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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GL AD, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1904/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298 2021 00356991 00 000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato il 1.7.2024 Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale la cartella di pagamento n. 298 2021 00356991 00 000, notificata in data 03.04.2024 avente ad oggetto la somma di euro 455,61 iscritta a ruolo per: “Tasse automobilistiche anno 2018” e, per essa, i ruoli n. 2021/000698 e 696, resi esecutivi il 09.02.2021. eccependo la prescrizione del tributo essendo stata notificata la cartella oltre il triennio.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva ritualmente l'AdER contestando il ricorso e le eccezioni proposte atteso che la cartella era stata notificata correttamente in data 3.4.24 entro i termini previsti per l'emergenza Covid così come previsto dalle proroghe in atto e tenuto conto dell'ampliamento del periodo di sospensione.
Si costituiva la RE SI che eccepiva la regolarità del proprio comportamento avendo trasmesso ad AdER tempestivamente, a febbraio 2021, il ruolo esecutivo per la notifica
All'udienza del 5.12.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice, di dover esaminare l'eccezione di prescrizione del tributo e la contestazioni mosse da AdER circa l'applicazione della proroga dei termini per Covid 19, atteso che, a fronte del mancato pagamento del bollo auto 2018, la notifica della cartella risulta effettuata in daqta 3.4.24 .
L'art. 68 del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha previsto: - al comma 1 che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del d.l. 31.05.2010 n.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015 n. 159”; - e al comma 4-bis che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati”:
a) “di dodici mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Nel caso in esame, poiché si tratta di ruolo reso esecutivo e consegnato nel citato periodo di sospensione
(febbraio 2021), la suddetta proroga dei termini trova applicazione, ma non per questo motivo la notifica della cartella impugnata è da ritenersi tempestiva, atteso che la stessa risulta notificata dopo il biennio di sospensione che sarebbe scaduto il 31.12.2023 ( due anni dopo la scadenza naturale del 2021) essendo stata notificata invece il 3.4.2024.
Ritenuta quindi la fondatezza della eccezione della ricorrente, va annullata la cartella opposta.
Le spese seguono la soccombenza e poste a carico esclusivamente di AdER avendo la RE SI inviato tempestivamente gli atti per la notifica.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla la cartella opposta .
Condanna AdER al pagamento delle spese liquidate in € 188,00 oltre accessori e CUT;
compensa le spese nei confronti della RE SI . Siracusa, 5.12.2025 .
IL GIUDICE
dott. Adriana Puglisi
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GL AD, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1904/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298 2021 00356991 00 000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato il 1.7.2024 Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale la cartella di pagamento n. 298 2021 00356991 00 000, notificata in data 03.04.2024 avente ad oggetto la somma di euro 455,61 iscritta a ruolo per: “Tasse automobilistiche anno 2018” e, per essa, i ruoli n. 2021/000698 e 696, resi esecutivi il 09.02.2021. eccependo la prescrizione del tributo essendo stata notificata la cartella oltre il triennio.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva ritualmente l'AdER contestando il ricorso e le eccezioni proposte atteso che la cartella era stata notificata correttamente in data 3.4.24 entro i termini previsti per l'emergenza Covid così come previsto dalle proroghe in atto e tenuto conto dell'ampliamento del periodo di sospensione.
Si costituiva la RE SI che eccepiva la regolarità del proprio comportamento avendo trasmesso ad AdER tempestivamente, a febbraio 2021, il ruolo esecutivo per la notifica
All'udienza del 5.12.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice, di dover esaminare l'eccezione di prescrizione del tributo e la contestazioni mosse da AdER circa l'applicazione della proroga dei termini per Covid 19, atteso che, a fronte del mancato pagamento del bollo auto 2018, la notifica della cartella risulta effettuata in daqta 3.4.24 .
L'art. 68 del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha previsto: - al comma 1 che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del d.l. 31.05.2010 n.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015 n. 159”; - e al comma 4-bis che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati”:
a) “di dodici mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Nel caso in esame, poiché si tratta di ruolo reso esecutivo e consegnato nel citato periodo di sospensione
(febbraio 2021), la suddetta proroga dei termini trova applicazione, ma non per questo motivo la notifica della cartella impugnata è da ritenersi tempestiva, atteso che la stessa risulta notificata dopo il biennio di sospensione che sarebbe scaduto il 31.12.2023 ( due anni dopo la scadenza naturale del 2021) essendo stata notificata invece il 3.4.2024.
Ritenuta quindi la fondatezza della eccezione della ricorrente, va annullata la cartella opposta.
Le spese seguono la soccombenza e poste a carico esclusivamente di AdER avendo la RE SI inviato tempestivamente gli atti per la notifica.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla la cartella opposta .
Condanna AdER al pagamento delle spese liquidate in € 188,00 oltre accessori e CUT;
compensa le spese nei confronti della RE SI . Siracusa, 5.12.2025 .
IL GIUDICE
dott. Adriana Puglisi