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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 16/02/2026, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1351/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCIRE' NA, Presidente
TO SALVATORE, Relatore
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3675/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piedimonte Etneo - Casa Comunale 95017 Piedimonte Etneo CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Studi E Servizi Alle Resistente_1 S.r.l. - 01528980855
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RICHIESTA PAGAM n. 100740003898700017 IMU 2014
- RICHIESTA PAGAM n. 100740003898700017 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 24.04.2024, ricorre contro il Comune di Piedimonte Etneo e la società di riscossione Studi e Servizi alle Imprese S.r.l.. Più esattamente la ricorrente impugna l'atto di pignoramento presso terzi n. 100740003898700017 del 12.12.2023, emesso dalla società di riscossione convenuta, avente ad oggetto l'intimazione per tributi locali non versati (IMU anni 2014 e 2015), precedentemente notificata, per l'importo complessivo di euro 9.276,17.
In ricorso, notificato alle controparti in data 05.04.2024, si rileva che l'atto impugnato è stato notificato alla ricorrente in data 18.02.2024.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impugnato per maturata prescrizione e/o decadenza dell'imposta richiesta.
Con memoria depositata in data 04.06.2024 si è costituita la società di riscossione Studi e Servizi alle Imprese
S.r.l. la quale contesta la fondatezza del ricorso per il quale si chiede l'inammissibilità in quanto, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, l'odierno atto di pignoramento è stato regolarmente preceduto dalla notifica degli atti prodromici;
contesta, altresì, le eccezioni di prescrizione dei termini per la riscossione dei tributi portati dall'avviso impugnato, atteso che le medesime eccezioni, peraltro infondate nel merito, avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione degli atti prodromici già notificati.
Il Comune di Piedimonte Etneo, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La difesa di parte ricorrente, con memorie depositate in data 05.01.2026, viste le controdeduzioni di parte resistente, ritenendo fondati i motivi addotti dalla società di riscossione, rappresenta di voler rinunciare al presente ricorso.
All'odierna udienza la Corte, udito il relatore e la difesa di parte resistente, all'esito della camera di consiglio, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi del primo comma dell'art. 44 del
D.lgs. 31/12/92 n. 546, per rinuncia al ricorso.
Pertanto, assorbita ogni altra questione, va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Le spese di lite, atteso l'esito del ricorso, vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIV - così provvede: dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso;
condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali a favore della società di riscossione Studi e Servizi alle Imprese S.r.l. resistente, liquidate nella misura di euro 500,00
(cinquecento/00), oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della XIV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 16.01.2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott.ssa Anna Scirè)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCIRE' NA, Presidente
TO SALVATORE, Relatore
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3675/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piedimonte Etneo - Casa Comunale 95017 Piedimonte Etneo CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Studi E Servizi Alle Resistente_1 S.r.l. - 01528980855
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RICHIESTA PAGAM n. 100740003898700017 IMU 2014
- RICHIESTA PAGAM n. 100740003898700017 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 24.04.2024, ricorre contro il Comune di Piedimonte Etneo e la società di riscossione Studi e Servizi alle Imprese S.r.l.. Più esattamente la ricorrente impugna l'atto di pignoramento presso terzi n. 100740003898700017 del 12.12.2023, emesso dalla società di riscossione convenuta, avente ad oggetto l'intimazione per tributi locali non versati (IMU anni 2014 e 2015), precedentemente notificata, per l'importo complessivo di euro 9.276,17.
In ricorso, notificato alle controparti in data 05.04.2024, si rileva che l'atto impugnato è stato notificato alla ricorrente in data 18.02.2024.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impugnato per maturata prescrizione e/o decadenza dell'imposta richiesta.
Con memoria depositata in data 04.06.2024 si è costituita la società di riscossione Studi e Servizi alle Imprese
S.r.l. la quale contesta la fondatezza del ricorso per il quale si chiede l'inammissibilità in quanto, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, l'odierno atto di pignoramento è stato regolarmente preceduto dalla notifica degli atti prodromici;
contesta, altresì, le eccezioni di prescrizione dei termini per la riscossione dei tributi portati dall'avviso impugnato, atteso che le medesime eccezioni, peraltro infondate nel merito, avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione degli atti prodromici già notificati.
Il Comune di Piedimonte Etneo, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La difesa di parte ricorrente, con memorie depositate in data 05.01.2026, viste le controdeduzioni di parte resistente, ritenendo fondati i motivi addotti dalla società di riscossione, rappresenta di voler rinunciare al presente ricorso.
All'odierna udienza la Corte, udito il relatore e la difesa di parte resistente, all'esito della camera di consiglio, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi del primo comma dell'art. 44 del
D.lgs. 31/12/92 n. 546, per rinuncia al ricorso.
Pertanto, assorbita ogni altra questione, va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Le spese di lite, atteso l'esito del ricorso, vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIV - così provvede: dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso;
condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali a favore della società di riscossione Studi e Servizi alle Imprese S.r.l. resistente, liquidate nella misura di euro 500,00
(cinquecento/00), oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della XIV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 16.01.2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott.ssa Anna Scirè)