Art. 8. (Apprestamenti difensivi)
Ferme restando le disposizioni del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 , e successive modificazioni, sulle navi mercantili nazionali da carico secco, deve essere installato e mantenuto in efficienza a spese dei proprietari in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni un picco da carico di portata non inferiore a:
a) 10 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1.500 a 2.500 tonnellate;
b) 15 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2.500 a 5.000 tonnellate;
c) 30 tonnellate per le navi di stazza lorda oltre le 5.000 tonnellate.
Tuttavia per le navi di tipo bulk-carrier, progettate e da costruirsi senza alcun picco di carico la spesa grava sul bilancio del Ministero della difesa per le navi previste dal primo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 , e sul bilancio del Ministero della marina mercantile per le navi previste dal secondo comma del medesimo articolo 25.
Qualora il Ministero della difesa - Stato maggiore della marina - ritenga necessario un picco da carico di portata maggiore di quella indicata nel primo comma, la differenza del costo fa carico al Ministero predetto.
Sulle navi mercantili nazionali, escluse le cisterne, il cui progetto prevede una velocita' oraria a pieno carico non inferiore a 14 miglia devono essere eseguiti a spese dei proprietari, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque per il trasporto di uomini.
Le spese dei lavori che non siano a carico dei proprietari sono rimborsate agli aventi diritto.
I costruttori debbono sottoporre, almeno 30 giorni prima dell'inizio della costruzione, i relativi piani al Ministero della difesa - Stato maggiore della marina - che indichera' i lavori da eseguirsi in tempo utile prima dell'inizio dei lavori.
Per le navi non ritenute atte a ricevere gli apprestamenti e le attrezzature di cui ai commi precedenti, il Ministro per la difesa, su conforme parere del capo di stato maggiore della marina, puo' concedere deroghe ai relativi obblighi. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16 , 17 , 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , e' prorogata al 31 dicembre 1977. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".
Ferme restando le disposizioni del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 , e successive modificazioni, sulle navi mercantili nazionali da carico secco, deve essere installato e mantenuto in efficienza a spese dei proprietari in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni un picco da carico di portata non inferiore a:
a) 10 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1.500 a 2.500 tonnellate;
b) 15 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2.500 a 5.000 tonnellate;
c) 30 tonnellate per le navi di stazza lorda oltre le 5.000 tonnellate.
Tuttavia per le navi di tipo bulk-carrier, progettate e da costruirsi senza alcun picco di carico la spesa grava sul bilancio del Ministero della difesa per le navi previste dal primo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 , e sul bilancio del Ministero della marina mercantile per le navi previste dal secondo comma del medesimo articolo 25.
Qualora il Ministero della difesa - Stato maggiore della marina - ritenga necessario un picco da carico di portata maggiore di quella indicata nel primo comma, la differenza del costo fa carico al Ministero predetto.
Sulle navi mercantili nazionali, escluse le cisterne, il cui progetto prevede una velocita' oraria a pieno carico non inferiore a 14 miglia devono essere eseguiti a spese dei proprietari, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque per il trasporto di uomini.
Le spese dei lavori che non siano a carico dei proprietari sono rimborsate agli aventi diritto.
I costruttori debbono sottoporre, almeno 30 giorni prima dell'inizio della costruzione, i relativi piani al Ministero della difesa - Stato maggiore della marina - che indichera' i lavori da eseguirsi in tempo utile prima dell'inizio dei lavori.
Per le navi non ritenute atte a ricevere gli apprestamenti e le attrezzature di cui ai commi precedenti, il Ministro per la difesa, su conforme parere del capo di stato maggiore della marina, puo' concedere deroghe ai relativi obblighi. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16 , 17 , 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , e' prorogata al 31 dicembre 1977. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".