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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/12/2025, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
3739/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice LO FF ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3739/2024 promossa da:
(C.F. ) , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._2 dell'avv. BRACONI EMANUELE
RICORRENTI contro
C.F ) CP_1 C.F._3 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 3.12.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e nella qualità di comproprietari dell'immobile Parte_1 Parte_2 Parte_3 sito in Ciampino, via Alcide De Gasperi n. 17, scala A, int. 3 (censito al NCEU di Ciampino al foglio 5, particella n. 103, sub. 3) hanno convenuto in giudizio al fine di ottenere il rilascio CP_1 dell'immobile occupato senza titolo, nonché la refusione dei danni in via equitativa. Il convenuto, sebbene regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale. Tanto premesso la domanda dell'attore è fondata. Deve preliminarmente osservarsi come l'attore abbia provato di essere proprietario dell'immobile per cui è causa, allegando al ricorso il titolo di acquisto (risalente al 1997). L'atto di provenienza in atti, unitamente al possesso ultraventennale dell'immobile consentono di ritenere assolto l'onere probatorio richiesto in tema di azione di rivendicazione. A fronte della prova della proprietà e in difetto, da parte del resistente, il quale risiede nell'immobile rivendicato (cfr. certificato di residenza in atti), della prova di un valido titolo di detenzione dell'immobile, dev'essere accolta la domanda di rivendicazione, stante il diritto del proprietario di godere e di disporre pienamente del bene ai sensi dell'art. 832 c.c. . La domanda risarcitoria va accolta nei limiti di seguito indicati. Come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza di legittimità, affinché operi la tutela risarcitoria è pur sempre necessario che vi sia un danno conseguenza, non risultando sufficiente il solo evento lesivo della violazione del diritto di proprietà, tutelato dall'azione di rivendicazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 33645 del 15.11.2022, “Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria”). In punto di allegazione, occorre poi scindere il profilo del danno emergente da quello del lucro cessante. In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato). Dall'analisi degli atti di causa deve ritenersi sufficientemente provata l'allegazione relativa al danno emergente (mentre deficitaria è l'allegazione in punto di lucro cessante), riscontrandosi dalla missiva in atti la richiesta di rilascio dell'immobile. Può presumersi il danno emergente nel mancato introito dell'indennità di occupazione. Tale danno può liquidarsi, in via equitativa, nell'importo che si ritiene congruo quantificare in Euro 300,00 mensili a far data dalla domanda (luglio 2024). Il risarcimento del danno può quindi equitativamente stimarsi in Euro 5.100,00 (Euro 300 mensili per 17 mensilità), oltre interessi legali dalla pubblicazione del provvedimento sino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile (con scaglione che si individua tra i 5.200,01 e i 26.000,00) a bassa complessità per le fasi di studio, introduttiva e trattazione, stante l'esigua attività processuale svolta.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Ordina a come in epigrafe generalizzato, l'immediato rilascio in favore della parte CP_1 attrice dell'immobile sito in Ciampino, via Alcide De Gasperi n. 17, scala A, int. 3 (censito al NCEU di Ciampino al foglio 5, particella n. 103, sub. 3), libero da cose e/o persone. - Condanna il convenuto al risarcimento del danno in favore della parte attrice che si quantifica, in via equitativa, in Euro 5.100,00 oltre interessi legali, dalla pubblicazione del provvedimento sino al soddisfo.
- Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in Euro 557,60 per esborsi ed Euro 1.689,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Velletri, lì 4.12.2025.
Il giudice
LO FF
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice LO FF ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3739/2024 promossa da:
(C.F. ) , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._2 dell'avv. BRACONI EMANUELE
RICORRENTI contro
C.F ) CP_1 C.F._3 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 3.12.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e nella qualità di comproprietari dell'immobile Parte_1 Parte_2 Parte_3 sito in Ciampino, via Alcide De Gasperi n. 17, scala A, int. 3 (censito al NCEU di Ciampino al foglio 5, particella n. 103, sub. 3) hanno convenuto in giudizio al fine di ottenere il rilascio CP_1 dell'immobile occupato senza titolo, nonché la refusione dei danni in via equitativa. Il convenuto, sebbene regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale. Tanto premesso la domanda dell'attore è fondata. Deve preliminarmente osservarsi come l'attore abbia provato di essere proprietario dell'immobile per cui è causa, allegando al ricorso il titolo di acquisto (risalente al 1997). L'atto di provenienza in atti, unitamente al possesso ultraventennale dell'immobile consentono di ritenere assolto l'onere probatorio richiesto in tema di azione di rivendicazione. A fronte della prova della proprietà e in difetto, da parte del resistente, il quale risiede nell'immobile rivendicato (cfr. certificato di residenza in atti), della prova di un valido titolo di detenzione dell'immobile, dev'essere accolta la domanda di rivendicazione, stante il diritto del proprietario di godere e di disporre pienamente del bene ai sensi dell'art. 832 c.c. . La domanda risarcitoria va accolta nei limiti di seguito indicati. Come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza di legittimità, affinché operi la tutela risarcitoria è pur sempre necessario che vi sia un danno conseguenza, non risultando sufficiente il solo evento lesivo della violazione del diritto di proprietà, tutelato dall'azione di rivendicazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 33645 del 15.11.2022, “Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria”). In punto di allegazione, occorre poi scindere il profilo del danno emergente da quello del lucro cessante. In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato). Dall'analisi degli atti di causa deve ritenersi sufficientemente provata l'allegazione relativa al danno emergente (mentre deficitaria è l'allegazione in punto di lucro cessante), riscontrandosi dalla missiva in atti la richiesta di rilascio dell'immobile. Può presumersi il danno emergente nel mancato introito dell'indennità di occupazione. Tale danno può liquidarsi, in via equitativa, nell'importo che si ritiene congruo quantificare in Euro 300,00 mensili a far data dalla domanda (luglio 2024). Il risarcimento del danno può quindi equitativamente stimarsi in Euro 5.100,00 (Euro 300 mensili per 17 mensilità), oltre interessi legali dalla pubblicazione del provvedimento sino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile (con scaglione che si individua tra i 5.200,01 e i 26.000,00) a bassa complessità per le fasi di studio, introduttiva e trattazione, stante l'esigua attività processuale svolta.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Ordina a come in epigrafe generalizzato, l'immediato rilascio in favore della parte CP_1 attrice dell'immobile sito in Ciampino, via Alcide De Gasperi n. 17, scala A, int. 3 (censito al NCEU di Ciampino al foglio 5, particella n. 103, sub. 3), libero da cose e/o persone. - Condanna il convenuto al risarcimento del danno in favore della parte attrice che si quantifica, in via equitativa, in Euro 5.100,00 oltre interessi legali, dalla pubblicazione del provvedimento sino al soddisfo.
- Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in Euro 557,60 per esborsi ed Euro 1.689,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Velletri, lì 4.12.2025.
Il giudice
LO FF