2024, la causa veniva distribuita e assegnata alla prima sezione civile, a seguito della soppressione della terza sezione di questa
Corte.
All'udienza del 21.01.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la Corte si riservava.
Con ordinanza del 04.02.25 la Corte assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
10 Va preliminarmente disattesa la preliminare eccezione del gravame per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.
La società appellata deduce, invero, che l'atto di appello è stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
L'eccezione è infondata e pertanto non merita accoglimento.
Premettendo che l'eccezione di cui all'art. 342 c.p.c. ha carattere estremamente generico, è indubbio che il gravame proposto sia stato redatto e formulato nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.
Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo, si evince che l'appellante abbia sufficientemente indicato gli errores in cui, a suo dire, sarebbe incorso il Tribunale con particolare riferimento alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte,
così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni utili a confutare il percorso motivazionale del primo Giudice.
Del resto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del
13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari
forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
primo grado, tenuto conto della “revisio prioris instantiae”del giudizio di appello, il quale mantiene
la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Nel caso di specie l'appellante, alla luce del principio stabilito dalla Suprema Corte,
ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
11 Pertanto, il profilo d'inammissibilità dedotto deve ritenersi insussistente.
Ciò posto, ritiene la Corte che l'appello è fondato e dunque merita di essere accolto.
Le prime due questioni devolute riguardanti l'errata valutazione da parte del primo
Giudice delle eccezioni relative al difetto di legittimazione attiva della quale CP_1
Parte mandataria dell' nonché al difetto di legittimazione passiva del Parte_1
sono fondate per le ragioni che seguono.
Rispetto all'eccepita carenza di legittimazione ad agire della S.I.GE., va preliminarmente osservato che ha errato il giudice di prime cure per aver accertato la sussistenza in capo alla medesima del potere di rappresentanza, anche processuale, nei
Contr confronti dell' , quale stazione appaltante del contratto stipulato in data 08.07.2008, con l'ATI – associazione temporanea di imprese.
Parte Ed invero, sebbene con scrittura privata del 09.04.2008, la stessa costituita oltre che dalla società appellata, anche dalla avesse formalmente Controparte_10
conferito mandato collettivo speciale alla “a stipulare, in nome e per conto proprio, CP_1
nonchè delle imprese mandanti, “tutti gli atti contrattuali, conseguenziali e necessari per
l'affidamento, la gestione e l'esecuzione dei lavori di conduzione, manutenzione, controllo e custodia
degli impianti di depurazione e di sollevamento delle reti fognarie afferenti agli impianti ubicati nel
territorio di competenza dell' – Catanzaro”( cfr. lett. a. del contratto di mandato CP_7
– all.1 fascicolo monitorio di parte appellata ), e “ad incassare le somme dovute, esonerando la
stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla mandataria” (cfr. lett.
b. del contratto di mandato), questa Corte non può che rilevare l'assenza di titolarità ad agire in capo alla CP_1
A tale conclusione si giunge con il conforto della documentazione versata in atti, e nella specie, a seguito di un'attenta disamina circa la verifica della sussistenza della c.d.
contemplatio domini.
In materia di rappresentanza, la contemplatio domini è la dichiarazione realizzata dal rappresentante nei confronti dei terzi contraenti di agire non solo per conto del rappresentato, ma anche in suo nome.
12 Tale esternazione determina l'imputazione degli effetti del contratto stipulato dal rappresentante (mandatario) nella sfera di un soggetto diverso da quello che lo ha concluso
(mandante).
Da ciò si ricava il rilievo della contemplatio domini, quale requisito necessario per la produzione degli effetti giuridici del contratto di mandato nei confronti del mandante, in mancanza del quale il negozio si ritiene concluso dal rappresentante per proprio conto e non del rappresentato.
Trasponendo tali dati nella presente controversia, è di tutta evidenza come, pur contenendo il ricorso monitorio un formale riferimento da parte della della sua CP_1
qualità di capogruppo – mandataria dell'associazione temporanea di impresa per il recupero dei crediti presuntivamente vantati nei confronti del , tuttavia, Pt_1 Parte_1
nel corso del giudizio, la medesima società si è limitata sempre a menzionare l'ATI, quale presunta creditrice, e mai le singole imprese mandanti.
Ne deriva come logica conseguenza che la S.I.GE. non avesse alcun potere rappresentativo e quindi la titolarità ad agire in giudizio in nome e per conto del raggruppamento di imprese, posto che la contemplatio domini, per la quale non è richiesto l'uso di formule sacramentali, può comunque essere desunta “da un comportamento del
rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a rendere edotto l'altro contraente che
egli agisce non solo nell'interesse, ma anche in nome del rappresentato, nella cui sfera giuridica gli
effetti dell'atto sono destinati a prodursi direttamente;
l'onere della relativa prova in giudizio incombe
su chi afferma avere assunto la veste di rappresentante e, ove sia mancata l'allegazione e la prova del
predetto comportamento, è insufficiente, ai fini di una diretta imputazione degli effetti dell'atto al
mandante, la circostanza che l'atto sia stato posto in essere nel suo interesse”. ( v. Cass, 18/06/2011,
ord. n. 11897; già in terminis, Cass, 31/03/2011, n. 7510).
Seguendo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte, e con il supporto dell'esame dell'incarto processuale, è agevole rilevare l'inidoneità del comportamento posto in essere dalla al fine di riconoscere in capo ad essa il ruolo di impresa mandataria CP_1
ed il conseguente potere di rappresentanza in nome e per conto del raggruppamento di imprese.
13 Difatti, le risultanze cartolari evidenziano come la non abbia mai stipulato CP_1
alcun atto contrattuale riferibile all'affidamento dei lavori, fatti oggetto del contratto di appalto del 08.07.2008, in nome e per conto dell'ATI.
Ed anzi, è proprio quest'ultima, in qualità di appaltatore, e non anche le singole imprese facenti parte del gruppo, a risultare l'unica parte attiva delle stipulazioni strettamente connesse all'appalto sopra descritto.
Vanno nella direzione di escludere definitivamente qualsiasi potere rappresentativo
Parte in capo alla in nome e per conto dell' sia la previsione di cui all'art. 7 del CP_1
contratto relativo alla gestione e l'esecuzione dei lavori di conduzione, manutenzione,
controllo e custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento delle reti fognarie afferenti agli impianti ubicati nel territorio di competenza dell' – Catanzaro, CP_7
e sia l'accordo bonario intercorso tra quest'ultimo e l'ATI in data 23.05.2011. (all.7 fascicolo di parte appellata di primo grado).
Il citato art. 7 del contratto per cui è causa, attribuiva soltanto all'associazione temporanea di imprese e non anche all'impresa capogruppo ( , il diritto di agire CP_1
direttamente nei confronti dei singoli Comuni, facenti parte dell'Ambito Territoriale
Ottimale, obbligati al pagamento del servizio.
Tale previsione è indicativa dell'assenza in capo alla S.I.GE. di qualsiasi potere rappresentativo del raggruppamento, che, invero, se fosse stato realmente sussistente,
avrebbe consentito ad essa, in qualità di mandataria, e in sostituzione dell'ATI, ad agire
Contr direttamente nei confronti degli enti locali dell' .
Alla disposizione di cui all'art. 7 appena esaminata, si aggiunge quale elemento positivo ad escludere la sussistenza della qualità di mandataria riconosciuta erroneamente dal Giudice di prime cure in capo alla S.I.GE., anche l'accordo bonario datato 23.05.2011,
Contr con cui si era stabilito che l' , in qualità di stazione appaltante, dovesse provvedere alla richiesta, alle singole Amministrazioni comunali o a soggetti delegati, il pagamento delle somme
derivanti dal presente accordo entro il termine di giorni dieci decorrenti dalla sottoscrizione del
presente atto “.
14 Come correttamente rilevato anche dal , non risulta agli atti alcuna Parte_1
autorizzazione da parte della stazione appaltante alla in qualità di rappresentante CP_1
dell'ATI, quale impresa appaltatrice, di agire per riscuotere il pagamento del credito presuntivamente portato dalle fatture n.133 e n.82 del 2011. (all.3 fasc. monitorio di parte appellata).
Alla stregua di ciò, questa Corte accerta e dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo alla nella sua qualità di mandataria dell'ATI, con riferimento alla pretesa CP_1
creditoria vantata nei confronti dell'odierno appellante.
E' evidente come la società appellata abbia agito in giudizio in proprio e non in qualità
di mandataria dell' senza poi considerare che, nella denegata ipotesi in cui si fosse Pt_3
giunti al positivo riconoscimento di un qualche potere rappresentativo in capo alla S.I.GE.,
esso avrebbe potuto esplicare i suoi effetti soltanto nei confronti della stazione appaltante
Contr
.
Ed infatti, al riguardo, la Corte di legittimità ha statuito il principio, in forza del quale,
“in tema di associazione temporanea di imprese, il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta
all'impresa mandataria o "capogruppo" esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per
le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei
a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo
di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella
tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici.” (Cass., sez III, 29/12/2011, n. 29737).
Orbene, l'applicazione della predetta statuizione al caso di specie consente di avvalorare ancor di più la fondatezza dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva in capo alla in qualità di impresa capogruppo, per il recupero del credito CP_1
vantato nei confronti del Parte_1
Parimenti fondata e quindi meritevole di accoglimento è anche la seconda doglianza con cui il ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva Parte_1
rispetto alla pretesa vantata dalla CP_1
Per la disamina della predetta eccezione, è opportuno fare una considerazione di
Contr carattere generale relativa alla natura giuridica dell' , quale stazione appaltante nel
15 Parte contratto stipulato con l' er la gestione dei servizi sopra descritti nei territori confluenti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Catanzaro, in virtù della convenzione del 15.06.1999
(v.all.4 fascicolo di parte appellata di primo grado).
Al riguardo, va in primo luogo osservato che l'ATO costituisce un centro autonomo di imputazione rispetto ai singoli enti locali che godono dei servizi, la cui gestione è stata da questi ultimi affidata proprio allo stesso ATO.
L'affidamento di tali poteri di gestione a tale Ambito, però, non appare circostanza sufficientemente idonea a qualificare i Comuni ricadenti in esso come meri soggetti rappresentati e non anche come soggetti dotati di una certa autonomia e indipendenza.
Contr A chiarimento di tale aspetto, il Consiglio di Stato ha riconosciuto come l' sia una struttura organizzativa dotata di una distinta soggettività giuridica. ( cfr. Cons. Stato, Sez.
V, n. 5243 del 2009; Sez. VI, n. 2948 del 2007).
Nel solco delle coordinate tracciate dalla giurisprudenza amministrativa, si pone anche la Corte costituzionale, che, con riferimento alla questione di legittimità
costituzionale relativa all'art. 11, comma 1, della legge della 30 maggio 2011, CP_11
n. 9, ha qualificato gli ATO come enti locali, con la conseguente attribuzione ad essi della personalità giuridica di diritto pubblico. (Corte Cost., 11/10/2012, n.226).
In stretta coerenza a tale prerogativa, l'ATO, nel caso di specie, ha stipulato il contratto di appalto con cui ha affidato la gestione dei servizi sopra descritti all'ATI, agendo, in qualità di unica parte attiva in tutti gli atti connessi al contratto del luglio 2008.
La diretta partecipazione dell'ATO alle varie stipulazioni e mai dei singoli Comuni, e nella specie del , costituisce elemento dirimente al fine di poter escludere Parte_1
in maniera definitiva la legittimazione passiva in capo allo stesso.
Da ciò, e dalla sua configurazione come soggetto giuridico autonomo, discende che l'unica legittimazione passiva nella presente controversia sarebbe spettata unicamente all'ATO.
Con l'accoglimento delle censure pregiudiziali circa il difetto di legittimazione attiva della in qualità di mandataria dell'ATI, e di legittimazione passiva del CP_1 Parte_1
, risultano assorbiti i restanti motivi di gravame.
[...]
16 Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse sono regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in persona del Sindaco l.r.p.t., nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 118 del Controparte_12
30.01.2019, pubblicata in data 02.02.2019, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 491/2013, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 118/ 2019 del Tribunale
di Lamezia Terme, revoca il decreto ingiuntivo n.56/2013 emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme in data 29.01.2013;
2. Condanna la - alla rifusione delle spese Controparte_1
di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, per il primo grado, in euro 2.651,00,
oltre accessori come per legge e, per il secondo grado, in euro 3.288,50, oltre accessori come per legge, tutti con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte appellante.
Catanzaro,così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4.6.2025
L'Estensore Il Presidente
Giovanna Gioia Antonella Eugenia Rizzo
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