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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/11/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7765 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rossana Palmas, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. D'escamard Francesca, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 26/05/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Samatzai.
Pag. 1 di 2 Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
Le parti, nelle memorie depositate, hanno comunicato che “in data 10 ottobre 2025 veniva costatato il decesso del sig. . Parte_1
2. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere in considerazione dell'intervenuto decesso di uno dei coniugi.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere può conseguentemente essere pronunciata, anche d'ufficio, quando al processo sia stata ritualmente acquisita, ovvero risulti comunque indicata dalle parti, una situazione dalla quale emerga che non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
3. Tenuto conto del criterio stabilito dall'articolo 92, ultimo comma, c.p.c., si dichiarano le spese compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7765 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rossana Palmas, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. D'escamard Francesca, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 26/05/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Samatzai.
Pag. 1 di 2 Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
Le parti, nelle memorie depositate, hanno comunicato che “in data 10 ottobre 2025 veniva costatato il decesso del sig. . Parte_1
2. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere in considerazione dell'intervenuto decesso di uno dei coniugi.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere può conseguentemente essere pronunciata, anche d'ufficio, quando al processo sia stata ritualmente acquisita, ovvero risulti comunque indicata dalle parti, una situazione dalla quale emerga che non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
3. Tenuto conto del criterio stabilito dall'articolo 92, ultimo comma, c.p.c., si dichiarano le spese compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2