Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/12/2025, n. 7809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7809 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07809/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02293/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2293 del 2025, proposto da
AO Scotto Di LL, rappresentato e difeso da sé medesimo (avvocato AO Scotto Di LL), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1114/2023, publicata il 20/02/2023, del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), nella causa iscritta al reg. ric. n.03853/2022;
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 la dott.ssa NA TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Avvocato ricorrente, con ricorso notificato il 02/05/2025 e depositato in giudizio il 09/05/2025, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1114/2023, pubblicata il 20/02/2023, del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), nella causa iscritta al reg. ric. n.03853/2022, nella parte recante la condanna del M.I.U.R., in suo favore, « alla refusione delle spese processuali del giudizio di ottemperanza, che liquida complessivamente in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge. C.U. rifuso. ». Chiede, altresì, la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, affinché provveda in via sostitutiva a quanto sopra.
Il 20/05/2025, si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un mero atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 16/10/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve, quindi, essere accolto.
1.1. - Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. a), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte il 02/05/2025 e depositato in giudizio il 09/05/2025), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza dell’A.G.O., di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) del 22/04/2025.
Inoltre, il suddetto provvedimento giudiziale è stato notificato, a mezzo p.e.c., in data 27/02/2023, presso la sede reale del Ministero resistente, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30, secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della BL ON (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
1.2. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto, non risultando l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1114/2023, pubblicata il 20/02/2023, del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), da parte del Ministero resistente (sul quale incombe, a norma dell'art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo/giudicato), ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, « alla refusione delle spese processuali del giudizio di ottemperanza, che liquida complessivamente in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge. C.U. rifuso. », come stabilito nella predetta sentenza dell’A.G.A.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, assegnato all’ON resistente per ottemperare, si nomina sin d’ora, ex art. 114, comma 4, lett. d) c.p.a., quale Commissario ad acta , il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (MIM), con facoltà di delega, il quale, nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, adotterà tutti gli atti necessari, a carico e spese della amministrazione inadempiente, per dare esecuzione giudicato formatosi sulla sentenza n. 1114/2023, pubblicata il 20/02/2023, del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima).
Il compenso per l’eventuale funzione commissariale viene posto a carico del Ministero della Istruzione e del Merito e liquidato come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
2. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Ministero resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1114/2023, pubblicata il 20/02/2023, del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), indicata in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Nomina quale Commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine innanzi indicato, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (MIM), con facoltà di delega, determinando in € 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, nei sensi e nei termini indicati in motivazione, e ponendolo a carico del Ministero resistente.
Condanna il Ministero resistente, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 300,00 (Trecento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR RA EN, Presidente
AR Grazia D'Alterio, Consigliere
NA TE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA TE | AR RA EN |
IL SEGRETARIO