Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza breve 20/02/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00232/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 117, comma 2, c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2025, proposto da:
- IS IS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Vincenzo Resta, in Bari, via Piccinni, n. 210;
contro
- IS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Percuoco, Antonio Iacono e Velia Loria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- IS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- IS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Pellegrino e Daniele Rosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Puglia – Dipartimento sviluppo economico – Sezione transizione energetica, non costituita in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato da ISs.p.a. in ordine all'istanza del 3 dicembre 2024, con la quale la ricorrente ha, tra l’altro, richiesto a ISdi effettuare le verifiche di cui agli artt. 71 e ss. del d.P.R. n. 445/2000, circa la veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resale in data 24 maggio 2023 dal legale rappresentante della IS s.r.l.;
per il conseguimento dell'ordine rivolto a ISs.p.a.
di effettuare idonei controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resale, in data 24 maggio 2023, dal legale rappresentante della IS e di concludere il relativo procedimento con la massima sollecitudine, ovvero nel termine che il Collegio riterrà opportuno, comunque non superiore a 30 giorni;
nonché
per la contestuale nomina di un commissario ad acta a cui la ricorrente potrà rivolgersi in caso di perdurante inerzia della resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IS s.r.l., di IS s.r.l. e di IS s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. LO RT e uditi per le parti i difensori l'avv. Giuseppe Mescia, per la ricorrente, l'avv. Antonio Iacono, per ISs.p.a., l'avv. Daniele Chiatante, su delega orale dell'avv. Andrea Sticchi Damiani, per la controinteressata IS s.r.l., e l'avv. Francesca Giannelli, su delega dell'avv. Valeria Pellegrino, per la controinteressata IS s.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente introdotto e depositato il 4.2.2025, IS IS s.r.l. (di seguito anche solo IS) ha agito avverso l’inerzia serbata da ISs.p.a. in ordine all’istanza della stessa ricorrente avanzata in data 3.12.2024 per “compulsare” l’esercizio dei poteri di controllo e verifica di cui agli artt. 71 e ss. del d.P.R. n. 445/2000, con particolare riferimento alla veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà reso a ISs.p.a., in data 24 maggio 2023, da parte del legale rappresentante della ISISs.r.l.
1.1. I fatti sottesi al presente contenzioso possono essere così sintetizzati:
i) con istanza diretta all’ottenimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006, acquisita al protocollo del 10.1.2022 n. 01138, IS ha richiesto alla Provincia di Foggia l’approvazione del progetto per la realizzazione di un impianto eolico, costituito da 6 aerogeneratori per complessivi 27 MW, in agro di Apricena (FG), località “Posta Nuova”, e relative opere di connessione;
ii) con istanza del 24.01.2024, la IS s.r.l., odierna controinteressata, ha chiesto alla Provincia di Foggia di poter accedere al predetto procedimento di PAUR, segnalando l’interferenza di alcuni aerogeneratori di quel progetto con altri aerogeneratori relativi ad un diverso progetto di impianto eolico di cui è titolare la stesa IS;
iii) a seguito della visione degli atti del procedimento di quest’ultimo progetto, IS è venuta conoscenza del fatto che IS intenderebbe utilizzare – per il collegamento dell’impianto di cui è titolare alla rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN) – la soluzione tecnica minima generale di connessione (STMG), avente codice pratica IS, rilasciata in favore della IS s.r.l. e successivamente volturata proprio in favore di IS;
1.2. Tanto premesso, ad avviso della ricorrente, vi sarebbero dei profili di criticità rispetto alla pratica di connessione di IS in relazione alle prescrizioni dell’art. 21.3 dell’Allegato A della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (oggi ARERA) ARG/elt 99/08 (concernente il testo integrato delle connessioni attive – cd. TICA). Segnatamente, ISIS avrebbe inviato – in data 24.05.2023 – la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, concernente la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico nel rispetto della tempistica di cui al citato art. 21.3, senza indicare gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo e del responsabile del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA).
Secondo IS, la dichiarazione sostitutiva inviata a ISda ISIS sarebbe chiaramente falsa poiché non risulterebbe mai depositata, presso la Regione Puglia, la prescritta richiesta di avvio del procedimento autorizzatorio unico sul relativo progetto di impianto cui accede la predetta richiesta di connessione alla rete elettrica nazionale. Su tale presupposto, IS ha presentato – con PEC del 3.12.2024 – istanza a ISai sensi degli artt. 71 e ss. del d.P.R. n. 445/2000 per compulsare il Gestore di rete nazionale affinché provvedesse agli opportuni accertamenti e, nel caso, a disporre “la decadenza della soluzione tecnica di connessione concessa da ISin favore di IS -Codice Pratica IS - e, ove concessa, della relativa voltura in favore di IS S.r.l.” .
1.3. In riscontro alla menzionata istanza, con nota del 21.12.2024, ISha sospeso la richiesta di connessione avanzata da IS, riservandosi di eseguire ogni attività di verifica ritenuta necessaria.
1.4. A seguito di ciò, in data 30.12.2024, IS ha invitato ISa comunicare alla stessa società IS – ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990 – il provvedimento di sospensione della connessione; ha poi chiesto di conoscere le eventuali osservazioni presentate dall’interessata, nonché di vedersi assegnato, nel caso, un congruo termine per controdedurre e, in ogni caso, di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990, circa gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento della domanda di decadenza inviata, dalla ricorrente, con PEC del 3.12.2024.
1.5. Non avendo ricevuto alcun riscontro alla predetta istanza istruttoria, con nota del 21.1.2025, la ricorrente ha trasmesso a ISil parere pro-veritate rilasciato da un proprio legale, a mezzo del quale “si ritiene che la condotta della IS (…) consistita nell’aver dichiarato falsamente, mediante dichiarazione ex art. 47 D.P.R. 445/2000, di aver presentato la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico nel rispetto della tempistica di cui all’art. 21.3 dell’Allegato A della delibera ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (per connessioni in AT/AAT), integri la fattispecie penale prevista dall’art. 483 c.p. in quanto, come da nota di riscontro della Regione Puglia, la IS non risulta quale società proponente del progetto per la realizzazione dell’impianto eolico di cui al presente parere”. Ha quindi chiesto a ISdi prendere in esame il contributo fornito, di dare riscontro all’istanza del 30.12.2024 e di concludere l’avviato procedimento di decadenza entro e non oltre i termini di legge.
1.6. Nonostante il formale sollecito, ISnon ha fornito alcun riscontro alla ricorrente, la quale – lamentando la mancata conclusione del procedimento ex artt. 71 e ss. del d.P.R. n. 445/2000 per la verifica della veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa da IS a ISin data 24 maggio 2023 e ritenendo ingiustificata ed ingiustificabile l’inerzia di IS– ha proposto azione avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo violazione e mancata applicazione degli artt. 1, 2, 2- bis e 29, comma 2- bis , della l.n. 241/1990, degli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Ha pertanto concluso chiedendo di accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da ISe di ordinare a quest’ultima di effettuare idonei controlli nonché la conclusione del relativo procedimento, con richiesta di nominare sin d’ora un commissario ad acta che agisca in luogo e vece di IS, in caso di perdurante inadempimento.
2. Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, IS s.r.l., ISs.p.a. e IS s.r.l.
2.1. Con memoria depositata il 31.10.2025, IS s.r.l. ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, atteso che l’azione ex art. 117 c.p.a. “non è esperibile nel caso di rapporti privatistici” , quindi, ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
2.2. Sempre in data 31.10.2025, è stata depositata la memoria difensiva di ISs.p.a., la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, quindi, l’inapplicabilità dell’art. 2 della l. n. 241/1990 e l’inesistenza di una fattispecie qualificabile come silenzio-inadempimento impugnabile. Inoltre, per il Gestore di rete, il ricorso sarebbe comunque inammissibile per carenza di interesse e insussistenza dell’obbligo di provvedere in ordine all’istanza del ricorrente, atteso che è stata disposta la sospensione della richiesta di connessione de qua . In conclusione, la resistente ISha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato anche nel merito in ragione del fatto che, nonostante le richieste e gli approfondimenti istruttori, nessuna risposta è ad essa pervenuta da parte della Regione Puglia.
3. All’udienza del 18 novembre 2025, in vista della quale le parti hanno provveduto allo scambio di memorie, repliche e memorie conclusionali per puntualizzare le rispettive posizioni e argomentazioni difensive, la causa è stata trattenuta in decisione dopo la discussione di rito.
4. Preliminarmente, è necessario ben evidenziare i peculiari contorni fattuali della vicenda per cui è causa. Come già ricordato prima, il giudizio trae origine dalla contemporanea presenza, in un medesimo ambito territoriale, di distinti procedimenti autorizzatori per la realizzazione di progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in specie di tipo eolico. In ordine a tali progetti (l’uno riferibile alla IS, l’altro riferibile alla IS) pendono dinanzi a questa Sezione anche ulteriori contenziosi amministrativi, tra loro connessi, in ragione della reciproca interferenza dei relativi impianti in termini di effetti conseguenziali e/o riflessi derivanti dalle relative autorizzazioni ambientali già rilasciate o comunque in corso di definizione. In tale contesto, l’odierna ricorrente ha premesso di aver appreso, proprio dagli atti depositati nei richiamati giudizi amministrativi connessi, che la soluzione tecnica minima generale di connessione (STMG), avente codice pratica IS, rilasciata da ISs.p.a. in favore della IS s.r.l. e successivamente volturata in favore di IS, sarebbe “viziata” da una “falsa” dichiarazione, resa in sede istruttoria dalla società richiedente e soggetta pertanto (almeno secondo la ricorrente) all’automatica decadenza del beneficio ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. Dopo aver denunciato tale presunta falsità a ISs.p.a., invitando e diffidando quest’ultima a provvedere, la ricorrente ha agito in giudizio per vedere accertata e dichiarata l’illegittimità dell’inerzia serbata dal Concessionario di rete, il quale, pur avendo avviato le verifiche del caso e sospeso la connessione di rete, non è mai giunto a “dichiarare” la falsità denunciata, né tanto meno la consequenziale “decadenza” dalla connessione di rete già rilasciata ad IS e poi volturata a (e dunque fruita da) IS, qui controinteressata.
5. Chiarito ciò sotto il profilo fattuale, deve subito rammentarsi che – come peraltro eccepito sia dalla resistente che dalla controinteressata – la giurisprudenza formatasi in materia di procedimento di connessione alla rete di trasmissione nazionale (di cui ISs.p.a., come detto, è concessionaria) non involge l’esercizio di potestà pubblicistiche o poteri autoritativo-discrezionali. Con maggiore impegno esplicativo, una recente sentenza del T.A.R. Lazio, ha precisato che ‹‹ La connessione alle reti elettriche trova la propria disciplina nell’art. 9 del D.Lgs. n. 70 del 1999 – recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica” – e nell’art. 14 del D.Lgs. n. 387 del 2003 – recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” – i quali prevedono, rispettivamente, che (art. 9 D.Lgs. n. 70 del 1999) “Le imprese distributrici hanno l’obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri” e che (art. 14, comma 3, D.lgs. n. 387/2003) “I gestori di rete hanno l’obbligo di fornire al produttore che richiede il collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni atte a favorirne l’accesso alla rete, unitamente alle stime dei costi e della relativa ripartizione, in conformità alla disciplina di cui al comma 1 ” il quale ultimo richiama l’obbligo di conformità alle direttive relative alle condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione adottate dalla competente Autorità›› (T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 17660/2025). Da ciò consegue che l’attività svolta dal gestore si risolve, in effetti, nella verifica della oggettiva sussistenza delle prescritte condizioni come definite dalla regolazione di settore di cui alla deliberazione, ARG/elt 99/08, dell’Autorità per l’energia (oggi ARERA), recante il “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica” (cd. Testo integrato delle connessioni attive - TICA). In applicazione stretta e vincolata di tali norme tecniche e nel caso di esito positivo della relativa verifica sorge pertanto l’obbligo di connessione. Così stando le cose, non vengono in rilievo, in subiecta materia , valutazioni di tipo discrezionale, né l’adozione di atti a contenuto provvedimentale ed autoritativo, “ma l’erogazione di prestazioni secondo gli obblighi e le prescrizioni fissate dall’Autorità di regolazione anche quanto a cadenza temporale dei relativi adempimenti che gravano su entrambe le parti del rapporto di utenza” (T.A.R. Lazio, Sez. III, cit.).
Nella medesima pronuncia, peraltro, è stata anche richiamata giurisprudenza più risalente e comunque ferma sulle medesime posizioni appena esposte. In altri termini, deve porsi in risalto come i gestori di rete cui sono affidate le operazioni di connessione, non eseguano valutazioni di interessi pubblici o ponderazioni di questi con interessi privati, né esercitano un potere amministrativo, limitandosi a svolgere un’attività di riconduzione alla singola operazione di connessione di prescrizioni generali a contenuto tecnico, dettagliatamente definite dall’Autorità, ( cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, n. 4091/2013 e n. 5961/2021; T.A.R. Sicilia, Sez. II, n. 2725/2022; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 21277/2024).
Non sussistono, peraltro, neppure i presupposti per ricondurre tali operazioni nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), ovvero lett. o), c.p.a.:
- rispetto alla prima tipologia richiamata ( “controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo” ) non viene in considerazione lo svolgimento di “un procedimento amministrativo” nelle diverse fattispecie ivi elencate;
- rispetto alla seconda tipologia citata ( “controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia […]” ) non può sfuggire come le controversie ivi richiamate siano anch’esse caratterizzate – diversamente dalle fattispecie sottesa all’odierna causa – dall’esercizio, diretto o in via mediata, di potestà amministrative, essendo questo il presupposto indefettibile per l’ammissibilità costituzionale della giurisdizione esclusiva amministrativa.
Si deve quindi affermare che nelle controversie concernenti le operazioni di connessione alla rete elettrica nazionale si contrappongono soggetti che agiscono iure privatorum e non è invece riscontrabile “l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo” (art. 7 c.p.a.). Questo non tanto per la mera veste formale, di società per azioni, del Gestore resistente, circostanza che – diversamente da quanto asserisce la stessa IS– non assume ex se carattere dirimente, quanto piuttosto per il profilo oggettivo dell’attività (non amministrativa in senso tecnico) espletata.
6. Sulla base di questi presupposti giuridico-fattuali, nel cui ambito si incunea l’azione proposta ex artt. 31 e 117 c.p.a., il ricorso va dichiarato inammissibile.
In particolare, deve evidenziarsi come il rito speciale in tema di silenzio-inadempimento non abbia lo scopo di tutelare, come rimedio di carattere generale, la posizione del privato di fronte a qualsiasi tipo di inerzia (anche comportamentale) della pubblica amministrazione, o dei soggetti ad essa equiparati. Il ricorso avverso l’inerzia è consentito solo ove esso riguardi l’esercizio di una potestà amministrativa e ove la posizione del privato si configuri come interesse legittimo, con la conseguenza che viene meno una condizione di proponibilità della domanda allorché la posizione giuridica azionata dal ricorrente consista in un diritto soggettivo ovvero, come nel caso al vaglio del Collegio, acceda comunque ad una vicenda privatistica e sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Del resto, anche l’esercizio dei poteri di controllo previsti dall’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 – cui IS connette l’azione intentata avverso l’inerzia di IS– va pur sempre riferito ad una potestà di natura pubblicistica precedente (e presupposta), atteso il tratto doveroso e autoritativo da riconoscere ai predetti poteri di secondo grado, che non sono riferibili a rapporti paritetici (com’è quello in esame), quanto piuttosto a posizioni di “supremazia” della pubblica amministrazione quali espressioni tipiche del potere pubblico. Solo in tale ultimo ambito possono quindi venir in rilievo forme di cd. “autotutela doverosa” (quest’ultima, invero, invocata in modo non conferente dal ricorrente), con conseguente, possibile “coercizione giudiziale”, ex artt. 31 e 117 c.p.a., per un intervento di secondo grado finalizzato alla declaratoria di decadenza del beneficio ottenuto in base a false dichiarazioni.
Se da una parte non può certo escludersi – ed anzi deve riconoscersi che le procedure del tipo di quella qui in rilievo dimostrano – che anche nel campo dei rapporti di natura privatistica possano assumere rilievo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (avuto riguardo al chiaro tenore letterale dell’art. 2 del d.P.R. n. 445/2000, a mente del quale l’ambito applicativo della relativa disciplina si estende anche alla “produzione di atti e documenti […] ai privati” ), dall’altra parte non può neppure tralasciarsi come i poteri di controllo di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 possano assumere un tratto di doverosità solo se riferibili ad ambito – in senso stretto – amministrativi e connotati da esercizio del potere autoritativo; ciò che manca, invece, nel caso che qui occupa.
L’aspetto dirimente, dunque, non attiene tanto alla possibilità di riconoscere o meno al Gestore la facoltà (peraltro anche esercitata nel caso di specie) di acquisire, richiedere o comunque verificare le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 del d.P.R. n. 445/2000 e 21.3 del TICA, quanto piuttosto alla impossibilità di qualificare in termini autoritativi e doverosi il relativo accertamento, tenuto conto della anzidetta e presupposta vicenda privatistica sulla quale lo stesso interviene e dalla quale, necessariamente ne viene plasmato. Da ciò consegue dunque l’inammissibilità di una coercizione rispetto a tale (non pubblico) potere ad opera del giudice amministrativo mediante l’azione di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a.
Neppure è condivisibile l’assunto esposto da IS secondo cui, dall’impossibilità di esperire il rito speciale del silenzio, si determinerebbe un vulnus alla effettività della tutela giurisdizionale in violazione degli artt. 24 e 113 Cost. Al riguardo, basti rilevare come anche per le fattispecie del tipo di quella per cui è causa, oltre agli ordinari rimedi risarcitori, permarrebbe comunque la possibilità di attivare i poteri di cd. “autotutela doverosa” nell’ambito del procedimento (quello sì) amministrativo, ossia autoritativo e pubblicistico volto ad ottenere le autorizzazioni ambientali per il progetto da realizzare nel cui ambito andrebbero pur sempre a confluire anche le operazioni di connessione asseritamente viziate. Le censure proposte sono pertanto da respingere anche sotto tale ultimo profilo.
7. In conclusione, il ricorso è inammissibile per carenza dei presupposti per l'azione di accertamento del silenzio-inadempimento, non ravvisandosi – nel caso di specie – un presupposto procedimento amministrativo (in senso tecnico), rispetto al quale si possa obbligare la Società resistente a provvedere sull’istanza della ricorrente. Nondimeno, in ragione della peculiarità della vicenda, le spese di lite possono comunque essere integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e le persone fisiche e giuridiche nominativamente indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
GI PA, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
LO RT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO RT | GI PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.