Ordinanza cautelare 13 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 26 giugno 2024
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 03/12/2025, n. 7813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7813 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07813/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05039/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5039 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LO CI, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Bosco, PE Di Fratta, Bruno Amirante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cervino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- quanto al ricorso introduttivo:
a) dell’Ordinanza n. 15 del 30.6.2022, notificata in data 1/7/2022, con cui il Comune resistente ha ingiunto la demolizione, entro il termine di 90 giorni, delle opere indicate nel verbale di sopralluogo del 5/5/2022 prot. 2130, e segnatamente: ampliamento del piano terra consistente in
realizzazione di un vano scala, un bagno, un vano e corridoio (colore rosso), tettoie (colore blue); ampliamento del primo piano consistente in due van, un bagno e corridoio (colore rosso) e un vano (colore blu);
b) del verbale di sopralluogo prot. N. 2130 del 5/5/2022, notificato il 1/7/2022 unitamente all’ordinanza di demolizione predetta, in cui sono riportati gli abusi contestati;
c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto,
- quanto ai motivi aggiunti:
del provvedimento di diniego prot. N. 4336 del 6/10/2022, adottato dal Comune di Cervino avverso la SCIA presentata dalla ricorrente in data 31/8/2022 acquisita al protocollo n. 3737, notificato in data 6/10/2022;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cervino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa PA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo in epigrafe la ricorrente ha impugnato l’ordinanza con la quale il Comune di Cervino le ha ingiunto di demolire, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, le opere abusivamente realizzate presso il fabbricato sito alla via Vico del Frantoio.
L’amministrazione ha evidenziato in motivazione che sulla base del verbale di sopralluogo del 5 maggio 2022 si evince che:
<<- il piano terra del fabbricato è stato ampliato, sia in termini di superfici utili che di volumi, con struttura mista in muratura e c.a., secondo quanto evidenziato col colore rosso del grafico. Dall’analisi dei fotogrammi sopra riportati è possibile stabilire che tali ampiamenti sono stati realizzati nell’arco temporale tra 1989 e l’anno 1998;
- inoltre, successivamente all’anno 2004, sono stati realizzati i manufatti identificati nel grafico con i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di colore blu;
- il piano primo del fabbricato è stato ampliato sia in termini di superfici utili che di volumi con struttura mista in muratura e c.a., secondo quanto evidenziato col colore rosso del grafico. Dall’analisi dei fotogrammi sopra riportati è possibile stabilire che tali ampliamenti sono stati realizzati nell’arco temporale tra 1989 e l’anno 1998;
- inoltre successivamente all’anno 2004 è stato realizzato il manufatto identificato nel grafico col numero 7 e di colore blu;
- come da stralcio del PRG sopra riportato l’intero immobile (preesistente più ampliamento) ricade in zona B1 (edilizia abitativa di ripristino o sostitutiva), pertanto in tale zona non è consentita la nuova edificazione né gli ampliamenti dei fabbricati esistenti;
- in merito all’aspetto strutturale si specifica che tutte le opere abusive sono state realizzate senza la dovuta autorizzazione sismica, in difformità agli artt. 64 e 65 del DPR 380/2001;
- l’ampliamento del fabbricato risulta essere difforme dalle prescrizioni urbanistiche del P.R.G. vigente relativamente alla zona omogenea B1 ed alla normativa urbanistica nazionale e regionale vigente, che prevede solo interventi sugli immobili preesistenti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del medesimo DPR, e pertanto non è ammessa la nuova edificazione e/o l’ampliamento di fabbricati esistenti;
- stessa condizione vale per i manufatti identificati coi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
- per tutto quanto sopra esposto non ricorrendo i presupposti per l’applicazione della sanatoria ai sensi degli art. 34 e 36 del D.P.R. 380/2001 e dato atto che non è possibile la nuova edificazione o gli ampliamenti dei fabbricati esistenti in zona R4 del PSAI si ritiene di dover emettere provvedimento conseguenziale di ingiunzione di demolizione delle opere abusive rilevate e precedentemente descritte, e precisamente di tutti i manufatti evidenziati in rosso ed in blu>>.
Premette la ricorrente di essere proprietaria di un fabbricato sito in Cervino alla Via Vico del Frantoio, riportato nel N.C.E.U. al foglio 12 particella 5197, graffata 5192, sub 2, composto da piano terra e primo, ad essa pervenuta in virtù di atto di donazione del 4 dicembre 2007 e, che:
- a seguito di un esposto il Comune effettuava un sopralluogo ed emetteva l’ordinanza con la quale le ingiungeva di demolire entro il termine di 90 giorni le opere identificate con i colori rosso e blu;
- in particolare, l’Ufficio allegava foto aeree del 1981 (illeggibili e poco chiare) contestando gli ampliamenti e la costruzione di nuovi manufatti;
- in tale relazione l’ufficio tecnico metteva in discussione la veridicità delle dichiarazioni rese dal sig. PE CI, suo dante causa, in sede di stipula dell’atto di donazione del 2007 concernenti la realizzazione dell’immobile negli anni antecedenti alla data del 1° settembre 1967;
- in data 31 agosto 2022 presentava al Comune SCIA in sanatoria per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire e, segnatamente, le opere individuate con i punti da 1 a 7 (di colore blu: precisando che i numeri da 1 a 4 sono delle strutture in legno lamellare precarie, adibite a piccoli depositi, il 5 è un pergolato e non un porticato come viene descritto nella relazione dell’ufficio, il numero 6 è un porticato aperto su tre lati sempre in legno ed a protezione delle intemperie del portoncino d’ingresso ubicato sul lato Est del fabbricato, mentre il numero 7 è una struttura in ferro la cui copertura è realizzata in lamiere onduline in ferro aperta su tre lati, ed è a protezione dell’asfalto);
- inoltre, in tale SCIA e nella relazione ad essa allegata veniva chiarito e specificato che prima della donazione, il sig. PE CI (dante causa) non avendo i requisiti di coltivatore diretto aveva effettuato il censimento del fabbricato da rurale a civile abitazione, nonché, realizzato una diversa distribuzione degli spazi interni, creando nuovi ambienti ma senza aumenti di superfici e volumi, sia al piano terra che al primo piano;
- in data 20 settembre 2022 l’Ufficio tecnico chiedeva delle integrazioni documentali;
- in virtù di ciò, unitamente alla sorella, formalizzava l’accesso agli atti per ottenere la copia dell’autorizzazione edilizia rilasciata in data 11 maggio 1995 con prot. n. 3311 ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 88/95;
- in data 30 settembre 2022 inoltrava gli atti richiesti dal Comune.
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito per resistere il Comune intimato.
Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato, sotto vari profili (anche di illegittimità derivata), il provvedimento del 6 ottobre 2022 di diniego della SCIA in sanatoria adottato dal Comune di Cervino sulla base dei seguenti presupposti:
1. la mancata dimostrazione dello stato legittimo così come previsto dall’art. 9bis del D.P.R. 380/2001, con particolare riferimento alla destinazione “residenziale” dell’immobile esistente;
2. la circostanza che l’intervento di ampliamento oggetto di sanatoria non ricade nell’ambito dell’art 37 del D.P.R. 380/2001 in quanto lo stesso risulta urbanisticamente rilevante in termini di carico urbanistico, infatti è teso a sanare delle superfici e delle volumetrie residenziali realizzate in assenza della prescritta autorizzazione urbanistica;
3. la mancata dimostrazione della regolarità sismica dell’ampliamento oggetto di sanatoria (da intendersi come effettiva conformità alle prescrizioni tecniche di sicurezza sismica) come requisito indefettibile per la realizzazione delle opere, nonché per l’ottenimento di un valido titolo edilizio;
4. mancata verifica del rispetto di quanto indicato all’art. 42, comma 4 delle norme vigenti del PSAI approvato dall’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale con delibera del C.I. n. 01 del 23 febbraio 2015;
l’amministrazione ha, inoltre, evidenziato in motivazione che dall’esame della documentazione trasmessa la pratica sarebbe carente: a) della relazione tecnica a firma di progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere realizzate agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico – sanitarie; b) delle dichiarazioni relative all’inesistenza di eventuali vincoli di inedificabilità assoluta anche sopraggiunti.
Con l’ordinanza n. 3977 del 26 giugno 2024 la Sezione ha disposto un’istruttoria adempiuta dal Comune con il deposito del 6 agosto 2024.
Con varie memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.
Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato l’ordinanza con la quale il Comune di Cervino le ha ingiunto di demolire le opere abusivamente realizzate presso il fabbricato sito alla via Vico del Frantoio.
La contestazione riguarda, in particolare, 1) l’ampliamento del manufatto con creazione di nuove superfici e volumi sia al piano terra sia al primo piano (evidenziati con il colore rosso nel verbale di sopralluogo); 2) la realizzazione di 7 manufatti identificati con i numeri da 1 a 7 nel verbale di sopralluogo e rappresentati con il colore blu.
Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il diniego della SCIA presentata in data 31 agosto 2022 per la sanatoria delle opere sub 2) (i 7 manufatti).
Per ragioni di priorità logica occorre risolvere la questione (centrale ai fini della risoluzione della controversia) relativa al contestato ampliamento del manufatto (pacificamente esistente fin da prima dell’anno 1967) che l’amministrazione ritiene essere stato realizzato in assenza di alcun titolo nel corso degli anni ’90.
Si tratta, occorre chiarirlo, di un consistente ampliamento dell’originario fabbricato rurale misurabile in circa 60 mq. al piano terra e in circa 70 mq. al primo piano (cfr. verbale di sopralluogo).
Sul punto controverso va richiamata la costante giurisprudenza che afferma che l'onere della prova circa l'epoca di realizzazione dell'intervento edilizio grava in capo a colui che vuole dimostrare la legittimità dell'opera; infatti il proprietario o il responsabile dell'abuso, assoggettato a ingiunzione di demolizione (ordinariamente in possesso di documenti o attestati probatori, dunque in applicazione del principio di vicinanza della prova) è gravato dell'onere di provare il carattere risalente del manufatto oggetto della sanzione ripristinatoria (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, n. 7510/2025).
La ricorrente sostiene che il manufatto nella sua consistenza sarebbe rimasto inalterato dal 1954 ma l’aerofotogrammetria depositata in atti non è in questo senso affatto chiara.
Militano, viceversa, a favore della tesi dell’amministrazione (ossia dell’abusivo ampliamento del manufatto in epoca posteriore al 1967 e, segnatamente, negli anni ‘90) una serie di elementi quali, lo stralcio della mappa catastale del 1962 (che riporta lo stato originario), le aerofotogrammetrie che pongono a confronto la consistenza del fabbricato al 1974, al 1981, al 1990 e al 2003 rispetto a oggi, ma soprattutto le tecniche costruttive utilizzate non compatibili con l’epoca di realizzazione dichiarata dalla ricorrente (cemento armato con barre in acciaio ad aderenza migliorata; cfr. sul punto la difesa del Comune e quanto risultante dal verbale di sopralluogo).
Al riguardo, non risulta probante la dichiarazione resa dal dante causa della ricorrente in sede di donazione dell’immobile nell’anno 2007 né risulta chiaro sulla base di quale titolo quest’ultimo avrebbe effettuato (prima della donazione) una ristrutturazione edilizia dell’edificio per trasformarlo da rurale ad avente destinazione abitativa (non vi è infatti traccia in atti della presunta autorizzazione rilasciata dal Comune in data 11 maggio 1995 che viene definita DIA nelle successive memorie; cfr. ricostruzione in fatto operata dalla stessa ricorrente).
Occorre ribadire che la giurisprudenza in materia ha affermato che: "ove si faccia questione di opera risalente ad epoca anteriore all'introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi," è onere del privato fornire la prova della data di realizzazione dell'opera edilizia, atteso che solo il privato può fornire "inconfutabili atti, documenti o altri elementi di prova che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto" (Cosn Stato, Sez. VI, 06.02.2019, n. 903). Si è precisato, altresì, che: "tale prova deve, inoltre, essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi tra l'altro negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto notorio o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate" (Cons. Stato, Sez. IV, 04.03.2019, n. 1476, id. n. 4168 del 09.07.2018, Sez. IV, 30.03.2018, n. 2020, Cons. Stato, Sez. VI, 20.04.2020, n. 2524); "nelle controversie in materia edilizia i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, nelle fondamenta nelle aerofotogrammetrie, mappe catastali, laddove la prova per testimoni è del tutto residuale (Cons Stato, Sez. VI, 3.1.2022, n. 4).
La mancata dimostrazione della legittima preesistenza del fabbricato nella consistenza accertata dall’amministrazione rende l’ordinanza di ripristino immune dalle censure di difetto di istruttoria e di motivazione dedotte in ricorso.
Va ora esaminato il ricorso per motivi aggiunto con il quale parte ricorrente ha impugnato il diniego della SCIA in sanatoria presentata in data 31 agosto 2022.
E’ bene chiarire che la sanatoria non è stata richiesta per l’ampliamento del fabbricato (che parte ricorrente ritiene conforme a quello esistente fin dal 1954 salvo gli adattamenti resisi necessari per trasformarlo da rurale ad abitativo) ma unicamente per i 7 manufatti di cui all’ordinanza di demolizione; al riguardo deduce che quelli rubricati ai numeri da 1 a 4 sarebbero delle strutture in legno lamellare precarie, adibite a piccoli depositi, il 5 sarebbe un pergolato e non un porticato come viene descritto nella relazione dell’ufficio, il numero 6 sarebbe un porticato aperto su tre lati sempre in legno ed a protezione delle intemperie del portoncino d’ingresso ubicato sul lato Est del fabbricato, mentre il numero 7 sarebbe una struttura in ferro la cui copertura è realizzata in lamiere onduline in ferro aperta su tre lati, ed è a protezione dell’asfalto.
Il provvedimento di diniego si fonda sulle seguenti ragioni:
1. mancata dimostrazione dello stato legittimo così come previsto dall’art. 9bis del D.P.R. 380/2001, con particolare riferimento alla destinazione “residenziale” dell’immobile esistente;
2. la circostanza che l’intervento di ampliamento oggetto di sanatoria non ricade nell’ambito dell’art 37 del D.P.R. 380/2001 in quanto lo stesso risulta urbanisticamente rilevante in termini di carico urbanistico, infatti è teso a sanare delle superfici e delle volumetrie residenziali realizzate in assenza della prescritta autorizzazione urbanistica;
3. la mancata dimostrazione della regolarità sismica dell’ampliamento oggetto di sanatoria (da intendersi come effettiva conformità alle prescrizioni tecniche di sicurezza sismica) come requisito indefettibile per la realizzazione delle opere, nonché per l’ottenimento di un valido titolo edilizio;
4. mancata verifica del rispetto di quanto indicato all’art. 42, comma 4 delle norme vigenti del PSAI approvato dall’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale con delibera del C.I. n. 01 del 23 febbraio 2015;
inoltre, l’amministrazione ha rilevato le seguenti carenze documentali della pratica: a) relazione tecnica a firma di progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere realizzate agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico – sanitarie; b) dichiarazioni relative all’inesistenza di eventuali vincoli di inedificabilità assoluta anche sopraggiunti.
Come può agevolmente constatarsi si è al cospetto di un atto plurimotivato rispetto al quale risulta sufficiente a sostenerne le ragioni quanto evidenziato al n. 1, ossia, la mancata dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile.
In altri termini, le opere da sanare insistono su una consistenza edilizia che non risulta assistita da titoli edilizi idonei.
In questo senso risulta inutile interrogarsi sulla natura delle singole opere da sanare in quanto la valutazione degli interventi oggetto di istanza di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 (o come nel caso di specie ex art. 37) deve essere complessiva e globale, non potendosi ammettere la parcellizzazione degli abusi ai fini della loro regolarizzazione poiché la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere il nesso funzionale che li lega e, in definitiva, l'effettiva portata dell'operazione; secondo consolidati principi giurisprudenziali deve escludersi l'ammissibilità di sanatorie parziali o condizionate di opere abusive che abbiano dato luogo a un intervento unitario, giacché l'art. 36 citato ha riguardo, appunto, all'intervento abusivo nella sua interezza e non alla singola opera abusiva; in tale evenienza, pertanto, l'interessato è tenuto a scegliere tra l'integrale ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione e rimozione di tutte le opere accertate come abusive dall'amministrazione competente, ovvero la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità riferita alla totalità dell'intervento abusivo (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, n. 629/2024).
In conclusione sia il ricorso introduttivo sia quello per motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’avvocato del Comune resistente dichiaratosi antistatario liquidate nella complessiva somma di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL RC, Presidente
PA IN, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA IN | OL RC |
IL SEGRETARIO